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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/05/2023, n. 15445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15445 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso N. 12213/2021 R.G. proposto da: TO AU, TO LU e DI RI GE LIVIA, quali eredi di TO AL, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv. FA CC, come da procura in atti
- ricorrenti -
contro IN ZI SARA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Emiliano Patricelli, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – nonché contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, EREDI di IN SI, IN SARAH, IN SILVANA, DI MECO LIDIA, BPER SOC. COOP a r.l. Civile Sent. Sez. 3 Num. 15445 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 31/05/2023 N. 12213/21 R.G. 2 - intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1389/2020 depositata il 19.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 21.3.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, con sentenza del 5.9.2017, accolse parzialmente l’opposizione proposta da MO CC, nonché dalla di lui moglie LA Di RI e dal figlio CI CC, in relazione al pignoramento presso terzi avviato da LL IN sulle somme giacenti sul conto corrente presso B.P.E.R., alimentato anche dai ratei pensionistici spettanti al primo. In particolare, il primo giudice dispose che l’ordinanza di assegnazione del 29.11.2015, ferma nel resto, restasse subordinata all’estinzione dei precedenti pignoramenti con riferimento all’INPS e fosse invece inefficace con riferimento al pignoramento presso la B.P.E.R., compensando le spese tra le parti. Gli opponenti proposero appello e, nel contraddittorio (anche) con gli eredi di LL IN, frattanto deceduto, la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza sopra emarginata, rigettò l’impugnazione. LA Di RI e CI CC, nonché FA CC, i primi due anche in proprio e tutti quali eredi di MO CC, frattanto deceduto, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la sola IA SA IN. Gli altri intimati non hanno svolto N. 12213/21 R.G. 3 difese. Con ordinanza n. 9106/2022, la Sez. VI-3 ha rimesso il ricorso a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza, non sussistendo l’evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 145, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 168-bis, 174, 175, 484, 474, 475, 479, 480, 481, 615, 617, 543, 545, 546 “ecc.”, c.p.c., e 186-bis e 164-ter disp. att. c.p.c., ed ancora dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essersi tenuto conto della impignorabilità dei ratei pensionistici, se non nei limiti del quinto, nonché della circostanza che essi erano stati già in precedenza pignorati. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme sulla competenza a decidere il merito delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art- 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stato istruito dal g.e., e per essere stata adottata la sentenza d’appello da giudice ausiliario. 1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria della motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. N. 12213/21 R.G. 4 I ricorrenti, infatti, si dilungano in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate dal riferimento a vicende estranee al giudizio e ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, senza fornire alcun momento di sintesi, ma così finendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda processuale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una ordinaria opposizione esecutiva. Altrettanto anomala si presenta l’illustrazione dei motivi proposti (e “riassunti” in 8 pagine), in cui – letteralmente – è impresa impossibile rinvenire il benché minimo costrutto logico-giuridico: prova ne sia la sola rubrica del primo mezzo, in cui i ricorrenti si prodigano di indicare una quarantina di disposizioni che risulterebbero essere state violate dal giudice del merito, senza tuttavia che se ne possano scorgere le ragioni. Basti poi considerare che, a p. 4 del ricorso, viene avviata una descrizione dello “svolgimento del processo” che si articola confusamente fino a p. 18; da qui e fino a p. 25 si procede alla cennata “sintesi” dei motivi;
indi, fino a p. 32, si procede all’esposizioni di 34 punti, contenenti considerazioni in ordine sparso;
sempre a p. 32, si illustrano i “temi dei motivi”; alle pp. 33-54 si illustra, in ulteriori 23 punti, quella che viene definita la “argomentazione dei motivi”; seguono una ulteriore sezione del ricorso, da p. 55 a p. 74, sotto l’insegna “in fatto e in diritto”, ed infine le conclusioni, compendiate in ben 11 pagine. 2.2 – Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono N. 12213/21 R.G. 5 la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3.1 – In particolare, l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). N. 12213/21 R.G. 6 La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. Sul versante opposto, concernente l’eccesso di esposizione (ossia, quello che qui viene in rilievo), numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso;
in proposito, Cass., Sez. Un., n. 16628/2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda N. 12213/21 R.G. 7 processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi)” (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017). N. 12213/21 R.G. 8 Costituisce naturale evoluzione del consolidato insegnamento giurisprudenziale quella secondo cui la descritta tecnica espositiva non può utilizzarsi neanche nella mera illustrazione dei motivi di ricorso. Così, più di recente, Cass. n. 26837/2020 ha condivisibilmente affermato che “Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte”. 2.3.2 – Ora, così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, CI c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) – ritiene la Corte che i ricorrenti siano incorsi in una eccessiva e sovrabbondante esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che da un lato implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui N. 12213/21 R.G. 9 fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, impedita – a meno di non consentiti interventi di interpolazione o ricostruzione dei testi – la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedimenti, considerazioni incidentali e quant’altro, prima descritta. Una tale tecnica espositiva rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). 2.4.1 – Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di specificità dei motivi, come già anticipato. In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, N. 12213/21 R.G. 10 comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea N. 12213/21 R.G. 11 ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.4.2 – Orbene, dalla lettura delle censure articolate dai ricorrenti – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, non solo perché replicano la tecnica espositiva già stigmatizzata, ma perché neppure contengono il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando et in procedendo. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame i ricorrenti si lasciano andare a considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dai singoli motivi. 3.1 - Le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni. 3.2 - È noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. N. 12213/21 R.G. 12 Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale. In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. 3.3 – Ebbene, nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume della tecnica di confezionamento dell’atto utilizzata: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, consistita come N. 12213/21 R.G. 13 già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme processuali già tratteggiate. Emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”. Ebbene, l’atto processuale che occupa si pone davvero ai limiti della stessa configurabilità di un ricorso per cassazione (v. Cass. n. 4433/2022), privo com’è dei requisiti minimi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nei termini già visti. In proposito, ben possono mutuarsi – mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata;
ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una N. 12213/21 R.G. 14 prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”. 3.4 – Del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento. Ciò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le N. 12213/21 R.G. 15 norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, in motivazione). E tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, AT c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, CI e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14, già citata). 3.5 - Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, i ricorrenti devono essere condannati d’ufficio al pagamento in favore della controricorrente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 8943/2022). N. 12213/21 R.G. 16 Tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l’importo delle spese di lite liquidate in virtù della soccombenza degli stessi ricorrenti, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 2.500,00 in favore della controricorrente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti. Questi sono infine condannati al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma di € 2.500,00, per aver agito con colpa grave. Nulla va disposto in relazione agli altri intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge;
condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. N. 12213/21 R.G. 17 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il
- ricorrenti -
contro IN ZI SARA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Emiliano Patricelli, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – nonché contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, EREDI di IN SI, IN SARAH, IN SILVANA, DI MECO LIDIA, BPER SOC. COOP a r.l. Civile Sent. Sez. 3 Num. 15445 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 31/05/2023 N. 12213/21 R.G. 2 - intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 1389/2020 depositata il 19.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 21.3.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.G. d.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, con sentenza del 5.9.2017, accolse parzialmente l’opposizione proposta da MO CC, nonché dalla di lui moglie LA Di RI e dal figlio CI CC, in relazione al pignoramento presso terzi avviato da LL IN sulle somme giacenti sul conto corrente presso B.P.E.R., alimentato anche dai ratei pensionistici spettanti al primo. In particolare, il primo giudice dispose che l’ordinanza di assegnazione del 29.11.2015, ferma nel resto, restasse subordinata all’estinzione dei precedenti pignoramenti con riferimento all’INPS e fosse invece inefficace con riferimento al pignoramento presso la B.P.E.R., compensando le spese tra le parti. Gli opponenti proposero appello e, nel contraddittorio (anche) con gli eredi di LL IN, frattanto deceduto, la Corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza sopra emarginata, rigettò l’impugnazione. LA Di RI e CI CC, nonché FA CC, i primi due anche in proprio e tutti quali eredi di MO CC, frattanto deceduto, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la sola IA SA IN. Gli altri intimati non hanno svolto N. 12213/21 R.G. 3 difese. Con ordinanza n. 9106/2022, la Sez. VI-3 ha rimesso il ricorso a questa Sezione, per la trattazione in pubblica udienza, non sussistendo l’evidenza decisoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 145, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 168-bis, 174, 175, 484, 474, 475, 479, 480, 481, 615, 617, 543, 545, 546 “ecc.”, c.p.c., e 186-bis e 164-ter disp. att. c.p.c., ed ancora dell’art. 2697 c.c., dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non essersi tenuto conto della impignorabilità dei ratei pensionistici, se non nei limiti del quinto, nonché della circostanza che essi erano stati già in precedenza pignorati. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione delle norme sulla competenza a decidere il merito delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art- 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere stato istruito dal g.e., e per essere stata adottata la sentenza d’appello da giudice ausiliario. 1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria della motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.1 – Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. N. 12213/21 R.G. 4 I ricorrenti, infatti, si dilungano in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate dal riferimento a vicende estranee al giudizio e ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, senza fornire alcun momento di sintesi, ma così finendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda processuale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una ordinaria opposizione esecutiva. Altrettanto anomala si presenta l’illustrazione dei motivi proposti (e “riassunti” in 8 pagine), in cui – letteralmente – è impresa impossibile rinvenire il benché minimo costrutto logico-giuridico: prova ne sia la sola rubrica del primo mezzo, in cui i ricorrenti si prodigano di indicare una quarantina di disposizioni che risulterebbero essere state violate dal giudice del merito, senza tuttavia che se ne possano scorgere le ragioni. Basti poi considerare che, a p. 4 del ricorso, viene avviata una descrizione dello “svolgimento del processo” che si articola confusamente fino a p. 18; da qui e fino a p. 25 si procede alla cennata “sintesi” dei motivi;
indi, fino a p. 32, si procede all’esposizioni di 34 punti, contenenti considerazioni in ordine sparso;
sempre a p. 32, si illustrano i “temi dei motivi”; alle pp. 33-54 si illustra, in ulteriori 23 punti, quella che viene definita la “argomentazione dei motivi”; seguono una ulteriore sezione del ricorso, da p. 55 a p. 74, sotto l’insegna “in fatto e in diritto”, ed infine le conclusioni, compendiate in ben 11 pagine. 2.2 – Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono N. 12213/21 R.G. 5 la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. 2.3.1 – In particolare, l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”; al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il fatto deve intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc. - v. Cass. n. 1959/2004). Quanto poi alla sommarietà che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, è costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (così, Cass. n. 7825/2006; Cass. n. 1926/2015). N. 12213/21 R.G. 6 La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. Sul versante opposto, concernente l’eccesso di esposizione (ossia, quello che qui viene in rilievo), numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso;
in proposito, Cass., Sez. Un., n. 16628/2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda N. 12213/21 R.G. 7 processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura”; e ancora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi)” (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017). N. 12213/21 R.G. 8 Costituisce naturale evoluzione del consolidato insegnamento giurisprudenziale quella secondo cui la descritta tecnica espositiva non può utilizzarsi neanche nella mera illustrazione dei motivi di ricorso. Così, più di recente, Cass. n. 26837/2020 ha condivisibilmente affermato che “Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte”. 2.3.2 – Ora, così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, CI c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) – ritiene la Corte che i ricorrenti siano incorsi in una eccessiva e sovrabbondante esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che da un lato implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui N. 12213/21 R.G. 9 fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, impedita – a meno di non consentiti interventi di interpolazione o ricostruzione dei testi – la stretta concatenazione tra frasi, contenuto di atti e provvedimenti, considerazioni incidentali e quant’altro, prima descritta. Una tale tecnica espositiva rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). 2.4.1 – Ma il ricorso è anche inammissibile per difetto di specificità dei motivi, come già anticipato. In proposito, vale la pena qui ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, N. 12213/21 R.G. 10 comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”. Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l’ulteriore principio secondo cui “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea N. 12213/21 R.G. 11 ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019). 2.4.2 – Orbene, dalla lettura delle censure articolate dai ricorrenti – già sommariamente descritte – risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, non solo perché replicano la tecnica espositiva già stigmatizzata, ma perché neppure contengono il benché minimo sviluppo argomentativo circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice del merito, che restano sullo sfondo dell’esposizione, senza essere attinte da congruenti e conferenti critiche a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando et in procedendo. Insomma, anziché evidenziare in cosa le statuizioni adottate dal giudice del merito si discostino dai precetti normativi che pure si assumono violati (nei termini poc’anzi evidenziati), col ricorso in esame i ricorrenti si lasciano andare a considerazioni generiche e assolutamente aspecifiche, omettendo persino di confrontarsi, con la necessaria analiticità, con gli snodi motivazionali su cui poggia la decisione qui impugnata, neppure scalfiti dai singoli motivi. 3.1 - Le caratteristiche dello stesso ricorso conducono tuttavia ad ulteriori riflessioni. 3.2 - È noto che l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. N. 12213/21 R.G. 12 Un., n. 25831/2007) è stato oggetto di una recente rimeditazione, così giungendosi a conclusioni maggiormente in linea col mutato quadro ordinamentale, sia nazionale che sovranazionale. In particolare, l’approdo di tale diverso approccio è ben compendiato da Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, che ha condivisibilmente affermato che “La responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”. 3.3 – Ebbene, nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale ingiustificabilità, al lume della tecnica di confezionamento dell’atto utilizzata: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un elemento dal quale desumere la colpa grave, consistita come N. 12213/21 R.G. 13 già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme processuali già tratteggiate. Emblematica, in tal senso, è la recente Cass. n. 4430/2022, che ha affermato che “In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria iniziativa processuale o, comunque, senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta”. Ebbene, l’atto processuale che occupa si pone davvero ai limiti della stessa configurabilità di un ricorso per cassazione (v. Cass. n. 4433/2022), privo com’è dei requisiti minimi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nei termini già visti. In proposito, ben possono mutuarsi – mutatis mutandis - le parole della già citata Cass. n. 4430/2022 (in motivazione): “Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata;
ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176, comma 2, c.c.) da chi è chiamato ad adempiere una N. 12213/21 R.G. 14 prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare (ex aliís, Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051; Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015, Rv. 634773; Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015, Rv. 634642)”. 3.4 – Del resto, è ben nota la linea tracciata dal legislatore, specie nell’ultimo decennio (e ancora con la recente legge delega n. 206/2021, cui è stata data attuazione con il d.lgs. n. 149/2022), per rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che rendano necessario il suo intervento. Ciò in piena coerenza col mutato quadro ordinamentale, ed in particolare: a) col principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com’è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole chance di accoglimento ha l’effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati od infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità; b) col principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (ex multis, Cass. n. 5677/2017); c) col principio secondo cui le N. 12213/21 R.G. 15 norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali (così, Cass., Sez. Un., n. 12310/2015, in motivazione). E tanto risulta conforme anche alla giurisprudenza sovranazionale in tema di accesso al giudice di legittimità, che salvaguarda lo scopo legittimo della funzione nomofilattica per la certezza del diritto e la corretta amministrazione della Giustizia, con uno strumento che è proporzionale alla struttura ed alla funzione del giudizio di legittimità, nel rispetto dei requisiti della sussistenza di una base normativa, della conoscibilità ex ante (che, al riguardo, è assicurata da una giurisprudenza sufficientemente consolidata o comunque ben nota, tanto che perfino la sua declinazione più rigorosa può essere plausibilmente prevista), con esclusione di un eccessivo formalismo (per tutte: Corte EDU, sez. I, 15 settembre 2016, AT c/ Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, CI e altri c/ Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/14, già citata). 3.5 - Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi proposto il ricorso in esame quanto meno con colpa grave, i ricorrenti devono essere condannati d’ufficio al pagamento in favore della controricorrente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in misura che può stimarsi congruo ragguagliare alle spese processuali liquidate (o ad un loro multiplo), ovvero in relazione al valore della controversia (v. Cass. n. 26435/2020), fermo restando che, nella liquidazione della somma stessa, l’art. 96, comma 3, c.p.c., non fissa un limite minimo o massimo, solo rinviando al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 8943/2022). N. 12213/21 R.G. 16 Tale somma ben può essere quindi liquidata assumendo a parametro di riferimento anche l’importo delle spese di lite liquidate in virtù della soccombenza degli stessi ricorrenti, ex art. 91 c.p.c., avuto riguardo ai compensi (su cui v. infra); nella specie, essa può dunque essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 2.500,00 in favore della controricorrente, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza. 4.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti. Questi sono infine condannati al pagamento, in favore della controricorrente, della ulteriore somma di € 2.500,00, per aver agito con colpa grave. Nulla va disposto in relazione agli altri intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della controricorrente in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori di legge;
condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. N. 12213/21 R.G. 17 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il