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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1181/2024, avente ad oggetto: separazione e divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Marialuisa Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Ugo Campese, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato , sulla premessa di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Benevento il 7/5/2016 e che Controparte_1
dalla predetta unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale da quest'ultima, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e, conformemente alla previsione di cui all'art. 473-bis 49 c.p.c., ha proposto,
p. 1/3 altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Si è costituita in giudizio che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di separazione, né a quella di divorzio, tuttavia, ha chiesto l'accoglimento di diverse condizioni, come in atti motivato. All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto intese e, previa trasformazione del rito in congiunto, la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva nr. 1819/2024, il Tribunale di
Benevento ha pronunziato la separazione personale tra le parti alle condizioni concordemente pattuite ed ha rimessa la causa sul ruolo ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 30/10/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente pattuite.
2. Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 30/10/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Benevento il 7/5/2016 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i seguenti patti esposti nell'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 21/10/2024, da loro debitamente sottoscritta:
- le parti vivranno liberamente e separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
- resterà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in via Aldo Moro nr. 93; Parte_1
- ritirerà i propri effetti personali e i beni di uso strettamente personale, come Controparte_1
da separato elenco che costituisce parte integrante dell'accordo; il ritiro dei beni suddetti avverrà contestualmente con la consegna delle chiavi della abitazione familiare di proprietà esclusiva del ricorrente;
- , a titolo di assegno divorzile, in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 l. 890/70 e Parte_1
ss., verserà a €.60.000, di cui €.30.000 bonificati entro e non oltre il 31 Controparte_1
gennaio 2025 e i successivi 30.000 entro e non oltre il 31 luglio 2025;
p. 2/3 - le parti convengono di aver così regolamentato ogni questione economica e di aver rinunciato espressamente ad ogni domanda formulata nel presente giudizio.
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il
Collegio di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8/11/2024.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o Parte_1 Parte_2
diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Benevento il 7/5/2016 tra e (atto nr. 18, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2016), alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1181/2024, avente ad oggetto: separazione e divorzio
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Marialuisa Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] a [...] (avv. Ugo Campese, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/10/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato , sulla premessa di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Benevento il 7/5/2016 e che Controparte_1
dalla predetta unione non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale da quest'ultima, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e, conformemente alla previsione di cui all'art. 473-bis 49 c.p.c., ha proposto,
p. 1/3 altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Si è costituita in giudizio che non si è Controparte_1
opposta alla domanda di separazione, né a quella di divorzio, tuttavia, ha chiesto l'accoglimento di diverse condizioni, come in atti motivato. All'udienza del 15/10/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto intese e, previa trasformazione del rito in congiunto, la causa veniva trattenuta in decisione. Con sentenza non definitiva nr. 1819/2024, il Tribunale di
Benevento ha pronunziato la separazione personale tra le parti alle condizioni concordemente pattuite ed ha rimessa la causa sul ruolo ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 30/10/2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente pattuite.
2. Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 30/10/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Benevento il 7/5/2016 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i seguenti patti esposti nell'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 21/10/2024, da loro debitamente sottoscritta:
- le parti vivranno liberamente e separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
- resterà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, sita in via Aldo Moro nr. 93; Parte_1
- ritirerà i propri effetti personali e i beni di uso strettamente personale, come Controparte_1
da separato elenco che costituisce parte integrante dell'accordo; il ritiro dei beni suddetti avverrà contestualmente con la consegna delle chiavi della abitazione familiare di proprietà esclusiva del ricorrente;
- , a titolo di assegno divorzile, in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5 l. 890/70 e Parte_1
ss., verserà a €.60.000, di cui €.30.000 bonificati entro e non oltre il 31 Controparte_1
gennaio 2025 e i successivi 30.000 entro e non oltre il 31 luglio 2025;
p. 2/3 - le parti convengono di aver così regolamentato ogni questione economica e di aver rinunciato espressamente ad ogni domanda formulata nel presente giudizio.
5. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, ritiene il
Collegio di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 8/11/2024.
6. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , ogni ulteriore, contraria o Parte_1 Parte_2
diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Benevento il 7/5/2016 tra e (atto nr. 18, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2016), alle condizioni debitamente richiamate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3