Sentenza 6 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sequestrate può essere richiesta, durante la fase delle indagini preliminari, al solo pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, che potrà rivolgersi al giudice per le indagini preliminari solo in sede di opposizione avverso l'eventuale decreto reiettivo, sicchè se l'interessato, nella medesima fase, adisce direttamente il giudice per le indagini preliminari il provvedimento che questi emette, previo parere del pubblico ministero, deve ritenersi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025
Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2022, n. 6976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6976 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
Testo completo
06976 -23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GIOVANNA VERGA -Presidente - Sent. n. sez. 1689 CC 06/10/2022 PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N.16767/2022 ANNA MA DE IS IGNAZIO PARDO ANTONIO SARACO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2022 del TRIBUNALE DI PALMI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore di IA PP, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. LI PP, a mezzo del proprio difensore, impugna il provvedimento in data 08/03/2022 con cui il G.i.p. del Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza di dissequestro di una somma di denaro pari a euro 198.605,00, sottoposta a vincolo reale in relazione al reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 178, lettera s) c.p.p.) (art. 606 lett. c c.p.p.) -; mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.). 1 Your Il ricorrente illustra preliminarmente la vicenda procedimentale, evidenziando che nell'ambito di un procedimento a carico di LI per il reato di ricettazione veniva sequestrata una somma di denaro pari a euro 198.605,00; che in data 21/02/2022, con il procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, avanzava al Pubblico ministero istanza di dissequestro della suddetta somma;
che in riscontro alla richiesta, il Pubblico ministero trasmetteva l'istanza al G.i.p., esprimendo parere contrario al suo accoglimento;
che in data 08/03/2022 veniva notificato alla difesa il provvedimento del G.i.p. che, ratificando le ragioni del parere contrario espresso dal Pubblico ministero, rigettava l'istanza. Deduce, quindi, la nullità di tale provvedimento perché emesso da un organo funzionalmente incompetente. A tal riguardo fa presente che il sequestro era stato disposto con finalità probatoria e che, rispetto a tale tipologia di sequestro, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione è il Pubblico ministero -cui era stata avanzata l'istanza- e non il G.i.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che l'art. 263 cod.proc.pen. -nel disciplinare il procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio- stabilisce che, nel corso delle indagini preliminari, competente a decidere sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro è il Pubblico ministero, che provvede con decreto motivato;
contro il decreto è ammessa opposizione al giudice che procede (quindi al Giudice per le indagini preliminari), il quale decide col rito camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (commi 4 e 5). Nella fase del giudizio, la competenza a decidere spetta al giudice che procede, il quale provvede con ordinanza, se non c'è dubbio sulla proprietà delle cose sequestrate (commi 1, 2 e 3). Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, competente a decidere è il giudice dell'esecuzione (comma 6): questi, ai sensi dell'art. 676 del codice di rito, procede a norma dell'art. 666, comma 4, dello stesso codice, e cioè provvede de plano con ordinanza, contro cui l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice. L'individuazione della sequenza procedimentale prevista dal legislatore e la distribuzione della competenza a decidere sull'istanza di restituzione lungo le varie fasi del procedimento porta a ribadire che si configura una nullità assoluta per incompetenza funzionale quando -come nel caso di specie- l'interessato formuli correttamente l'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio al Pubblico ministero, ma questi, anziché provvedere, trasmetta 2 ་་ཙ l'istanza, con il proprio parere, al Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, provvede sull'istanza inaudita altera parte, (cfr. in tal senso, (Sez. 3, n. 1026 del 12/3/1999, Rutigliani, 214060). Va, dunque, riaffermato che «sono abnormi e devono essere annullati senza rinvio sia il parere espresso dal P.M. su una richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio sia il provvedimento del G.I.P. che, in seguito al parere, abbia provveduto sulla richiesta. Ai sensi dell'art. 263 comma quarto cod. proc. pen. infatti, nel corso delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro penale deve pronunciarsi il P.M. con decreto, eventualmente opponibile secondo quanto previsto dal comma quinto dello stesso articolo, né è possibile considerare il parere come rigetto e convertire in opposizione la trasmissione degli atti al G.I.P. per la decisione», (così: Sez. 3, Sentenza n. 1315 del 19/03/1996, Mucherino, Rv. 205233 - 01; nello stesso, tra molte: Sez. 1 -, Sentenza n. 29118 del 01/04/2022, Bartucca, Rv. 283478 01: Sez. 3, Sentenza n. 9986 del 19/12/2019 Cc., dep. il 2020, - Messori, Rv. 278532; Sez. 2, Sentenza n. 43700 del 27/09/2016, De Lorenzo, Rv. 268449). Il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero, competente a decidere sull'istanza di restituzione avanzata da LI
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Palmi per l'ulteriore corso. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Verga Antonio Saraco DEPOSITATO CANCELLEP SECONDA SEZIONE PENALL L 117 FEB. 2023 Funzionario giudiziario I Cancelliere dott.ssa Vincenza Stefania PUMARA 3