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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4465 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...], in Brasile, in [...] e in qualità di Parte_1 rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato il [...], in [...];
[...]
, nata il [...], in [...]; Parte_2
, nato il [...], in [...]; Parte_3
, nato il [...], in [...]; Parte_4
, nata il [...], in [...]; Parte_5
, nata il [...], in [...]; Controparte_1
, nato il [...], in [...]; Persona_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Brazzini, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Codic
C.F. Email_1 P.IVA_2
-RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
nato nel Comune di Acquaro (VV) in data 6.10.1889 ed emigrato in Brasile, il Persona_3 quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che , in data 30 gennaio 1929, Persona_3 contrasse matrimonio con , dal quale nacque, il 1° febbraio 1935, Persona_4 Persona_5
[...]
Il 22 giugno 1964, in Brasile, dalla relazione tra e Persona_5 Controparte_3
nacque Successivamente, il 1° luglio 1964, sempre in
[...] Controparte_1
Brasile, sposò . Persona_5 Controparte_3
Il 13 giugno 1988, in Brasile, contrasse matrimonio con Controparte_1 [...]
dal quale nacque, il 9 ottobre 1989, Il 14 Persona_6 Parte_2 marzo 1995, dalla medesima unione, nacque anche Parte_3
Il 3 ottobre 2018, in Brasile, sposò , da Parte_2 Persona_7 cui divorziò il 30 settembre 2019. Successivamente, il 6 maggio 2022, in Brasile, contrasse nuovo matrimonio con IA Da Conceicao. CP_4
Il 19 marzo 1940, in Brasile, dall'unione tra e nacque anche Persona_3 Persona_4
L'8 dicembre 1984, in Brasile, sposò Persona_8 Per_8 Persona_9
dalla cui unione nacque, il 21 marzo 1986, e
[...] Parte_4 successivamente, il 21 giugno 1990, Quest'ultima, il 26 Parte_5 gennaio 2019, in Brasile, contrasse matrimonio con . Controparte_5
Il 4 maggio 1942, in Brasile, dalla medesima unione tra e Persona_3 Persona_4 nacque anche Il 9 giugno 1965, in Brasile, sposò Persona_10 Per_2 Persona_11
dalla cui unione nacque, il 3 maggio 1981, Il 17 agosto 2012, in
[...] Parte_1
Brasile, sposò dal quale nacque, il 1° giugno 2017, Pt_1 Persona_12 [...]
Persona_13
2 Il 13 maggio 1967, in Brasile, dalla stessa unione tra e Persona_10 Persona_11 nacque anche il quale, il 12 luglio 2013, in Brasile,
[...] Persona_2 contrasse matrimonio con . Controparte_6
I ricorrenti hanno inoltre dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile), seguendo le istruzioni reperibili sul sito istituzionale del Consolato, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza tuttavia ricevere alcun riscontro concreto.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. All'udienza del 22 settembre 2025, il Giudice ha riservato la decisione.
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Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e/o infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Acquaro (VV), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al
3 miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Persona_3 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato.
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
4 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_2 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.10.2025.
La Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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