Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Greco, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, viale Umbria n. 54;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- – Istituito presso la Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- notificato in data 11 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. HA GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 7 luglio 2020, il signor -OMISSIS- aveva presentato una istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, d.l. n. 34/2020, in favore dell’odierno ricorrente, cittadino egiziano.
Lo Sportello unico per l’immigrazione di -OMISSIS- ha respinto l’istanza suddetta con provvedimento del 6 aprile 2022; la motivazione di tale atto richiama il parere sfavorevole dell’Ispettorato territoriale del lavoro da cui si evince la carenza dei requisiti reddituali in capo al richiedente che, pur non avendo presentato la dichiarazione dei redditi e non essendo titolare di un CUD per l’anno 2019, aveva presentato otto istanze di emersione per lavoratori differenti.
L’interessato ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 9 luglio 2022 e depositato il successivo 13 luglio, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 77 del 2020 (art. 103 c. 1 d.l. 19/5/2020 n. 34) e ss. modifiche – Violazione della legge in relazione all’art. 10 bis l. 241/90 – Eccesso di potere - Disparità di trattamento - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza della motivazione”.
In sostanza, il ricorrente denuncia il mancato rispetto del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, in tesi applicabile anche al procedimento di emersione dal lavoro irregolare, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 nonché il vizio di carenza di motivazione.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero dell’interno eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, comunque, infondato.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l’ordinanza n. -OMISSIS- del 9 settembre 2022.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025, la causa è stata introitata in decisione.
Stante la palese infondatezza del ricorso, può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale.
Si osserva anzitutto che, per pacifica giurisprudenza (tale da non richiedere la citazione di precedenti specifici), il termine di conclusione di un procedimento amministrativo non assume connotati di perentorietà in assenza di una norma che lo qualifichi espressamente in tal senso, sicché la sua violazione non esaurisce il potere di provvedere e non determina l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine, ma comporta solo che l’interessato possa avvalersi dei rimedi normativamente previsti (e non azionati dall’odierno ricorrente) avverso il silenzio inadempimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, la durata obiettivamente abnorme del procedimento non può costituire di per sé cagione di illegittimità del provvedimento finale.
In secondo luogo, la censura inerente alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 è stata solo genericamente enunciata dal ricorrente e, comunque, l’Amministrazione ha prodotto in giudizio copia del preavviso di rigetto trasmesso con lettera raccomandata a.r., senza che la controparte abbia sollevato contestazioni al riguardo.
La puntuale indicazione dei presupposti di fatto e delle specifiche disposizioni che governano la materia, infine, consente la piena comprensione delle ragioni sottese al rigetto della domanda di emersione, sicché non sussiste il denunciato vizio di carenza di motivazione.
Da un punto di vista sostanziale, rimane solo da soggiungere che parte ricorrente non ha contestato gli elementi di fatto acquisiti dall’Amministrazione con riferimento alla capacità reddituale del datore di lavoro, tali da dimostrare che il rapporto di lavoro, non sostenibile economicamente, era evidentemente fittizio.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, si ravvisano, tuttavia, eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e del datore di lavoro.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.