Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’impresa Damir S.r.l. e dall’ Associazione Pubblicità Affissioni Sicilia (APAS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giuseppe Mazzarella, in Palermo, via Caltanissetta, n.1;
contro
- il Comune di Cefalù, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Rita Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30/03/2023, avente ad oggetto l'approvazione delle “norme tecniche di attuazione ai sensi dell'art. 26 del Regolamento CUP e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”
quanto ai motivi aggiunti:
- della Determinazione Dirigenziale n. 92 del 28.09.2023, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico per «manifestazione d'interesse per l'assegnazione degli spazi destinati all'installazione di impianti pubblicitari (tipologia “6x3”) sul territorio del comune di Cefalù»;
- dell'avviso (lex specialis) della selezione e dei relativi allegati, nelle parti indicate;
- dell'art. 1 del Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, in parte qua;
- delle Tavole dalla n. 1 alla n. 7 allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- del Regolamento CUP in parte qua (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2021, come modificata dalla Deliberazione C.C. n. 97 del 30.12.2022).
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, la memoria difensiva e la documentazione depositate dal Comune di Cefalù;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 30 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha impugnato al fine dell’annullamento:
- con atto introduttivo, la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cefalù n. 20 del 30 marzo 2023, avente ad oggetto l’approvazione delle “norme tecniche di attuazione ai sensi dell’art. 26 del Regolamento CUP e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari”;
- con i motivi aggiunti, la Determinazione Dirigenziale n. 92 del 28 settembre 2023, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico per «manifestazione d'interesse per l'assegnazione degli spazi destinati all'installazione di impianti pubblicitari (tipologia “6x3”) sul territorio del comune di Cefalù», nonché la lex specialis e relativi allegati;
CONSIDERATO che:
- parte ricorrente, all’udienza camerale del 6 dicembre 2023, ha rinunciato alla trattazione dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, alla luce della nota del 22 novembre 2023, con cui il Comune di Cefalù ha comunicato la volontà di sospendere temporaneamente “per ragioni di opportunità” la procedura selettiva di che trattasi;
- il Comune di Cefalù, nelle more del giudizio, ha riavviato la procedura gravata effettuando il sorteggio in data 19 agosto 2024 per l’individuazione degli operatori economici aggiudicatari degli spazi comunali destinati all’installazione degli impianti pubblicitari;
- parte ricorrente, con memoria del 30 gennaio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti poiché non ha partecipato alla gara di che trattasi; ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite;
- il Comune di Cefalù nulla ha opposto in merito alla sopravvenuta carenza di interesse ma ha insistito per la condanna alle spese di parte ricorrente.
RITENUTO, pertanto, di dovere prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e per tale ragione di dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO