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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di ConIGlio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino ConIGliere
3) Dott.ssa Adele Foresta ConIGliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1598 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 19.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Rotundo, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._2 da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Francesco Veraldi, nello studio del quale, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE =
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza 1 impugnata: 1) pronunciare l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico dell'ing. 2) disporre l'obbligo dell'ing. di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il suo mantenimento, Parte_1 la somma di € 300,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua ed equa, da rivalutare di anno in anno secondo indici ISTAT.; con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello Stato”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…in via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto per le causali esposte;
in accoglimento dell'appello incidentale,
a) pronunciare sentenza di addebito della separazione a carico della IG.ra , Pt_1 accertando l'inesistenza del diritto a percepire l'assegno di mantenimento per sé;
b) stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio nella misura di € 250 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) stabilire la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio, nella misura quindi del 50% ciascuno;
d) dichiarare in ogni caso la IG.ra non ha diritto a ricevere alcun assegno di Pt_1 mantenimento per sé..”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Il contenuto delle domande e difese delle parti è sintetizzato nella sentenza gravata nei seguenti termini.
“
1. Con ricorso del 1 agosto 2019, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 25 settembre 2014 in Amantea (CS) con CP_1
, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio ,
[...] CP_2
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del coniuge, asserendo che l'unione coniugale e la convivenza erano divenute intollerabili a causa del comportamento del il quale il 24 giugno 2019 – “nonostante gli sforzi della IG.ra CP_1
per tentare di ristabilire l'armonia familiare, nella minima speranza che si Pt_1 trattasse di un periodo transitorio”- abbandonava improvvisamente e senza alcun preavviso, in violazione dell'art. 143 c.c., la residenza familiare senza farvi più ritorno.
2 Deduceva, altresì, di essere dipendente della “Hennes & RI H&M s.r.l.” e di percepire una retribuzione mensile di € 900,00, a fronte di un reddito del resistente, di professione Ingegnere, con attività professionale privata, che si aggirava mensilmente intorno ai 3.500,00 euro.
Domandava, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del coniuge e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento mensile per sé e per il figlio pari a complessivi € 1.000,00 (di cui € 300,00 per la ed € 700,00 per il minore), oltre al pagamento delle spese straordinarie. In Pt_1
ultimo, chiedeva la condanna dello al risarcimento dei danni dalla stessa patiti a CP_1
causa della violazione dei doveri matrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale pur Controparte_1
manifestando il comune interesse ad ottenere una pronuncia di separazione personale, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda di addebito.
In particolare, rappresentava che l'allontanamento dalla residenza familiare, lungi dall'essere conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, era stato
“concordato” dai coniugi “al fine di non pregiudicare la serenità e l'equilibrio del piccolo
, considerato che la crisi coniugale in corso era foriera di litigi tra le parti e CP_2 rendeva comunque sempre più complicata una pacifica convivenza”. Ciò nonostante, egli aveva continuato a contribuire al mantenimento del figlio, versando alla ricorrente un importo mensile di € 250,00 e partecipando alle spese straordinarie.
Parimenti, sosteneva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, nonché
l'inammissibilità della stessa, non suscettibile di trovare ingresso nell'ambito del giudizio di separazione personale.
Si opponeva, altresì, sia alla domanda di assegnazione della casa coniugale, evidenziando che la ricorrente con PEC datata 11 ottobre 2019 aveva comunicato al resistente il suo imminente trasferimento presso altra abitazione, rinunciando in tal modo “per facta concludentia” all'abitazione; sia alle richieste economiche di mantenimento, non suffragate dalle condizioni economiche e reddituali effettive dei coniugi.
In particolare, rappresentava che la , stando alla Certificazione Unica 2018, Pt_1 percepiva una retribuzione mensile maggiore di quella dichiarata, vale a dire di € 1.200,00 mensili e non già di € 900,00, oltre ad € 130,00 per assegni familiari;
ella, inoltre, traeva
3 ulteriori redditi dallo svolgimento in via privata dell'attività di “visagista” per le spose. Il resistente, invece, libero professionista, lungi dal percepire € 3.5000,00 al mese, aveva un reddito medio mensile di poco superiore ad € 2.000,00 ed era proprietario solamente della casa coniugale.
Fatte tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre, nulla sull'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà), la previsione in capo al resistente di concorrere al mantenimento del solo minore (essendo i coniugi “dotati di adeguati redditi propri”), nella misura di €
250,00 mensili per il mantenimento ordinario e del 50% per le spese straordinarie”.
Sentite le parti (davanti al Presidente la ricorrente, tra l'altro, rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale) ed emessi, a cura del Presidente, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. (che venivano reclamati dalla in punto di Pt_1
omesso riconoscimento di un assegno a proprio favore, che la Corte di Appello riconosceva nella misura di euro 200,00 mensili), la causa proseguiva innanzi al giudice istruttore. In particolare, per quanto in questa sede interessa, proponeva, nelle memorie Controparte_1
integrative, domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla , Pt_1 lamentando di avere subito, per anni, soprattutto dopo la nascita del figlio, “continue denigrazioni e mortificazioni da parte del coniuge, patendone le costanti pressioni psicologiche e autoritarie”; che la moglie gli aveva ritagliato “il ruolo di colui che doveva pensare solo a lavorare e a produrre reddito per la famiglia”; che “gli veniva apertamente ostacolato un rapporto di lavoro libero professionale che lo portava 1/2 giorni a settimana
a Cosenza: in sostanza, era stato messo in atto una forma di “controllo” costante da parte della IG.ra sulla vita e sulle abitudini dell'ing. privandolo anche di Pt_1 CP_1
qualsivoglia rapporto extra-familiare, così come con i suoi amici, onde annientarne la personalità”, con conseguente condizionamento dei rapporti anche con i propri familiari.
Aggiungeva che detti comportamenti venivano posti in essere anche alla presenza del figlio e che la non dava alcun apporto economico alla famiglia. Pt_1
Emessa sentenza non definitiva sullo status, nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., poi, la ricorrente, sull'assunto di avere appreso da qualche giorno di una relazione extraconiugale dello verosimilmente iniziata prima della pronuncia della sentenza CP_1
4 di separazione, avanzava domanda di addebito della separazione anche a cagione della violazione del dovere di fedeltà da parte del convenuto.
La causa era istruita in via documentale e con prove orali (per interpello e per testi).
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1457/2023, pubblicata in data 13.9.2023, per quanto in questa sede interessa, rigettava le reciproche domande di addebito;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e poneva a carico del resistente il pagamento della somma mensile rivalutabile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente e di 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 60% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente e compensava le spese.
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava:
- che la domanda di addebito formulata dalla nei confronti del marito non Pt_1 era fondata, mancando prova del nesso eziologico tra l'allontanamento del marito dalla casa coniugale e l'intollerabilità della convivenza, essendo, di contro emersa dall'istruttoria, comprese le dichiarazioni della stessa ricorrente, una profonda crisi coniugale, caratterizzata da frequenti litigi, sicché l'abbandono del tetto coniugale da parte dello costituiva la conseguenza e non la causa della separazione;
CP_1
- che non era stata adeguatamente dimostrata l'effettiva sussistenza di una relazione extraconiugale insorta in costanza di convivenza tale per cui fosse possibile ricondurne la causa della definitività della crisi della coppia;
- che anche la domanda di addebito avanzata dal resistente non era meritevole di accoglimento, essendo stati allegati in modo vago e generico i comportamenti attribuiti alla ricorrente, con conseguente inammissibilità delle prove per testi addotte, inidonee a superare le lacune allegatorie;
- che, alla luce dei rispettivi redditi delle parti, come desumibili dalla documentazione fiscale prodotta dal resistente e dalle dichiarazioni della ricorrente (in mancanza di produzione, da parte di quest'ultima, di dichiarazioni reddituali o di buste paga), emergeva uno squilibrio reddituale tra i coniugi, che giustificava la corresponsione di un assegno separativo, a carico del marito e a favore della moglie, di euro 150,00 al mese, tenuto conto della giovane età della richiedente al momento della separazione e della breve durata del matrimonio;
5 - che, alla luce delle richieste concordi delle parti, il figlio minore doveva essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
- che, alla luce delle rispettive capacità reddituali, andava posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- che, in ragione della rinuncia manifestata dalla , all'assegnazione della casa Pt_1
coniugale, nessun provvedimento doveva emettersi sul punto, essendo, detta casa, di proprietà esclusiva dello CP_1
- che andava dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, trattandosi di cumulo di domande soggette a riti diversi, non consentito dall'art. 40 c.p.c..
Avverso la pronuncia ha interposto appello affidando il mezzo a due Parte_1
motivi e chiedendo la riforma, rispettivamente, del capo con cui è stata rigettata la propria domanda di addebito, nonché del capo in cui è stato quantificato in euro 150,00 il contributo al proprio mantenimento, posto a carico della controparte.
Con il primo motivo, l'appellante, in particolare, lamenta l'erroneità della valutazione del
Tribunale, in quanto – offerta la prova dell'abbandono della casa coniugale da parte del marito – sarebbe irrilevante la ragione dell'allontanamento palesata da quest'ultimo (ossia il fine di evitare ulteriori litigi davanti al figlio), posto che detto allontanamento avvenne quando ancora la situazione matrimoniale non era irrimediabilmente compromessa.
Lamenta anche l'errata distribuzione dell'onere della prova, spettando, alla luce della giurisprudenza di legittimità, al coniuge che volontariamente abbia abbandonato la casa coniugale dimostrare che tanto sia avvenuto in conseguenza della intollerabilità della convivenza o del comportamento dell'altro coniuge. Si duole, sotto il profilo in esame, anche dell'erroneità del rigetto delle istanze istruttorie. Sempre in punto di addebito,
l'appellante lamenta anche l'erroneo rigetto, da parte del Tribunale, delle istanze istruttorie tese a dimostrare la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi di fedeltà coniugale, avendo, egli allacciato una relazione scoperta da essa appellante solo nel maggio 2021 e, quindi, in corso di causa. Conclude nei termini sopra riportati.
Con il secondo motivo, la difesa della si duole dell'errata applicazione dell'art. Pt_1
156 c.c., per avere il Tribunale ridotto a soli euro 150,00 mensili il contributo al
6 mantenimento della moglie dovuto dal resistente, non valutando adeguatamente il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, né la rinuncia, manifestata dalla stessa, Pt_1 all'assegnazione della casa coniugale, con conseguente esborso di euro 450,00 mensili per il pagamento del canone per la locazione di altra abitazione, a fronte dell'assenza di oneri di alloggio a carico del convenuto, proprietario della casa in cui la famiglia viveva. Anche sul punto l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto delle richieste istruttorie avanzate.
Costituitosi in giudizio, , nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e nel contestare la fondatezza dell'avversa iniziativa processuale, interpone gravame incidentale, articolando i seguenti motivi:
1. la contraddittorietà della motivazione, per avere, il Tribunale, ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, sebbene avesse negato l'attività istruttoria tempestivamente richiesta proprio per offrire tale prova;
2. l'erroneità della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore, posto a carico di esso resistente, che aveva offerto la disponibilità a corrispondere la somma di euro 400,00 solo al fine di prevenire ad un accordo con la controparte e non come acquiescenza a quella somma, trattandosi di importo elevato in considerazione sia delle eIGenze di un bambino di sette anni, sia del fatto che la somma costituisce un “contributo” dovuto dal genitore non collocatario rispetto a agli esborsi cui, ad analogo titolo, è tenuto il genitore collocatario, sia del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza;
3. la mancanza di motivazione in punto di quantificazione, nella misura del 60%, delle spese straordinarie per il figlio, fondata, peraltro, su una documentazione avversa parziale e lacunosa;
4. l'erroneità del riconoscimento di un assegno separativo in favore della ricorrente, atteso che non vi sarebbe alcuno squilibrio tra le condizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che il reddito di esso appellato, pari a circa euro 2.000,00 netti al mese, è gravato di finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia (tra cui l'acquisto di un'auto per la moglie) per un complessivo importo di euro 800,00 mensili e anche tenuto conto che la ricorrente possiede redditi adeguati, dovendosi considerare anche l'assegno unico familiare che percepisce in via esclusiva, rimanendo irrilevante la spesa sostenuta per pagare il canone di locazione, avendo la ricorrente rinunciato spontaneamente all'assegnazione della casa coniugale, mai negatale. Lo poi, propone anche CP_1
appello incidentale condizionato per il caso in cui la Corte dovesse ritenere fondato il motivo di appello principale afferente la denunciata infedeltà di esso appellato, quale
7 presupposto per l'avversa domanda di addebito della separazione: ripropone, sotto tale profilo, l'eccezione di inammissibilità per tardività della relativa domanda, in quanto avanzata solo nelle memorie istruttorie nel primo grado (con conseguente illegittima modifica della causa petendi), pur essendo, la nuova relazione intrapresa da esso appellato solo in corso di causa, ben nota alla controparte già in epoca ben anteriore al maggio 2021.
Conclude, quindi, come in epigrafe testualmente riportato.
Il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
Con ordinanza depositata in data 20.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellante.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e
Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellato/appellante incidentale ha indicato, in modo puntuale e chiaro,
i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
8 L'atto difensivo, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che l'appello incidentale difetti del requisito della specificità.
Nel merito, ragioni di coerenza espositiva conIGliano il congiunto scrutinio dei motivi di appello principale e di quelli di appello incidentale afferenti alle reciproche domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Il primo motivo di appello principale è, nel suo complesso, infondato.
È opportuno preliminarmente ribadire, come già evidenziato dalla Corte nell'ordinanza dell'8.4.2024, l'inammissibilità delle richieste istruttorie, rigettate dal Tribunale e riproposte dall'appellante principale nel ricorso introduttivo del presente grado, in quanto l'istanza di ammissione non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio (sul punto cfr. Cass. n. 22709 del 28/09/2017; Cass. n. 16886 del
10/08/2016: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione”), a nulla rilevando il contenuto della comparsa conclusionale depositata nel primo grado, avente funzione meramente illustrativa e compilativa ed essendo assolutamente indiscutibile che l'addebito sia domanda che sottende un diritto pienamente disponibile e che è soggetta all'ordinario principio dispositivo (altrimenti opinando, esso potrebbe essere dichiarato d'ufficio, mentre è pacifico che richieda una specifica e tempestiva domanda della parte).
Nel merito, quanto al denunciato abbandono della casa coniugale, meritano integrale condivisione le osservazioni illustrate dal Tribunale, che, con motivazione articolata e puntuale, ha rigettato la domanda per carenza del nesso di causalità tra l'allontanamento dello – che è fatto pacifico e, comunque, dimostrato – e l'irreversibilità della crisi CP_1
coniugale.
Sia dalle dichiarazioni della stessa ricorrente sia dal narrato dei testi è emerso in modo chiaro che già da tempo la coppia versava in una crisi profonda, caratterizzata da continui litigi e da una pressocché totale mancanza di dialogo ed è in questo contesto che si colloca
9 la decisione dello di allontanarsi dalla casa coniugale e trasferirsi dalla propria CP_1 madre, al fine di evitare che il figlio minore della coppia, all'epoca dell'età di tre anni, continuasse ad assistere alle discussioni tra i genitori: tanto consente di condividere la conclusione cui è giunto il Tribunale per cui l'accesa e prolungata conflittualità tra i coniugi
è stata la causa dell'intollerabilità della convivenza, che, a sua volta, è la causa e non la conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale dello CP_1
La stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 13 ottobre 2022, pur riferendo che la decisione presa dal coniuge di trasferirsi dalla madre le venne comunicata la sera stessa del 25 giugno, ha ammesso che “Il motivo addotto era di evitare di continuare
a litigare davanti al bambino, nonostante avessimo intrapreso nel mese di giugno un percorso con uno psicologo”.
La circostanza è ulteriormente confermata dalle dichiarazioni dei testi (la Testimone_1 quale ha confermato che l'allontanamento dalla casa coniugale dello fu dovuto ai CP_1 predetti motivi, aggiungendo: “Preciso che tale circostanza mi è stata riferita direttamente da , la quale mi ha chiamato il giorno seguente per riferirmi quanto era Parte_1
successo. In particolare, mi ha riferito che, al fine di evitare i litigi, preferiva CP_1 andare via”) e padre dell'appellante (il quale ha dichiarato di aver Controparte_3 appreso dell'avvenuto allontanamento del coniuge della figlia direttamente da questa: “sì è vero, confermo la circostanza. Ne sono a conoscenza perché mi ha chiamato mia figlia per dirmelo. Non ricordo con precisione quando mi ha telefonato;
credo la mattina seguente”).
L'esistenza di una profonda crisi nella coppia, sfociata in ripetuti litigi è stata confermata anche dal teste , fratello di , il quale, pur non ricordando la Testimone_2 Controparte_1 data precisa dell'allontanamento del fratello dalla casa coniugale, ha confermato che tanto avvenne dopo una settimana nella quale i coniugi non si rivolsero la parola e che la ragione della decisione risiedeva nella volontà dello di non recare pregiudizio CP_1 all'educazione del figlio minore;
il teste ha, poi, chiarito “sentivo le discussioni tra i coniugi, abitando vicino, ma non ero presente al momento delle discussioni. La decisione di allontanarsi mi è stata comunicata da mio fratello”.
Dunque è stata provata – e, peraltro, è incontestata – l'esistenza di un'accesa conflittualità tra i coniugi e di frequenti litigi tra loro: di tanto dà conto anche la stessa difesa della ricorrente nell'atto introduttivo del primo grado, ove si narra dell'esistenza di “forti attriti” venutisi a creare nella coppia, tanto da rendere opportuno ricorrere all'ausilio di
10 professionisti specializzati in terapia di coppia, il che esclude che si trattasse, come deduce la difesa nell'appello, di “qualche sporadica lite”. Ciò aveva indubbiamente generato un clima domestico pregiudizievole per il figlio minore della coppia (anche tale circostanza, sottesa alla decisione dello non è mai stata fatta oggetto di specifiche censure e CP_1
deduzioni ad opera della ricorrente). È, invece, rimasta, allo stato di mera allegazione, sguarnita di supporto dimostrativo, l'affermazione per cui quella crisi fosse ancora risolvibile nel momento in cui decise di allontanarsi da casa. CP_1
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. n. 11032 del 24/04/2024).
Quand'anche si acceda alla tesi sostenuta dall'appellante (la quale, sul punto, invoca Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27766; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2021), secondo cui sarebbe onere del coniuge che abbia abbandonato il tetto coniugale offrire la prova che ciò sia dipeso da cause oggettive (quali l'intollerabilità della convivenza o la condotta dell'altro coniuge), non vi è dubbio che la prova, nella fattispecie, sia stata fornita, sia in considerazione del clima teso e della conseguente già radicata intollerabilità della convivenza, sia in considerazione della finalità – anch'essa costituente una causa oggettiva
– della decisione, ossia l'eIGenza di preservare la serenità del piccolo . CP_2
A fronte di siffatto contesto, non assume rilevanza alcuna la circostanza che la Pt_1
“intimamente” sperasse che la crisi potesse ricomporsi, né che ella non avesse mai pensato di separarsi.
La veridicità delle ragioni dell'allontanamento, palesate dallo è ulteriormente CP_1
corroborata dalla condotta da lui tenuta subito dopo il suo allontanamento da casa, giustamente valorizzata dal Tribunale in termini di perdurante adempimento, da parte dello del dovere di assistenza materiale e morale alla famiglia, pur dopo CP_1
l'allontanamento dalla casa coniugale. Egli, infatti, da subito spontaneamente contribuì ai bisogni del minore versando alla la somma di euro 250,00 mensili (la circostanza, Pt_1
allegata dal resistente, non è stata contestata dalla controparte) e si curò anche di accudire il
11 figlio sin dalla mattina presto, per tre giorni a settimana, portandolo anche a scuola, quantomeno fino ai primi di ottobre del 2019 (circostanza, questa ammessa, in questi termini, dalla stessa in sede di interrogatorio formale). Pt_1
Dunque, l'intollerabilità della convivenza deve ritenersi preesistente all'allontanamento dello dalla casa coniugale. CP_1
Il rigetto della domanda di addebito va confermato anche in relazione all'ulteriore profilo della lamentata infedeltà dell'appellato.
In disparte l'evidente tardività dell'allegazione dei fatti sottesi alla domanda (introdotti nel thema decidendum solo con le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., senza che sia stata offerta prova della decadenza incolpevole, soprattutto alla luce delle specifiche e puntuali contestazioni del resistente, parzialmente sorrette da principi di prova documentale, quali i messaggi whatsapp prodotti) – nuovamente eccepita, nel presente grado, dalla difesa dello tramite appello incidentale condizionato –, comunque la CP_1
preesistenza della relazione è circostanza rimasta indimostrata (come correttamente rilevato dal Tribunale) e che, peraltro, la stessa ricorrente ha posto in chiave dubitativa.
Premesso che l'obbligo di fedeltà costituisce il portato dell'obbligo di coabitazione dei coniugi, è evidente che, una volta che con provvedimento giudiziale questi siano stati autorizzati a vivere separatamente, cessa anche l'obbligo di fedeltà. Peraltro, è intuibile che una relazione iniziata quando la causa di separazione era già in corso non può costituire ragione dell'intollerabilità della convivenza, già esistente al momento del deposito del ricorso per separazione.
Dunque, in mancanza di prova del periodo in cui la citata relazione ebbe inizio – che, si badi, non era neppure oggetto delle prove per testi articolate, volte solo a provare l'esistenza attuale del legame sentimentale in parola ma non la sua risalenza – anche sotto il profilo in esame la sentenza di primo grado merita conferma.
Il rigetto del motivo di appello principale relativo all'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà determina l'assorbimento del motivo di appello incidentale condizionato afferente alla tardività delle allegazioni concernenti la relazione intrapresa dall'appellato.
Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi con riferimento alla domanda di addebito formulata dallo il quale ha lamentato, a supporto dell'istanza, un atteggiamento CP_1
“controllante” che la avrebbe assunto nei suoi confronti nell'arco della vita Pt_1
12 matrimoniale, concretizzatosi in una serie di “costanti pressioni psicologiche e autoritarie”
e “continue denigrazioni e mortificazioni”, finalizzate a privarlo “anche di qualsivoglia rapporto extra-familiare, così come con i suoi amici, onde annientarne la personalità”, nonché in un atteggiamento di disinteresse ai bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento la non avrebbe contribuito economicamente. Pt_1
La domanda è stata rigettata dal Tribunale sulla scorta della seguente motivazione: “il resistente neppure prospetta o allegati fatti e comportamenti della qualificabili Pt_1
come violazione dei doveri coniugali, esponendo in maniera del tutto generica che la moglie avrebbe tenuto comportamenti prevaricatori, senza tuttavia mai descriverli nel loro concreto accadimento, circostanziarli nel tempo e nello spazio (non viene, infatti, dedotto alcun specifico episodio) e indicare quando e in che occasioni questi si sarebbero verificati”. Il tribunale ha anche precisato che “i mezzi istruttori richiesti dalla parte e non ammessi con l'ordinanza del 17 maggio 2022 non avrebbero comunque consentito alla parte di sopperire alla mancanza di allegazione, giacché i capitoli di prova articolati con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. erano formulati in maniera generica o vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione”.
Ebbene, l'appello incidentale non si confronta per nulla con simile motivazione, limitandosi a riproporre le medesime difese già illustrate in primo grado, con lo stesso tasso di genericità e astrattezza già segnalato dal giudice di prime cure, che non può che ribadirsi in questa sede: infatti, non viene dedotto alcun comportamento concreto né alcun episodio specifico da cui desumere il lamentato comportamento autoritario e denigratorio, né elementi di fatto altrettanto concreti da cui evincere che quelle condotte siano state la causa dell'intollerabilità della convivenza. Per queste ragioni anche la Corte, al pari del Tribunale, ha ritenuto di non ammettere la prova per testi, reiterata in appello, in quanto irrilevante ai fini della decisione, giacché, in parte, vertente su fatti ininfluenti ai fini del decidere e, in parte, vertente su fatti ed episodi non tempestivamente e adeguatamente dedotti in giudizio.
L'appello incidentale va, quindi, in parte qua, respinto.
Anche i motivi di appello principale e di appello incidentale che attengono all'assegno separativo riconosciuto in favore della meritano congiunto esame, attingendo il Pt_1
medesimo capo della pronuncia.
Va rammentato – poiché la difesa dell'appellato invoca l'applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di assegno divorzile, così mostrando una
13 qualche confusione di due istituti tra loro eterogeni – che il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156 c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto a vivere in ristrettezze per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso. Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Di contro, l'assegno divorzile trova la sua disciplina nel disposto di cui all'art. all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, a mente del quale “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Manifesta è l'obiettiva diversità dei due istituti e delle rispettive finalità, presupponendo,
l'assegno di separazione, la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva
14 in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Tanto chiarito, va, poi, premesso che la deduzione – contenuta nel ricorso – secondo cui i coniugi avessero un tenore di vita agiato è rimasta sprovvista di prova, sicché va considerato un tenore di vita ordinario, coerente con una famiglia di reddito medio.
Il tribunale è pervenuto a riconoscere alla un assegno separativo pari ad euro Pt_1
150,00 mensili tenendo conto di un reddito dello (ingegnere, libero professionista) CP_1
di poco più di euro 2.000,00 netti medi mensili (euro 27.000,00 netti annui), come risultante dalle dichiarazioni fiscali dal 2015 al 2019, e di un reddito della , come dichiarato Pt_1
dalla stessa in sede di audizione innanzi al Presidente (in carenza di documentazione fiscale da questa prodotta) di euro 900,00 mensili;
ha, quindi, considerato che il reddito del resistente era gravato da finanziamenti per il complessivo importo di euro 825,00 circa
(contratti in costanza di convivenza per bisogni della famiglia, circostanza, quest'ultima, allegata dallo e mai contestata specificamente dalla controparte) e che la CP_1 Pt_1
doveva sostenere il pagamento di un canone di locazione mensile di euro 450,00. Sulla scorta di simili deduzioni ha ritenuto esistente uno squilibrio reddituale tra le parti, tale da fondare il diritto della alla percezione di un contributo da parte del coniuge per Pt_1
raggiungere una condizione economica più vicina al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nell'ambito di tale valutazione, però, il Tribunale non ha tenuto conto degli assegni familiari percepiti dalla , pari a circa euro 200,00 mensili (circostanza mai Pt_1
specificamente contestata dalla difesa della e oggi risultante dalla produzione Pt_1
documentale e, in particolare, dagli estratti conto, colpevolmente versati in atti dall'appellante solo in questo grado di giudizio), che “neutralizzano” il suo apporto con risorse proprie al mantenimento del figlio minore, né della correlata circostanza per cui, con la medesima sentenza, lo stesso Tribunale ha posto a carico dello un contributo al CP_1
mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili (oltre al 60% delle spese straordinarie)
15 che, considerando l'età del bambino (circa sette anni all'epoca), era tale da assorbire sostanzialmente quasi tutti i bisogni ordinari del minore, così limitando al minimo il contributo della madre, di fatto limitato al solo importo dell'assegno unico familiare.
Inoltre, all'epoca la non percepiva la somma di euro 900,00, bensì la somma di Pt_1 euro 1.050,00 (cfr. Cud 2019 per i redditi prodotti nel 2018, versato in atti dall'appellante solo nel presente grado). Anche i redditi dello tuttavia, nelle more del giudizio di CP_1
primo grado, sono incrementati rispetto a quelli considerati dal Tribunale, per come risulta dai Modelli Unici depositati in atti dall'appellato e relativi ai redditi prodotti dal 2020 al
2022.
È evidente, quindi, che la valutazione del Tribunale debba essere integralmente rivista.
In questa prospettiva deve considerarsi che lo ha percepito, nel 2020, redditi netti CP_1
annui per euro 24.500,00, nel 2021 redditi netti annui per euro 36.500,00 e nel 2022 redditi netti annui per euro 39.0000,00 circa, con una media di circa euro 33.000,00 netti annui, corrispondenti a circa euro 2.750,00 mensili. Tali redditi risultano, ad oggi, gravati da finanziamenti (contratti in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia) per un complessivo importo di euro 610,00 circa, essendo maturata la scadenza del finanziamento contratto con Intesa San Paolo, avente termine in data 1 agosto 2024, di euro 17.042,00, con rata mensile di circa 214,00 euro.
La percepisce uno stipendio di circa 1.100,00 netti mensili (suddivisa la somma Pt_1
netta di cui ai Cud 2022 e 2023 per 12 mensilità), oltre ad euro 200,00 mensili circa quale assegno unico per il figlio minore;
ella deve corrispondere la somma di euro 450,00 al mese per canone di locazione. Detta somma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, va considerata quale spesa idonea a ridurre il reddito disponibile, essendo irrilevante la circostanza che l'appellante abbia spontaneamente rinunciato all'assegnazione della casa coniugale che, quindi, è rimasta nella disponibilità dello che vi abita CP_1
senza sostenere oneri di alloggio. Piuttosto, ciò che rileva è il solo fatto oggettivo per cui la scelta della ha comportato, per quest'ultima, un peso economico e, per la Pt_1 controparte, un risparmio di spesa e la possibilità di fruire liberamente dell'immobile di sua proprietà esclusiva. Al contrario, non possono essere considerati, nella valutazione comparativa delle condizioni reddituali delle parti, i finanziamenti (una “cessione del quinto” dello stipendio e un non meglio specificato “prestito”) contratti, nelle more, dall'appellante (cui la relativa difesa, peraltro, ha fatto mero cenno solo nelle note di
16 trattazione depositate in data 25.3.2024), mancando qualsiasi specifica allegazione e produzione documentale che consenta di individuare le ragioni dei debiti e la destinazione delle somme, sì da poterne sindacare la necessità e la funzionalità ai bisogni della famiglia.
Pertanto, pur considerando che sul reddito dello grava anche la somma di euro CP_1
400,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore, cui non corrisponde un esborso di pari spessore a carico della madre, sussiste un evidente squilibrio reddituale tra le parti, nella misura in cui, al netto dei predetti oneri, residua, a favore dello la somma di CP_1
euro 1700,00 circa e, a favore della , la somma di euro 850,00 circa: tanto consente Pt_1 di riconoscere, in capo all'appellante, il diritto alla percezione di un assegno separativo volto a ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con conseguente rigetto dell'appello incidentale spiegato da , che aveva Controparte_1
chiesto la revoca del contributo.
Dunque, tenuto conto che svolge un'attività di libero professionista, che, quindi, CP_1
non consente entrate costanti nel tempo né una loro stabilizzazione, della breve durata del matrimonio (naufragato dopo soli 5 anni), della giovane età dell'appellante all'epoca della separazione e di un tenore di vita del tutto ordinario, la Corte stima congruo determinare in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie, dovuto dall'appellato, a decorrere dalla presente sentenza, atteso che la valutazione della Corte è stata fondata anche su fatti intervenuti nel corso del giudizio di appello (tra cui la scadenza di uno dei finanziamenti che gravavano sul reddito dell'appellato).
Entro tali limiti va, quindi, accolto l'appello principale.
L'appello incidentale va rigettato anche con riferimento all'ammontare del contributo al mantenimento del figlio minore e alla misura della partecipazione alle spese straordinarie, posti, nella sentenza gravata, a carico del padre.
Certamente può condividersi l'affermazione della difesa dell'appellato per cui anche la
, in quanto genitore, è tenuta al mantenimento del figlio;
tuttavia, va rammentato Pt_1 che l'art. 337 ter c.c. prescrive che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli
“in misura proporzionale al proprio reddito” e che “al fine di realizzare il principio di proporzionalità” il giudice deve determinare la misura dell'assegno di mantenimento tenendo conto delle attuali eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun
17 genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, ribadito che occorre considerare un tenore di vita medio, nella fattispecie assumono rilievo il modesto reddito dell'appellante, decisamente inferiore rispetto a quello del padre, la netta prevalenza del tempo che il minore trascorre con la madre, che, quindi, provvede in via preminente ai compiti domestici e di cura del bambino, nonché delle eIGenze ordinarie del vivere quotidiano (vitto, abbigliamento, contributo per spese di alloggio, comprese le utenze, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, contributo alle spese di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, ecc.) di un bambino in età scolare. Il divario reddituale giustifica, per il principio di proporzionalità, un contributo del padre che assorba quasi integralmente le suddette eIGenze ordinarie del figlio, non potendo il contributo della madre – in ragione del suo reddito – andare oltre l'ammontare dell'assegno unico e l'apporto, economicamente valutabile, in termini di cura e di assolvimento dei compiti domestici.
Le medesime ragioni giustificano la conferma della misura del 60% delle spese straordinarie a carico del padre.
L'appello incidentale, quindi, va rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1457/2023, pubblicata Controparte_1
in data 13.9.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli Indici Istat, il contributo al mantenimento di posto a carico di Parte_1
; Controparte_1
18 2. rigetta gli ulteriori motivi di appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di conIGlio della Prima Sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.5.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di ConIGlio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino ConIGliere
3) Dott.ssa Adele Foresta ConIGliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1598 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza depositata in data 19.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 25.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria Rotundo, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, come Controparte_1 C.F._2 da procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Francesco Veraldi, nello studio del quale, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE =
Con l'intervento della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza 1 impugnata: 1) pronunciare l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico dell'ing. 2) disporre l'obbligo dell'ing. di Controparte_1 Controparte_1
corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il suo mantenimento, Parte_1 la somma di € 300,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua ed equa, da rivalutare di anno in anno secondo indici ISTAT.; con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dello Stato”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…in via principale, rigettare l'appello ex adverso proposto per le causali esposte;
in accoglimento dell'appello incidentale,
a) pronunciare sentenza di addebito della separazione a carico della IG.ra , Pt_1 accertando l'inesistenza del diritto a percepire l'assegno di mantenimento per sé;
b) stabilire un assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio nella misura di € 250 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) stabilire la ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie per il figlio, nella misura quindi del 50% ciascuno;
d) dichiarare in ogni caso la IG.ra non ha diritto a ricevere alcun assegno di Pt_1 mantenimento per sé..”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Il contenuto delle domande e difese delle parti è sintetizzato nella sentenza gravata nei seguenti termini.
“
1. Con ricorso del 1 agosto 2019, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 25 settembre 2014 in Amantea (CS) con CP_1
, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio ,
[...] CP_2
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico del coniuge, asserendo che l'unione coniugale e la convivenza erano divenute intollerabili a causa del comportamento del il quale il 24 giugno 2019 – “nonostante gli sforzi della IG.ra CP_1
per tentare di ristabilire l'armonia familiare, nella minima speranza che si Pt_1 trattasse di un periodo transitorio”- abbandonava improvvisamente e senza alcun preavviso, in violazione dell'art. 143 c.c., la residenza familiare senza farvi più ritorno.
2 Deduceva, altresì, di essere dipendente della “Hennes & RI H&M s.r.l.” e di percepire una retribuzione mensile di € 900,00, a fronte di un reddito del resistente, di professione Ingegnere, con attività professionale privata, che si aggirava mensilmente intorno ai 3.500,00 euro.
Domandava, inoltre, l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del coniuge e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento mensile per sé e per il figlio pari a complessivi € 1.000,00 (di cui € 300,00 per la ed € 700,00 per il minore), oltre al pagamento delle spese straordinarie. In Pt_1
ultimo, chiedeva la condanna dello al risarcimento dei danni dalla stessa patiti a CP_1
causa della violazione dei doveri matrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.
1.2 Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale pur Controparte_1
manifestando il comune interesse ad ottenere una pronuncia di separazione personale, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda di addebito.
In particolare, rappresentava che l'allontanamento dalla residenza familiare, lungi dall'essere conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, era stato
“concordato” dai coniugi “al fine di non pregiudicare la serenità e l'equilibrio del piccolo
, considerato che la crisi coniugale in corso era foriera di litigi tra le parti e CP_2 rendeva comunque sempre più complicata una pacifica convivenza”. Ciò nonostante, egli aveva continuato a contribuire al mantenimento del figlio, versando alla ricorrente un importo mensile di € 250,00 e partecipando alle spese straordinarie.
Parimenti, sosteneva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni, nonché
l'inammissibilità della stessa, non suscettibile di trovare ingresso nell'ambito del giudizio di separazione personale.
Si opponeva, altresì, sia alla domanda di assegnazione della casa coniugale, evidenziando che la ricorrente con PEC datata 11 ottobre 2019 aveva comunicato al resistente il suo imminente trasferimento presso altra abitazione, rinunciando in tal modo “per facta concludentia” all'abitazione; sia alle richieste economiche di mantenimento, non suffragate dalle condizioni economiche e reddituali effettive dei coniugi.
In particolare, rappresentava che la , stando alla Certificazione Unica 2018, Pt_1 percepiva una retribuzione mensile maggiore di quella dichiarata, vale a dire di € 1.200,00 mensili e non già di € 900,00, oltre ad € 130,00 per assegni familiari;
ella, inoltre, traeva
3 ulteriori redditi dallo svolgimento in via privata dell'attività di “visagista” per le spose. Il resistente, invece, libero professionista, lungi dal percepire € 3.5000,00 al mese, aveva un reddito medio mensile di poco superiore ad € 2.000,00 ed era proprietario solamente della casa coniugale.
Fatte tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento privilegiato presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre, nulla sull'assegnazione della casa coniugale (di sua esclusiva proprietà), la previsione in capo al resistente di concorrere al mantenimento del solo minore (essendo i coniugi “dotati di adeguati redditi propri”), nella misura di €
250,00 mensili per il mantenimento ordinario e del 50% per le spese straordinarie”.
Sentite le parti (davanti al Presidente la ricorrente, tra l'altro, rinunciava alla domanda di assegnazione della casa coniugale) ed emessi, a cura del Presidente, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. (che venivano reclamati dalla in punto di Pt_1
omesso riconoscimento di un assegno a proprio favore, che la Corte di Appello riconosceva nella misura di euro 200,00 mensili), la causa proseguiva innanzi al giudice istruttore. In particolare, per quanto in questa sede interessa, proponeva, nelle memorie Controparte_1
integrative, domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla , Pt_1 lamentando di avere subito, per anni, soprattutto dopo la nascita del figlio, “continue denigrazioni e mortificazioni da parte del coniuge, patendone le costanti pressioni psicologiche e autoritarie”; che la moglie gli aveva ritagliato “il ruolo di colui che doveva pensare solo a lavorare e a produrre reddito per la famiglia”; che “gli veniva apertamente ostacolato un rapporto di lavoro libero professionale che lo portava 1/2 giorni a settimana
a Cosenza: in sostanza, era stato messo in atto una forma di “controllo” costante da parte della IG.ra sulla vita e sulle abitudini dell'ing. privandolo anche di Pt_1 CP_1
qualsivoglia rapporto extra-familiare, così come con i suoi amici, onde annientarne la personalità”, con conseguente condizionamento dei rapporti anche con i propri familiari.
Aggiungeva che detti comportamenti venivano posti in essere anche alla presenza del figlio e che la non dava alcun apporto economico alla famiglia. Pt_1
Emessa sentenza non definitiva sullo status, nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., poi, la ricorrente, sull'assunto di avere appreso da qualche giorno di una relazione extraconiugale dello verosimilmente iniziata prima della pronuncia della sentenza CP_1
4 di separazione, avanzava domanda di addebito della separazione anche a cagione della violazione del dovere di fedeltà da parte del convenuto.
La causa era istruita in via documentale e con prove orali (per interpello e per testi).
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1457/2023, pubblicata in data 13.9.2023, per quanto in questa sede interessa, rigettava le reciproche domande di addebito;
disponeva l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre e poneva a carico del resistente il pagamento della somma mensile rivalutabile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento della ricorrente e di 400,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 60% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente e compensava le spese.
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava:
- che la domanda di addebito formulata dalla nei confronti del marito non Pt_1 era fondata, mancando prova del nesso eziologico tra l'allontanamento del marito dalla casa coniugale e l'intollerabilità della convivenza, essendo, di contro emersa dall'istruttoria, comprese le dichiarazioni della stessa ricorrente, una profonda crisi coniugale, caratterizzata da frequenti litigi, sicché l'abbandono del tetto coniugale da parte dello costituiva la conseguenza e non la causa della separazione;
CP_1
- che non era stata adeguatamente dimostrata l'effettiva sussistenza di una relazione extraconiugale insorta in costanza di convivenza tale per cui fosse possibile ricondurne la causa della definitività della crisi della coppia;
- che anche la domanda di addebito avanzata dal resistente non era meritevole di accoglimento, essendo stati allegati in modo vago e generico i comportamenti attribuiti alla ricorrente, con conseguente inammissibilità delle prove per testi addotte, inidonee a superare le lacune allegatorie;
- che, alla luce dei rispettivi redditi delle parti, come desumibili dalla documentazione fiscale prodotta dal resistente e dalle dichiarazioni della ricorrente (in mancanza di produzione, da parte di quest'ultima, di dichiarazioni reddituali o di buste paga), emergeva uno squilibrio reddituale tra i coniugi, che giustificava la corresponsione di un assegno separativo, a carico del marito e a favore della moglie, di euro 150,00 al mese, tenuto conto della giovane età della richiedente al momento della separazione e della breve durata del matrimonio;
5 - che, alla luce delle richieste concordi delle parti, il figlio minore doveva essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
- che, alla luce delle rispettive capacità reddituali, andava posto a carico del padre il contributo al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 400,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- che, in ragione della rinuncia manifestata dalla , all'assegnazione della casa Pt_1
coniugale, nessun provvedimento doveva emettersi sul punto, essendo, detta casa, di proprietà esclusiva dello CP_1
- che andava dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, trattandosi di cumulo di domande soggette a riti diversi, non consentito dall'art. 40 c.p.c..
Avverso la pronuncia ha interposto appello affidando il mezzo a due Parte_1
motivi e chiedendo la riforma, rispettivamente, del capo con cui è stata rigettata la propria domanda di addebito, nonché del capo in cui è stato quantificato in euro 150,00 il contributo al proprio mantenimento, posto a carico della controparte.
Con il primo motivo, l'appellante, in particolare, lamenta l'erroneità della valutazione del
Tribunale, in quanto – offerta la prova dell'abbandono della casa coniugale da parte del marito – sarebbe irrilevante la ragione dell'allontanamento palesata da quest'ultimo (ossia il fine di evitare ulteriori litigi davanti al figlio), posto che detto allontanamento avvenne quando ancora la situazione matrimoniale non era irrimediabilmente compromessa.
Lamenta anche l'errata distribuzione dell'onere della prova, spettando, alla luce della giurisprudenza di legittimità, al coniuge che volontariamente abbia abbandonato la casa coniugale dimostrare che tanto sia avvenuto in conseguenza della intollerabilità della convivenza o del comportamento dell'altro coniuge. Si duole, sotto il profilo in esame, anche dell'erroneità del rigetto delle istanze istruttorie. Sempre in punto di addebito,
l'appellante lamenta anche l'erroneo rigetto, da parte del Tribunale, delle istanze istruttorie tese a dimostrare la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi di fedeltà coniugale, avendo, egli allacciato una relazione scoperta da essa appellante solo nel maggio 2021 e, quindi, in corso di causa. Conclude nei termini sopra riportati.
Con il secondo motivo, la difesa della si duole dell'errata applicazione dell'art. Pt_1
156 c.c., per avere il Tribunale ridotto a soli euro 150,00 mensili il contributo al
6 mantenimento della moglie dovuto dal resistente, non valutando adeguatamente il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, né la rinuncia, manifestata dalla stessa, Pt_1 all'assegnazione della casa coniugale, con conseguente esborso di euro 450,00 mensili per il pagamento del canone per la locazione di altra abitazione, a fronte dell'assenza di oneri di alloggio a carico del convenuto, proprietario della casa in cui la famiglia viveva. Anche sul punto l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto delle richieste istruttorie avanzate.
Costituitosi in giudizio, , nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e nel contestare la fondatezza dell'avversa iniziativa processuale, interpone gravame incidentale, articolando i seguenti motivi:
1. la contraddittorietà della motivazione, per avere, il Tribunale, ritenuto non provati i fatti posti a fondamento della domanda di addebito, sebbene avesse negato l'attività istruttoria tempestivamente richiesta proprio per offrire tale prova;
2. l'erroneità della quantificazione del contributo al mantenimento del figlio minore, posto a carico di esso resistente, che aveva offerto la disponibilità a corrispondere la somma di euro 400,00 solo al fine di prevenire ad un accordo con la controparte e non come acquiescenza a quella somma, trattandosi di importo elevato in considerazione sia delle eIGenze di un bambino di sette anni, sia del fatto che la somma costituisce un “contributo” dovuto dal genitore non collocatario rispetto a agli esborsi cui, ad analogo titolo, è tenuto il genitore collocatario, sia del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di convivenza;
3. la mancanza di motivazione in punto di quantificazione, nella misura del 60%, delle spese straordinarie per il figlio, fondata, peraltro, su una documentazione avversa parziale e lacunosa;
4. l'erroneità del riconoscimento di un assegno separativo in favore della ricorrente, atteso che non vi sarebbe alcuno squilibrio tra le condizioni reddituali dei coniugi, tenuto conto che il reddito di esso appellato, pari a circa euro 2.000,00 netti al mese, è gravato di finanziamenti contratti in costanza di matrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia (tra cui l'acquisto di un'auto per la moglie) per un complessivo importo di euro 800,00 mensili e anche tenuto conto che la ricorrente possiede redditi adeguati, dovendosi considerare anche l'assegno unico familiare che percepisce in via esclusiva, rimanendo irrilevante la spesa sostenuta per pagare il canone di locazione, avendo la ricorrente rinunciato spontaneamente all'assegnazione della casa coniugale, mai negatale. Lo poi, propone anche CP_1
appello incidentale condizionato per il caso in cui la Corte dovesse ritenere fondato il motivo di appello principale afferente la denunciata infedeltà di esso appellato, quale
7 presupposto per l'avversa domanda di addebito della separazione: ripropone, sotto tale profilo, l'eccezione di inammissibilità per tardività della relativa domanda, in quanto avanzata solo nelle memorie istruttorie nel primo grado (con conseguente illegittima modifica della causa petendi), pur essendo, la nuova relazione intrapresa da esso appellato solo in corso di causa, ben nota alla controparte già in epoca ben anteriore al maggio 2021.
Conclude, quindi, come in epigrafe testualmente riportato.
Il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
Con ordinanza depositata in data 20.3.2025, emessa all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame incidentale per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dalla parte appellante.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n. 27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e
Cass. n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'appellato/appellante incidentale ha indicato, in modo puntuale e chiaro,
i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
8 L'atto difensivo, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
Non può, dunque, dirsi che l'appello incidentale difetti del requisito della specificità.
Nel merito, ragioni di coerenza espositiva conIGliano il congiunto scrutinio dei motivi di appello principale e di quelli di appello incidentale afferenti alle reciproche domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Il primo motivo di appello principale è, nel suo complesso, infondato.
È opportuno preliminarmente ribadire, come già evidenziato dalla Corte nell'ordinanza dell'8.4.2024, l'inammissibilità delle richieste istruttorie, rigettate dal Tribunale e riproposte dall'appellante principale nel ricorso introduttivo del presente grado, in quanto l'istanza di ammissione non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio (sul punto cfr. Cass. n. 22709 del 28/09/2017; Cass. n. 16886 del
10/08/2016: “Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione”), a nulla rilevando il contenuto della comparsa conclusionale depositata nel primo grado, avente funzione meramente illustrativa e compilativa ed essendo assolutamente indiscutibile che l'addebito sia domanda che sottende un diritto pienamente disponibile e che è soggetta all'ordinario principio dispositivo (altrimenti opinando, esso potrebbe essere dichiarato d'ufficio, mentre è pacifico che richieda una specifica e tempestiva domanda della parte).
Nel merito, quanto al denunciato abbandono della casa coniugale, meritano integrale condivisione le osservazioni illustrate dal Tribunale, che, con motivazione articolata e puntuale, ha rigettato la domanda per carenza del nesso di causalità tra l'allontanamento dello – che è fatto pacifico e, comunque, dimostrato – e l'irreversibilità della crisi CP_1
coniugale.
Sia dalle dichiarazioni della stessa ricorrente sia dal narrato dei testi è emerso in modo chiaro che già da tempo la coppia versava in una crisi profonda, caratterizzata da continui litigi e da una pressocché totale mancanza di dialogo ed è in questo contesto che si colloca
9 la decisione dello di allontanarsi dalla casa coniugale e trasferirsi dalla propria CP_1 madre, al fine di evitare che il figlio minore della coppia, all'epoca dell'età di tre anni, continuasse ad assistere alle discussioni tra i genitori: tanto consente di condividere la conclusione cui è giunto il Tribunale per cui l'accesa e prolungata conflittualità tra i coniugi
è stata la causa dell'intollerabilità della convivenza, che, a sua volta, è la causa e non la conseguenza dell'allontanamento dalla casa coniugale dello CP_1
La stessa ricorrente, in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 13 ottobre 2022, pur riferendo che la decisione presa dal coniuge di trasferirsi dalla madre le venne comunicata la sera stessa del 25 giugno, ha ammesso che “Il motivo addotto era di evitare di continuare
a litigare davanti al bambino, nonostante avessimo intrapreso nel mese di giugno un percorso con uno psicologo”.
La circostanza è ulteriormente confermata dalle dichiarazioni dei testi (la Testimone_1 quale ha confermato che l'allontanamento dalla casa coniugale dello fu dovuto ai CP_1 predetti motivi, aggiungendo: “Preciso che tale circostanza mi è stata riferita direttamente da , la quale mi ha chiamato il giorno seguente per riferirmi quanto era Parte_1
successo. In particolare, mi ha riferito che, al fine di evitare i litigi, preferiva CP_1 andare via”) e padre dell'appellante (il quale ha dichiarato di aver Controparte_3 appreso dell'avvenuto allontanamento del coniuge della figlia direttamente da questa: “sì è vero, confermo la circostanza. Ne sono a conoscenza perché mi ha chiamato mia figlia per dirmelo. Non ricordo con precisione quando mi ha telefonato;
credo la mattina seguente”).
L'esistenza di una profonda crisi nella coppia, sfociata in ripetuti litigi è stata confermata anche dal teste , fratello di , il quale, pur non ricordando la Testimone_2 Controparte_1 data precisa dell'allontanamento del fratello dalla casa coniugale, ha confermato che tanto avvenne dopo una settimana nella quale i coniugi non si rivolsero la parola e che la ragione della decisione risiedeva nella volontà dello di non recare pregiudizio CP_1 all'educazione del figlio minore;
il teste ha, poi, chiarito “sentivo le discussioni tra i coniugi, abitando vicino, ma non ero presente al momento delle discussioni. La decisione di allontanarsi mi è stata comunicata da mio fratello”.
Dunque è stata provata – e, peraltro, è incontestata – l'esistenza di un'accesa conflittualità tra i coniugi e di frequenti litigi tra loro: di tanto dà conto anche la stessa difesa della ricorrente nell'atto introduttivo del primo grado, ove si narra dell'esistenza di “forti attriti” venutisi a creare nella coppia, tanto da rendere opportuno ricorrere all'ausilio di
10 professionisti specializzati in terapia di coppia, il che esclude che si trattasse, come deduce la difesa nell'appello, di “qualche sporadica lite”. Ciò aveva indubbiamente generato un clima domestico pregiudizievole per il figlio minore della coppia (anche tale circostanza, sottesa alla decisione dello non è mai stata fatta oggetto di specifiche censure e CP_1
deduzioni ad opera della ricorrente). È, invece, rimasta, allo stato di mera allegazione, sguarnita di supporto dimostrativo, l'affermazione per cui quella crisi fosse ancora risolvibile nel momento in cui decise di allontanarsi da casa. CP_1
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. n. 11032 del 24/04/2024).
Quand'anche si acceda alla tesi sostenuta dall'appellante (la quale, sul punto, invoca Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/09/2022, n. 27766; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/05/2021), secondo cui sarebbe onere del coniuge che abbia abbandonato il tetto coniugale offrire la prova che ciò sia dipeso da cause oggettive (quali l'intollerabilità della convivenza o la condotta dell'altro coniuge), non vi è dubbio che la prova, nella fattispecie, sia stata fornita, sia in considerazione del clima teso e della conseguente già radicata intollerabilità della convivenza, sia in considerazione della finalità – anch'essa costituente una causa oggettiva
– della decisione, ossia l'eIGenza di preservare la serenità del piccolo . CP_2
A fronte di siffatto contesto, non assume rilevanza alcuna la circostanza che la Pt_1
“intimamente” sperasse che la crisi potesse ricomporsi, né che ella non avesse mai pensato di separarsi.
La veridicità delle ragioni dell'allontanamento, palesate dallo è ulteriormente CP_1
corroborata dalla condotta da lui tenuta subito dopo il suo allontanamento da casa, giustamente valorizzata dal Tribunale in termini di perdurante adempimento, da parte dello del dovere di assistenza materiale e morale alla famiglia, pur dopo CP_1
l'allontanamento dalla casa coniugale. Egli, infatti, da subito spontaneamente contribuì ai bisogni del minore versando alla la somma di euro 250,00 mensili (la circostanza, Pt_1
allegata dal resistente, non è stata contestata dalla controparte) e si curò anche di accudire il
11 figlio sin dalla mattina presto, per tre giorni a settimana, portandolo anche a scuola, quantomeno fino ai primi di ottobre del 2019 (circostanza, questa ammessa, in questi termini, dalla stessa in sede di interrogatorio formale). Pt_1
Dunque, l'intollerabilità della convivenza deve ritenersi preesistente all'allontanamento dello dalla casa coniugale. CP_1
Il rigetto della domanda di addebito va confermato anche in relazione all'ulteriore profilo della lamentata infedeltà dell'appellato.
In disparte l'evidente tardività dell'allegazione dei fatti sottesi alla domanda (introdotti nel thema decidendum solo con le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., senza che sia stata offerta prova della decadenza incolpevole, soprattutto alla luce delle specifiche e puntuali contestazioni del resistente, parzialmente sorrette da principi di prova documentale, quali i messaggi whatsapp prodotti) – nuovamente eccepita, nel presente grado, dalla difesa dello tramite appello incidentale condizionato –, comunque la CP_1
preesistenza della relazione è circostanza rimasta indimostrata (come correttamente rilevato dal Tribunale) e che, peraltro, la stessa ricorrente ha posto in chiave dubitativa.
Premesso che l'obbligo di fedeltà costituisce il portato dell'obbligo di coabitazione dei coniugi, è evidente che, una volta che con provvedimento giudiziale questi siano stati autorizzati a vivere separatamente, cessa anche l'obbligo di fedeltà. Peraltro, è intuibile che una relazione iniziata quando la causa di separazione era già in corso non può costituire ragione dell'intollerabilità della convivenza, già esistente al momento del deposito del ricorso per separazione.
Dunque, in mancanza di prova del periodo in cui la citata relazione ebbe inizio – che, si badi, non era neppure oggetto delle prove per testi articolate, volte solo a provare l'esistenza attuale del legame sentimentale in parola ma non la sua risalenza – anche sotto il profilo in esame la sentenza di primo grado merita conferma.
Il rigetto del motivo di appello principale relativo all'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà determina l'assorbimento del motivo di appello incidentale condizionato afferente alla tardività delle allegazioni concernenti la relazione intrapresa dall'appellato.
Ad analoghe conclusioni reiettive deve pervenirsi con riferimento alla domanda di addebito formulata dallo il quale ha lamentato, a supporto dell'istanza, un atteggiamento CP_1
“controllante” che la avrebbe assunto nei suoi confronti nell'arco della vita Pt_1
12 matrimoniale, concretizzatosi in una serie di “costanti pressioni psicologiche e autoritarie”
e “continue denigrazioni e mortificazioni”, finalizzate a privarlo “anche di qualsivoglia rapporto extra-familiare, così come con i suoi amici, onde annientarne la personalità”, nonché in un atteggiamento di disinteresse ai bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento la non avrebbe contribuito economicamente. Pt_1
La domanda è stata rigettata dal Tribunale sulla scorta della seguente motivazione: “il resistente neppure prospetta o allegati fatti e comportamenti della qualificabili Pt_1
come violazione dei doveri coniugali, esponendo in maniera del tutto generica che la moglie avrebbe tenuto comportamenti prevaricatori, senza tuttavia mai descriverli nel loro concreto accadimento, circostanziarli nel tempo e nello spazio (non viene, infatti, dedotto alcun specifico episodio) e indicare quando e in che occasioni questi si sarebbero verificati”. Il tribunale ha anche precisato che “i mezzi istruttori richiesti dalla parte e non ammessi con l'ordinanza del 17 maggio 2022 non avrebbero comunque consentito alla parte di sopperire alla mancanza di allegazione, giacché i capitoli di prova articolati con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. erano formulati in maniera generica o vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione”.
Ebbene, l'appello incidentale non si confronta per nulla con simile motivazione, limitandosi a riproporre le medesime difese già illustrate in primo grado, con lo stesso tasso di genericità e astrattezza già segnalato dal giudice di prime cure, che non può che ribadirsi in questa sede: infatti, non viene dedotto alcun comportamento concreto né alcun episodio specifico da cui desumere il lamentato comportamento autoritario e denigratorio, né elementi di fatto altrettanto concreti da cui evincere che quelle condotte siano state la causa dell'intollerabilità della convivenza. Per queste ragioni anche la Corte, al pari del Tribunale, ha ritenuto di non ammettere la prova per testi, reiterata in appello, in quanto irrilevante ai fini della decisione, giacché, in parte, vertente su fatti ininfluenti ai fini del decidere e, in parte, vertente su fatti ed episodi non tempestivamente e adeguatamente dedotti in giudizio.
L'appello incidentale va, quindi, in parte qua, respinto.
Anche i motivi di appello principale e di appello incidentale che attengono all'assegno separativo riconosciuto in favore della meritano congiunto esame, attingendo il Pt_1
medesimo capo della pronuncia.
Va rammentato – poiché la difesa dell'appellato invoca l'applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di assegno divorzile, così mostrando una
13 qualche confusione di due istituti tra loro eterogeni – che il tema dell'assegno separativo trova la sua disciplina dell'art. 156 c.c., il quale, in linea di principio, prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Per “adeguati redditi propri” devono intendersi quelli necessari a consentire al coniuge più debole di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (ex plurimis, Cass. n.
12196 del 16/05/2017). Peraltro, la finalità di consentire al coniuge debole di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio ha natura tendenziale e deve essere contemperata, da un lato, con gli effetti negativi che la separazione comporta per entrambi i coniugi, in termini di aumento di spese e minor contenimento dei costi, derivanti dal fatto di non vivere più sotto lo stesso tetto e, dall'altro, con il reddito dell'altro coniuge, nel senso che l'obbligo di corrispondere l'assegno non deve tradursi in uno spostamento di ricchezza tale per cui il coniuge onerato sia costretto a vivere in ristrettezze per consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tal caso, infatti, l'assegno perderebbe quel valore di adempimento del dovere di solidarietà coniugale, che non cessa con la separazione, per divenire negazione dello stesso. Ne consegue che è necessario che tra la condizione reddituale del coniuge debole e quella del coniuge onerato sussista una disparità economica non irrilevante.
Di contro, l'assegno divorzile trova la sua disciplina nel disposto di cui all'art. all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, a mente del quale “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Manifesta è l'obiettiva diversità dei due istituti e delle rispettive finalità, presupponendo,
l'assegno di separazione, la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di solidarietà e di assistenza tra i coniugi, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva
14 in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass. n. 5605 del 28/02/2020).
Tanto chiarito, va, poi, premesso che la deduzione – contenuta nel ricorso – secondo cui i coniugi avessero un tenore di vita agiato è rimasta sprovvista di prova, sicché va considerato un tenore di vita ordinario, coerente con una famiglia di reddito medio.
Il tribunale è pervenuto a riconoscere alla un assegno separativo pari ad euro Pt_1
150,00 mensili tenendo conto di un reddito dello (ingegnere, libero professionista) CP_1
di poco più di euro 2.000,00 netti medi mensili (euro 27.000,00 netti annui), come risultante dalle dichiarazioni fiscali dal 2015 al 2019, e di un reddito della , come dichiarato Pt_1
dalla stessa in sede di audizione innanzi al Presidente (in carenza di documentazione fiscale da questa prodotta) di euro 900,00 mensili;
ha, quindi, considerato che il reddito del resistente era gravato da finanziamenti per il complessivo importo di euro 825,00 circa
(contratti in costanza di convivenza per bisogni della famiglia, circostanza, quest'ultima, allegata dallo e mai contestata specificamente dalla controparte) e che la CP_1 Pt_1
doveva sostenere il pagamento di un canone di locazione mensile di euro 450,00. Sulla scorta di simili deduzioni ha ritenuto esistente uno squilibrio reddituale tra le parti, tale da fondare il diritto della alla percezione di un contributo da parte del coniuge per Pt_1
raggiungere una condizione economica più vicina al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nell'ambito di tale valutazione, però, il Tribunale non ha tenuto conto degli assegni familiari percepiti dalla , pari a circa euro 200,00 mensili (circostanza mai Pt_1
specificamente contestata dalla difesa della e oggi risultante dalla produzione Pt_1
documentale e, in particolare, dagli estratti conto, colpevolmente versati in atti dall'appellante solo in questo grado di giudizio), che “neutralizzano” il suo apporto con risorse proprie al mantenimento del figlio minore, né della correlata circostanza per cui, con la medesima sentenza, lo stesso Tribunale ha posto a carico dello un contributo al CP_1
mantenimento del figlio pari ad euro 400,00 mensili (oltre al 60% delle spese straordinarie)
15 che, considerando l'età del bambino (circa sette anni all'epoca), era tale da assorbire sostanzialmente quasi tutti i bisogni ordinari del minore, così limitando al minimo il contributo della madre, di fatto limitato al solo importo dell'assegno unico familiare.
Inoltre, all'epoca la non percepiva la somma di euro 900,00, bensì la somma di Pt_1 euro 1.050,00 (cfr. Cud 2019 per i redditi prodotti nel 2018, versato in atti dall'appellante solo nel presente grado). Anche i redditi dello tuttavia, nelle more del giudizio di CP_1
primo grado, sono incrementati rispetto a quelli considerati dal Tribunale, per come risulta dai Modelli Unici depositati in atti dall'appellato e relativi ai redditi prodotti dal 2020 al
2022.
È evidente, quindi, che la valutazione del Tribunale debba essere integralmente rivista.
In questa prospettiva deve considerarsi che lo ha percepito, nel 2020, redditi netti CP_1
annui per euro 24.500,00, nel 2021 redditi netti annui per euro 36.500,00 e nel 2022 redditi netti annui per euro 39.0000,00 circa, con una media di circa euro 33.000,00 netti annui, corrispondenti a circa euro 2.750,00 mensili. Tali redditi risultano, ad oggi, gravati da finanziamenti (contratti in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia) per un complessivo importo di euro 610,00 circa, essendo maturata la scadenza del finanziamento contratto con Intesa San Paolo, avente termine in data 1 agosto 2024, di euro 17.042,00, con rata mensile di circa 214,00 euro.
La percepisce uno stipendio di circa 1.100,00 netti mensili (suddivisa la somma Pt_1
netta di cui ai Cud 2022 e 2023 per 12 mensilità), oltre ad euro 200,00 mensili circa quale assegno unico per il figlio minore;
ella deve corrispondere la somma di euro 450,00 al mese per canone di locazione. Detta somma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, va considerata quale spesa idonea a ridurre il reddito disponibile, essendo irrilevante la circostanza che l'appellante abbia spontaneamente rinunciato all'assegnazione della casa coniugale che, quindi, è rimasta nella disponibilità dello che vi abita CP_1
senza sostenere oneri di alloggio. Piuttosto, ciò che rileva è il solo fatto oggettivo per cui la scelta della ha comportato, per quest'ultima, un peso economico e, per la Pt_1 controparte, un risparmio di spesa e la possibilità di fruire liberamente dell'immobile di sua proprietà esclusiva. Al contrario, non possono essere considerati, nella valutazione comparativa delle condizioni reddituali delle parti, i finanziamenti (una “cessione del quinto” dello stipendio e un non meglio specificato “prestito”) contratti, nelle more, dall'appellante (cui la relativa difesa, peraltro, ha fatto mero cenno solo nelle note di
16 trattazione depositate in data 25.3.2024), mancando qualsiasi specifica allegazione e produzione documentale che consenta di individuare le ragioni dei debiti e la destinazione delle somme, sì da poterne sindacare la necessità e la funzionalità ai bisogni della famiglia.
Pertanto, pur considerando che sul reddito dello grava anche la somma di euro CP_1
400,00, quale contributo al mantenimento del figlio minore, cui non corrisponde un esborso di pari spessore a carico della madre, sussiste un evidente squilibrio reddituale tra le parti, nella misura in cui, al netto dei predetti oneri, residua, a favore dello la somma di CP_1
euro 1700,00 circa e, a favore della , la somma di euro 850,00 circa: tanto consente Pt_1 di riconoscere, in capo all'appellante, il diritto alla percezione di un assegno separativo volto a ricostituire tendenzialmente il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con conseguente rigetto dell'appello incidentale spiegato da , che aveva Controparte_1
chiesto la revoca del contributo.
Dunque, tenuto conto che svolge un'attività di libero professionista, che, quindi, CP_1
non consente entrate costanti nel tempo né una loro stabilizzazione, della breve durata del matrimonio (naufragato dopo soli 5 anni), della giovane età dell'appellante all'epoca della separazione e di un tenore di vita del tutto ordinario, la Corte stima congruo determinare in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie, dovuto dall'appellato, a decorrere dalla presente sentenza, atteso che la valutazione della Corte è stata fondata anche su fatti intervenuti nel corso del giudizio di appello (tra cui la scadenza di uno dei finanziamenti che gravavano sul reddito dell'appellato).
Entro tali limiti va, quindi, accolto l'appello principale.
L'appello incidentale va rigettato anche con riferimento all'ammontare del contributo al mantenimento del figlio minore e alla misura della partecipazione alle spese straordinarie, posti, nella sentenza gravata, a carico del padre.
Certamente può condividersi l'affermazione della difesa dell'appellato per cui anche la
, in quanto genitore, è tenuta al mantenimento del figlio;
tuttavia, va rammentato Pt_1 che l'art. 337 ter c.c. prescrive che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli
“in misura proporzionale al proprio reddito” e che “al fine di realizzare il principio di proporzionalità” il giudice deve determinare la misura dell'assegno di mantenimento tenendo conto delle attuali eIGenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun
17 genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, ribadito che occorre considerare un tenore di vita medio, nella fattispecie assumono rilievo il modesto reddito dell'appellante, decisamente inferiore rispetto a quello del padre, la netta prevalenza del tempo che il minore trascorre con la madre, che, quindi, provvede in via preminente ai compiti domestici e di cura del bambino, nonché delle eIGenze ordinarie del vivere quotidiano (vitto, abbigliamento, contributo per spese di alloggio, comprese le utenze, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, contributo alle spese di trasporto, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, ecc.) di un bambino in età scolare. Il divario reddituale giustifica, per il principio di proporzionalità, un contributo del padre che assorba quasi integralmente le suddette eIGenze ordinarie del figlio, non potendo il contributo della madre – in ragione del suo reddito – andare oltre l'ammontare dell'assegno unico e l'apporto, economicamente valutabile, in termini di cura e di assolvimento dei compiti domestici.
Le medesime ragioni giustificano la conferma della misura del 60% delle spese straordinarie a carico del padre.
L'appello incidentale, quindi, va rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1457/2023, pubblicata Controparte_1
in data 13.9.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale, ridetermina, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, in euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli Indici Istat, il contributo al mantenimento di posto a carico di Parte_1
; Controparte_1
18 2. rigetta gli ulteriori motivi di appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di conIGlio della Prima Sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 13.5.2025
Il ConIGliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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