Articolo 6 della Legge 3 aprile 1980, n. 115
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 aprile 1980
Art. 6.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedera', ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , all'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche delle regioni Umbria, Marche e Lazio.
Entrata in vigore il 6 aprile 1980