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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3056/2024 R.G. vertente
fra
(C.F. ), nato a Rionero in [...] il Parte_1 C.F._1
20.09.1960 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Santarsiero ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Potenza alla P.zza M. Pagano n., giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
AB PP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 24.10.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che la patologia indicata in parte motiva rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. 1124/65 e che la stessa è da ritenersi CP_1 malattia professionale;
accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare il diritto del
Sig. al riconoscimento di un indennizzo erogato in rendita e/o capitale e al Parte_1 danno biologico pari al 16% e/o in quella diversa, maggiore o minore, misura percentuale che verrà accertata in corso di causa, per la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente quale conseguenza della malattia professionale previa consulenza tecnica d'ufficio; condannare, quindi, l' resistente, in persona del suo legale rappresentante CP_2 CP_1 pro-tempore a corrispondere, in favore del ricorrente, in riferimento al grado di inabilità permanente allo stesso riconosciuto, un indennizzo erogato in rendita e/o capitale a far data dal primo giorno successivo alla chiusura dell'inabilità assoluta al lavoro, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. sino all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso, la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore antistatario, per fattone anticipo.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi, e, in data 19 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “
2 L'ipoacusia neurosensoriale del , ha caratteristiche, certamente, professionali. Il Pt_1
Danno Biologico (Marello) è del 7% (sette per cento)
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Istituto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 24.10.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 7 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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