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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2024, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ALBERTO DI MAURO, con studio in VIA
SCROVEGNI n. 29, PADOVA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa PA C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario FRANCO MONTEVERDE, con studio in VIA
INDUNO n. 21, PADOVA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 28 giugno 2023, n. 1356
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito, in via principale: in riforma parziale o totale della sentenza n. 1356/2023 emessa dal Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile e pubblicata in data 28/06/2023, R.G. n. 3167/2022, Repert. N. 2727/2023 del
29/06/2023, accertare e dichiarare la piena efficacia del giudicato penale in ordine alla circostanza che il fatto di reato originariamente attribuito a non sussiste e, dunque, accertare l'illiceità Parte_1 della condotta e la responsabilità della SI.ra e per PA
l'effetto condannarla, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. dal SI. , quantificati in Parte_1 totali € 51.589,32 (cinquantunomilacinquecentoottantanove//32), oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero a corrispondere la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva,
e in particolare: ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli già proposti in sede di primo grado: 1) “Vero che il SI. Pt_1
è titolare dell'Agenzia Consulenze Immobiliari corrente in
[...]
Padova (PD), Via Vigonovese n. 114, la quale si occupa principalmente della gestione, locazione e consulenza immobiliare, come da visura camerale che mi si rammostra sub. doc. n. 1”? (doc. n. 1); 2) “Vero che nella metà del mese di ottobre 2012 la SI.ra si CP_1 Parte_2 recava presso l'Agenzia Consulenze Immobiliari, di cui al precedente capitolo di prova, in quanto interessata alla locazione di un immobile ad uso abitativo nel padovano”?; 3) “Vero che la SI.ra PA si interessava ad un appartamento sito in Noventa VA (PD), Via
Perlasca n. 10, di proprietà della società DUEA S.r.l., corrente in
Padova, Via Parodi n. 23, la quale aveva affidato alla agenzia immobiliare del ogni incombente relativo alla conclusione del Pt_1 contratto di locazione”?; 4) “Vero che la SI.ra PA sottoscriveva un contratto di locazione dell'immobile per il quale aveva mostrato interesse, sito in Noventa VA (PD), Via Perlasca n. 10 con decorrenza dal 1 dicembre 2012 e per la durata di anni quattro, che mi si rammostra sub. doc. n. 3”?; 5) “Vero che in data 28 gennaio 2013 la SI.ra si recava presso la Legione Carabinieri PA
pag. 2/16 Veneto di Padova e sporgeva atto di denuncia-querela nei confronti del
SI. , che mi si rammostra sub. doc. n. 4”? 6) “Vero Parte_1 che nella querela sporta dalla SI.ra nei confronti del PA
SI. l'odierna convenuta asseriva che il aveva Parte_1 Pt_1 indebitamente trattenuto la caparra versata in data 30 ottobre 2012 - pari ad € 2.100,00 (euro duemilacento/00) - ed ulteriori € 1.000,00,
(euro mille/00) versati in data 24 ottobre 2012, a titolo di pagamento anticipato di tre mensilità locatizie, omettendo poi di versare la suddetta somma al proprietario dell'immobile”?; 7) Vero che in conseguenza della querela sporta dalla SI.ra nei confronti del SI. PA
, veniva avviato a carico di quest'ultimo il Parte_1 procedimento penale n. 2270/2013 R.G.N.R. avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova per la fattispecie di reato di appropriazione indebita aggravata prevista e punita dagli art. 61 n. 11 e
646 c.p. “perché quale titolare dell'agenzia Consulenze immobiliari denominata “ ” con sede in Padova, dopo aver ricevuto da Parte_3
a più riprese la somma di € 3.100,00 costituente la PA caparra per la locazione di un appartamento sito in Noventa VA e di proprietà della DUE A e il pagamento di tre mensilità, tratteneva la somma di € 2.616,00 (euro 3.100,00 sottratti € 484,00 come spese di provvigione per l'agenzia) omettendo di consegnarla ai proprietari ed appropriandosene indebitamente. Reato aggravato dall'averlo commesso profittando del rapporto di relazione d'opera” come da decreto di citazione a giudizio che mi si rammostra sub. doc. n. 5”?; 8)
“Vero che durante lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti quali testimoni la SI.ra , il di lei ex PA fidanzato – in qualità di stipulanti del contratto di Persona_1 locazione – nonché la SI.ra e il SI. , Testimone_1 Parte_4 rispettivamente dipendente e responsabile della gestione della società
pag. 3/16 DUEA S.r.l, proprietaria dell'immobile locato?; 9) Vero che durante lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale veniva sentito quale testimone anche il SI. collaboratore del SI. Tes_2 Pt_1
”?;10) “Vero che il Tribunale rilevava che le testimonianze del
[...]
e del confermavano quanto dichiarato dall'imputato in Tes_2 Pt_4 sede d'esame, senza essere smentite neppure dalla deposizione dell'odierna convenuta e dell'ex fidanzato, SI. ?;11) Persona_1
Vero che il SI. , amministratore della società DUEA Parte_4
S.r.l. confermava l'esistenza di un rapporto di collaborazione solido con l'agenzia immobiliare del SI. , dichiarando di Parte_1 intrattenere con quest'ultimo un rapporto fiduciario, senza mai controversie?; 12) Vero che il teste collaboratore Tes_2 dell'odierno attore, ha affermato di aver ricevuto la somma di denaro versata dall'odierna attrice a titolo di cauzione, ovvero € 2.100,00 (euro duemilacento//00) e di averla consegnata alla società DUEA S.r.l., titolare dell'immobile, a seguito di una compensazione che teneva conto di vari rapporti in essere con quest'ultima?;13) Vero che in data 3 ottobre 2018 il Tribunale di Padova - su richiesta della stessa Pubblica accusa - assolveva il SI. dal reato a lui ascritto con la Parte_1 formula: “perché il fatto non sussiste”, pronunciando così sentenza ai sensi dell'art. 530 c.p.p., che mi si rammostra sub. doc. n. 6?;14) Vero che in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il SI. Pt_1
nell'anno 2018, venivano pubblicati molteplici articoli di
[...] giornale su quotidiani di grande risonanza a livello regionale e/o locale?;
15) Vero che in data 8 marzo 2018, il Corriere del Veneto pubblicava, sia nella testata online sia nell'edizione cartacea, un articolo del seguente tenore “avrebbe intascato i soldi della caparra senza consegnarli mai ai proprietari di casa, mettendo nei guai una giovane donna romena, che non ha più visto i 3.100,00 € faticosamente pag. 4/16 racimolati per entrare nella casa nuova. , titolare di Parte_1 un'agenzia immobiliare con sede a Camin e all'Arcella, è finito a processo con l'accusa di appropriazione indebita. L'intermediazione era avvenuta nel 2013, quando la donna aveva visto un appartamento a
Noventa VA e si era decisa ad affittarlo. L'operazione non andò mai in porto”, come da articolo che mi si rammostra sub. doc. n. 7?;16)
Vero che in data 8 marzo 2018 il di Padova pubblicava nella CP_2 testata online e nella versione cartacea un articolo riguardante il SI.
il quale testualmente recitava: “È finito a processo Parte_5 davanti al Giudice per appropriazione indebita aggravata dal CP_3 rapporto di relazione d'opera , 41 anni di Padova, Parte_1 titolare dell'Agenzia consulenze immobiliari. A denunciarlo, una cliente che, a più riprese, aveva pagato la somma complessiva di 3.100 euro a titolo di caparra per l'affitto di un appartamento a Noventa VA e di anticipo di tre mensilità del canone di locazione. Eppure quei soldi
(depurati della provvigione di 484 euro) non sarebbero mai arrivati nelle tasche dei proprietari dell'alloggio”, come da articolo che mi si rammostra sub. doc. n. 8”?;17) Vero che a seguito del procedimento penale subito, ed a causa della pubblicazione degli articoli di giornale di cui ai precedenti capitoli di prova, il SI. ha patito un Parte_1 danno alla propria reputazione e credibilità, sia quale persona fisica e di cittadino, sia soprattutto con riferimento alla propria attività professionale, il cui fatturato diminuiva fortemente, con un decremento pari ad € 36.000,00 come da bilancio dell'anno 2017, che mi si rammostra sub. doc. n. 12?; Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova articolati i SI.ri , , Persona_1 Testimone_1 Parte_4
e In ogni caso: con vittoria di competenze e
[...] Tes_2 spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, aumentate per l'impugnazione.
pag. 5/16 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via istruttoria: rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte in quanto del tutto irrilevante ai fini del decidere o comunque inammissibile, per le ragioni già esposte in memoria ex art. 183, comma 6 n.3, c.p.c. dimessa in primo grado dalla convenuta, odierna appettata, in data 19.12.2022, chiedendo altresì, in denegata ipotesi di ammissione di alcuni dei capitoli di prova avversari, di essere abilitati a prova contraria con il teste sig. , residente in [...]
10, indicato nella stessa memoria dimessa in data 19.12.2022.Spese e compensi del presente grado del giudizio integralmente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1356/2023 il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dal mediatore immobiliare Pt_5
nei confronti della cliente per il danno
[...] PA derivante dalla condotta calunniosa della cliente. La vicenda riguarda una denuncia – querela presentata il 28.1.2013 da PA per il mancato versamento da parte del mediatore alla società locatrice di una somma di denaro (euro 2.616,00), corrispondente al pagamento di tre mensilità del canone, ricevuta dalla conduttrice. Il processo penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Padova 3.10.2018
n. 2051 di assoluzione dal delitto di appropriazione indebita aggravata perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale civile ha ritenuto:
pag. 6/16 1.1 che la domanda di risarcimento si fonda sul reato di calunnia commesso ai danni di sicché non può prescindersi Parte_1 dalla sussistenza di una denuncia-querela calunniosa;
1.2 che l'accertamento penale non influisce su gran parte delle questioni controverse. La proposizione di una denuncia-querela non implica automaticamente il sorgere di una responsabilità del denunciante-querelante e può costituire fonte di responsabilità civile, solo sussistendo gli elementi costitutivi del reato calunnia. Il reato di calunnia richiede il “dolo specifico” [rectius dolo generico, esclusa la forma del dolo eventuale] consistente nella volontà di accusare un soggetto con la consapevolezza certa della sua innocenza. È onere dell'attore provare che al momento della presentazione della denuncia- querela la convenuta avesse consapevolezza dell'innocenza dell'attore;
1.3 che la difesa attorea fa derivare la consapevolezza di
[...] di accusare un innocente dalla sentenza penale di assoluzione. CP_1
Le istanze istruttorie non fanno riferimento a circostanze da cui desumere lo stato soggettivo della cliente al momento della denuncia– querela. Non si rinvengono in realtà elementi di prova da cui desumere che il 28 gennaio 2013 fosse consapevole che il PA
avesse effettivamente consegnato il denaro ricevuto. Emerge Pt_1 invece che la dopo mesi di contatti con il mediatore e la società CP_1 proprietaria dell'immobile, fosse convinta che il mediatore non avesse ben operato per consentirle l'ingresso nell'appartamento;
1.4 che all'epoca della denuncia-querela gli elementi certi conosciuti dalla erano: a) che il contratto di locazione era stato sottoscritto CP_1 ancora nell'ottobre 2012; b) che ella aveva consegnato delle somme in contanti ottenendo il rilascio di una quietanza con il timbro dell'agenzia immobiliare;
c) che, nonostante il contratto prevedesse la consegna pag. 7/16 dell'immobile all'inizio del mese dicembre, il bene non le era stato consegnato;
1.5 che la difesa attorea non aveva ricostruito quali contatti e accordi fossero avvenuti nel mese di gennaio 2013. La sentenza di assoluzione non aiuta perché non contiene adeguati riferimenti temporali. Non risultano prodotti i verbali stenotipici del processo penale. L'unica ricostruzione è quella che risulta dalla denuncia-querela. All'epoca la denunciante aveva riferito che, quando aveva preso contatto a gennaio
2013 con la società locatrice, le era stato contestato di non essere entrata nell'immobile “nei tempi previsti” mentre lei e il suo ex fidanzato avevano replicato che non era stato possibile farlo perché mancavano le
“forniture di primaria necessità”. Il denaro sarebbe stato trattenuto dalla società e dal mediatore. Alla discussione aveva assistito Per_2 dell'agenzia immobiliare. aveva invitato la cliente a recarsi in Per_2 agenzia per risolvere la questione ma poi era stata contattata per telefono da e avvertita di non presentarsi in agenzia perché il Pt_1 denaro era già stato consegnato “al proprietario dell'appartamento”. La
CI aveva replicato che avrebbe contattato “il proprietario”. A questo punto aveva sostenuto che parte del denaro gli era stato Pt_1 riconsegnato ma che comunque ella non lo avrebbe riavuto. I dialoghi riportati nella denuncia-querela – conclude il giudice - erano avvenuti tra più persone, senza che se ne conosca in modo preciso il contenuto.
Non è chiaro perché, da un lato, le somme venivano trattenute e, dall'altro, la conduttrice non poteva godere del bene locato. È anche possibile che il professionista avesse trasmesso certe informazioni mentre il consumatore non ne avesse compreso appieno il significato e avesse ricostruito la vicenda in modo incompleto.
pag. 8/16 2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento. Lamenta:
2.1 che l'elemento soggettivo del reato di calunnia si desume dalla stessa denuncia-querela che riporta le seguenti circostanze menzognere: 1 “Il NO continuava a tergiversare nei giorni successivi”;
2 “Lui ( ) per tutta risposta, con tono minaccioso, mi riferiva che Pt_1 lui era una persona buona ma che se fossi andato a denunciarlo mi sarebbe venuta a cercare”; 3 … mi diceva che se avessi Per_2 provveduto a denunciarli le denunce dovevano mettersi in fila, frase quest'ultima che mi lasciava pensare che forse non ero la sola ad essere stata truffata”; 4 “la mia preoccupazione allo stato attuale [è] che il contratto di affitto da me firmato venga utilizzato per altri scopi che potrebbero causarmi dei problemi a livello penale”; 5 “Sicura di essere stata oggetto di una vera e propria estorsione chiedo la punizione del
”. La stessa querelante aveva riportato nella denuncia- Parte_3 querela che le avesse riferito telefonicamente “di non andare in Pt_1 agenzia perché tanto i soldi non me li avrebbe restituiti perché consegnati al proprietario dell'appartamento”. La cliente era dunque consapevole di accusare di una condotta che non aveva Pt_1 commesso perché il denaro non era più nella disponibilità del mediatore;
2.2 che, accertata la condotta calunniosa di e PA quindi la fondatezza della domanda di risarcimento, non è giustificata la condanna al pagamento delle spese legali di;
Parte_1
2.3 che occorre ribadire la “posizione legislativa e giurisprudenziale” in ordine all'efficacia della sentenza di assoluzione dibattimentale. A differenza di quanto sostenuto dal giudice, la sentenza penale dimostra che aveva presentato una querela lamentando fatti PA non corrispondenti al vero;
pag. 9/16 2.4 che il Tribunale ha condotto una disanima sul reato di calunnia ma non si è pronunciato su tutti gli eventi che sono derivati dalla proposizione della denuncia-querela e che hanno causato un danno di natura extracontrattuale. aveva subito un procedimento penale Pt_1 ed era stato costretto a sopportare i costi della propria difesa;
il procedimento penale aveva richiamato l'attenzione dei quotidiani locali che, con tono accusatorio, avevano pubblicato articoli che avevano avuto grande risonanza;
aveva subito un danno della propria Pt_1 reputazione e un calo del fatturato della propria attività.
3. ha chiesto che sia confermata la sentenza di PA primo grado. Ha sostenuto che nella denuncia-querela non aveva affermato che il mediatore avesse trattenuto la somma di denaro senza consegnarla. Aveva piuttosto spiegato che le avesse riferito di Pt_1 averla consegnata. Alla formulazione del capo d'imputazione il PM era pervenuto non sulla base di quanto dichiarato dalla ma per indagini CP_1 successive. A sua volta il giudice penale si era limitato a verificare il fatto descritto nell'imputazione. I motivi di appello, pur articolati come motivi di censura alla sentenza appellata, costituiscono una riproposizione di argomenti già fatti valere nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza 13 giugno 2024, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza, è stata fissata udienza, ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale avanti al collegio, assegnando un termine per note conclusionali. L'udienza si è tenuta il 10 luglio 2024.
5. Il primo motivo di appello sull'elemento soggettivo del reato di calunnia è destituito di fondamento.
pag. 10/16
5.1 La frase della denuncia-querela riportata a p. 13 dell'atto di appello [“nel frattempo il (n.d.r. ) mi contattava Pt_3 Pt_1 telefonicamente dicendomi di non andare in agenzia perché tanto i soldi non me li avrebbe restituiti perché già consegnati al proprietario dell'appartamento”] conferma che non avesse PA intenzione di calunniare ma quella di raccontare un Parte_1 fatto che, a suo giudizio, poteva avere rilevanza penale. La aveva CP_1 concluso un contratto di locazione;
non le era stato possibile entrare in possesso dell'appartamento perché i locali non erano abitabili;
la consistente somma di denaro (euro 3.100,00) consegnata al mediatore per il pagamento di tre mensilità e della provvigione non le era stata restituita. Nelle denuncia-querela aveva raccontato anche delle due CP_1 giustificazioni che le aveva fornito per la mancata restituzione Pt_1 del denaro. Con la prima (riportata nell'atto di appello) aveva riferito che i soldi erano già stati consegnati alla società locatrice;
con la seconda, aveva sostenuto che parte del denaro gli era stato restituito.
La non intendeva incolpare nessuno di un reato sapendolo CP_1 innocente. Stabilire se i fatti raccontanti nella denuncia-querela integrassero un illecito penale spettava in prima battuta al P.M.. Dalla denuncia-querela si comprende che la si lamentasse di non aver CP_1 ottenuto né la disponibilità dell'appartamento oggetto del contratto di locazione né la restituzione del denaro versato al mediatore per la locazione. La conclusione che si fosse appropriato del denaro Pt_1 destinato alla società locatrice costituisce l'esito di una ricostruzione che non è la diretta e inevitabile conseguenza della denuncia-querela. Dalla lettura della sentenza penale si desume unicamente che alcuni testimoni avevano sostenuto che il denaro fosse stato consegnato alla società.
Nella sentenza non si accenna ad alcuna fattura o altro documento che pag. 11/16 consenta di stabilire a quale titolo il denaro fosse stato incamerato dalla società e si sostiene che il tema relativo agli asseriti inadempimenti reciprocamente lamentati attiene “a un piano strettamente civilistico”.
Resta da precisare – può aggiungersi - che mentre non è in discussione che la conduttrice consegnò una somma corrispondente a tre canoni e pagò la provvigione, non è provato che la locatrice avesse adempiuto all'obbligazione di porre a disposizione un alloggio. Tutto quello che si conosce dell'inadempimento contestato alla conduttrice si desume dalla stessa denuncia-querela. La on avrebbe preso in consegna CP_1
l'appartamento. Occorre però dimostrare che le fosse stato offerto l'appartamento indicato nel contratto e che lo stesso fosse utilizzabile.
5.2 Nessuno dei cinque passi della denuncia-querela richiamati dalla difesa dell'appellante assume rilevanza rispetto all'elemento soggettivo del delitto di calunnia. Che il mediatore abbia tergiversato o no prima della conclusione del contratto di locazione è assolutamente indifferente. Poco si comprende semmai perché PA avesse consegnato euro 3.100,00 prima ancora di concludere il contratto di locazione e perché il mediatore consegnò la somma corrispondente ai canoni alla società locatrice senza curarsi di verificare se l'alloggio fosse effettivamente a disposizione della conduttrice. Che
avesse pronunciato frasi minacciose e che tale avesse Pt_1 Per_2 riconosciuto che l'agenzia fosse stata oggetto di altre denunce sono circostanze mai chiarite. Alle parole della CI si contrappongono le smentite del mentre nulla è stato dimostrato. Si tratta, Pt_1 peraltro, di circostanze anch'esse irrilevanti rispetto all'accusa di appropriazione indebita, così come lo sono i timori della denunciante per le possibili conseguenze derivanti dall'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione. Non è chiaro perché la denuncia-querela resa pag. 12/16 avanti i carabinieri si concluda con l'affermazione “… sicura di essere stato oggetto di una vera e propria estorsione …”. Quel che è sicuro è
(solamente) che non descrisse fatti che possano PA integrare il delitto di estorsione e che ad non fu Parte_1 contestato il delitto di estorsione. La non riferì in alcun passo della CP_1 denuncia- querela di aver consegnato del denaro a seguito di minacce.
Appare evidente che la non conoscesse il significato tecnico- CP_1 giuridico della parola estorsione e che i carabinieri che raccolsero la denuncia non ritennero di doverlo spiegare alla denunciante.
6. Il secondo motivo di appello sulle spese processuali non è autonomo dal precedente. La condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica in base al principio della soccombenza. Rigettata la domanda di risarcimento, le spese di lite dovevano essere accollate alla parte che aveva presentato una infondata domanda di risarcimento del danno. A sostegno del motivo di appello non è allegato alcun grave ed eccezionale motivo che possa giustificare la compensazione delle spese di lite anche nell'ipotesi di soccombenza.
7. Il terzo motivo di appello sulla stretta connessione esistente fra la sentenza penale di assoluzione dal reato di appropriazione indebita e il presente giudizio civile di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento. Non può più essere posto in discussione nella causa civile che abbia trattenuto il denaro ricevuto da Parte_1 [...] per sé, avendo il giudice penale stabilito che lo aveva CP_1 consegnato alla società locatrice dell'immobile. La circostanza non è sufficiente per ritenere che abbia calunniato . PA Pt_1
Non sono emersi fatti non veri denunciati dalla comportanti CP_1
l'ingiusta accusa per un reato non commesso. Al di là dell' uso di una pag. 13/16 terminologia non corretta (”non ero la sola ad essere truffata …. Sicura di essere stata oggetto di una vera e propria estorsione”), la denuncia- querela non contiene riferimenti a raggiri o artifici oppure a minacce per conseguire un ingiusto profitto. Nemmeno l'appellante pone in discussione a) di aver ricevuto del denaro corrispondente a più canoni di locazione;
b) che il contratto di locazione fu concluso;
c) che la conduttrice non entrò in possesso dell'appartamento; d) che il denaro non le fu restituito.
8. Anche il quarto motivo di appello sull'omessa pronuncia sul danno subito da non merita accoglimento. Il Tribunale Parte_1 di Padova ha ritenuto necessario accertare incidenter tantum la sussistenza del delitto di calunnia in capo alla denunciante querelante ai fini dell'an della responsabilità aquiliana perché l'attore aveva allegato:
“proprio la sussistenza del dolo da parte della SI.ra ovvero CP_1 dell'intento calunnioso nei confronti della giustifica l'avanzata Pt_6 richiesta di risarcimento dell'odierno attore per tutti i danni subiti” (cfr. atto di citazione di primo grado, p. 11). D'altronde nell'atto introduttivo era stata la stessa difesa attorea a richiamare il principio secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). Si tratta di un principio costantemente seguito dalla pag. 14/16 giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, sent. n. 15646 del 2003,
Cass., sez. 3, sent. n. 1542 del 2010Cass., sez. 3, sent. n. 11898 del
2016, Cass., sez. 3, ord. n. 30988 del 2018 e Cass., sez. 3, ord. n.
13093 del 2024) per contemperare l'interesse della persona offesa a chiedere che un fatto-reato sia perseguito eventualmente proponendo istanza di punizione con quello della persona denunciata a non subire ingiustamente un procedimento penale che, anche in caso di esito favorevole, può arrecare pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice non ha preso in considerazione i fatti pregiudizievoli che sono derivanti dalla presentazione della denuncia-querela perché correttamente non li ha ritenuti conseguenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. comportante la responsabilità aquiliana della denunciante- querelante.
9. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro
3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro
52.001,00).
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 PA
pag. 15/16 la sentenza del Tribunale di Padova 28.6.23 n. 1356/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, Parte_1 in favore della parte appellata delle spese del PA presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 11/7/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Marco Campagnolo Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ALBERTO DI MAURO, con studio in VIA
SCROVEGNI n. 29, PADOVA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), assistita e difesa PA C.F._2 dall'Avvocato domiciliatario FRANCO MONTEVERDE, con studio in VIA
INDUNO n. 21, PADOVA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 28 giugno 2023, n. 1356
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito, in via principale: in riforma parziale o totale della sentenza n. 1356/2023 emessa dal Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile e pubblicata in data 28/06/2023, R.G. n. 3167/2022, Repert. N. 2727/2023 del
29/06/2023, accertare e dichiarare la piena efficacia del giudicato penale in ordine alla circostanza che il fatto di reato originariamente attribuito a non sussiste e, dunque, accertare l'illiceità Parte_1 della condotta e la responsabilità della SI.ra e per PA
l'effetto condannarla, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. dal SI. , quantificati in Parte_1 totali € 51.589,32 (cinquantunomilacinquecentoottantanove//32), oltre ad interessi legali maturati e maturandi, ovvero a corrispondere la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: si richiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva,
e in particolare: ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli già proposti in sede di primo grado: 1) “Vero che il SI. Pt_1
è titolare dell'Agenzia Consulenze Immobiliari corrente in
[...]
Padova (PD), Via Vigonovese n. 114, la quale si occupa principalmente della gestione, locazione e consulenza immobiliare, come da visura camerale che mi si rammostra sub. doc. n. 1”? (doc. n. 1); 2) “Vero che nella metà del mese di ottobre 2012 la SI.ra si CP_1 Parte_2 recava presso l'Agenzia Consulenze Immobiliari, di cui al precedente capitolo di prova, in quanto interessata alla locazione di un immobile ad uso abitativo nel padovano”?; 3) “Vero che la SI.ra PA si interessava ad un appartamento sito in Noventa VA (PD), Via
Perlasca n. 10, di proprietà della società DUEA S.r.l., corrente in
Padova, Via Parodi n. 23, la quale aveva affidato alla agenzia immobiliare del ogni incombente relativo alla conclusione del Pt_1 contratto di locazione”?; 4) “Vero che la SI.ra PA sottoscriveva un contratto di locazione dell'immobile per il quale aveva mostrato interesse, sito in Noventa VA (PD), Via Perlasca n. 10 con decorrenza dal 1 dicembre 2012 e per la durata di anni quattro, che mi si rammostra sub. doc. n. 3”?; 5) “Vero che in data 28 gennaio 2013 la SI.ra si recava presso la Legione Carabinieri PA
pag. 2/16 Veneto di Padova e sporgeva atto di denuncia-querela nei confronti del
SI. , che mi si rammostra sub. doc. n. 4”? 6) “Vero Parte_1 che nella querela sporta dalla SI.ra nei confronti del PA
SI. l'odierna convenuta asseriva che il aveva Parte_1 Pt_1 indebitamente trattenuto la caparra versata in data 30 ottobre 2012 - pari ad € 2.100,00 (euro duemilacento/00) - ed ulteriori € 1.000,00,
(euro mille/00) versati in data 24 ottobre 2012, a titolo di pagamento anticipato di tre mensilità locatizie, omettendo poi di versare la suddetta somma al proprietario dell'immobile”?; 7) Vero che in conseguenza della querela sporta dalla SI.ra nei confronti del SI. PA
, veniva avviato a carico di quest'ultimo il Parte_1 procedimento penale n. 2270/2013 R.G.N.R. avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Padova per la fattispecie di reato di appropriazione indebita aggravata prevista e punita dagli art. 61 n. 11 e
646 c.p. “perché quale titolare dell'agenzia Consulenze immobiliari denominata “ ” con sede in Padova, dopo aver ricevuto da Parte_3
a più riprese la somma di € 3.100,00 costituente la PA caparra per la locazione di un appartamento sito in Noventa VA e di proprietà della DUE A e il pagamento di tre mensilità, tratteneva la somma di € 2.616,00 (euro 3.100,00 sottratti € 484,00 come spese di provvigione per l'agenzia) omettendo di consegnarla ai proprietari ed appropriandosene indebitamente. Reato aggravato dall'averlo commesso profittando del rapporto di relazione d'opera” come da decreto di citazione a giudizio che mi si rammostra sub. doc. n. 5”?; 8)
“Vero che durante lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale venivano sentiti quali testimoni la SI.ra , il di lei ex PA fidanzato – in qualità di stipulanti del contratto di Persona_1 locazione – nonché la SI.ra e il SI. , Testimone_1 Parte_4 rispettivamente dipendente e responsabile della gestione della società
pag. 3/16 DUEA S.r.l, proprietaria dell'immobile locato?; 9) Vero che durante lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale veniva sentito quale testimone anche il SI. collaboratore del SI. Tes_2 Pt_1
”?;10) “Vero che il Tribunale rilevava che le testimonianze del
[...]
e del confermavano quanto dichiarato dall'imputato in Tes_2 Pt_4 sede d'esame, senza essere smentite neppure dalla deposizione dell'odierna convenuta e dell'ex fidanzato, SI. ?;11) Persona_1
Vero che il SI. , amministratore della società DUEA Parte_4
S.r.l. confermava l'esistenza di un rapporto di collaborazione solido con l'agenzia immobiliare del SI. , dichiarando di Parte_1 intrattenere con quest'ultimo un rapporto fiduciario, senza mai controversie?; 12) Vero che il teste collaboratore Tes_2 dell'odierno attore, ha affermato di aver ricevuto la somma di denaro versata dall'odierna attrice a titolo di cauzione, ovvero € 2.100,00 (euro duemilacento//00) e di averla consegnata alla società DUEA S.r.l., titolare dell'immobile, a seguito di una compensazione che teneva conto di vari rapporti in essere con quest'ultima?;13) Vero che in data 3 ottobre 2018 il Tribunale di Padova - su richiesta della stessa Pubblica accusa - assolveva il SI. dal reato a lui ascritto con la Parte_1 formula: “perché il fatto non sussiste”, pronunciando così sentenza ai sensi dell'art. 530 c.p.p., che mi si rammostra sub. doc. n. 6?;14) Vero che in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il SI. Pt_1
nell'anno 2018, venivano pubblicati molteplici articoli di
[...] giornale su quotidiani di grande risonanza a livello regionale e/o locale?;
15) Vero che in data 8 marzo 2018, il Corriere del Veneto pubblicava, sia nella testata online sia nell'edizione cartacea, un articolo del seguente tenore “avrebbe intascato i soldi della caparra senza consegnarli mai ai proprietari di casa, mettendo nei guai una giovane donna romena, che non ha più visto i 3.100,00 € faticosamente pag. 4/16 racimolati per entrare nella casa nuova. , titolare di Parte_1 un'agenzia immobiliare con sede a Camin e all'Arcella, è finito a processo con l'accusa di appropriazione indebita. L'intermediazione era avvenuta nel 2013, quando la donna aveva visto un appartamento a
Noventa VA e si era decisa ad affittarlo. L'operazione non andò mai in porto”, come da articolo che mi si rammostra sub. doc. n. 7?;16)
Vero che in data 8 marzo 2018 il di Padova pubblicava nella CP_2 testata online e nella versione cartacea un articolo riguardante il SI.
il quale testualmente recitava: “È finito a processo Parte_5 davanti al Giudice per appropriazione indebita aggravata dal CP_3 rapporto di relazione d'opera , 41 anni di Padova, Parte_1 titolare dell'Agenzia consulenze immobiliari. A denunciarlo, una cliente che, a più riprese, aveva pagato la somma complessiva di 3.100 euro a titolo di caparra per l'affitto di un appartamento a Noventa VA e di anticipo di tre mensilità del canone di locazione. Eppure quei soldi
(depurati della provvigione di 484 euro) non sarebbero mai arrivati nelle tasche dei proprietari dell'alloggio”, come da articolo che mi si rammostra sub. doc. n. 8”?;17) Vero che a seguito del procedimento penale subito, ed a causa della pubblicazione degli articoli di giornale di cui ai precedenti capitoli di prova, il SI. ha patito un Parte_1 danno alla propria reputazione e credibilità, sia quale persona fisica e di cittadino, sia soprattutto con riferimento alla propria attività professionale, il cui fatturato diminuiva fortemente, con un decremento pari ad € 36.000,00 come da bilancio dell'anno 2017, che mi si rammostra sub. doc. n. 12?; Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova articolati i SI.ri , , Persona_1 Testimone_1 Parte_4
e In ogni caso: con vittoria di competenze e
[...] Tes_2 spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, aumentate per l'impugnazione.
pag. 5/16 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito: respingere l'appello proposto dalla sig. in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
in via istruttoria: rigettare ogni istanza istruttoria formulata da controparte in quanto del tutto irrilevante ai fini del decidere o comunque inammissibile, per le ragioni già esposte in memoria ex art. 183, comma 6 n.3, c.p.c. dimessa in primo grado dalla convenuta, odierna appettata, in data 19.12.2022, chiedendo altresì, in denegata ipotesi di ammissione di alcuni dei capitoli di prova avversari, di essere abilitati a prova contraria con il teste sig. , residente in [...]
10, indicato nella stessa memoria dimessa in data 19.12.2022.Spese e compensi del presente grado del giudizio integralmente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1356/2023 il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda di risarcimento proposta dal mediatore immobiliare Pt_5
nei confronti della cliente per il danno
[...] PA derivante dalla condotta calunniosa della cliente. La vicenda riguarda una denuncia – querela presentata il 28.1.2013 da PA per il mancato versamento da parte del mediatore alla società locatrice di una somma di denaro (euro 2.616,00), corrispondente al pagamento di tre mensilità del canone, ricevuta dalla conduttrice. Il processo penale si è concluso con la sentenza del Tribunale di Padova 3.10.2018
n. 2051 di assoluzione dal delitto di appropriazione indebita aggravata perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale civile ha ritenuto:
pag. 6/16 1.1 che la domanda di risarcimento si fonda sul reato di calunnia commesso ai danni di sicché non può prescindersi Parte_1 dalla sussistenza di una denuncia-querela calunniosa;
1.2 che l'accertamento penale non influisce su gran parte delle questioni controverse. La proposizione di una denuncia-querela non implica automaticamente il sorgere di una responsabilità del denunciante-querelante e può costituire fonte di responsabilità civile, solo sussistendo gli elementi costitutivi del reato calunnia. Il reato di calunnia richiede il “dolo specifico” [rectius dolo generico, esclusa la forma del dolo eventuale] consistente nella volontà di accusare un soggetto con la consapevolezza certa della sua innocenza. È onere dell'attore provare che al momento della presentazione della denuncia- querela la convenuta avesse consapevolezza dell'innocenza dell'attore;
1.3 che la difesa attorea fa derivare la consapevolezza di
[...] di accusare un innocente dalla sentenza penale di assoluzione. CP_1
Le istanze istruttorie non fanno riferimento a circostanze da cui desumere lo stato soggettivo della cliente al momento della denuncia– querela. Non si rinvengono in realtà elementi di prova da cui desumere che il 28 gennaio 2013 fosse consapevole che il PA
avesse effettivamente consegnato il denaro ricevuto. Emerge Pt_1 invece che la dopo mesi di contatti con il mediatore e la società CP_1 proprietaria dell'immobile, fosse convinta che il mediatore non avesse ben operato per consentirle l'ingresso nell'appartamento;
1.4 che all'epoca della denuncia-querela gli elementi certi conosciuti dalla erano: a) che il contratto di locazione era stato sottoscritto CP_1 ancora nell'ottobre 2012; b) che ella aveva consegnato delle somme in contanti ottenendo il rilascio di una quietanza con il timbro dell'agenzia immobiliare;
c) che, nonostante il contratto prevedesse la consegna pag. 7/16 dell'immobile all'inizio del mese dicembre, il bene non le era stato consegnato;
1.5 che la difesa attorea non aveva ricostruito quali contatti e accordi fossero avvenuti nel mese di gennaio 2013. La sentenza di assoluzione non aiuta perché non contiene adeguati riferimenti temporali. Non risultano prodotti i verbali stenotipici del processo penale. L'unica ricostruzione è quella che risulta dalla denuncia-querela. All'epoca la denunciante aveva riferito che, quando aveva preso contatto a gennaio
2013 con la società locatrice, le era stato contestato di non essere entrata nell'immobile “nei tempi previsti” mentre lei e il suo ex fidanzato avevano replicato che non era stato possibile farlo perché mancavano le
“forniture di primaria necessità”. Il denaro sarebbe stato trattenuto dalla società e dal mediatore. Alla discussione aveva assistito Per_2 dell'agenzia immobiliare. aveva invitato la cliente a recarsi in Per_2 agenzia per risolvere la questione ma poi era stata contattata per telefono da e avvertita di non presentarsi in agenzia perché il Pt_1 denaro era già stato consegnato “al proprietario dell'appartamento”. La
CI aveva replicato che avrebbe contattato “il proprietario”. A questo punto aveva sostenuto che parte del denaro gli era stato Pt_1 riconsegnato ma che comunque ella non lo avrebbe riavuto. I dialoghi riportati nella denuncia-querela – conclude il giudice - erano avvenuti tra più persone, senza che se ne conosca in modo preciso il contenuto.
Non è chiaro perché, da un lato, le somme venivano trattenute e, dall'altro, la conduttrice non poteva godere del bene locato. È anche possibile che il professionista avesse trasmesso certe informazioni mentre il consumatore non ne avesse compreso appieno il significato e avesse ricostruito la vicenda in modo incompleto.
pag. 8/16 2. L'appellante chiede che, in riforma della Parte_1 sentenza, sia accolta la domanda di risarcimento. Lamenta:
2.1 che l'elemento soggettivo del reato di calunnia si desume dalla stessa denuncia-querela che riporta le seguenti circostanze menzognere: 1 “Il NO continuava a tergiversare nei giorni successivi”;
2 “Lui ( ) per tutta risposta, con tono minaccioso, mi riferiva che Pt_1 lui era una persona buona ma che se fossi andato a denunciarlo mi sarebbe venuta a cercare”; 3 … mi diceva che se avessi Per_2 provveduto a denunciarli le denunce dovevano mettersi in fila, frase quest'ultima che mi lasciava pensare che forse non ero la sola ad essere stata truffata”; 4 “la mia preoccupazione allo stato attuale [è] che il contratto di affitto da me firmato venga utilizzato per altri scopi che potrebbero causarmi dei problemi a livello penale”; 5 “Sicura di essere stata oggetto di una vera e propria estorsione chiedo la punizione del
”. La stessa querelante aveva riportato nella denuncia- Parte_3 querela che le avesse riferito telefonicamente “di non andare in Pt_1 agenzia perché tanto i soldi non me li avrebbe restituiti perché consegnati al proprietario dell'appartamento”. La cliente era dunque consapevole di accusare di una condotta che non aveva Pt_1 commesso perché il denaro non era più nella disponibilità del mediatore;
2.2 che, accertata la condotta calunniosa di e PA quindi la fondatezza della domanda di risarcimento, non è giustificata la condanna al pagamento delle spese legali di;
Parte_1
2.3 che occorre ribadire la “posizione legislativa e giurisprudenziale” in ordine all'efficacia della sentenza di assoluzione dibattimentale. A differenza di quanto sostenuto dal giudice, la sentenza penale dimostra che aveva presentato una querela lamentando fatti PA non corrispondenti al vero;
pag. 9/16 2.4 che il Tribunale ha condotto una disanima sul reato di calunnia ma non si è pronunciato su tutti gli eventi che sono derivati dalla proposizione della denuncia-querela e che hanno causato un danno di natura extracontrattuale. aveva subito un procedimento penale Pt_1 ed era stato costretto a sopportare i costi della propria difesa;
il procedimento penale aveva richiamato l'attenzione dei quotidiani locali che, con tono accusatorio, avevano pubblicato articoli che avevano avuto grande risonanza;
aveva subito un danno della propria Pt_1 reputazione e un calo del fatturato della propria attività.
3. ha chiesto che sia confermata la sentenza di PA primo grado. Ha sostenuto che nella denuncia-querela non aveva affermato che il mediatore avesse trattenuto la somma di denaro senza consegnarla. Aveva piuttosto spiegato che le avesse riferito di Pt_1 averla consegnata. Alla formulazione del capo d'imputazione il PM era pervenuto non sulla base di quanto dichiarato dalla ma per indagini CP_1 successive. A sua volta il giudice penale si era limitato a verificare il fatto descritto nell'imputazione. I motivi di appello, pur articolati come motivi di censura alla sentenza appellata, costituiscono una riproposizione di argomenti già fatti valere nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza 13 giugno 2024, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza, è stata fissata udienza, ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale avanti al collegio, assegnando un termine per note conclusionali. L'udienza si è tenuta il 10 luglio 2024.
5. Il primo motivo di appello sull'elemento soggettivo del reato di calunnia è destituito di fondamento.
pag. 10/16
5.1 La frase della denuncia-querela riportata a p. 13 dell'atto di appello [“nel frattempo il (n.d.r. ) mi contattava Pt_3 Pt_1 telefonicamente dicendomi di non andare in agenzia perché tanto i soldi non me li avrebbe restituiti perché già consegnati al proprietario dell'appartamento”] conferma che non avesse PA intenzione di calunniare ma quella di raccontare un Parte_1 fatto che, a suo giudizio, poteva avere rilevanza penale. La aveva CP_1 concluso un contratto di locazione;
non le era stato possibile entrare in possesso dell'appartamento perché i locali non erano abitabili;
la consistente somma di denaro (euro 3.100,00) consegnata al mediatore per il pagamento di tre mensilità e della provvigione non le era stata restituita. Nelle denuncia-querela aveva raccontato anche delle due CP_1 giustificazioni che le aveva fornito per la mancata restituzione Pt_1 del denaro. Con la prima (riportata nell'atto di appello) aveva riferito che i soldi erano già stati consegnati alla società locatrice;
con la seconda, aveva sostenuto che parte del denaro gli era stato restituito.
La non intendeva incolpare nessuno di un reato sapendolo CP_1 innocente. Stabilire se i fatti raccontanti nella denuncia-querela integrassero un illecito penale spettava in prima battuta al P.M.. Dalla denuncia-querela si comprende che la si lamentasse di non aver CP_1 ottenuto né la disponibilità dell'appartamento oggetto del contratto di locazione né la restituzione del denaro versato al mediatore per la locazione. La conclusione che si fosse appropriato del denaro Pt_1 destinato alla società locatrice costituisce l'esito di una ricostruzione che non è la diretta e inevitabile conseguenza della denuncia-querela. Dalla lettura della sentenza penale si desume unicamente che alcuni testimoni avevano sostenuto che il denaro fosse stato consegnato alla società.
Nella sentenza non si accenna ad alcuna fattura o altro documento che pag. 11/16 consenta di stabilire a quale titolo il denaro fosse stato incamerato dalla società e si sostiene che il tema relativo agli asseriti inadempimenti reciprocamente lamentati attiene “a un piano strettamente civilistico”.
Resta da precisare – può aggiungersi - che mentre non è in discussione che la conduttrice consegnò una somma corrispondente a tre canoni e pagò la provvigione, non è provato che la locatrice avesse adempiuto all'obbligazione di porre a disposizione un alloggio. Tutto quello che si conosce dell'inadempimento contestato alla conduttrice si desume dalla stessa denuncia-querela. La on avrebbe preso in consegna CP_1
l'appartamento. Occorre però dimostrare che le fosse stato offerto l'appartamento indicato nel contratto e che lo stesso fosse utilizzabile.
5.2 Nessuno dei cinque passi della denuncia-querela richiamati dalla difesa dell'appellante assume rilevanza rispetto all'elemento soggettivo del delitto di calunnia. Che il mediatore abbia tergiversato o no prima della conclusione del contratto di locazione è assolutamente indifferente. Poco si comprende semmai perché PA avesse consegnato euro 3.100,00 prima ancora di concludere il contratto di locazione e perché il mediatore consegnò la somma corrispondente ai canoni alla società locatrice senza curarsi di verificare se l'alloggio fosse effettivamente a disposizione della conduttrice. Che
avesse pronunciato frasi minacciose e che tale avesse Pt_1 Per_2 riconosciuto che l'agenzia fosse stata oggetto di altre denunce sono circostanze mai chiarite. Alle parole della CI si contrappongono le smentite del mentre nulla è stato dimostrato. Si tratta, Pt_1 peraltro, di circostanze anch'esse irrilevanti rispetto all'accusa di appropriazione indebita, così come lo sono i timori della denunciante per le possibili conseguenze derivanti dall'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione. Non è chiaro perché la denuncia-querela resa pag. 12/16 avanti i carabinieri si concluda con l'affermazione “… sicura di essere stato oggetto di una vera e propria estorsione …”. Quel che è sicuro è
(solamente) che non descrisse fatti che possano PA integrare il delitto di estorsione e che ad non fu Parte_1 contestato il delitto di estorsione. La non riferì in alcun passo della CP_1 denuncia- querela di aver consegnato del denaro a seguito di minacce.
Appare evidente che la non conoscesse il significato tecnico- CP_1 giuridico della parola estorsione e che i carabinieri che raccolsero la denuncia non ritennero di doverlo spiegare alla denunciante.
6. Il secondo motivo di appello sulle spese processuali non è autonomo dal precedente. La condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica in base al principio della soccombenza. Rigettata la domanda di risarcimento, le spese di lite dovevano essere accollate alla parte che aveva presentato una infondata domanda di risarcimento del danno. A sostegno del motivo di appello non è allegato alcun grave ed eccezionale motivo che possa giustificare la compensazione delle spese di lite anche nell'ipotesi di soccombenza.
7. Il terzo motivo di appello sulla stretta connessione esistente fra la sentenza penale di assoluzione dal reato di appropriazione indebita e il presente giudizio civile di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento. Non può più essere posto in discussione nella causa civile che abbia trattenuto il denaro ricevuto da Parte_1 [...] per sé, avendo il giudice penale stabilito che lo aveva CP_1 consegnato alla società locatrice dell'immobile. La circostanza non è sufficiente per ritenere che abbia calunniato . PA Pt_1
Non sono emersi fatti non veri denunciati dalla comportanti CP_1
l'ingiusta accusa per un reato non commesso. Al di là dell' uso di una pag. 13/16 terminologia non corretta (”non ero la sola ad essere truffata …. Sicura di essere stata oggetto di una vera e propria estorsione”), la denuncia- querela non contiene riferimenti a raggiri o artifici oppure a minacce per conseguire un ingiusto profitto. Nemmeno l'appellante pone in discussione a) di aver ricevuto del denaro corrispondente a più canoni di locazione;
b) che il contratto di locazione fu concluso;
c) che la conduttrice non entrò in possesso dell'appartamento; d) che il denaro non le fu restituito.
8. Anche il quarto motivo di appello sull'omessa pronuncia sul danno subito da non merita accoglimento. Il Tribunale Parte_1 di Padova ha ritenuto necessario accertare incidenter tantum la sussistenza del delitto di calunnia in capo alla denunciante querelante ai fini dell'an della responsabilità aquiliana perché l'attore aveva allegato:
“proprio la sussistenza del dolo da parte della SI.ra ovvero CP_1 dell'intento calunnioso nei confronti della giustifica l'avanzata Pt_6 richiesta di risarcimento dell'odierno attore per tutti i danni subiti” (cfr. atto di citazione di primo grado, p. 11). D'altronde nell'atto introduttivo era stata la stessa difesa attorea a richiamare il principio secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). Si tratta di un principio costantemente seguito dalla pag. 14/16 giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. 3, sent. n. 15646 del 2003,
Cass., sez. 3, sent. n. 1542 del 2010Cass., sez. 3, sent. n. 11898 del
2016, Cass., sez. 3, ord. n. 30988 del 2018 e Cass., sez. 3, ord. n.
13093 del 2024) per contemperare l'interesse della persona offesa a chiedere che un fatto-reato sia perseguito eventualmente proponendo istanza di punizione con quello della persona denunciata a non subire ingiustamente un procedimento penale che, anche in caso di esito favorevole, può arrecare pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Il giudice non ha preso in considerazione i fatti pregiudizievoli che sono derivanti dalla presentazione della denuncia-querela perché correttamente non li ha ritenuti conseguenza di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. comportante la responsabilità aquiliana della denunciante- querelante.
9. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, seguono la soccombenza dell'appellante. Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 6.946,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 2.058,00 + euro 1.418,00 + euro
3.470,00) dello scaglione applicabile (euro 26.001,00 – euro
52.001,00).
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 PA
pag. 15/16 la sentenza del Tribunale di Padova 28.6.23 n. 1356/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, Parte_1 in favore della parte appellata delle spese del PA presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligato a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115.
Venezia, 11/7/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Marco Campagnolo
pag. 16/16