Art. 31. (Forniture e acquisti di registri, carta, stampati)
Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti.
Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall' articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 . ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 agosto 1974, n. 370 , ha disposto (con l'art.3, comma 1, lettera c) che "e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati."
Nei casi di urgenza, riconosciuta dal consiglio di amministrazione, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente alla fornitura ed all'acquisto dei registri, carta, moduli e stampati, per una spesa complessiva non superiore al 10 per cento degli stanziamenti relativi al rimborso al Provveditorato generale dello Stato per corrispondenti forniture ed acquisti.
Le forniture di carte-valori e di stampati soggetti a controllo saranno effettuati con il rispetto delle vigenti disposizioni, previa determinazione del relativo prezzo da parte della commissione prevista dall' articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559 . ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 12 agosto 1974, n. 370 , ha disposto (con l'art.3, comma 1, lettera c) che "e' elevata dal 10 al 15 per cento l'aliquota stabilita nel primo comma dell'articolo 31 per la fornitura e l'acquisto diretti, nei casi di urgenza, di registri, carte, moduli e stampati."