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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.v. 4317/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANDINI STEFANIA
ricorrenti adottanti per l'adozione del maggiorenne
RS
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
entrambi residenti in [...], hanno proposto domanda di adozione del maggiorenne (nato il [...] ad [...] - Paraguay). RS
La domanda è fondata e può essere accolta.
I ricorrenti adottanti, cittadini italiani, sono coniugati ed hanno una figlia maggiorenne, Per_2
(14/02/1986 n/F).
[...] Per_3
L'adottando, cittadino paraguaiano, è coniugato, ed i genitori biologici sono in vita.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo gli adottanti cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
pagina 1 di 5 Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19/5/1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (60)
e della differenza di età con l'adottando (32).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Va premesso che, come risulta del ricorso ed è stato confermato in udienza dagli interessati, durante un viaggio in Paraguay, avvenuto nel novembre 2005, i ricorrenti visitavano un orfanotrofio sito ad
Asuncion e qui facevano la conoscenza di due fratellini, ovvero i piccoli RS
(nato il [...] ad [...] - Paraguay) e (nata il [...] a [...]), i Persona_4
quali erano stati tolti ai genitori biologici a seguito di misura cautelare di protezione dei minori emessa dal Tribunale minorile e collocati presso l'orfanotrofio denominato “Casa Guadalupe”, come attestato dalla dichiarazione della signora in Vargas, (doc. 5). Come attestato dalla Persona_5 Per_6
predetta dichiarazione, i ricorrenti hanno instaurato negli anni un rapporto con i due fratelli, oggi maggiorenni, non solamente di assistenza materiale ed economica, ma anche affettiva, tanto che i signori e considerano gli stessi come propri figli. Il rapporto di affetto si è instaurato sin Pt_1 Parte_2 dai primi tempi anche con la figlia biologica della coppia, , la quale a tutt'oggi Persona_2
considera e come propri fratelli e parte della propria famiglia (doc. 6). Tale legame Per_1 Per_7
familiare fra e e la famiglia dei ricorrenti si è solidificata nel tempo ed oggi i sigg.ri Per_1 Per_7
e con il benestare della figlia , intendono adottare , che oggi ha 28 Pt_1 Parte_2 Per_2 Per_1
anni - in quanto al momento non potrebbe venire in Italia per prestare il proprio consenso, Per_7
essendo madre di una bambina piccola. Tale volontà scaturisce dal desiderio di rendere ufficiale e formalizzare il rapporto familiare di fatto che lega da tanti anni i ricorrenti e la di loro figlia, con che hanno visto crescere e con i quali hanno instaurato un profondo legame. Per_1
All'udienza presidenziale del 26/02/2025, e hanno confermato e Parte_1 Parte_2
dichiarato il consenso all'adozione di , per la ragioni esposte in ricorso. RS
ha dichiarato il consenso ad essere adottato da e RS Parte_1
, che ha conosciuto da bambino mentre era in orfanotrofio in Paraguay e che Parte_2
pagina 2 di 5 considera come i suoi veri genitori.
In udienza la figlia degli adottanti ha dichiarato: “manifesto con gioia l'assenso a Persona_2 che i miei genitori adottino ”. RS
Risulta rispettata anche la condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”.
Sono stati acquisiti in udienza gli originali delle dichiarazioni della moglie e dei genitori biologici dell'adottante, rese avanti ad un pubblico ufficiale in Paraguay, con apostille e traduzione giurata.
Documenti da ritenersi sufficienti al fine della valida acquisizione delle loro manifestazioni di assenso.
, moglie di , anch'ella già conoscente e parte in Persona_8 RS
senso affettivo del nucleo familiare dei ricorrenti, ha espresso il proprio assenso all'adozione del marito nell'atto pubblico redatto dal notaio (doc. 8 ed originale nel fascicolo Persona_9
cartaceo).
I genitori di oltre ad essere stati destinatari, quando i figli erano molto RS
piccoli, di un provvedimento con il quale il Tribunale, per proteggere i minori, glieli ha tolti ed affidati all'istituto “Casa Guadalupe”, non si sono mai più interessati di loro. Nel momento in cui i ricorrenti hanno deciso di adottare e hanno cercato di rintracciare i genitori biologici, costoro si sono Per_1
però presentati innanzi al notaio rilasciando la loro dichiarazione di assenso Persona_9 all'adozione di (doc. 9 ed originale nel fascicolo cartaceo). RS
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente il rapporto familiare di fatto instaurato con i ricorrenti.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottando all'adozione pagina 3 di 5 atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con gli adottanti esistente fin da quando era bambino e viveva in orfanotrofio.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione..
Deve ritenersi non applicabile al caso in esame la Convenzione di Monaco del 1980 (ratificata in
Italia con la legge 950/1984), che fa riferimento – quale disciplina applicabile a livello generale al cognome – alla legge nazionale del soggetto.
Non è qui in discussione che i cognomi e i nomi di una persona debbano essere determinati dalla legge dello Stato di cittadinanza. Ed è irrilevante il fatto che l'adottata non può acquistare la cittadinanza italiana se non in presenza dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 5/2/1992 n. 91, che riconosce tale possibilità allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
L'art. 24 della legge n. 218/1995, nel premettere che “l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”, aggiunge che “…i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”: e, nel caso di specie, costituendosi il rapporto di filiazione per effetto della sentenza costitutiva dell'adozione di maggiorenne, devono trovare applicazione le norme codicistiche che regolano l'istituto, tra cui anche l'art. 299 civile.
Un duplice ordine di considerazioni, porta dunque a ritenere applicabile al cognome da attribuire all'adottato maggiorenne straniero la legge italiana sul punto e segnatamente l'art. 299 c.c. In primo luogo, la specialità della disciplina in materia di adozione di maggiorenne che si apprezza sia sul piano nazionale che anche internazionale. In secondo luogo, all'adozione di maggiorenne si deve applicare la legge italiana e tale criterio di collegamento si deve considerare comprensivo anche dell'art. 299 c.c., ciò a maggior ragione se si considera che è lo stesso art. 38 co. 2 l. 218/1995 a richiamare la disciplina nazionale dell'adottando con riferimento ai soli consensi (a condizione che sussista una disciplina in materia di adozione di maggiorenne) e non anche la disciplina in materia di cognome.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, pertanto, si ritiene che quanto alla disciplina del cognome di cui all'art. 299 c.c. la stessa sia già ricompresa nel richiamo alla normativa nazionale e non sussistano le condizioni per porre una deroga ulteriore rispetto a quella già prevista dall'art. 38 co. 2 l.
218/1995.
Va ricordato che in Italia manca una -auspicabile- disciplina unitaria sul cognome dei figli (biologici e adottati).
Sulla base della legislazione italiana vigente, ed in assenza di un intervento normativo finalizzato a pagina 4 di 5 impedire un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome (cfr.
Corte Costituzionale 131/2022), l'adottato conserva i suoi due cognomi ( , ai quali, in Per_1
assenza di diversa richiesta degli interessati (cfr. Corte costituzionale 135/2023), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 299 c.c., aggiunge anteponendolo il solo cognome del padre adottivo Parte_2
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di (cognome) (nome), nato il [...] ad Per_1 RS
Asincion – Paraguay, da parte dei coniugi (cognome) (nome), nata il [...] a Pt_1 Pt_1
Modena, e (cognome) (nome), nato il [...] a Modena, ad [...] conseguente Parte_2 Pt_2
effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio. RS Parte_2
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.v. 4317/2024 promosso da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GANDINI STEFANIA
ricorrenti adottanti per l'adozione del maggiorenne
RS
con l'intervento del Pubblico Ministero
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nata il [...] a [...], e , nato il [...] a [...], Parte_1 Parte_2
entrambi residenti in [...], hanno proposto domanda di adozione del maggiorenne (nato il [...] ad [...] - Paraguay). RS
La domanda è fondata e può essere accolta.
I ricorrenti adottanti, cittadini italiani, sono coniugati ed hanno una figlia maggiorenne, Per_2
(14/02/1986 n/F).
[...] Per_3
L'adottando, cittadino paraguaiano, è coniugato, ed i genitori biologici sono in vita.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato), essendo gli adottanti cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 38 della stessa legge i presupposti dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante, quindi la legge italiana.
pagina 1 di 5 Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19/5/1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età degli adottanti (60)
e della differenza di età con l'adottando (32).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Va premesso che, come risulta del ricorso ed è stato confermato in udienza dagli interessati, durante un viaggio in Paraguay, avvenuto nel novembre 2005, i ricorrenti visitavano un orfanotrofio sito ad
Asuncion e qui facevano la conoscenza di due fratellini, ovvero i piccoli RS
(nato il [...] ad [...] - Paraguay) e (nata il [...] a [...]), i Persona_4
quali erano stati tolti ai genitori biologici a seguito di misura cautelare di protezione dei minori emessa dal Tribunale minorile e collocati presso l'orfanotrofio denominato “Casa Guadalupe”, come attestato dalla dichiarazione della signora in Vargas, (doc. 5). Come attestato dalla Persona_5 Per_6
predetta dichiarazione, i ricorrenti hanno instaurato negli anni un rapporto con i due fratelli, oggi maggiorenni, non solamente di assistenza materiale ed economica, ma anche affettiva, tanto che i signori e considerano gli stessi come propri figli. Il rapporto di affetto si è instaurato sin Pt_1 Parte_2 dai primi tempi anche con la figlia biologica della coppia, , la quale a tutt'oggi Persona_2
considera e come propri fratelli e parte della propria famiglia (doc. 6). Tale legame Per_1 Per_7
familiare fra e e la famiglia dei ricorrenti si è solidificata nel tempo ed oggi i sigg.ri Per_1 Per_7
e con il benestare della figlia , intendono adottare , che oggi ha 28 Pt_1 Parte_2 Per_2 Per_1
anni - in quanto al momento non potrebbe venire in Italia per prestare il proprio consenso, Per_7
essendo madre di una bambina piccola. Tale volontà scaturisce dal desiderio di rendere ufficiale e formalizzare il rapporto familiare di fatto che lega da tanti anni i ricorrenti e la di loro figlia, con che hanno visto crescere e con i quali hanno instaurato un profondo legame. Per_1
All'udienza presidenziale del 26/02/2025, e hanno confermato e Parte_1 Parte_2
dichiarato il consenso all'adozione di , per la ragioni esposte in ricorso. RS
ha dichiarato il consenso ad essere adottato da e RS Parte_1
, che ha conosciuto da bambino mentre era in orfanotrofio in Paraguay e che Parte_2
pagina 2 di 5 considera come i suoi veri genitori.
In udienza la figlia degli adottanti ha dichiarato: “manifesto con gioia l'assenso a Persona_2 che i miei genitori adottino ”. RS
Risulta rispettata anche la condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”.
Sono stati acquisiti in udienza gli originali delle dichiarazioni della moglie e dei genitori biologici dell'adottante, rese avanti ad un pubblico ufficiale in Paraguay, con apostille e traduzione giurata.
Documenti da ritenersi sufficienti al fine della valida acquisizione delle loro manifestazioni di assenso.
, moglie di , anch'ella già conoscente e parte in Persona_8 RS
senso affettivo del nucleo familiare dei ricorrenti, ha espresso il proprio assenso all'adozione del marito nell'atto pubblico redatto dal notaio (doc. 8 ed originale nel fascicolo Persona_9
cartaceo).
I genitori di oltre ad essere stati destinatari, quando i figli erano molto RS
piccoli, di un provvedimento con il quale il Tribunale, per proteggere i minori, glieli ha tolti ed affidati all'istituto “Casa Guadalupe”, non si sono mai più interessati di loro. Nel momento in cui i ricorrenti hanno deciso di adottare e hanno cercato di rintracciare i genitori biologici, costoro si sono Per_1
però presentati innanzi al notaio rilasciando la loro dichiarazione di assenso Persona_9 all'adozione di (doc. 9 ed originale nel fascicolo cartaceo). RS
L'adozione risponde dunque all'interesse dell'adottando a sancire legalmente il rapporto familiare di fatto instaurato con i ricorrenti.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
E' pacifico poi che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare.
Sussiste dunque nel caso in esame, ai sensi dell'art. 312 c.c., l'interesse dell'adottando all'adozione pagina 3 di 5 atteso che mediante la stessa potrà consolidarsi il rapporto affettivo significativo con gli adottanti esistente fin da quando era bambino e viveva in orfanotrofio.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione..
Deve ritenersi non applicabile al caso in esame la Convenzione di Monaco del 1980 (ratificata in
Italia con la legge 950/1984), che fa riferimento – quale disciplina applicabile a livello generale al cognome – alla legge nazionale del soggetto.
Non è qui in discussione che i cognomi e i nomi di una persona debbano essere determinati dalla legge dello Stato di cittadinanza. Ed è irrilevante il fatto che l'adottata non può acquistare la cittadinanza italiana se non in presenza dei requisiti di cui all'art. 9 della legge 5/2/1992 n. 91, che riconosce tale possibilità allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione.
L'art. 24 della legge n. 218/1995, nel premettere che “l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”, aggiunge che “…i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”: e, nel caso di specie, costituendosi il rapporto di filiazione per effetto della sentenza costitutiva dell'adozione di maggiorenne, devono trovare applicazione le norme codicistiche che regolano l'istituto, tra cui anche l'art. 299 civile.
Un duplice ordine di considerazioni, porta dunque a ritenere applicabile al cognome da attribuire all'adottato maggiorenne straniero la legge italiana sul punto e segnatamente l'art. 299 c.c. In primo luogo, la specialità della disciplina in materia di adozione di maggiorenne che si apprezza sia sul piano nazionale che anche internazionale. In secondo luogo, all'adozione di maggiorenne si deve applicare la legge italiana e tale criterio di collegamento si deve considerare comprensivo anche dell'art. 299 c.c., ciò a maggior ragione se si considera che è lo stesso art. 38 co. 2 l. 218/1995 a richiamare la disciplina nazionale dell'adottando con riferimento ai soli consensi (a condizione che sussista una disciplina in materia di adozione di maggiorenne) e non anche la disciplina in materia di cognome.
Sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, pertanto, si ritiene che quanto alla disciplina del cognome di cui all'art. 299 c.c. la stessa sia già ricompresa nel richiamo alla normativa nazionale e non sussistano le condizioni per porre una deroga ulteriore rispetto a quella già prevista dall'art. 38 co. 2 l.
218/1995.
Va ricordato che in Italia manca una -auspicabile- disciplina unitaria sul cognome dei figli (biologici e adottati).
Sulla base della legislazione italiana vigente, ed in assenza di un intervento normativo finalizzato a pagina 4 di 5 impedire un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome (cfr.
Corte Costituzionale 131/2022), l'adottato conserva i suoi due cognomi ( , ai quali, in Per_1
assenza di diversa richiesta degli interessati (cfr. Corte costituzionale 135/2023), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 299 c.c., aggiunge anteponendolo il solo cognome del padre adottivo Parte_2
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di (cognome) (nome), nato il [...] ad Per_1 RS
Asincion – Paraguay, da parte dei coniugi (cognome) (nome), nata il [...] a Pt_1 Pt_1
Modena, e (cognome) (nome), nato il [...] a Modena, ad [...] conseguente Parte_2 Pt_2
effetto;
II – dichiara che antepone il cognome al proprio. RS Parte_2
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5