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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 12/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1210/2017, riservata in decisione all'udienza del 09.09.2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuliano Parte_1 C.F._1
Scavetta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
ATTORE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Cardinale,
[...] C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
CONVENUTI
– contumace CP_5
TE CH
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza sopra indicata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello pagina 1 di 12 svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio i Parte_1 germani , , e , chiedendo al Controparte_1 CP_3 CP_2 CP_4
Tribunale adito, in via preliminare, di accertare e dichiarare la sua qualità di erede della sig.ra (deceduta in Matera il 10.04.2016), madre delle parti in causa;
Persona_1 quindi, di accertare e dichiarare errata ed incompleta la dichiarazione di successione (in data 03.06.2016) della de cuius, in virtù dell'omesso inserimento nella stessa di beni rientranti nell'asse ereditario, con conseguente ordine di restituzione ed inserimento nell'asse ereditario di alcuni beni e/o valori, così come accertati nel corso del giudizio, anche a mezzo di apposita C.T.U.; nonché, di ordinare alla convenuta il CP_2 deposito di un dettagliato rendiconto, ex art. 723 c.c., sulla gestione esclusiva da essa tenuta del c/c bancario n.8018300/00 intestato alla de cuius presso la CP_6 di Matera, con particolare chiarimento sui continui e non giustificati prelievi da
[...] essa effettuati negli anni 2015 e 2016; in caso di omessa esaustiva rendicontazione, di ordinare l'inserimento nell'asse ereditario dei rispettivi valori dei beni accertati e documentati e la loro successiva divisione pro quota;
infine, di condannare la convenuta al risarcimento del grave danno morale procurato all'attore con la CP_2 ingiustificata distruzione delle sue foto di famiglia.
I convenuti si sono costituiti in giudizio comparsa di costituzione e risposta del
23.10.2017, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ulteriore erede di , sig. non citato in giudizio. Persona_1 CP_5
Nel merito, hanno contestato le domande attoree, perché generiche, infondate, inammissibili e non provate. Hanno inoltre formulato domanda riconvenzionale per il pagamento in loro favore della complessiva somma di € 1.051,82 per ciascun coerede, a titolo di versamento pro quota delle spese funerarie e di successione (€ 551,82) e di restituzione di un debito dovuto dell'attore nei confronti della madre (€ 500,00).
All'udienza del 17.11.2017, il precedente G.I. ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario il quale, CP_5 benchè ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Espletata l'istruttoria mediante l'ascolto di alcuni testimoni, la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Quindi, con ordinanza del 18.12.2023, è stata rimessa in istruttoria ed è stata disposta CTU (affidata al dott. pagina 2 di 12 ) finalizzata a ricostruire le operazioni effettuate sul conto corrente Persona_2 bancario intestato alla de cuius.
Espletata la ctu, all'udienza del 09.09.2025 la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
1. Preliminarmente, va osservato che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Devono infatti confermarsi le determinazioni assunte nel corso del giudizio rispetto alle istanze di prova orale avanzate dall'odierno attore e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendosi le stesse inammissibili, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 30.06.2020, che in questa sede si richiama e conferma integralmente.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato, quanto alla domanda di accertamento della qualità di erede, che è documentato e pacifico che l'attore sia il figlio Parte_1 di , nata l'[...] e deceduta in Matera in data 10.04.2016. Persona_1
E' pure pacifico e documentato che i convenuti e il chiamato in causa CP_5 siano figli della de cuius, nonchè germani dell'odierno attore (v. doc. 1 fasc. attoreo).
3. Ciò posto, tutte le altre domande proposte da risultano infondate e Parte_1 vanno rigettate per le ragioni che seguono.
4. Innanzitutto, l'attore ha formulato domanda finalizzata alla restituzione alla massa ereditaria dei beni e/o valori meglio descritti nell'atto introduttivo (v. pagg. 3 e 8).
La domanda è infondata, non avendo parte attrice fornito la prova dell'appartenenza dei beni mobili di cui si chiede la restituzione alla de cuius al tempo Persona_1 della morte.
Va rilevato che i convenuti hanno disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., sia l'elencazione dei beni di cui alla pag. 8 del libello introduttivo, sia la documentazione fotografica prodotta da parte attrice (docc. 7-16), poichè non corrispondenti alla realtà fattuale presente al momento dell'apertura della successione nell'appartamento della sig.ra ed essendo le fotografie non datate e quindi prive di valore Per_1 probatorio.
Ebbene, ritiene il decidente che in effetti non si possa attribuire alcun valore probatorio alla documentazione fotografica sopra richiamata (docc.
7-16 fasc. parte attrice), tenuto conto che le foto non sono datate e pertanto non risulta possibile contestualizzarle nel tempo.
pagina 3 di 12 Invero, a prescindere dal fatto che la documentazione fotografica è stata contestata dalla controparte, vige, in merito, il principio sancito da Cassazione civile, sez. III,
30/11/2017, n. 28665: “La riproduzione fotografica è idonea ad assumere valore probatorio solo quando risulti conforme al fatto allegato, sicchè, laddove l'allegazione attenga a circostanze sia di luogo che di tempo (nella specie, concernenti la presenza di una buca sul manto stradale alla data di un sinistro), dalla riproduzione deve emergere anche il dato temporale, in mancanza del quale non sorge, a carico della controparte, alcun onere di disconoscimento, ai sensi dell'art. 2712 c.c., della conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato”.
Nella fattispecie in esame, essendo rilevante il dato temporale, ossia lo stato degli arredi al momento della morte di , era necessario che le foto fossero Persona_1 datate.
E' appena il caso di precisare che l'attore non ha provato neppure il valore economico dei c.d. “arredi e corredi” di cui pretende la restituzione, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che tale valore “si dovrebbe aggirare tra i 5 e i 10mila euro”
(v. atto di citazione pag.3).
Tale affermazione risulta smentita dai testi di parte convenuta, i quali hanno dichiarato che i beni mobili presenti nell'appartamento della de cuius erano di modico valore e che erano stati regalati ad associazioni caritatevoli o a terzi (v. deposizioni dei testi titolare dell'agenzia immobiliare Remax;
Testimone_1 Testimone_2 direttrice della dal settembre 2011, e Controparte_7 Testimone_3
escussi all'udienza del 14.09.2021). Testimone_4
In ordine alla prova contenuta su supporto meccanico (chiavetta USB depositata all'udienza del 17.11.2017, peraltro senza autorizzazione del G.I.) consistente in una conversazione telefonica registrata tra l'attore e il fratello basterà osservare CP_5 come la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente accaduta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (Cass. civ. 5259/2017).
La trascrizione in questione, dunque, il cui contenuto e la cui riferibilità alle persone indicate dall'attore sono state immediatamente contestate dai convenuti, non ha idonea valenza probatoria per le ragioni spiegate e, comunque, anche perché priva di data pagina 4 di 12 certa e di per sé indubbiamente priva di uno specifico ed adeguato rilievo probatorio ai fini professati, cioè dar prova dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della domanda restitutoria.
Per le medesime ragioni, alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla trascrizione della sopra citata telefonata intercorsa tra l'attore e il fratello (doc. 18 fasc. CP_5 attoreo).
In ordine, poi, al c.d. “memorandum” scritto dal contumace (v. doc. 4 CP_5
e 4.a. allegati alla memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. dell'attore), va rilevato che detto documento è stato contestato dai convenuti per mancanza di certezza sulla paternità di tale scritto, per mancanza di contraddittorio per la sua formazione e perchè proveniente da un soggetto parte dell'odierno giudizio.
Va osservato che, nel giudizio civile, la dichiarazione scritta di una parte (scrittura privata) ha efficacia probatoria di prova legale se sottoscritta e non disconosciuta, ma solo per la provenienza della dichiarazione;
oppure può essere confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., quale dichiarazione di scienza sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte.
Ritiene, dunque, il giudicante che non possa attribuirsi alcuna efficacia probatoria al sopra citato memorandum, atteso che è parte del presente giudizio, né CP_5 può attribuirsi a tale documento efficacia confessoria stragiudiziale ex art. 2735 c.c., non contenendo la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
Per le stesse ragioni è stato ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale di
[...]
dedotto dall'attore nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, in quanto CP_5 vertente su circostanze non dirette a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli all'attore (cfr. Cass. n. 869/1995: “La confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquistare il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente
a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica”).
Infine, deve rilevarsi come sia rimasta priva di riscontri probatori pure la circostanza che nella cassetta di sicurezza presente nell'immobile della de cuius fosse depositata la somma di duemila euro al momento del decesso della sig.ra Per_1
pagina 5 di 12 5. L'attore ha inoltre formulato una domanda di rendiconto ex art. 723 c.c. nei confronti della convenuta fondata sull'assunto che quest'ultima CP_2 avesse la delega ad operare sul conto corrente bancario n. 8018300 acceso presso la filiale di Matera, intestato alla de cuius, quando questa era in vita, e che CP_6 la stessa avesse effettuato prelievi illegittimi, in quanto non finalizzati agli interessi della defunta e non condivisi con gli altri CO;
ha quindi chiesto di inserire nell'asse ereditario gli importi privi di adeguata rendicontazione e la loro divisione pro quota.
I convenuti hanno contestato l'esistenza di un mandato gestorio e negato l'obbligo di rendiconto.
Va osservato che l'azione di rendiconto ex art. 723 c.c. può essere proposta nei confronti di chi, avvalendosi di una delega bancaria, si sia appropriato indebitamente di somme appartenenti al defunto.
La disposizione di cui all'art. 723 cc, infatti, riguarda i conti che i condividenti si devono rendere che hanno per oggetto rapporti successivi all'apertura della successione ed hanno lo scopo di aggiungere al patrimonio relitto i frutti da esso prodotti.
Viceversa, laddove i prelievi siano avvenuti mentre il soggetto era in vita, l'azione esperibile non ha lo scopo di ottenere un resoconto della gestione del denaro ma, piuttosto, di far rientrare nell'asse ereditario le somme sottratte dal conto del de cuius.
Si configura, quindi, un'azione di natura petitoria, finalizzata a ripristinare l'integrità e l'esclusività del diritto degli eredi sul patrimonio ereditario (cfr. Corte App. Lecce sez.
II, 19.11.2024, n.940).
Nel caso in esame, va rilevato che i prelievi che si assumono indebiti non sono avvenuti dopo il decesso di , bensì mentre questa era in vita. Persona_1
Quindi, l'azione promossa dall'odierno attore deve essere inquadrata nell'ambito della petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c.
L'azione sopra indicata deve ritenersi legittimamente esperita anche quando non sia stata contestata dal convenuto la qualità di erede in capo all'attore (come nel caso di specie), esonerando l'attore dalla prova di detta sua qualità.
In altri termini, in assenza di contestazioni in ordine alla qualità di erede legittimo in capo a chi promuove l'azione, la domanda di accertamento assume una duplice funzione recuperatoria e restitutoria di somme di denaro intestate al de cuius ed pagina 6 di 12 illegittimamente prelevate da un coerede, o da un terzo, in epoca antecedentemente al decesso, allo scopo di ricomprenderne l'ammontare nell'attivo ereditario (cfr. Cass. civ. n. 24034/2004).
In tale azione, quando il soggetto che ha effettuato i prelievi era munito di delega validamente conferita ad operare sul conto corrente, la volontà del de cuius di consentire le operazioni compiute deve presumersi, salvo prova contraria.
L'onere della prova del carattere indebito delle operazioni grava su chi agisce per la restituzione.
Nel caso di specie, alla luce della regola generale posta dall'art. 2697 c.c., in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, ricadeva sull'odierno attore l'onere di provare che le somme asseritamente prelevate dalla convenuta dal conto corrente intestato alla de cuius fossero effettivamente state utilizzate per finalità estranee agli interessi e alle indicazioni di quest'ultima e fossero pertanto da restituire originariamente alla madre delle parti e ora alla massa ereditaria.
Tuttavia, la prova di quanto sopra non è stata raggiunta. Né è stata provata la riconducibilità di detti prelievi all'odierna convenuta la quale CP_2 peraltro non era l'unica delegata ad operare sul conto corrente bancario n. 8018300 acceso presso la filiale di Matera, intestato alla de cuius CP_6 Per_1
[...]
Dalla documentazione versata in atti, invero, risulta che a far data dal 18.09.2002 fosse delegata ad operare sul detto conto corrente unitamente al CP_2 germano (v. doc. 20 fasc. attoreo), nei confronti del quale l'attore CP_5 non ha avanzato alcuna domanda restitutoria.
La relazione depositata in atti a firma del CTU dott. - le cui conclusioni Persona_3 meritano di essere pienamente condivise in quanto frutto di un attento studio della documentazione bancaria versata in atti – ha consentito di accertare che “la somma complessivamente prelevata dal conto corrente bancario in contanti e per tutto il periodo analizzato (dal 31.12.2009 sino al 10.04.2016), ammonta complessivamente ad euro 75.299,00. Da tale importo vanno decurtate tutte quelle spese documentate e allegate al fascicolo. Della somma complessiva versata alla sig.ra Parte_2 per il periodo 15.10.2015 – 10.04.2016, sono state considerate 26 settimane che al valore di euro 175,00 a settimana si è calcolato un importo complessivo di euro pagina 7 di 12 4.550,00 ... omissis ... La somma relativa alla frutta di euro 4.000,00 e delle bollette non documentate per euro 1.000,00 sono state rilevate dalla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. del 10.01.2023 da parte dell'attore. Non sono state considerate altre spese in quanto successive alla morte e di competenza dei singoli eredi – spese di successione. Pertanto alla luce di questi valori risulterebbe, per il periodo dal
31.12.2009 sino al 10.04.2016 un importo ingiustificato, relativamente ai prelievi in contanti pari a: euro 75.299,00 – 13.642,38 = euro 61.656,62”.
In riferimento al periodo indicato dall'attore (2015-2016), dalla relazione del C.T.U. si rileva che i prelievi in contanti privi di giustificazione ammontano a complessivi €
19.999,00, per l'anno 2015, e a € 4.650,00, per i quattro mesi dell'anno 2016, in totale €
24.649,00 per n.16 mensilità.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha rilevato che la somma riportata in successione risulta essere esattamente quella giacente sul conto corrente al momento della morte, circa un'ora dopo la morte è stato fatto un prelievo di euro 250,00. Ai fini fiscali l'importo riportato in successione risulta corretto.
Va rilevato che la documentazione bancaria prodotta in atti (estratti conto) ed esaminata dal ctu, tuttavia, non dimostra che i prelievi siano stati fatti dal delegato con potere di firma.
Lo stesso CTU, in sede di chiarimenti, ha affermato che, “per quanto riguarda i prelievi effettuati all'ATM, non è mai possibile definire chi effettivamente ha fatto il prelievo, essendo una classica operazione svolta da parte di chi ha il possesso sia della carta di debito che del Pin di accesso. Si potrebbero verificare solo le operazioni di prelievo effettuate allo sportello dell'agenzia territoriale della banca, in quanto il prelevante appone la propria firma sulla distinta. Bisognerebbe fare richiesta alla banca, ove vi siano state, delle copie delle distinte di prelievo effettuate presso lo sportello e verificare chi ha apposto la firma, ma si dovrebbe anche considerare la decadenza decennale” (v. relazione integrativa del ctu depositata in data
16.06.2025).
In ogni caso, la semplice dimostrazione delle avvenute disposizioni di prelievo non è di per sé sufficiente a dimostrare che le somme, quand'anche materialmente prelevate dalla convenuta, venissero utilizzate per interessi diversi da quelli della de cuius.
Dunque, ritiene il Tribunale che, in mancanza di specifiche allegazioni in ordine all'entità e alla causale dei prelevamenti di denaro risultanti sul conto corrente della pagina 8 di 12 de cuius nel periodo esaminato, deve presumersi che gli importi prelevati in contanti servissero alla stessa de cuius per il soddisfacimento dei propri bisogni quotidiani e delle proprie esigenze di vita.
Va osservato, infatti, che prelievi allo sportello e pagamenti con pos di importi contenuti e ripartiti nel tempo, di cui non sia identificabile la destinazione finale, sono compatibili con una gestione ordinaria delle spese del de cuius e non provano di per sé l'appropriazione indebita o comunque l'illegittimità delle operazioni bancarie.
L'appropriazione indebita è invece provata quando risulti documentata la destinazione della somma a diretto beneficio del delegato, come nel caso di bonifico eseguito dal conto del de cuius in favore del delegato stesso.
Ne deriva che le suddette somme non possono essere conferite alla massa ereditaria, non sussistendo alcuna prova che dette operazioni possano qualificarsi come illecite e che, comunque, fossero riconducibili alla convenuta . CP_2
6. Infine va rigettata, perché non provata, la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno morale procurato all'attore per la CP_2 ingiustificata distruzione delle sue foto di famiglia.
In ogni caso, va rilevato che l'interesse a conservare memoria di eventi di particolare importanza della propria vita non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, cosicché non può essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
7. In definitiva, alla luce dell'istruttoria svolta e della valutazione della stessa, deve concludersi per il rigetto delle domande attoree.
8. I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale per il pagamento in loro favore della complessiva somma di € 1.051,82 per ciascun coerede, a titolo di versamento pro quota delle spese funerarie e di successione (€ 551,82) e di restituzione di un debito dell'attore nei confronti della madre (€ 500,00).
La domanda è solo in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicchè colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei CO, sempre che non si tratti di spese esorbitanti o sostenute contro la volontà di questi ultimi. pagina 9 di 12 Il debito relativo all'imposta sulle successioni, invece, non configura un debito ereditario, ovvero un debito gravante sulla massa ereditaria, in quanto non è imputabile al de cuius, bensì configura un debito sorto ex lege, occasionato dall'apertura della successione, a carico di tutti gli eredi nei confronti dello Stato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la norma tributaria (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, comma 1), nel prevedere che gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta, nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari (cfr. Cassazione 22523/2007), richiama la nozione di solidarietà dettata dall'art. 1292 c.c.. Questa disposizione, tra l'altro, chiarisce che l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri. Di conseguenza, in presenza di una pluralità di eredi, tutti devono ritenersi obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'RI (art. 1292 c.c.), ognuno conservando diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori” (cfr. Cass. sent. 18.03.2019 n. 6803, in motivazione).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che le spese funebri della de cuius ammontano a € 1.361,40 (per concessione loculo) e sono Persona_1 state pagate da (v. doc. 9 fasc. parte convenuta). Tali spese gravano su CP_3 tutti i CO in proporzione alle rispettive quote (1/6 ciascuno, pari a € 226,90).
Ne consegue che va dichiarato tenuto e condannato a pagare l'importo Parte_1 di € 226,90 a favore di , a titolo di rimborso pro quota delle spese CP_3 funerarie da questi anticipate.
Altresì, risulta documentalmente provato che le spese di successione della de cuius ammontano a complessivi € 1.355,79 (€ 1.061,59 imposte e tasse Persona_1 di successione € 71,00 spese di voltura;
€ 223,20 spese pratica di successione) e sono state pagate da (v. doc. 9 fasc. parte convenuta). Controparte_1
Trattandosi di obbligazione solidale, ha diritto di regresso nei Controparte_1 confronti degli altri CO, in proporzione alle rispettive quote (1/6 ciascuno, pari a
€ 225,96).
Ne consegue che va dichiarato tenuto e condannato al pagamento Parte_1 dell'importo di € 225,96 a favore di , a titolo di rimborso pro quota Controparte_1 delle spese di successione da questa anticipate.
pagina 10 di 12 Non può essere accolta la richiesta di rimborso pro quota dell'importo di € 113,73 per “AQL”, in mancanza di indicazione del soggetto che ha anticipato il pagamento,
e degli importi di € 113,73 per “spese fioraio funerale” e di € 300,00 per “sig.
, in mancanza di riscontri documentali. Pt_2
Altresì, risulta documentalmente provato che la de cuius aveva Persona_1 concesso al figlio un prestito di € 8.000,00 con scrittura privata in data Parte_1
11.09.2009, a fronte del quale il aveva restituito la somma di € 5.000,00, così CP_2 residuando un debito di € 3.000,00 (v. doc. 10 di parte convenuta).
Tale somma rientra nell'asse ereditario come un credito della de cuius e, pertanto,
non avendola restituita prima della morte della genitrice, deve saldare il Parte_1 debito (rectius: la parte eccedente la sua quota) agli altri eredi.
Ne consegue che va dichiarato tenuto e condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 500,00 ciascuno, a favore dei CO , , Controparte_1 CP_3
e , a titolo di rimborso del prestito a lui concesso da CP_2 CP_4
in data 11.09.2009. Persona_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui l'attore, siccome soccombente, va condannato, in favore dello Stato ed in favore dei convenuti , Controparte_1 CP_3
, e in parte a favore di al pagamento delle
[...] CP_2 CP_4 spese di lite, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, per le fasi di giudizio svolte, senza aumento del
30% ex art. 4 co. 4 D.M. cit. non avendo il difensore affrontato questioni di diritto ulteriori a quelle che avrebbe trattato se avesse difeso un'unica parte.
Si dà atto del fatto che le parti convenute sono assistite da un unico difensore, per cui la liquidazione del compenso è unitaria ai sensi del D.M. 147/2022, ma solo CP_4
è ammessa al patrocinio a carico dello Stato, benchè quest'ultima con istanza
[...] in data 01.10.2020 abbia dato atto che il suo reddito, per l'anno d'imposta 2019, supera i limiti previsti dall'art. 76 DPR 115/2002 per beneficiare del gratuito patrocinio.
Per cui, il compenso complessivo sarà attribuito per un 1/5 in favore dello Stato
(considerato che beneficia del patrocinio a spese dello Stato per i soli CP_4 anni di imposta 2017 e 2018) e per i restanti 4/5 ai convenuti , Controparte_1 CP_3
, e .
[...] CP_2 CP_4
pagina 11 di 12 Le spese di ctu, come liquidate con decreto del 09.09.2025 in atti, vanno definitivamente posti a carico dell'attore.
Non può essere accolta la domanda dei convenuti di condanna per lite temeraria, non essendo emersa la prova dell'elemento psicologico di aver agito in giudizio in mala fede o colpa grave in capo all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale dei convenuti e, per l'effetto, condanna al pagamento delle seguenti somme: Parte_1
- € 226,90 a favore di , a titolo di rimborso pro quota delle spese CP_3 funerarie da questi anticipate;
- € 225,96 a favore di , a titolo di rimborso pro quota delle spese Controparte_1 di successione da questa anticipate;
- € 500,00 ciascuno a favore dei CO , , Controparte_1 CP_3 [...]
e a titolo di rimborso del prestito a lui concesso da CP_2 CP_4
in data 11.09.2009; Persona_1
- oltre agli interessi legali sulle somme sopra indicate dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore dello Stato, di 1/5 delle spese di Parte_1 lite pari a € 1.000,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
4) condanna al pagamento, in favore dei convenuti , Parte_1 Controparte_1
, e , dei restanti 4/5 delle spese di lite pari a CP_3 CP_2 CP_4
€ 4.000,00, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
5) pone le spese di ctu, come liquidate con decreto del 09.09.2025, definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Matera il 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 12 di 12