Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
composto dai signori magistrati,
dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela A. Favara Giudice rel./est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2875/2023 R.G., promossa da:
( ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
POIDOMANI SALVATORE, giusta procura in atti ricorrente
Contro
( ) CP_1 C.F._2
resistente contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando la modifica della sentenza di Questo Tribunale n. 418/2019 CP_1
del 29.4.2019, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
si chiede la modifica e assunta presso la ditta Falco Raffaele di Modica dal 2.3.2022.
Pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 16.12.2024.
*****
Ciò premesso, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo o professionale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni (cfr. la recente Cass. Civ., sez. VI,
n. 29779/2020, per cui “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”).
Orbene, nel caso di specie, dai documenti in atti si evince che la FI delle parti, che ha raggiunto la maggiore età oramai cinque anni fa, avendo compiuto ventitré anni, è iscritta presso il Centro per l'Impiego di Modica ed è stata assunta da una ditta privata già dal 2.3.2022, con una retribuzione mensile di circa € 800,00, non emergendo, di contro, che la stessa abbia proseguito gli studi o intrapreso un percorso professionalizzante (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023, per cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa).
Ne discende la fondatezza della domanda di revoca del contributo di mantenimento a carico del padre.
La natura del presente procedimento e la sostanziale non opposizione della resistente, non emergendo peraltro dagli atti che vi siano state previe trattative per una soluzione concordata, legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della propria sentenza n. 418/2019 del 29.4.2019,
REVOCA il contributo per il mantenimento della FI , posto a carico di Per_1
a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del Parte_2
presente giudizio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ragusa il 10/04/2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Emanuela A. Favara Dr. Massimo Pulvirenti