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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/11/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103/2022 del R.G.A.C. pendente tra nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Viterbo, piazza della Rocca n. 14, presso lo studio dell'avv. Pietro Marziali, dal quale
è rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione.
Attore
e
C.F. in persona dei legali rappresentanti dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in qualità di amministratore delegato e dott. in qualità di dirigente, corrente
[...] Controparte_3 in Mogliano Veneto via Marocchesa 14, e nato a [...] il [...] c.f. Controparte_4
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Natoli con studio in Viterbo C.F._2 alla via Marconi 7, ivi elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata per atto notaio rep 186905 racc. 30367 del 18.12.2014 nonché di procura redatta su Controparte_5 foglio separato, che costituiscono parte integrante della comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale derivante da circolazione stradale.
posta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 con provvedimento ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione monocratica di rito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE 1. Per i motivi ampiamente illustrati nei precedenti atti e scritti difensivi, acclarare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in Controparte_4 ordine alla causazione del sinistro analiticamente descritto nella premessa dell'atto di citazione a giudizio e, di conseguenza, per le lesioni e danni, di qualsivoglia specie e natura, occorsi all'Ing.
odierno attore;
PER L'EFFETTO: - disporre e dichiarare che il sig. Parte_1 Controparte_4 conducente e proprietario dell'autovettura meglio descritta nella premessa dell'atto di citazione a giudizio, e la Compagnia Assicuratrice del medesimo, ovvero la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., siano tenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come meglio sopra connotati e quantificati, subiti e subendi dall'Ing. in conseguenza del sinistro de quo;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149, ultimo Parte_1 comma, d.lgs. 209/2005, condannare il sig. e la Assicurativa Controparte_4 CP_6 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a liquidare, in favore CP_1 dell'Ing. l'importo complessivo di € 758.965,98 (somma già decurtata del danno Parte_1 biologico già riconosciuto all'attore dall , pari ad € 228.883,64 e dell'acconto corrisposto, pari CP_7 ad € 40.000,00, di cui sopra è ampio cenno), comprensivo di tutti i danni, di qualsivoglia specie e natura, occorsi all'Ing. n conseguenza del sinistro de quo, ovvero nell'importo diverso Parte_1 minore o maggiore ritenuto più equo e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, secondo i parametri individuati nel Decreto Ministeriale n.
55/2014, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, oltre forfettario (15%),
I.V.A. (22%), Cassa Avvocati (4%) e spese vive, di qualsivoglia specie e natura, come per Legge;
3.
Acclarata e dichiarata l'ingiustificata assenza di parte convenuta al procedimento di mediazione e la mancata adesione/rifiuto a quello di negoziazione assistita, entrambi ritualmente instaurati dall'attore, condannare i convenuti, in solido tra loro, per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma
3 c.p.c., obbligandoli al pagamento, in favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata”.
Per i convenuti: “Si chiede che la S.V. voglia respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, col favore delle spese di lite. In subordine, in caso di accoglimento, dichiarare la responsabilità prevalente dell'attore nella causazione dell'evento, o comunque secondo giustizia, riducendo proporzionalmente la somma liquidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; Detrarre CP_ le somme erogate dall e quella di €. 40.000,00 già corrisposta da a titolo di danno CP_1 differenziale;
Respingere le pretese di maggior incremento delle somme attribuite per sofferenza soggettiva e di personalizzazione, in quanto indimostrate. Respingere la richiesta di rivalutazione ed interessi, evidenziandosi che le tabelle utilizzate risultano già rivalutate all' attualità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'ing. ha chiesto il risarcimento del danno subito Parte_1 per effetto del sinistro occorso il 18 giugno 2019, alle 06:50 circa, quando, mentre si recava al lavoro presso il Comune di Montalto di Castro alla guida del proprio moto veicolo “Kawasaki Versys”, targato EF63464, sulla strada provinciale 106 denominata Doganella, in direzione Montalto di
Castro, al km 3,5 veniva coinvolto in un sinistro stradale per fatto e colpa del signor Controparte_4 che era alla guida di un veicolo “Fiat Doblò” targato DAC713EV; in particolare, riferiva l'attore che, mentre si accingeva a sorpassare due autovetture che lo procedevano nello stesso senso di marcia e viaggiavano a bassissima velocità, inferiore al limite consentito di 90 km/h, collideva con l'auto condotta dal che girava repentinamente a sinistra, per imboccare una strada interpoderale CP_4 privata non segnalata e scarsamente visibile, senza avvedersi del sorpasso in corso;
che per effetto del sinistro riportava gravissime lesioni comportanti una invalidità permanente dell'82% per la perdita dell'uso del braccio destro, che i danni subiti dalla moto ammontavano ad € 6.458,56 e le spese mediche sostenute erano pari ad € 4.730,56; che le , compagnia assicuratrice Controparte_1 presso cui era assicurato il veicolo del aveva offerto a titolo risarcitorio la somma di € CP_4 CP_ 40.000, accettata in acconto sul maggior danno;
che l gli aveva riconosciuto la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 63%, una rendita annua attualizzata pari ad € 20.250,10 e gli aveva liquidato il danno biologico, sotto forma di rendita da inabilità lavorativa, quantificandolo in complessivi € 228.883,64; che pertanto residuava un importo ancora da corrispondere pari ad €
732.146 per ottenere il quale aveva infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione presso la
Camera di Commercio di Viterbo nonché il procedimento di negoziazione assistita ex articolo 2 del decreto - legge n.132 del 2014, a cui i convenuti non avevano risposto;
che il diritto a tale risarcimento ulteriore gli derivava dalla responsabilità del conducente del veicolo Fiat Doblò, che aveva causato il sinistro effettuando la manovra di svolta a sinistra senza accertarsi che da tergo non sopraggiungessero altri veicoli e senza osservare le norme che impongono di dare la precedenza, sempre e comunque, ai veicoli che stanno effettuando un sorpasso;
che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta poiché nel tratto di strada in questione la segnaletica verticale era assente e quella orizzontale era completamente sbiadita e non visibile, e la sanzione amministrativa elevata dai militari intervenuti sul posto era stata annullata dal giudice di pace;
che il danno subito comprendeva quello morale, quello esistenziale, anche in ragione della sua qualità di musicista, diplomato al conservatorio, e quello da cenestesi lavorativa.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda poiché il sinistro era stato causato dal comportamento dell'attore, che viaggiava ad elevatissima velocità e aveva effettuato il sorpasso superando la linea continua e sebbene l'autovettura che lo precedeva (una Ford Focus targa DG691LR condotta dal proprietario sig. ) si fosse arrestata per consentire la svolta CP_8
a sinistra del Fiat Doblò condotto dal il quale aveva regolarmente segnalato la manovra, CP_4 che era consentita dalla segnaletica stradale;
inoltre, eccepivano che il sinistro era già stato risarcito CP_ dall che aveva corrisposto sotto forma di rendita l'importo di € 492.432,27, e dalla assicurazione convenuta, che aveva corrisposto € 40.000, da detrarre da ulteriori eventuali risarcimenti riconosciuti come dovuti;
infine, contestavano l'esistenza del danno da cenestesi lavorativa e l'incidenza dell'invalidità sulla capacità di guadagno individuale.
Con la memoria di precisazione della domanda l'attore ha dedotto di essere stato costretto a licenziarsi dal proprio impiego presso il Comune di Montalto di Castro in ragione della menomazione subita comportante la perdita dell'uso della mano destra e, quindi, ha chiesto anche il risarcimento del danno per la riduzione/perdita della capacità lavorativa specifica.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, ordine all di CP_7 depositare tutta la documentazione inerente all'incidente occorso al sig. ctu medico Parte_1 legale sulla persona di quest'ultimo e all'udienza dell'11 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata. L'obbligo di dare la precedenza gravante sul conducente del veicolo a motore che, ad un crocevia fra strade pubbliche, debba svoltare a sinistra riguarda sia i veicoli provenienti da destra che quelli che provengono da dietro ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso poiché risponde ad un principio di comune prudenza di assicurarsi, prima di svoltare, che non vi siano pericoli e però tale obbligo è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.(cfr Cass. Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022; Cass. n. 04402 del 04/03/2004; Cass.
n. 27520 del 11/10/2021).
Nella specie dalle dichiarazioni di , raccolte dai Carabinieri di Montalto di Castro CP_8 intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, emerge la responsabilità del conducente della Fiat Doblò; il testimone oculare infatti ha dichiarato che, in prossimità di una intersezione a sinistra con una strada sterrata interpoderale, l'auto che lo precedeva (che era quella condotta dal aveva inserito il segnalatore di direzione per iniziare la manovra di svolta a sinistra e il CP_4 conducente della moto, che era in fase di sorpasso, non avvedendosi di tale manovra, è sopraggiunto da tergo e dalla stessa direzione di marcia del veicolo e ha colliso con la parte laterale anteriore del furgoncino.
Da tali affermazioni emerge, quindi, che la manovra del pur essendo consentita e avendo CP_4 egli azionato l'indicatore di direzione per compierla, è iniziata quando il era già impegnato Pt_1 nel sorpasso;
infatti, il testimone ha espressamente detto che il Fiat Doblò aveva azionato l'indicatore di direzione per iniziare la manovra di svolta a sinistra quando il è sopraggiunto sicché il Pt_1 convenuto, prima di girare, avrebbe dovuto assicurarsi dell'assenza di pericoli, a prescindere dalla legittimità o meno del sorpasso effettuato dal motociclista.
Venendo al danno, dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato un “Politrauma, frattura scomposta e pluriframmentaria dell'acetabolo destro, fratture lievemente scomposte, alcune plurifocali, degli archi antero-laterali dalla III alla X costa di destra (TC
Torace, Addome superiore ed inferiore, bacino del 18.06.2019: “… Sottile falda di PNX in sede basale antideclive anteriore e laterale dx… Fratture lievemente scomposte, alcune plurifocali, degli archi antero-laterali dalla III alla X costa di destra.), frattura del IV metacarpo della mano destra, frattura del III medio della diafisi dell'omero destro, frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola destra, frattura della porzione superiore del collo scapolare destro, frattura dei processi spinosi dei somi D4, D5, D6, D7, D8, D9”. Successivi reperti neurofisiologici indicavano la
“sofferenza del plesso brachiale destro con prevalente interessamento del tronco primario superiore
(componenti radicolari C5-C6)” che il CTU ha ritenuto compatibile con la dinamica dell'infortunio e da cui sono derivati postumi permanenti consistenti in “Severa sindrome algodisfunzionale dell'arto superiore destro, in soggetto destrimane, secondaria a lesione del tronco superiore del plesso brachiale, frattura del III medio della diafisi omerale (trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, in situ); Esiti frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola (trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, in situ), della scapola e del IV metacarpo. Sindrome algica dell'emitorace di destra, in esito a pregresse fratture costali, dalla III alla X (come da TC Torace, Addome superiore ed inferiore, bacino del 18.06.2019); Sindrome algodisfunzionale del rachide dorsale, secondaria a fratture dei processi spinosi dei somi da D4 a D9, sindrome algo-disfunzionale dell'anca destra, secondaria a frattura scomposta e pluriframmentaria del tetto acetabolare dx, della colonna anteriore con estensione sovracetabolare, trattata chirurgicamente;
Pregiudizio estetico, secondario agli esiti cicatriziali agli arti di destra”.
Il danno biologico per compromissione della complessiva integrità psico-fisica è stato valutato dal
CTU in termini percentuali nella misura del 74%; inoltre, il sinistro ha causato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 300.
Sulla scorta di tali evidenze, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età del sig. che al momento del sinistro aveva 36 anni, essendo nato il [...], il Pt_1 danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 595.735,00, di cui € 561.235,00 a titolo di danno biologico;
€ 34.500,00 a titolo di Invalidità temporanea totale per giorni 300, a cui occorre aggiungere la personalizzazione massima del danno (25% del biologico) poiché la giovane età del danneggiato e le gravissime conseguenze riportate hanno ragionevolmente comportato, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza interiore di particolare entità risultando molto più difficile rassegnarsi alla menomazione della propria capacità psico - fisica quando quest'ultima è così intensamente compromessa, coinvolgendo in maniera significativa la capacità motoria, in un'epoca della vita in cui, per la giovane età, sono maggiori le aspettative per il proprio futuro e i progetti da coltivare.
La domanda non può essere accolta in relazione al risarcimento del danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale tipologia di danno è configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, mentre in caso contrario la sua liquidazione onnicomprensiva è già assorbita nel risarcimento del danno biologico.
Neppure può essere riconosciuta una autonoma voce risarcitoria per compensare il cosiddetto danno esistenziale, che si tradurrebbe in una duplicazione del biologico e del morale, tanto più considerando che a sostegno della domanda l'attore ha allegato, ma non dimostrato la sua qualità di musicista.
In merito alla domanda da perdita della capacità lavorativa, che invero non è stata reiterata con la precisazione delle conclusioni, va detto che risulta dalla documentazione in atti è che l'attore si è volontariamente licenziato dal Comune di Montalto di Castro ove lavorava al tempo dell'incidente, ma ha un altro lavoro e, infatti, il CTU non ha rilevato alcuna incidenza sulla capacità di lavoro specifica avendo solo precisato che “la professione di ingegnere civile esercitata dall'attore consta di periodi protratti seduto alla scrivania con la relativa postura e periodi in cui è necessaria mobilità ed efficienza per le varie attività ispettive e di sopralluogo che sono state precluse prima”, così da evocare un danno da cenestesi lavorativa che si è già escluso.
Peraltro, è pacifico che l'attore era stato reintegrato dal Comune nelle mansioni svolte in precedenza CP_ e, come vedremo ha già avuto dall il risarcimento per diminuzione della capacità lavorativa.
In conclusione il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile è pari a € 736.044,00 va però CP_ considerato che il per lo stesso titolo, ha percepito un indennizzo dall poiché l'infortunio Pt_1
è avvenuto in itinere, mentre si stava recando al lavoro.
In tali casi va tenuto presente il seguente principio di diritto: i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018) pertanto a carico del responsabile civile andrà a gravare il solo credito risarcitorio residuo (c.d. danno differenziale) che “andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire CP_ sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.” (Cass. Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
Dalla documentazione in atti risulta che, in esito all'infortunio di cui è causa, ha Parte_1 CP_ ricevuto dall un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico di € 228.883,64, il cui importo va detratto dal credito risarcitorio vantato verso il responsabile civile per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del
02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015). CP_ Inoltre, l ha costituito in favore del danneggiato una rendita per l'inabilità permanente parziale quale conseguenza di un infortunio che ha diminuito in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro (art. 74 d.P.R. n. 1124 del 1965), che è stata aumentata per moglie e due figli
(art. 77 del d.P.R. n. 1124 del 1965); la rendita è stata parametrata sulla retribuzione di € 16.636,20 con decorrenza dal 20 aprile 2020 e la somma da corrispondere all'esito del decennio (art. 75 d.P.R. cit.) è pari ad € 263.548,63.
Tale rendita, essendo un ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, non va scomputata da quanto dovuto dai convenuti per il risarcimento del danno biologico.
Lo scomputo del risarcimento va quindi fatto per le due voci omogenee di risarcimento del danno CP_ biologico tenendo conto del valore di esso alla data del 20.4.2020 (data dell'erogazione dell : pertanto l'importo del danno biologico rivalutato all'attualità di € 561.235,00, devalutato al 20.4.2020 CP_ era pari a € 472.818,03; a quest'ultimo importo va sottratto il valore della somma corrisposta dall di € 228.883,64 e il danno biologico differenziale alla data del 20.4.2020 era pari a € 243.934,39.
Ai fini della determinazione di quanto dovuto va anche considerato che il 13 luglio 2021 il Pt_1 ha ricevuto dalla compagnia assicuratrice la somma di € 40.000, trattenuta a titolo di acconto sul saldo. Per detrarre il valore di tale acconto occorre rivalutare il capitale di € 243.934,39 alla data del 13 luglio 2021, ed esso corrispondeva a € 248.081,27 da cui va detratto l'importo di € 40.000, sicché alla data del 13.7.2021 era ancora dovuto al a titolo di danno biologico l'importo di € Pt_1
208.081,27, che rivalutato all'attualità corrisponde a € 243.038,92.
A tale somma va aggiunta la somma di € 34.500 quale invalidità temporanea assoluta di giorni 300
e quella di € 140.309 quale personalizzazione massima del danno biologico, sicché il deve Pt_1 ancora percepire l'importo di € 417.847,92.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento del pagamento, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro;
sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro a quello della decisione. (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass.
n. 2769/2000).
Nella specie, il calcolo dovrà essere effettuato sulle singole somme di danno differenziale residuate CP_ dopo la corresponsione del risarcimento dell del 20.04.2020 e dell'acconto del 13.07.2021.
Infine, risultano documentate spese mediche ricollegabili al sinistro per € 4.567,87, mentre per i danni alla moto è stato depositato un preventivo di € 6.458,56, importo che è ragionevole in relazione alla gravità dell'incidente occorso. Anche su tali importi, che costituiscono debiti di valuta, andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dal momento in cui il danneggiato ha sostenuto la spesa fino al saldo.
In conclusione, spetta all'attore l'importo di € 428.874,35, oltre interessi calcolati sulle singole voci di danno e tenendo conto degli acconti percepiti.
La condanna ex articolo 96 cpc va rigettata poiché non ne sussistono gli estremi in considerazione della necessità di procedere ad un accertamento della responsabilità del convenuto . Controparte_4
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
a) dichiara che il sinistro di cui in citazione è da descrivere alla responsabilità esclusiva di e per l'effetto lo condanna in solido con al risarcimento Controparte_4 Controparte_1 del danno differenziale ancora dovuto al che liquida in € 428.874,35, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
b) condanna i convenuti e a pagare a Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida nella misura di € 18.000 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive per € 1.686;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Viterbo il 31.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103/2022 del R.G.A.C. pendente tra nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Viterbo, piazza della Rocca n. 14, presso lo studio dell'avv. Pietro Marziali, dal quale
è rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione.
Attore
e
C.F. in persona dei legali rappresentanti dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in qualità di amministratore delegato e dott. in qualità di dirigente, corrente
[...] Controparte_3 in Mogliano Veneto via Marocchesa 14, e nato a [...] il [...] c.f. Controparte_4
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Natoli con studio in Viterbo C.F._2 alla via Marconi 7, ivi elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata per atto notaio rep 186905 racc. 30367 del 18.12.2014 nonché di procura redatta su Controparte_5 foglio separato, che costituiscono parte integrante della comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale derivante da circolazione stradale.
posta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 con provvedimento ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc sulle seguenti conclusioni: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella composizione monocratica di rito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE 1. Per i motivi ampiamente illustrati nei precedenti atti e scritti difensivi, acclarare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in Controparte_4 ordine alla causazione del sinistro analiticamente descritto nella premessa dell'atto di citazione a giudizio e, di conseguenza, per le lesioni e danni, di qualsivoglia specie e natura, occorsi all'Ing.
odierno attore;
PER L'EFFETTO: - disporre e dichiarare che il sig. Parte_1 Controparte_4 conducente e proprietario dell'autovettura meglio descritta nella premessa dell'atto di citazione a giudizio, e la Compagnia Assicuratrice del medesimo, ovvero la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., siano tenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali, come meglio sopra connotati e quantificati, subiti e subendi dall'Ing. in conseguenza del sinistro de quo;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149, ultimo Parte_1 comma, d.lgs. 209/2005, condannare il sig. e la Assicurativa Controparte_4 CP_6 [...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a liquidare, in favore CP_1 dell'Ing. l'importo complessivo di € 758.965,98 (somma già decurtata del danno Parte_1 biologico già riconosciuto all'attore dall , pari ad € 228.883,64 e dell'acconto corrisposto, pari CP_7 ad € 40.000,00, di cui sopra è ampio cenno), comprensivo di tutti i danni, di qualsivoglia specie e natura, occorsi all'Ing. n conseguenza del sinistro de quo, ovvero nell'importo diverso Parte_1 minore o maggiore ritenuto più equo e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
2. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, secondo i parametri individuati nel Decreto Ministeriale n.
55/2014, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, oltre forfettario (15%),
I.V.A. (22%), Cassa Avvocati (4%) e spese vive, di qualsivoglia specie e natura, come per Legge;
3.
Acclarata e dichiarata l'ingiustificata assenza di parte convenuta al procedimento di mediazione e la mancata adesione/rifiuto a quello di negoziazione assistita, entrambi ritualmente instaurati dall'attore, condannare i convenuti, in solido tra loro, per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma
3 c.p.c., obbligandoli al pagamento, in favore dell'attore, di una somma equitativamente determinata”.
Per i convenuti: “Si chiede che la S.V. voglia respingere la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, col favore delle spese di lite. In subordine, in caso di accoglimento, dichiarare la responsabilità prevalente dell'attore nella causazione dell'evento, o comunque secondo giustizia, riducendo proporzionalmente la somma liquidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; Detrarre CP_ le somme erogate dall e quella di €. 40.000,00 già corrisposta da a titolo di danno CP_1 differenziale;
Respingere le pretese di maggior incremento delle somme attribuite per sofferenza soggettiva e di personalizzazione, in quanto indimostrate. Respingere la richiesta di rivalutazione ed interessi, evidenziandosi che le tabelle utilizzate risultano già rivalutate all' attualità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'ing. ha chiesto il risarcimento del danno subito Parte_1 per effetto del sinistro occorso il 18 giugno 2019, alle 06:50 circa, quando, mentre si recava al lavoro presso il Comune di Montalto di Castro alla guida del proprio moto veicolo “Kawasaki Versys”, targato EF63464, sulla strada provinciale 106 denominata Doganella, in direzione Montalto di
Castro, al km 3,5 veniva coinvolto in un sinistro stradale per fatto e colpa del signor Controparte_4 che era alla guida di un veicolo “Fiat Doblò” targato DAC713EV; in particolare, riferiva l'attore che, mentre si accingeva a sorpassare due autovetture che lo procedevano nello stesso senso di marcia e viaggiavano a bassissima velocità, inferiore al limite consentito di 90 km/h, collideva con l'auto condotta dal che girava repentinamente a sinistra, per imboccare una strada interpoderale CP_4 privata non segnalata e scarsamente visibile, senza avvedersi del sorpasso in corso;
che per effetto del sinistro riportava gravissime lesioni comportanti una invalidità permanente dell'82% per la perdita dell'uso del braccio destro, che i danni subiti dalla moto ammontavano ad € 6.458,56 e le spese mediche sostenute erano pari ad € 4.730,56; che le , compagnia assicuratrice Controparte_1 presso cui era assicurato il veicolo del aveva offerto a titolo risarcitorio la somma di € CP_4 CP_ 40.000, accettata in acconto sul maggior danno;
che l gli aveva riconosciuto la menomazione dell'integrità psicofisica pari al 63%, una rendita annua attualizzata pari ad € 20.250,10 e gli aveva liquidato il danno biologico, sotto forma di rendita da inabilità lavorativa, quantificandolo in complessivi € 228.883,64; che pertanto residuava un importo ancora da corrispondere pari ad €
732.146 per ottenere il quale aveva infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione presso la
Camera di Commercio di Viterbo nonché il procedimento di negoziazione assistita ex articolo 2 del decreto - legge n.132 del 2014, a cui i convenuti non avevano risposto;
che il diritto a tale risarcimento ulteriore gli derivava dalla responsabilità del conducente del veicolo Fiat Doblò, che aveva causato il sinistro effettuando la manovra di svolta a sinistra senza accertarsi che da tergo non sopraggiungessero altri veicoli e senza osservare le norme che impongono di dare la precedenza, sempre e comunque, ai veicoli che stanno effettuando un sorpasso;
che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta poiché nel tratto di strada in questione la segnaletica verticale era assente e quella orizzontale era completamente sbiadita e non visibile, e la sanzione amministrativa elevata dai militari intervenuti sul posto era stata annullata dal giudice di pace;
che il danno subito comprendeva quello morale, quello esistenziale, anche in ragione della sua qualità di musicista, diplomato al conservatorio, e quello da cenestesi lavorativa.
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda poiché il sinistro era stato causato dal comportamento dell'attore, che viaggiava ad elevatissima velocità e aveva effettuato il sorpasso superando la linea continua e sebbene l'autovettura che lo precedeva (una Ford Focus targa DG691LR condotta dal proprietario sig. ) si fosse arrestata per consentire la svolta CP_8
a sinistra del Fiat Doblò condotto dal il quale aveva regolarmente segnalato la manovra, CP_4 che era consentita dalla segnaletica stradale;
inoltre, eccepivano che il sinistro era già stato risarcito CP_ dall che aveva corrisposto sotto forma di rendita l'importo di € 492.432,27, e dalla assicurazione convenuta, che aveva corrisposto € 40.000, da detrarre da ulteriori eventuali risarcimenti riconosciuti come dovuti;
infine, contestavano l'esistenza del danno da cenestesi lavorativa e l'incidenza dell'invalidità sulla capacità di guadagno individuale.
Con la memoria di precisazione della domanda l'attore ha dedotto di essere stato costretto a licenziarsi dal proprio impiego presso il Comune di Montalto di Castro in ragione della menomazione subita comportante la perdita dell'uso della mano destra e, quindi, ha chiesto anche il risarcimento del danno per la riduzione/perdita della capacità lavorativa specifica.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, ordine all di CP_7 depositare tutta la documentazione inerente all'incidente occorso al sig. ctu medico Parte_1 legale sulla persona di quest'ultimo e all'udienza dell'11 giugno 2025 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata. L'obbligo di dare la precedenza gravante sul conducente del veicolo a motore che, ad un crocevia fra strade pubbliche, debba svoltare a sinistra riguarda sia i veicoli provenienti da destra che quelli che provengono da dietro ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso poiché risponde ad un principio di comune prudenza di assicurarsi, prima di svoltare, che non vi siano pericoli e però tale obbligo è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.(cfr Cass. Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022; Cass. n. 04402 del 04/03/2004; Cass.
n. 27520 del 11/10/2021).
Nella specie dalle dichiarazioni di , raccolte dai Carabinieri di Montalto di Castro CP_8 intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, emerge la responsabilità del conducente della Fiat Doblò; il testimone oculare infatti ha dichiarato che, in prossimità di una intersezione a sinistra con una strada sterrata interpoderale, l'auto che lo precedeva (che era quella condotta dal aveva inserito il segnalatore di direzione per iniziare la manovra di svolta a sinistra e il CP_4 conducente della moto, che era in fase di sorpasso, non avvedendosi di tale manovra, è sopraggiunto da tergo e dalla stessa direzione di marcia del veicolo e ha colliso con la parte laterale anteriore del furgoncino.
Da tali affermazioni emerge, quindi, che la manovra del pur essendo consentita e avendo CP_4 egli azionato l'indicatore di direzione per compierla, è iniziata quando il era già impegnato Pt_1 nel sorpasso;
infatti, il testimone ha espressamente detto che il Fiat Doblò aveva azionato l'indicatore di direzione per iniziare la manovra di svolta a sinistra quando il è sopraggiunto sicché il Pt_1 convenuto, prima di girare, avrebbe dovuto assicurarsi dell'assenza di pericoli, a prescindere dalla legittimità o meno del sorpasso effettuato dal motociclista.
Venendo al danno, dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato un “Politrauma, frattura scomposta e pluriframmentaria dell'acetabolo destro, fratture lievemente scomposte, alcune plurifocali, degli archi antero-laterali dalla III alla X costa di destra (TC
Torace, Addome superiore ed inferiore, bacino del 18.06.2019: “… Sottile falda di PNX in sede basale antideclive anteriore e laterale dx… Fratture lievemente scomposte, alcune plurifocali, degli archi antero-laterali dalla III alla X costa di destra.), frattura del IV metacarpo della mano destra, frattura del III medio della diafisi dell'omero destro, frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola destra, frattura della porzione superiore del collo scapolare destro, frattura dei processi spinosi dei somi D4, D5, D6, D7, D8, D9”. Successivi reperti neurofisiologici indicavano la
“sofferenza del plesso brachiale destro con prevalente interessamento del tronco primario superiore
(componenti radicolari C5-C6)” che il CTU ha ritenuto compatibile con la dinamica dell'infortunio e da cui sono derivati postumi permanenti consistenti in “Severa sindrome algodisfunzionale dell'arto superiore destro, in soggetto destrimane, secondaria a lesione del tronco superiore del plesso brachiale, frattura del III medio della diafisi omerale (trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, in situ); Esiti frattura pluriframmentaria del III medio della clavicola (trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi, in situ), della scapola e del IV metacarpo. Sindrome algica dell'emitorace di destra, in esito a pregresse fratture costali, dalla III alla X (come da TC Torace, Addome superiore ed inferiore, bacino del 18.06.2019); Sindrome algodisfunzionale del rachide dorsale, secondaria a fratture dei processi spinosi dei somi da D4 a D9, sindrome algo-disfunzionale dell'anca destra, secondaria a frattura scomposta e pluriframmentaria del tetto acetabolare dx, della colonna anteriore con estensione sovracetabolare, trattata chirurgicamente;
Pregiudizio estetico, secondario agli esiti cicatriziali agli arti di destra”.
Il danno biologico per compromissione della complessiva integrità psico-fisica è stato valutato dal
CTU in termini percentuali nella misura del 74%; inoltre, il sinistro ha causato un'inabilità temporanea assoluta di giorni 300.
Sulla scorta di tali evidenze, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età del sig. che al momento del sinistro aveva 36 anni, essendo nato il [...], il Pt_1 danno non patrimoniale risarcibile è pari a € 595.735,00, di cui € 561.235,00 a titolo di danno biologico;
€ 34.500,00 a titolo di Invalidità temporanea totale per giorni 300, a cui occorre aggiungere la personalizzazione massima del danno (25% del biologico) poiché la giovane età del danneggiato e le gravissime conseguenze riportate hanno ragionevolmente comportato, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza interiore di particolare entità risultando molto più difficile rassegnarsi alla menomazione della propria capacità psico - fisica quando quest'ultima è così intensamente compromessa, coinvolgendo in maniera significativa la capacità motoria, in un'epoca della vita in cui, per la giovane età, sono maggiori le aspettative per il proprio futuro e i progetti da coltivare.
La domanda non può essere accolta in relazione al risarcimento del danno da lesione della
"cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale tipologia di danno è configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, mentre in caso contrario la sua liquidazione onnicomprensiva è già assorbita nel risarcimento del danno biologico.
Neppure può essere riconosciuta una autonoma voce risarcitoria per compensare il cosiddetto danno esistenziale, che si tradurrebbe in una duplicazione del biologico e del morale, tanto più considerando che a sostegno della domanda l'attore ha allegato, ma non dimostrato la sua qualità di musicista.
In merito alla domanda da perdita della capacità lavorativa, che invero non è stata reiterata con la precisazione delle conclusioni, va detto che risulta dalla documentazione in atti è che l'attore si è volontariamente licenziato dal Comune di Montalto di Castro ove lavorava al tempo dell'incidente, ma ha un altro lavoro e, infatti, il CTU non ha rilevato alcuna incidenza sulla capacità di lavoro specifica avendo solo precisato che “la professione di ingegnere civile esercitata dall'attore consta di periodi protratti seduto alla scrivania con la relativa postura e periodi in cui è necessaria mobilità ed efficienza per le varie attività ispettive e di sopralluogo che sono state precluse prima”, così da evocare un danno da cenestesi lavorativa che si è già escluso.
Peraltro, è pacifico che l'attore era stato reintegrato dal Comune nelle mansioni svolte in precedenza CP_ e, come vedremo ha già avuto dall il risarcimento per diminuzione della capacità lavorativa.
In conclusione il danno non patrimoniale complessivamente risarcibile è pari a € 736.044,00 va però CP_ considerato che il per lo stesso titolo, ha percepito un indennizzo dall poiché l'infortunio Pt_1
è avvenuto in itinere, mentre si stava recando al lavoro.
In tali casi va tenuto presente il seguente principio di diritto: i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018) pertanto a carico del responsabile civile andrà a gravare il solo credito risarcitorio residuo (c.d. danno differenziale) che “andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire CP_ sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.” (Cass. Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
Dalla documentazione in atti risulta che, in esito all'infortunio di cui è causa, ha Parte_1 CP_ ricevuto dall un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico di € 228.883,64, il cui importo va detratto dal credito risarcitorio vantato verso il responsabile civile per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del
02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015). CP_ Inoltre, l ha costituito in favore del danneggiato una rendita per l'inabilità permanente parziale quale conseguenza di un infortunio che ha diminuito in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro (art. 74 d.P.R. n. 1124 del 1965), che è stata aumentata per moglie e due figli
(art. 77 del d.P.R. n. 1124 del 1965); la rendita è stata parametrata sulla retribuzione di € 16.636,20 con decorrenza dal 20 aprile 2020 e la somma da corrispondere all'esito del decennio (art. 75 d.P.R. cit.) è pari ad € 263.548,63.
Tale rendita, essendo un ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, non va scomputata da quanto dovuto dai convenuti per il risarcimento del danno biologico.
Lo scomputo del risarcimento va quindi fatto per le due voci omogenee di risarcimento del danno CP_ biologico tenendo conto del valore di esso alla data del 20.4.2020 (data dell'erogazione dell : pertanto l'importo del danno biologico rivalutato all'attualità di € 561.235,00, devalutato al 20.4.2020 CP_ era pari a € 472.818,03; a quest'ultimo importo va sottratto il valore della somma corrisposta dall di € 228.883,64 e il danno biologico differenziale alla data del 20.4.2020 era pari a € 243.934,39.
Ai fini della determinazione di quanto dovuto va anche considerato che il 13 luglio 2021 il Pt_1 ha ricevuto dalla compagnia assicuratrice la somma di € 40.000, trattenuta a titolo di acconto sul saldo. Per detrarre il valore di tale acconto occorre rivalutare il capitale di € 243.934,39 alla data del 13 luglio 2021, ed esso corrispondeva a € 248.081,27 da cui va detratto l'importo di € 40.000, sicché alla data del 13.7.2021 era ancora dovuto al a titolo di danno biologico l'importo di € Pt_1
208.081,27, che rivalutato all'attualità corrisponde a € 243.038,92.
A tale somma va aggiunta la somma di € 34.500 quale invalidità temporanea assoluta di giorni 300
e quella di € 140.309 quale personalizzazione massima del danno biologico, sicché il deve Pt_1 ancora percepire l'importo di € 417.847,92.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento del pagamento, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro;
sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro a quello della decisione. (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass.
n. 2769/2000).
Nella specie, il calcolo dovrà essere effettuato sulle singole somme di danno differenziale residuate CP_ dopo la corresponsione del risarcimento dell del 20.04.2020 e dell'acconto del 13.07.2021.
Infine, risultano documentate spese mediche ricollegabili al sinistro per € 4.567,87, mentre per i danni alla moto è stato depositato un preventivo di € 6.458,56, importo che è ragionevole in relazione alla gravità dell'incidente occorso. Anche su tali importi, che costituiscono debiti di valuta, andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dal momento in cui il danneggiato ha sostenuto la spesa fino al saldo.
In conclusione, spetta all'attore l'importo di € 428.874,35, oltre interessi calcolati sulle singole voci di danno e tenendo conto degli acconti percepiti.
La condanna ex articolo 96 cpc va rigettata poiché non ne sussistono gli estremi in considerazione della necessità di procedere ad un accertamento della responsabilità del convenuto . Controparte_4
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da : Parte_1
a) dichiara che il sinistro di cui in citazione è da descrivere alla responsabilità esclusiva di e per l'effetto lo condanna in solido con al risarcimento Controparte_4 Controparte_1 del danno differenziale ancora dovuto al che liquida in € 428.874,35, oltre Parte_1 interessi calcolati come in motivazione;
b) condanna i convenuti e a pagare a Controparte_4 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite che liquida nella misura di € 18.000 per compensi, oltre accessori di legge e spese vive per € 1.686;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti.
Così deciso in Viterbo il 31.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi