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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5641/2021 R.G., promossa da:
Parte_1
(P. IVA;
C.F. , impresa individuale corrente in Farra P.IVA_1 C.F._1 di Soligo (TV), in Via Martiri della Libertà n. 11/N, in persona del titolare firmatario sig.
, e P. IVA;
C.F. Parte_1 Parte_1 P.IVA_2
, corrente in Conegliano (TV), in Via Madonna 27A, con il C.F._2 ministero e l'assistenza, come da procura dell'avv. Laura Martin (C.F.
, PEC: , che elegge domicilio nel C.F._3 Email_1 proprio indirizzo di posta elettronica certificata e indica Email_1 l'indirizzo medesimo nonché il numero di linea telefax in epigrafe per tutte le notificazioni e comunicazioni
ATTORI contro già Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P. Iva con sede in 31100 Treviso (TV), Strada Santa Bona
[...] P.IVA_3
Vecchia, n. 5, in persona del legale rappresentante sig. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Dalla Giustina (C.F.
) di Treviso con studio in Treviso (TV) Strada Santa Bona Vecchia, C.F._4 n. 5, (che indica per le comunicazioni il n. fax 0422/583797 e l'indirizzo P.E.C.
, Email_2
CONVENUTA
-------------------------------------------------------------------------------- Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 settembre Sebbene sostenga trattarsi di un "Contratto standard"., l'istruttoria e l'analisi CP_1 documentale hanno ampiamente dimostrato che il contratto è stato oggetto di viva trattativa individuale tra le parti
Le aggiunte a penna di previsioni favorevoli a ne sono chiara dimostrazione CP_1
Il testo è stato confezionato sulle specifiche esigenze di , inclusa la durata CP_1 biennale Pertanto, non essendo condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dagli attori, non si applica la disciplina sulla vessatorietà e le clausole sono pienamente valide ed efficaci
La risoluzione invocata da in data 14.06.2019 è illegittima e inefficace1 CP_1 Essa è intervenuta a seguito dell'inadempimento di (mancato pagamento) e CP_1 della legittima sospensione delle prestazioni da parte degli attori.
Non può quindi parlarsi di una "giusta causa" imputabile agli 202110..., Pt_1
e in qualità di attori,
[...] Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società
[...]
Controparte_1
Gli attori deducevano di aver concluso con la convenuta un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto il re-branding aziendale
Affermavano di aver svolto l'incarico con diligenza e professionalità, ricevendo apprezzamenti da parte di
[...]
, tuttavia, l'inadempimento della convenuta, in particolare per CP_4
l'omesso pagamento della fattura relativa al mese di marzo 2019 emessa dal Sig.
Pt_1
Sostenevano la legittimità della propria interruzione delle prestazioni a fronte di tale mancato pagamento, in applicazione della clausola contrattuale denominata
"PAGAMENTI E FATTURAZIONE" Eccepivano l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione di risoluzione del contratto per giusta causa invocata da in data 14.06.2019, asserendo che la CP_1 cessazione del rapporto fosse dipesa esclusivamente dal comportamento inadempiente della convenuta.
In via principale, gli attori chiedevano l'accertamento e la dichiarazione che fra le parti era stato concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale,
l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e inefficacia della risoluzione invocata da , l'accertamento del grave inadempimento di , e la condanna CP_1 CP_1 della convenuta al pagamento della somma di € 15.200,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, oltre interessi.
In via subordinata, gli attori chiedevano l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 14.832,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi della clausola "CANCELLATION FEES", oltre interessi. In via ulteriormente subordinata, gli attori chiedevano l'accertamento dello scioglimento del contratto per effetto del recesso di formalizzato il CP_1
14.06.2019 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 14.832,00 (successivamente rettificata a € 13.840,00 nelle memorie). o quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2237 c.c., oltre interessi Si costituiva in giudizio resistendo alle domande attoree Controparte_1
e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e diritto. La convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Sig.
Parte_1
Sosteneva che l'incarico conferito agli attori fosse molto più ampio rispetto a quanto dedotto da questi ultimi, facendo riferimento al documento "Appunti per una strategia di comunicazione"
Lamentava l'inadempimento degli attori, sostenendo che il lavoro svolto fosse incompleto, impreciso, non a regola d'arte e inefficace per il progetto di rilancio
2 del marchio, criticando in particolare la mancata analisi degli obiettivi di comunicazione e target
Affermava l'illegittimità della sospensione delle prestazioni da parte degli attori e la natura vessatoria delle clausole "PAGAMENTI E FATTURAZIONE" e
"CANCELLATION FEES", asserendo la mancanza della doppia sottoscrizione Ritenendo legittima la propria risoluzione del contratto per grave inadempimento degli attori, chiedeva in via riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di parte attrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, pari all'importo già pagato In via riconvenzionale subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'inadempimento attoreo, dichiararsi l'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. riconoscendo nell'importo già corrisposto l'indennità spettante all'appaltatore per le spese sostenute, dichiarando che null'altro fosse dovuto.
All'udienza del 20 gennaio 2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. 18/2020, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
. Le parti depositavano le rispettive memorie.
In data 6 aprile 2022, parte attrice presentava istanza di rimessione in termini per il deposito della terza memoria istruttoria, che veniva accolta dal Giudice con conseguente tempestività del deposito.
Il Giudice, con ordinanza del 15 giugno 2022, ammetteva le istanze istruttorie, rinviando la causa per l'interrogatorio libero delle parti e per la prosecuzione dell'istruttoria orale. Espletata l'istruttoria, il la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Parte convenuta depositava comparsa conclusionale di replica, eccependo l'inammissibilità di documenti avversari depositati tardivamente
Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Sig. sollevata dalla convenuta. Parte_1
Tale eccezione si fonda sulla circostanza che il nome del Sig. non Pt_1 comparirebbe nel contratto definitivo sottoscritto dalle parti.
Tuttavia, risulta documentalmente e dalle stesse ammissioni del legale rappresentante di , , in sede di interrogatorio libero, che CP_1 Controparte_3 le trattative contrattuali sono state condotte con entrambi gli attori, che il preventivo riportava la sigla "S'Paul n'co.Design + GMB", che era stata CP_1 avvisata che certe fatture sarebbero state emesse da e che ha Pt_1 CP_1 effettivamente proceduto al pagamento di una fattura emessa da per la Pt_1 mensilità di ottobre 2018
. Ciò dimostra l'esistenza di un accordo, quantomeno orale, tra e CP_1 Pt_1
Anche la teste ha confermato che il logo è stato realizzato Testimone_1 sia da che da Pt_1 Pt_1
Le dichiarazioni di in sede di interrogatorio, interpretate da nel Pt_1 CP_1 senso di negare un rapporto diretto, in realtà si riferivano alla sua modalità di
3 collaborazione esterna ma congiunta con , non negando l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale con
[...]
, deve riconoscersi la piena legittimazione attiva del Sig. CP_5 Parte_1
[...]
Passando al merito della controversia, la questione centrale verte sulla corretta interpretazione ed esecuzione del contratto intervenuto tra le parti e sulla legittimità dell'interruzione del rapporto. Gli attori hanno correttamente inquadrato il rapporto come un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto specifiche attività di re- branding aziendale e sviluppo della comunicazione, dettagliate nel contratto
La convenuta ha tentato di ampliare l'oggetto contrattuale, richiamando il documento "Appunti per una strategia di comunicazione"
Tale documento, tuttavia, risulta essere una mera presentazione dello
[...]
, redatta in vista del primo incontro con per Parte_2 CP_1 illustrare i servizi offerti in generale, e non il contenuto effettivo dell'accordo stipulato tra le parti
Le attività in esso elencate che non sono confluite nel contratto sottoscritto non possono quindi considerarsi parte dell'incarico
Questo Giudice ritiene pertanto corretta la prospettazione attorea secondo cui l'oggetto del contratto è esclusivamente quello dettagliato nel documento contrattuale sottoscritto. . Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenutal' istruttoria ha dimostrato che gli attori hanno dato puntuale esecuzione all'incarico nei termini contrattualmente previsti.
Risulta documentalmente che gli attori hanno sviluppato il progetto di re- branding fin da settembre 2018 , inviato proposte per il marchio , collaborato con terzi per preventivi relativi a servizi aggiuntivi, elaborato proposte per la copertina della monografia, inviato il layout del pieghevole e concluso il pieghevole stesso che è stato definito "ottimo" dal legale rappresentante di CP_1
stessa, attraverso le comunicazioni in atti, ha richiesto modifiche e
[...] aggiustamenti che dimostrano la progressione del lavoro L'opera degli attori è stata più volte apprezzata dalla convenuta nel corso del rapporto1
Deve essere rigettata l'asserzione della convenuta circa la mancata analisi e definizione degli obiettivi di comunicazione e del target
Gli attori, infatti, necessitavano della collaborazione di , che doveva fornire CP_1 testi e informazioni specifiche sull'azienda e i suoi prodotti, data la natura
"collaborativa" del contratto1
stessa ha fornito i testi e le traduzioni per la monografia e il pieghevole CP_1 confermando che tale attività rientrava nei suoi compiti.
La stessa ha ammesso che la strategia di comunicazione Testimone_1 proposta dagli attori "andava bene"
I difetti lamentati sulla monografia come macchie o righe, attengono alla qualità di stampa, non imputabile agli attori1
4 Gli attori hanno peraltro prestato assistenza alla realizzazione dell'impianto di stampa e alla stampa stessa
L'interruzione della collaborazione non è avvenuta per una decisione arbitraria degli attori o per loro inadempimento, ma in risposta all' inadempimento della convenuta consistente nel mancato pagamento della fattura del Sig. Pt_1 relativa a marzo 2019 Tale condotta ha legittimato gli attori a interrompere la fornitura dei servizi ai sensi della clausola contrattuale "PAGAMENTI E FATTURAZIONE" la quale prevedeva espressamente tale facoltà in caso di mancato pagamento. Contrariamente all'assunto della convenuta le clausole "PAGAMENTI E
FATTURAZIONE" e "CANCELLATION FEES" non possono essere considerate vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. attori
La cessazione del rapporto è, al contrario, conseguenza dell'inadempimento di
CP_1
L'argomentazione di secondo cui le prestazioni eseguite dagli attori CP_1 sarebbero "inutiliter date" è palesemente infondata e contraddetta dai fatti.
stessa ha continuato a utilizzare gli elaborati realizzati dagli attori, come il CP_1 nuovo marchio, lo scotch e la monografia, anche dopo l'interruzione del rapporto contrattuale
L'uso del marchio ideato dagli attori è continuato anche nel sito e nella documentazione commerciale di , il cui attuale logo appare come una servile CP_1 imitazione di una delle proposte iniziali degli attori
Questo comportamento post-contrattuale smentisce l'asserita inutilità del lavoro svolto e dimostra la sua effettiva utilizzazione e valore per la convenuta
Alla luce di quanto sopra, la domanda principale di parte attrice merita integrale accoglimento.
È stato accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento, la legittimità della sospensione delle prestazioni da parte degli attori, e l'illegittimità della risoluzione invocata da . La cessazione del rapporto contrattuale è CP_1 pertanto imputabile esclusivamente alla convenuta.
La richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori in via principale quantificata in € 15.200,00, appare congrua e supportata dalle risultanze documentali e dalle argomentazioni esposte
Tale importo rappresenta il danno patrimoniale subito, comprensivo del mancato guadagno derivante dall'interruzione del rapporto contrattuale per fatto e colpa di
CP_1
La domanda riconvenzionale principale di volta a dichiarare risolto il CP_1 contratto per inadempimento di parte attrice e a ottenere il rimborso delle somme pagate deve , di conseguenza , essere integralmente rigettata, essendo stato accertato l'inadempimento di e la legittimità della condotta degli attori. CP_1
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale subordinata di , che CP_1 invoca l'applicazione dell'art. 1671 c.c. (norma relativa al contratto di appalto, non di prestazione d'opera intellettuale, per il quale si applica l'art. 2237 c.c.) e richiede un'indennità limitata alle spese già rimborsate
5 Tale domanda è basata su una norma errata e su un'interpretazione limitativa dell'indennità di recesso, che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., include sia le spese sostenute che il compenso per l'opera svolta137.
In ogni caso, essendo stata accolta la domanda principale degli attori per inadempimento di , la questione del recesso del committente diviene CP_1 recessiva.
Deve essere infine dichiarata l'inammissibilità dei documenti n. 31, 32 e 33 depositati dalla convenuta con la comparsa conclusionale avversaria, essendo stati prodotti oltre i termini processuali Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5641/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara che fra Parte_3
è stato concluso un contratto di
[...] prestazione d'opera intellettuale
2. Accerta e dichiara che la risoluzione del contratto invocata da
[...] con comunicazione datata 14.06.2019 è illegittima e Controparte_1 inefficace 3. Accerta e dichiara il grave inadempimento di al Controparte_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con gli attori per violazione dei termini di pagamento
4. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma Parte_1 di € 15.200,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (9 settembre
2021). fino all'effettivo soddisfo 5. Rigetta le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
6. Dichiara inammissibili i documenti n. 31, 32 e 33 depositati da
[...] con la comparsa conclusionale. Controparte_1
7. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che Parte_1 si liquidano come segue : abelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
6 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 5.077,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55 Totale € 5.838,55 oltre iva e cpa
Così deciso in Treviso, 23.5.2025
IL GIUDICE Dott. Deli Luca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5641/2021 R.G., promossa da:
Parte_1
(P. IVA;
C.F. , impresa individuale corrente in Farra P.IVA_1 C.F._1 di Soligo (TV), in Via Martiri della Libertà n. 11/N, in persona del titolare firmatario sig.
, e P. IVA;
C.F. Parte_1 Parte_1 P.IVA_2
, corrente in Conegliano (TV), in Via Madonna 27A, con il C.F._2 ministero e l'assistenza, come da procura dell'avv. Laura Martin (C.F.
, PEC: , che elegge domicilio nel C.F._3 Email_1 proprio indirizzo di posta elettronica certificata e indica Email_1 l'indirizzo medesimo nonché il numero di linea telefax in epigrafe per tutte le notificazioni e comunicazioni
ATTORI contro già Controparte_1 Controparte_2
C.F. e P. Iva con sede in 31100 Treviso (TV), Strada Santa Bona
[...] P.IVA_3
Vecchia, n. 5, in persona del legale rappresentante sig. , Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Dalla Giustina (C.F.
) di Treviso con studio in Treviso (TV) Strada Santa Bona Vecchia, C.F._4 n. 5, (che indica per le comunicazioni il n. fax 0422/583797 e l'indirizzo P.E.C.
, Email_2
CONVENUTA
-------------------------------------------------------------------------------- Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 settembre Sebbene sostenga trattarsi di un "Contratto standard"., l'istruttoria e l'analisi CP_1 documentale hanno ampiamente dimostrato che il contratto è stato oggetto di viva trattativa individuale tra le parti
Le aggiunte a penna di previsioni favorevoli a ne sono chiara dimostrazione CP_1
Il testo è stato confezionato sulle specifiche esigenze di , inclusa la durata CP_1 biennale Pertanto, non essendo condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dagli attori, non si applica la disciplina sulla vessatorietà e le clausole sono pienamente valide ed efficaci
La risoluzione invocata da in data 14.06.2019 è illegittima e inefficace1 CP_1 Essa è intervenuta a seguito dell'inadempimento di (mancato pagamento) e CP_1 della legittima sospensione delle prestazioni da parte degli attori.
Non può quindi parlarsi di una "giusta causa" imputabile agli 202110..., Pt_1
e in qualità di attori,
[...] Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società
[...]
Controparte_1
Gli attori deducevano di aver concluso con la convenuta un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto il re-branding aziendale
Affermavano di aver svolto l'incarico con diligenza e professionalità, ricevendo apprezzamenti da parte di
[...]
, tuttavia, l'inadempimento della convenuta, in particolare per CP_4
l'omesso pagamento della fattura relativa al mese di marzo 2019 emessa dal Sig.
Pt_1
Sostenevano la legittimità della propria interruzione delle prestazioni a fronte di tale mancato pagamento, in applicazione della clausola contrattuale denominata
"PAGAMENTI E FATTURAZIONE" Eccepivano l'illegittimità e l'inefficacia della comunicazione di risoluzione del contratto per giusta causa invocata da in data 14.06.2019, asserendo che la CP_1 cessazione del rapporto fosse dipesa esclusivamente dal comportamento inadempiente della convenuta.
In via principale, gli attori chiedevano l'accertamento e la dichiarazione che fra le parti era stato concluso un contratto di prestazione d'opera intellettuale,
l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità e inefficacia della risoluzione invocata da , l'accertamento del grave inadempimento di , e la condanna CP_1 CP_1 della convenuta al pagamento della somma di € 15.200,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi, oltre interessi.
In via subordinata, gli attori chiedevano l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 14.832,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi della clausola "CANCELLATION FEES", oltre interessi. In via ulteriormente subordinata, gli attori chiedevano l'accertamento dello scioglimento del contratto per effetto del recesso di formalizzato il CP_1
14.06.2019 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 14.832,00 (successivamente rettificata a € 13.840,00 nelle memorie). o quella diversa ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2237 c.c., oltre interessi Si costituiva in giudizio resistendo alle domande attoree Controparte_1
e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e diritto. La convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Sig.
Parte_1
Sosteneva che l'incarico conferito agli attori fosse molto più ampio rispetto a quanto dedotto da questi ultimi, facendo riferimento al documento "Appunti per una strategia di comunicazione"
Lamentava l'inadempimento degli attori, sostenendo che il lavoro svolto fosse incompleto, impreciso, non a regola d'arte e inefficace per il progetto di rilancio
2 del marchio, criticando in particolare la mancata analisi degli obiettivi di comunicazione e target
Affermava l'illegittimità della sospensione delle prestazioni da parte degli attori e la natura vessatoria delle clausole "PAGAMENTI E FATTURAZIONE" e
"CANCELLATION FEES", asserendo la mancanza della doppia sottoscrizione Ritenendo legittima la propria risoluzione del contratto per grave inadempimento degli attori, chiedeva in via riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento di parte attrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito, pari all'importo già pagato In via riconvenzionale subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'inadempimento attoreo, dichiararsi l'intervenuto recesso ex art. 1671 c.c. riconoscendo nell'importo già corrisposto l'indennità spettante all'appaltatore per le spese sostenute, dichiarando che null'altro fosse dovuto.
All'udienza del 20 gennaio 2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 83, co. 7, lett. h) D.L. 18/2020, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
. Le parti depositavano le rispettive memorie.
In data 6 aprile 2022, parte attrice presentava istanza di rimessione in termini per il deposito della terza memoria istruttoria, che veniva accolta dal Giudice con conseguente tempestività del deposito.
Il Giudice, con ordinanza del 15 giugno 2022, ammetteva le istanze istruttorie, rinviando la causa per l'interrogatorio libero delle parti e per la prosecuzione dell'istruttoria orale. Espletata l'istruttoria, il la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. Parte convenuta depositava comparsa conclusionale di replica, eccependo l'inammissibilità di documenti avversari depositati tardivamente
Motivi della decisione Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del Sig. sollevata dalla convenuta. Parte_1
Tale eccezione si fonda sulla circostanza che il nome del Sig. non Pt_1 comparirebbe nel contratto definitivo sottoscritto dalle parti.
Tuttavia, risulta documentalmente e dalle stesse ammissioni del legale rappresentante di , , in sede di interrogatorio libero, che CP_1 Controparte_3 le trattative contrattuali sono state condotte con entrambi gli attori, che il preventivo riportava la sigla "S'Paul n'co.Design + GMB", che era stata CP_1 avvisata che certe fatture sarebbero state emesse da e che ha Pt_1 CP_1 effettivamente proceduto al pagamento di una fattura emessa da per la Pt_1 mensilità di ottobre 2018
. Ciò dimostra l'esistenza di un accordo, quantomeno orale, tra e CP_1 Pt_1
Anche la teste ha confermato che il logo è stato realizzato Testimone_1 sia da che da Pt_1 Pt_1
Le dichiarazioni di in sede di interrogatorio, interpretate da nel Pt_1 CP_1 senso di negare un rapporto diretto, in realtà si riferivano alla sua modalità di
3 collaborazione esterna ma congiunta con , non negando l'esistenza di un Pt_1 rapporto contrattuale con
[...]
, deve riconoscersi la piena legittimazione attiva del Sig. CP_5 Parte_1
[...]
Passando al merito della controversia, la questione centrale verte sulla corretta interpretazione ed esecuzione del contratto intervenuto tra le parti e sulla legittimità dell'interruzione del rapporto. Gli attori hanno correttamente inquadrato il rapporto come un contratto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto specifiche attività di re- branding aziendale e sviluppo della comunicazione, dettagliate nel contratto
La convenuta ha tentato di ampliare l'oggetto contrattuale, richiamando il documento "Appunti per una strategia di comunicazione"
Tale documento, tuttavia, risulta essere una mera presentazione dello
[...]
, redatta in vista del primo incontro con per Parte_2 CP_1 illustrare i servizi offerti in generale, e non il contenuto effettivo dell'accordo stipulato tra le parti
Le attività in esso elencate che non sono confluite nel contratto sottoscritto non possono quindi considerarsi parte dell'incarico
Questo Giudice ritiene pertanto corretta la prospettazione attorea secondo cui l'oggetto del contratto è esclusivamente quello dettagliato nel documento contrattuale sottoscritto. . Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenutal' istruttoria ha dimostrato che gli attori hanno dato puntuale esecuzione all'incarico nei termini contrattualmente previsti.
Risulta documentalmente che gli attori hanno sviluppato il progetto di re- branding fin da settembre 2018 , inviato proposte per il marchio , collaborato con terzi per preventivi relativi a servizi aggiuntivi, elaborato proposte per la copertina della monografia, inviato il layout del pieghevole e concluso il pieghevole stesso che è stato definito "ottimo" dal legale rappresentante di CP_1
stessa, attraverso le comunicazioni in atti, ha richiesto modifiche e
[...] aggiustamenti che dimostrano la progressione del lavoro L'opera degli attori è stata più volte apprezzata dalla convenuta nel corso del rapporto1
Deve essere rigettata l'asserzione della convenuta circa la mancata analisi e definizione degli obiettivi di comunicazione e del target
Gli attori, infatti, necessitavano della collaborazione di , che doveva fornire CP_1 testi e informazioni specifiche sull'azienda e i suoi prodotti, data la natura
"collaborativa" del contratto1
stessa ha fornito i testi e le traduzioni per la monografia e il pieghevole CP_1 confermando che tale attività rientrava nei suoi compiti.
La stessa ha ammesso che la strategia di comunicazione Testimone_1 proposta dagli attori "andava bene"
I difetti lamentati sulla monografia come macchie o righe, attengono alla qualità di stampa, non imputabile agli attori1
4 Gli attori hanno peraltro prestato assistenza alla realizzazione dell'impianto di stampa e alla stampa stessa
L'interruzione della collaborazione non è avvenuta per una decisione arbitraria degli attori o per loro inadempimento, ma in risposta all' inadempimento della convenuta consistente nel mancato pagamento della fattura del Sig. Pt_1 relativa a marzo 2019 Tale condotta ha legittimato gli attori a interrompere la fornitura dei servizi ai sensi della clausola contrattuale "PAGAMENTI E FATTURAZIONE" la quale prevedeva espressamente tale facoltà in caso di mancato pagamento. Contrariamente all'assunto della convenuta le clausole "PAGAMENTI E
FATTURAZIONE" e "CANCELLATION FEES" non possono essere considerate vessatorie ai sensi dell'art. 1341 c.c. attori
La cessazione del rapporto è, al contrario, conseguenza dell'inadempimento di
CP_1
L'argomentazione di secondo cui le prestazioni eseguite dagli attori CP_1 sarebbero "inutiliter date" è palesemente infondata e contraddetta dai fatti.
stessa ha continuato a utilizzare gli elaborati realizzati dagli attori, come il CP_1 nuovo marchio, lo scotch e la monografia, anche dopo l'interruzione del rapporto contrattuale
L'uso del marchio ideato dagli attori è continuato anche nel sito e nella documentazione commerciale di , il cui attuale logo appare come una servile CP_1 imitazione di una delle proposte iniziali degli attori
Questo comportamento post-contrattuale smentisce l'asserita inutilità del lavoro svolto e dimostra la sua effettiva utilizzazione e valore per la convenuta
Alla luce di quanto sopra, la domanda principale di parte attrice merita integrale accoglimento.
È stato accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo di pagamento, la legittimità della sospensione delle prestazioni da parte degli attori, e l'illegittimità della risoluzione invocata da . La cessazione del rapporto contrattuale è CP_1 pertanto imputabile esclusivamente alla convenuta.
La richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori in via principale quantificata in € 15.200,00, appare congrua e supportata dalle risultanze documentali e dalle argomentazioni esposte
Tale importo rappresenta il danno patrimoniale subito, comprensivo del mancato guadagno derivante dall'interruzione del rapporto contrattuale per fatto e colpa di
CP_1
La domanda riconvenzionale principale di volta a dichiarare risolto il CP_1 contratto per inadempimento di parte attrice e a ottenere il rimborso delle somme pagate deve , di conseguenza , essere integralmente rigettata, essendo stato accertato l'inadempimento di e la legittimità della condotta degli attori. CP_1
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale subordinata di , che CP_1 invoca l'applicazione dell'art. 1671 c.c. (norma relativa al contratto di appalto, non di prestazione d'opera intellettuale, per il quale si applica l'art. 2237 c.c.) e richiede un'indennità limitata alle spese già rimborsate
5 Tale domanda è basata su una norma errata e su un'interpretazione limitativa dell'indennità di recesso, che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., include sia le spese sostenute che il compenso per l'opera svolta137.
In ogni caso, essendo stata accolta la domanda principale degli attori per inadempimento di , la questione del recesso del committente diviene CP_1 recessiva.
Deve essere infine dichiarata l'inammissibilità dei documenti n. 31, 32 e 33 depositati dalla convenuta con la comparsa conclusionale avversaria, essendo stati prodotti oltre i termini processuali Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 5641/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara che fra Parte_3
è stato concluso un contratto di
[...] prestazione d'opera intellettuale
2. Accerta e dichiara che la risoluzione del contratto invocata da
[...] con comunicazione datata 14.06.2019 è illegittima e Controparte_1 inefficace 3. Accerta e dichiara il grave inadempimento di al Controparte_1 contratto di prestazione d'opera intellettuale concluso con gli attori per violazione dei termini di pagamento
4. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma Parte_1 di € 15.200,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (9 settembre
2021). fino all'effettivo soddisfo 5. Rigetta le domande riconvenzionali formulate da Controparte_1
6. Dichiara inammissibili i documenti n. 31, 32 e 33 depositati da
[...] con la comparsa conclusionale. Controparte_1
7. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che Parte_1 si liquidano come segue : abelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00 Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
6 PROSPETTO FINALE Compenso tabellare € 5.077,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55 Totale € 5.838,55 oltre iva e cpa
Così deciso in Treviso, 23.5.2025
IL GIUDICE Dott. Deli Luca
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