TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6069/2021 R.G., promossa da
, residente in [...], piazza Giovanni Falcone e OL Parte_1
Borsellino n. 5 int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Spadotto, presso il cui studio in Treviso, via dei Dall'Oro n. 19, è domiciliato
ATTORE contro con sede legale in IA NE (TV), Via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bettiol, presso il cui studio in Treviso, Via Cornarotta n.
14, è domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale GEetra - Assicurazione.
Conclusioni delle Parti:
Per parte ATTRICE: "ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, nonché previa ogni più utile declaratoria del caso, NEL MERITO: - accertata e dichiarata la fondatezza della richiesta di indennizzo avanzata dal signor , quale erede del defunto del geom. , per le ragioni Parte_1 Per_1 esposte in premessa, accertate e dichiarate sussistenti le condizioni aventi ad oggetto la copertura assicurativa per cui è causa in relazione alla polizza n.
380254484, conseguentemente condannarsi la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Parte_1 la somma di € 16.782,00, oltre ad accessori di legge ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o quell'altra risultante di giustizia;
IN OGNI CASO: con rifusione di competenze professionali e di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".
Per parte CONVENUTA: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso per i motivi di cui in premessa, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta Nel merito
Rigettare ogni domanda proposta dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] in quanto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Per ogni denegata CP_1 ipotesi, accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa prestata da con la polizza n. 380254484 azionata dall'attore ed erede Controparte_1 del GE. per estraneità dell'evento dannoso dedotto in giudizio dal Per_1 rischio assicurato. In ogni caso spese rifuse. In via subordinata Per ogni denegata e non creduta ipotesi, ridurre la domanda attorea a termini di giustizia con esclusione delle voci di danno non dovute e/o non provate e che non siano in conseguenza immediata e diretta con la condotta del defunto GE. . Per_1
Per ogni denegata e non creduta ipotesi con riferimento alla garanzia assicurativa, qualora fosse ritenuta operante la polizza n. 380254484 in relazione alle voci di danno dedotte dalla parte attrice, dichiarare tenuta all'indennizzo Controparte_1 nei limiti di massimale, alle condizioni e con le franchigie pattuite nella suddetta polizza.".
Svolgimento del Processo:
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2021, il Sig. , in Parte_1 qualità di erede del defunto padre GE. , conveniva in giudizio Per_1 per ottenere l'accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1 assicurativa professionale n. 380254484 stipulata dal de cuius e la condanna della Compagnia al pagamento della somma di € 16.782,00 a titolo di indennizzo per danni derivanti da un asserito errore professionale. Esponeva parte attrice che al GE. era stato conferito l'incarico di progettazione finalizzata alla Pt_1 realizzazione di un Piano di Recupero nel Comune di ZE AN. Nel corso o al termine di tale incarico, emergeva una discordanza tra la superficie a parcheggio prevista nella convenzione con il e quella effettivamente rappresentata CP_2 negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire. Tale incongruenza, qualificata come errore professionale, avrebbe reso necessaria una modifica progettuale comportante una spesa complessiva di € 16.782,00. Riteneva l'attore che tale sinistro fosse coperto dalla polizza. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando l'an e il quantum della pretesa, ed eccependo, in via
[...] preliminare, la inoperatività della garanzia assicurativa. La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini per memorie e l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). La CTU veniva depositata in data 21.01.2023.
All'udienza del 26.01.2023 le parti non sollevavano osservazioni sul contenuto della CTU, e la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del
26.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Motivi della Decisione:
La domanda attorea, volta ad ottenere l'indennizzo da parte della compagnia assicurativa per i danni patrimoniali subiti a causa di un Controparte_1 errore professionale del defunto GE. , si fonda sull'asserita Per_1 operatività della polizza assicurativa n. 380254484. Va anzitutto accertato l'errore professionale e la sua natura. Dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio, che questo Giudice ritiene di fare proprie stante la sua completezza e coerenza logico-giuridica e l'assenza di contestazioni da parte delle parti, emerge che il
GE. , nell'ambito dell'incarico relativo alla progettazione del Piano di Per_1
Recupero Z.T.O. B/53, ha commesso un'incongruenza progettuale. Nello specifico, la superficie destinata a parcheggio riportata nella tavola di progetto (324 mq) risultava inferiore rispetto a quella indicata nella relazione tecnica (388 mq) e, soprattutto, a quella richiesta dagli standard urbanistici secondo la convenzione con il (385 mq). Tale discordanza iniziale, pari a 64 mq, si è ulteriormente CP_2 aggravata durante i lavori, arrivando a una carenza di 80 mq rispetto allo standard richiesto. Il C.T.U. ha pacificamente ricondotto tale problematica a un errore di progettazione e di direzione lavori.
La controversia si concentra sull'interpretazione delle condizioni di polizza, in particolare sugli articoli 1 e 2 della Sezione II, per stabilire se l'errore accertato e il conseguente danno siano coperti. sostiene l'inoperatività Controparte_1 della garanzia. La Compagnia distingue tra l'ambito dell'Articolo 1 e quello dell'Articolo 2. L'Articolo 1, relativo all'attività di progettazione e direzione lavori, coprirebbe gli errori professionali solamente se questi cagionano danneggiamenti materiali a cose o danni corporali a persone. L'Articolo 2, viceversa, coprirebbe le perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o corporali, ma solamente se derivanti da errori commessi nello svolgimento di un elenco tassativo di attività specifiche (lettere a-h). Poiché l'errore in questione è un errore di progettazione e il danno lamentato è di natura meramente patrimoniale (costi per rimediare), la
Compagnia ritiene la polizza non operante né ai sensi dell'Art. 1 (mancano danni materiali/corporali) né ai sensi dell'Art. 2 (l'attività di progettazione non sarebbe inclusa nell'elenco tassativo).
Tale interpretazione restrittiva della polizza non è condivisibile alla luce di una lettura sistematica delle clausole e delle specifiche circostanze del caso, avvalorate dalle risultanze della CTU. È pacifico che il danno lamentato consista in perdite patrimoniali, ovverosia nei costi sostenuti per le lavorazioni e le prestazioni professionali necessarie a correggere l'incongruenza sulla superficie a parcheggio.
3 Su questo punto, anche la difesa della Compagnia riconosce che i pregiudizi lamentati consistono in perdite patrimoniali e che nel caso in esame "non si verte in tema di danni materiali o corporali". L'assenza di danni materiali o corporali esclude l'applicazione dell'Articolo 1 alla fattispecie del danno puramente patrimoniale. Ne consegue che la copertura per le perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o corporali deve essere ricercata nell'ambito dell'Articolo 2.
Parte attrice correttamente invoca l'applicazione dell'Articolo 2, sostenendo che l'errore del geometra, pur qualificabile in termini generali come errore di progettazione, ricada comunque nelle specifiche attività elencate da tale articolo o, in via subordinata, nella clausola residuale della lettera h). In particolare, l'attore ha ricondotto l'errore alle lettere a) "rilievi geometrici" e d) "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari", argomentando che l'incongruenza tra grafici e relazione del piano di recupero, causata da misure errate riportate nella tavola di progetto, implichi un errore nei rilievi geometrici. Soprattutto, la necessità di
"redigere nuove pratiche di frazionamento al catasto terreni e urbano" per correggere l'errore progettuale dimostrerebbe come tale errore sia strettamente connesso o comunque abbia avuto come conseguenza diretta l'esigenza di nuovi aggiornamenti catastali e frazionamenti. L'argomento della Compagnia, secondo cui tali attività sarebbero solo una conseguenza successiva e non l'errore causativo, non è dirimente. La CTU ha espressamente accertato che "Per rettificare all'errore accertato è stato necessario svolgere l'attività professionale che prevede una SCIA di variante corredata da nuove planimetrie progettuali..., aggiornando anche il computo metrico estimativo delle opere ed effettuando un nuovo frazionamento...". Tale conclusione peritale conferma la stretta correlazione tra l'errore originario (progettuale/di misurazione) e le attività rientranti nelle lettere a) e d) dell'Art. 2, necessarie per emendare il pregiudizio. Le attività di "rilievi geometrici" e "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari" sono tipiche competenze del geometra. La discordanza progettuale, originata da misure errate, si riflette direttamente sulla rappresentazione geometrica e sulla necessità di modifiche catastali e frazionamenti, rientrando così nella previsione di Art. 2 lett.
a) e d).
Inoltre, va disattesa l'eccezione di sulla tassatività dell'elenco di Controparte_1 cui all'Articolo 2 e sull'esclusione dell'attività di progettazione dall'ambito della lettera h). La clausola della lettera h) ("altre attività professionali rientranti nelle competenze del GEetra ed a lui riservate a termini di legge diverse da quelle sopra indicate") è una clausola di chiusura che, per sua natura, non può essere
4 interpretata in senso tassativo. L'interpretazione proposta dalla Compagnia, secondo cui "diverse da quelle sopra indicate" si riferirebbe all'attività di progettazione e direzione lavori di cui all'Art. 1, svuoterebbe di significato la stessa lettera h) e creerebbe una lacuna ingiustificata nella copertura per errori di progettazione che non causino danni materiali/corporali. Una lettura più equilibrata e coerente con la funzione di una polizza di responsabilità professionale per geometra, che per definizione si occupa anche di progettazione, porta a ritenere che la lettera h) ricomprenda quelle attività professionali del geometra, non espressamente elencate da a) a g), che possano generare perdite patrimoniali pure, e che quindi non rientrino nell'ambito dei danni materiali/corporali coperti dall'Art.
1. L'attività di progettazione è certamente
"rientrante nelle competenze del GEetra ed a lui riservata a termini di legge".
Pertanto, l'errore accertato rientra, in ogni caso, nell'ambito di operatività dell'Articolo 2, sia per il tramite delle lettere a) e d), sia per il tramite della clausola di chiusura di cui alla lettera h).
Sulla base di quanto precede, va dichiarata l'operatività della polizza n.
380254484 in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In punto quantum debeatur, la parte attrice ha richiesto la somma di € 16.782,00, documentando le spese per lavorazioni (€ 6.982,00 oltre IVA) e competenze professionali (€ 9.800,00 oltre accessori) necessarie per correggere l'errore. La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha quantificato il costo complessivo delle opere e prestazioni necessarie per emendare l'errore professionale nella somma di € 12.985,73, di cui € 7.409,79 per prestazioni professionali e € 5.575,94 per costi di lavorazioni. Tale quantificazione operata dal CTU, essendo frutto di un esame tecnico approfondito e non specificamente contestata nelle sue modalità di calcolo dalle parti dopo il deposito, deve essere posta a base della liquidazione. Va disattesa l'eccezione di CP_1
circa l'inclusione nel quantum di costi (es. scavi, asfaltatura, segnaletica
[...] orizzontale) che sarebbero stati comunque sostenuti. Come correttamente osservato da parte attrice, i costi per le aree a parcheggio sono generalmente commisurati alla superficie. La necessità di realizzare una superficie maggiore rispetto a quella inizialmente prevista a causa dell'errore progettuale comporta necessariamente un aumento proporzionale dei costi per le lavorazioni e le forniture connesse. Le voci quantificate dal CTU si riferiscono, per l'appunto, alle opere che si sono rese necessarie per emendare tale errore, non all'intero costo del parcheggio. Pertanto, l'ammontare del danno risarcibile, come accertato in via tecnica, è pari a € 12.985,73.
A tale importo va applicata la franchigia prevista dalla polizza. L'Articolo 21
5 della Sezione II prevede una franchigia generale di € 500,00, salvo che nei casi di applicazione dell'art. 2, Sezione II, lett. h) per i quali è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Poiché l'errore accertato rientra primariamente nelle attività di "rilievi geometrici" e "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari" contemplate dalle lettere a) e d) dell'Articolo 2 – attività che implicano l'elaborazione di dati geometrici e catastali errati che necessitano di correzione – trova applicazione la franchigia generale di € 500,00.
L'importo dovuto a titolo di indennizzo è quindi pari a € 12.985,73 (danno accertato) - € 500,00 (franchigia) = € 12.485,73. Tale somma, qualificandosi come debito di valore fino alla sua liquidazione giudiziale, deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data del sinistro (individuabile nella data in cui è emersa la necessità di correzione e sono stati sostenuti i relativi costi, ovvero nel 2019/2020, come dalla documentazione di parte attrice e denuncia di sinistro) fino alla data della presente sentenza secondo i criteri del danno da ritardo nelle obbligazioni di valore, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Vanno altresì liquidate le spese di CTU, poste definitivamente a carico di in ragione della soccombenza. Le spese legali di parte Controparte_1 attrice devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. Giorgio
Spadotto, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa n. 380254484 stipulata dal GE. con in relazione al sinistro Per_1 Controparte_1 dedotto in giudizio.
2. Condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 12.485,73, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data del
10.07.2019 al saldo, e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla stessa somma dalla predetta data alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data odierna al saldo effettivo.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € [importo da liquidare] per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
4. Distrae le spese di lite liquidate in favore dell'Avv. Giorgio Spadotto, dichiaratosi antistatario.
6 5. Pone definitivamente a carico di le spese relative alla Controparte_1 espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Treviso,
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 6069/2021 R.G., promossa da
, residente in [...], piazza Giovanni Falcone e OL Parte_1
Borsellino n. 5 int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Spadotto, presso il cui studio in Treviso, via dei Dall'Oro n. 19, è domiciliato
ATTORE contro con sede legale in IA NE (TV), Via Controparte_1
Marocchesa, 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bettiol, presso il cui studio in Treviso, Via Cornarotta n.
14, è domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale GEetra - Assicurazione.
Conclusioni delle Parti:
Per parte ATTRICE: "ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e rigettata, nonché previa ogni più utile declaratoria del caso, NEL MERITO: - accertata e dichiarata la fondatezza della richiesta di indennizzo avanzata dal signor , quale erede del defunto del geom. , per le ragioni Parte_1 Per_1 esposte in premessa, accertate e dichiarate sussistenti le condizioni aventi ad oggetto la copertura assicurativa per cui è causa in relazione alla polizza n.
380254484, conseguentemente condannarsi la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al signor Parte_1 la somma di € 16.782,00, oltre ad accessori di legge ed interessi dal dì del dovuto al saldo, o quell'altra risultante di giustizia;
IN OGNI CASO: con rifusione di competenze professionali e di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".
Per parte CONVENUTA: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso per i motivi di cui in premessa, ogni diversa e contraria domanda o eccezione respinta Nel merito
Rigettare ogni domanda proposta dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] in quanto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Per ogni denegata CP_1 ipotesi, accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa prestata da con la polizza n. 380254484 azionata dall'attore ed erede Controparte_1 del GE. per estraneità dell'evento dannoso dedotto in giudizio dal Per_1 rischio assicurato. In ogni caso spese rifuse. In via subordinata Per ogni denegata e non creduta ipotesi, ridurre la domanda attorea a termini di giustizia con esclusione delle voci di danno non dovute e/o non provate e che non siano in conseguenza immediata e diretta con la condotta del defunto GE. . Per_1
Per ogni denegata e non creduta ipotesi con riferimento alla garanzia assicurativa, qualora fosse ritenuta operante la polizza n. 380254484 in relazione alle voci di danno dedotte dalla parte attrice, dichiarare tenuta all'indennizzo Controparte_1 nei limiti di massimale, alle condizioni e con le franchigie pattuite nella suddetta polizza.".
Svolgimento del Processo:
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2021, il Sig. , in Parte_1 qualità di erede del defunto padre GE. , conveniva in giudizio Per_1 per ottenere l'accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1 assicurativa professionale n. 380254484 stipulata dal de cuius e la condanna della Compagnia al pagamento della somma di € 16.782,00 a titolo di indennizzo per danni derivanti da un asserito errore professionale. Esponeva parte attrice che al GE. era stato conferito l'incarico di progettazione finalizzata alla Pt_1 realizzazione di un Piano di Recupero nel Comune di ZE AN. Nel corso o al termine di tale incarico, emergeva una discordanza tra la superficie a parcheggio prevista nella convenzione con il e quella effettivamente rappresentata CP_2 negli elaborati grafici allegati al permesso di costruire. Tale incongruenza, qualificata come errore professionale, avrebbe reso necessaria una modifica progettuale comportante una spesa complessiva di € 16.782,00. Riteneva l'attore che tale sinistro fosse coperto dalla polizza. Si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando l'an e il quantum della pretesa, ed eccependo, in via
[...] preliminare, la inoperatività della garanzia assicurativa. La causa veniva istruita mediante la concessione dei termini per memorie e l'espletamento di una
Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU). La CTU veniva depositata in data 21.01.2023.
All'udienza del 26.01.2023 le parti non sollevavano osservazioni sul contenuto della CTU, e la causa veniva ritenuta matura per la decisione. All'udienza del
26.09.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Motivi della Decisione:
La domanda attorea, volta ad ottenere l'indennizzo da parte della compagnia assicurativa per i danni patrimoniali subiti a causa di un Controparte_1 errore professionale del defunto GE. , si fonda sull'asserita Per_1 operatività della polizza assicurativa n. 380254484. Va anzitutto accertato l'errore professionale e la sua natura. Dalla documentazione prodotta e, in particolare, dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel corso del giudizio, che questo Giudice ritiene di fare proprie stante la sua completezza e coerenza logico-giuridica e l'assenza di contestazioni da parte delle parti, emerge che il
GE. , nell'ambito dell'incarico relativo alla progettazione del Piano di Per_1
Recupero Z.T.O. B/53, ha commesso un'incongruenza progettuale. Nello specifico, la superficie destinata a parcheggio riportata nella tavola di progetto (324 mq) risultava inferiore rispetto a quella indicata nella relazione tecnica (388 mq) e, soprattutto, a quella richiesta dagli standard urbanistici secondo la convenzione con il (385 mq). Tale discordanza iniziale, pari a 64 mq, si è ulteriormente CP_2 aggravata durante i lavori, arrivando a una carenza di 80 mq rispetto allo standard richiesto. Il C.T.U. ha pacificamente ricondotto tale problematica a un errore di progettazione e di direzione lavori.
La controversia si concentra sull'interpretazione delle condizioni di polizza, in particolare sugli articoli 1 e 2 della Sezione II, per stabilire se l'errore accertato e il conseguente danno siano coperti. sostiene l'inoperatività Controparte_1 della garanzia. La Compagnia distingue tra l'ambito dell'Articolo 1 e quello dell'Articolo 2. L'Articolo 1, relativo all'attività di progettazione e direzione lavori, coprirebbe gli errori professionali solamente se questi cagionano danneggiamenti materiali a cose o danni corporali a persone. L'Articolo 2, viceversa, coprirebbe le perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o corporali, ma solamente se derivanti da errori commessi nello svolgimento di un elenco tassativo di attività specifiche (lettere a-h). Poiché l'errore in questione è un errore di progettazione e il danno lamentato è di natura meramente patrimoniale (costi per rimediare), la
Compagnia ritiene la polizza non operante né ai sensi dell'Art. 1 (mancano danni materiali/corporali) né ai sensi dell'Art. 2 (l'attività di progettazione non sarebbe inclusa nell'elenco tassativo).
Tale interpretazione restrittiva della polizza non è condivisibile alla luce di una lettura sistematica delle clausole e delle specifiche circostanze del caso, avvalorate dalle risultanze della CTU. È pacifico che il danno lamentato consista in perdite patrimoniali, ovverosia nei costi sostenuti per le lavorazioni e le prestazioni professionali necessarie a correggere l'incongruenza sulla superficie a parcheggio.
3 Su questo punto, anche la difesa della Compagnia riconosce che i pregiudizi lamentati consistono in perdite patrimoniali e che nel caso in esame "non si verte in tema di danni materiali o corporali". L'assenza di danni materiali o corporali esclude l'applicazione dell'Articolo 1 alla fattispecie del danno puramente patrimoniale. Ne consegue che la copertura per le perdite patrimoniali non conseguenti a danni materiali o corporali deve essere ricercata nell'ambito dell'Articolo 2.
Parte attrice correttamente invoca l'applicazione dell'Articolo 2, sostenendo che l'errore del geometra, pur qualificabile in termini generali come errore di progettazione, ricada comunque nelle specifiche attività elencate da tale articolo o, in via subordinata, nella clausola residuale della lettera h). In particolare, l'attore ha ricondotto l'errore alle lettere a) "rilievi geometrici" e d) "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari", argomentando che l'incongruenza tra grafici e relazione del piano di recupero, causata da misure errate riportate nella tavola di progetto, implichi un errore nei rilievi geometrici. Soprattutto, la necessità di
"redigere nuove pratiche di frazionamento al catasto terreni e urbano" per correggere l'errore progettuale dimostrerebbe come tale errore sia strettamente connesso o comunque abbia avuto come conseguenza diretta l'esigenza di nuovi aggiornamenti catastali e frazionamenti. L'argomento della Compagnia, secondo cui tali attività sarebbero solo una conseguenza successiva e non l'errore causativo, non è dirimente. La CTU ha espressamente accertato che "Per rettificare all'errore accertato è stato necessario svolgere l'attività professionale che prevede una SCIA di variante corredata da nuove planimetrie progettuali..., aggiornando anche il computo metrico estimativo delle opere ed effettuando un nuovo frazionamento...". Tale conclusione peritale conferma la stretta correlazione tra l'errore originario (progettuale/di misurazione) e le attività rientranti nelle lettere a) e d) dell'Art. 2, necessarie per emendare il pregiudizio. Le attività di "rilievi geometrici" e "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari" sono tipiche competenze del geometra. La discordanza progettuale, originata da misure errate, si riflette direttamente sulla rappresentazione geometrica e sulla necessità di modifiche catastali e frazionamenti, rientrando così nella previsione di Art. 2 lett.
a) e d).
Inoltre, va disattesa l'eccezione di sulla tassatività dell'elenco di Controparte_1 cui all'Articolo 2 e sull'esclusione dell'attività di progettazione dall'ambito della lettera h). La clausola della lettera h) ("altre attività professionali rientranti nelle competenze del GEetra ed a lui riservate a termini di legge diverse da quelle sopra indicate") è una clausola di chiusura che, per sua natura, non può essere
4 interpretata in senso tassativo. L'interpretazione proposta dalla Compagnia, secondo cui "diverse da quelle sopra indicate" si riferirebbe all'attività di progettazione e direzione lavori di cui all'Art. 1, svuoterebbe di significato la stessa lettera h) e creerebbe una lacuna ingiustificata nella copertura per errori di progettazione che non causino danni materiali/corporali. Una lettura più equilibrata e coerente con la funzione di una polizza di responsabilità professionale per geometra, che per definizione si occupa anche di progettazione, porta a ritenere che la lettera h) ricomprenda quelle attività professionali del geometra, non espressamente elencate da a) a g), che possano generare perdite patrimoniali pure, e che quindi non rientrino nell'ambito dei danni materiali/corporali coperti dall'Art.
1. L'attività di progettazione è certamente
"rientrante nelle competenze del GEetra ed a lui riservata a termini di legge".
Pertanto, l'errore accertato rientra, in ogni caso, nell'ambito di operatività dell'Articolo 2, sia per il tramite delle lettere a) e d), sia per il tramite della clausola di chiusura di cui alla lettera h).
Sulla base di quanto precede, va dichiarata l'operatività della polizza n.
380254484 in relazione al sinistro dedotto in giudizio. In punto quantum debeatur, la parte attrice ha richiesto la somma di € 16.782,00, documentando le spese per lavorazioni (€ 6.982,00 oltre IVA) e competenze professionali (€ 9.800,00 oltre accessori) necessarie per correggere l'errore. La Consulenza Tecnica d'Ufficio ha quantificato il costo complessivo delle opere e prestazioni necessarie per emendare l'errore professionale nella somma di € 12.985,73, di cui € 7.409,79 per prestazioni professionali e € 5.575,94 per costi di lavorazioni. Tale quantificazione operata dal CTU, essendo frutto di un esame tecnico approfondito e non specificamente contestata nelle sue modalità di calcolo dalle parti dopo il deposito, deve essere posta a base della liquidazione. Va disattesa l'eccezione di CP_1
circa l'inclusione nel quantum di costi (es. scavi, asfaltatura, segnaletica
[...] orizzontale) che sarebbero stati comunque sostenuti. Come correttamente osservato da parte attrice, i costi per le aree a parcheggio sono generalmente commisurati alla superficie. La necessità di realizzare una superficie maggiore rispetto a quella inizialmente prevista a causa dell'errore progettuale comporta necessariamente un aumento proporzionale dei costi per le lavorazioni e le forniture connesse. Le voci quantificate dal CTU si riferiscono, per l'appunto, alle opere che si sono rese necessarie per emendare tale errore, non all'intero costo del parcheggio. Pertanto, l'ammontare del danno risarcibile, come accertato in via tecnica, è pari a € 12.985,73.
A tale importo va applicata la franchigia prevista dalla polizza. L'Articolo 21
5 della Sezione II prevede una franchigia generale di € 500,00, salvo che nei casi di applicazione dell'art. 2, Sezione II, lett. h) per i quali è previsto lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. Poiché l'errore accertato rientra primariamente nelle attività di "rilievi geometrici" e "aggiornamenti catastali e frazionamenti immobiliari" contemplate dalle lettere a) e d) dell'Articolo 2 – attività che implicano l'elaborazione di dati geometrici e catastali errati che necessitano di correzione – trova applicazione la franchigia generale di € 500,00.
L'importo dovuto a titolo di indennizzo è quindi pari a € 12.985,73 (danno accertato) - € 500,00 (franchigia) = € 12.485,73. Tale somma, qualificandosi come debito di valore fino alla sua liquidazione giudiziale, deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data del sinistro (individuabile nella data in cui è emersa la necessità di correzione e sono stati sostenuti i relativi costi, ovvero nel 2019/2020, come dalla documentazione di parte attrice e denuncia di sinistro) fino alla data della presente sentenza secondo i criteri del danno da ritardo nelle obbligazioni di valore, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Vanno altresì liquidate le spese di CTU, poste definitivamente a carico di in ragione della soccombenza. Le spese legali di parte Controparte_1 attrice devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. Giorgio
Spadotto, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'operatività della polizza assicurativa n. 380254484 stipulata dal GE. con in relazione al sinistro Per_1 Controparte_1 dedotto in giudizio.
2. Condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 12.485,73, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data del
10.07.2019 al saldo, e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulla stessa somma dalla predetta data alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data odierna al saldo effettivo.
3. Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € [importo da liquidare] per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
4. Distrae le spese di lite liquidate in favore dell'Avv. Giorgio Spadotto, dichiaratosi antistatario.
6 5. Pone definitivamente a carico di le spese relative alla Controparte_1 espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Treviso,
Treviso, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
7