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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 18.09.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9020 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Gennaro Caturano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, assumendo di essere affetto da patologie che non gli consentono di svolgere più alcuna proficua attività lavorativa, ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione della pensione ordinaria di inabilità ex l.
n. 222/1984, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 13.11.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato l'11.12.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Invero, nella fattispecie de qua, parte ricorrente si è limitata a dedurre che il CTU avrebbe sottostimato l'entità delle patologie da cui l'istante è affetto, che sarebbero invece connotate da una gravità tale da renderlo inabile al lavoro nella misura del 100%.
Di contro, dette censure non appaiono affatto in grado di revocare in dubbio le statuizioni dell'ausiliare tecnico, risolvendosi in un dissenso immotivato dalle conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico del , in Pt_1 modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
In particolare, deve rilevarsi che il nominato consulente, anche in sede di chiarimenti alla consulenza disposti nella presente fase di opposizione, ha opportunamente evidenziato che “… Il giudizio negativo espresso in sede di consulenza era basato sulla … contenuta incidenza funzionale della varie patologie di cui è affetto il che consentono ancora Pt_1 un residuo di capacità lavorativa.
Va ricordato che il è qualificato per un'attività (impiegato postale) a … contenuta Pt_1 spesa energetica, che si svolge al chiuso, secondo orari tutto sommato “comodi” e che non richiede sforzi fisici particolari.
La nuova documentazione esibita conferma la modesta incidenza menomativa della patologia cardiocircolatoria ed il quadro pneumologico (broncopatia cronica) appare nel complesso stabile, senza evidenziare fenomeni disventilatori significativi, ma con una normale saturazione periferica (SO2 98%)
Anche la patologia digestiva (epatite cronica attiva HCV positiva) mostra incidi di citolisi normali ed un HBV negativo quale segno di buona risposta alla terapia con antiretrovirali praticata. In definitiva la nuova documentazione esibita non consente di modificare il giudizio” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata, né ulteriormente e specificamente contestata.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 27.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino