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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/09/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sandra Moselli Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 37-1/2025 r.g.p.u. di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della DOTT. con sede legale in BISCEGLIE alla via Petronelli n.9 Controparte_1
(P.I. ). P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.02.2025, , Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
[...] Parte_3 confronti della deducendo di esserne state dipendenti sino al Controparte_2
29.2.2024, maturando un credito per mancata corresponsione del TFR e della retribuzione afferente alla mensilità di febbraio 2024, rispettivamente della somma di € 69.942,60, € 46.206,28 ed €
49.257,30. Tali crediti, poi, hanno trovato cristallizzazione nei decreti ingiuntivi n. 194/2024, n.
421/2024 e n. 420/2024, emessi dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, dichiarati esecutivi e notificati alla società, unitamente agli atti di precetto, il 30.07.2024.
Con memoria depositata il 4.7.2025 la società resistente si è costituita, opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando di aver cessato di fatto ogni attività dal 29.02.2024 per incapacità dell'amministratore e socio unico, dott. (dal 2017 affetto da Alzheimer), CP_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno con Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Trani del 19.03.2024. Ha altresì dedotto: - l'inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dalle creditrici per inesistenza delle notifiche dei decreti ingiuntivi sottesi alle pretese creditorie fatte valere dalle ricorrenti, strategicamente notificati all'indirizzo pec della società e non anche all'amministratore di sostegno (a quella data sprovvisto delle credenziali per l'accesso alla pec della società resistente); -
l'incertezza dei singoli crediti vantati in ordine al quantum, stante la sistematica e automatica percezione da parte delle stesse del rateo di TFR direttamente in busta paga a far data dal 2022; - limitatamente alla posizione delle ricorrenti e la sussistenza di Parte_2 Parte_3 un credito della società resistente di importo rispettivamente pari a € 11.001,01 e 7.625,00, generatosi a seguito della indebita percezione da parte delle predette della retribuzione durante il periodo in cui erano in Cassa Integrazione (CIGD) con addebito diretto . La resistente ha, infine, chiarito che CP_3 tutte le operazioni contabili compiute dalla società dal 2017 sono state eseguite dalla dipendente
[...]
, compagna del sig. e amministratrice di fatto della società, la quale, CP_4 CP_1 approfittando dello stato di decadimento cognitivo del predetto, lo avrebbe indotto al compimento di atti (quali cessione di rami d'azienda, richieste di finanziamenti e bonifici), diretti al depauperamento del patrimonio e al consequenziale indebitamento della a beneficio Controparte_2 delle aziende dalla medesima costituite, l'ultima delle quali, la costituita il Controparte_5
14.03.2024 con il medesimo oggetto sociale della società debitrice, al fine di dirottarne clientela e fornitori. Ha, pertanto, richiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di reato ravvisabili nelle condotte descritte.
All'udienza dell'11.7.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire delle odierne ricorrenti, le quali hanno proposto la domanda in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale per un importo complessivo superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 49, ultimo comma c.c.i.i.: ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva delle creditrici, per costante orientamento giurisprudenziale, non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale, senza entrare nel merito dell'esatta quantificazione dello stesso. Con riferimento al dedotto vizio di inesistenza della notifica dei decreti ingiuntivi fatti valere, deve osservarsi che la notifica degli atti a una SRL, anche in caso di nomina di un amministratore di sostegno per il suo legale rappresentante, segue le regole generali previste per le società: la pec, a condizione che il relativo indirizzo della società sia presente nel Registro Imprese, rimane, pertanto, strumento valido per la notifica;
ritenuto necessario, oltretutto, che la nomina dell'amministratore di Cont sostegno al legale rappresentante di una sia resa pubblica e opponibile ai terzi, attraverso l' annotazione nel Registro Imprese, e tanto anche in considerazione del fatto che, di per sé, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non comporta una sottrazione generalizzata della capacità dell'amministrato, essendo necessario che tale specifica decadenza sia prevista espressamente nel provvedimento del Giudice Tutelare di nomina.
Esulano dalla cognizione del Collegio le contestazioni mosse dalla società debitrice relative agli atti di gestione compiuti dall'amministratore di fatto della società, essendo precluso un simile accertamento in sede prefallimentare.
Ciò posto, appaiono sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e
121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad
€ 500.000,00. In particolare, dal bilancio in atti relativo alla situazione patrimoniale 2022, risulta un attivo patrimoniale pari a € 1.731.154, ricavi per € 4.459.865 e debiti per € 1.330.792; inoltre, i debiti scaduti e non pagati, sono certamente superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i., in quanto, oltre al credito delle ricorrenti, risulta un debito della società nei confronti dell'Erario per complessivi € 15.581,18. Risulta altresì provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa: nella specie, risulta, che la società ha cessato di fatto ogni attività dal 29.02.2024, senza aver soddisfatto integralmente i propri dipendenti e con un debito nei confronti dell'Erario di importo che, seppur non particolarmente elevato, è sintomatico dell'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
con sede legale in BISCEGLIE alla via Petronelli n.9 (P.I. ;
[...] P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Controparte_6 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 27.2.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo Pt_4 di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e che deve comunicare a l'intervenuta liquidazione della società al fine di ottenere la CP_7 consegna della corrispondenza;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 29 agosto
2025. il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sandra Moselli Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 37-1/2025 r.g.p.u. di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della DOTT. con sede legale in BISCEGLIE alla via Petronelli n.9 Controparte_1
(P.I. ). P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 18.02.2025, , Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei
[...] Parte_3 confronti della deducendo di esserne state dipendenti sino al Controparte_2
29.2.2024, maturando un credito per mancata corresponsione del TFR e della retribuzione afferente alla mensilità di febbraio 2024, rispettivamente della somma di € 69.942,60, € 46.206,28 ed €
49.257,30. Tali crediti, poi, hanno trovato cristallizzazione nei decreti ingiuntivi n. 194/2024, n.
421/2024 e n. 420/2024, emessi dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, dichiarati esecutivi e notificati alla società, unitamente agli atti di precetto, il 30.07.2024.
Con memoria depositata il 4.7.2025 la società resistente si è costituita, opponendosi all'apertura della liquidazione giudiziale, rappresentando di aver cessato di fatto ogni attività dal 29.02.2024 per incapacità dell'amministratore e socio unico, dott. (dal 2017 affetto da Alzheimer), CP_1 sottoposto ad amministrazione di sostegno con Decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Trani del 19.03.2024. Ha altresì dedotto: - l'inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dalle creditrici per inesistenza delle notifiche dei decreti ingiuntivi sottesi alle pretese creditorie fatte valere dalle ricorrenti, strategicamente notificati all'indirizzo pec della società e non anche all'amministratore di sostegno (a quella data sprovvisto delle credenziali per l'accesso alla pec della società resistente); -
l'incertezza dei singoli crediti vantati in ordine al quantum, stante la sistematica e automatica percezione da parte delle stesse del rateo di TFR direttamente in busta paga a far data dal 2022; - limitatamente alla posizione delle ricorrenti e la sussistenza di Parte_2 Parte_3 un credito della società resistente di importo rispettivamente pari a € 11.001,01 e 7.625,00, generatosi a seguito della indebita percezione da parte delle predette della retribuzione durante il periodo in cui erano in Cassa Integrazione (CIGD) con addebito diretto . La resistente ha, infine, chiarito che CP_3 tutte le operazioni contabili compiute dalla società dal 2017 sono state eseguite dalla dipendente
[...]
, compagna del sig. e amministratrice di fatto della società, la quale, CP_4 CP_1 approfittando dello stato di decadimento cognitivo del predetto, lo avrebbe indotto al compimento di atti (quali cessione di rami d'azienda, richieste di finanziamenti e bonifici), diretti al depauperamento del patrimonio e al consequenziale indebitamento della a beneficio Controparte_2 delle aziende dalla medesima costituite, l'ultima delle quali, la costituita il Controparte_5
14.03.2024 con il medesimo oggetto sociale della società debitrice, al fine di dirottarne clientela e fornitori. Ha, pertanto, richiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di reato ravvisabili nelle condotte descritte.
All'udienza dell'11.7.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire delle odierne ricorrenti, le quali hanno proposto la domanda in forza di titoli esecutivi di formazione giudiziale per un importo complessivo superiore alla soglia di euro 30.000,00 prevista quale condizione di procedibilità dall'art. 49, ultimo comma c.c.i.i.: ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva delle creditrici, per costante orientamento giurisprudenziale, non è necessario un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale, senza entrare nel merito dell'esatta quantificazione dello stesso. Con riferimento al dedotto vizio di inesistenza della notifica dei decreti ingiuntivi fatti valere, deve osservarsi che la notifica degli atti a una SRL, anche in caso di nomina di un amministratore di sostegno per il suo legale rappresentante, segue le regole generali previste per le società: la pec, a condizione che il relativo indirizzo della società sia presente nel Registro Imprese, rimane, pertanto, strumento valido per la notifica;
ritenuto necessario, oltretutto, che la nomina dell'amministratore di Cont sostegno al legale rappresentante di una sia resa pubblica e opponibile ai terzi, attraverso l' annotazione nel Registro Imprese, e tanto anche in considerazione del fatto che, di per sé, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non comporta una sottrazione generalizzata della capacità dell'amministrato, essendo necessario che tale specifica decadenza sia prevista espressamente nel provvedimento del Giudice Tutelare di nomina.
Esulano dalla cognizione del Collegio le contestazioni mosse dalla società debitrice relative agli atti di gestione compiuti dall'amministratore di fatto della società, essendo precluso un simile accertamento in sede prefallimentare.
Ciò posto, appaiono sussistere i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d) e
121 c.c.i.i. che richiedono: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000,00; b) ricavi non superiori annualmente ad euro 200.000,00, dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ;
c) debiti per un ammontare superiore ad
€ 500.000,00. In particolare, dal bilancio in atti relativo alla situazione patrimoniale 2022, risulta un attivo patrimoniale pari a € 1.731.154, ricavi per € 4.459.865 e debiti per € 1.330.792; inoltre, i debiti scaduti e non pagati, sono certamente superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i., in quanto, oltre al credito delle ricorrenti, risulta un debito della società nei confronti dell'Erario per complessivi € 15.581,18. Risulta altresì provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, intesa quale impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa: nella specie, risulta, che la società ha cessato di fatto ogni attività dal 29.02.2024, senza aver soddisfatto integralmente i propri dipendenti e con un debito nei confronti dell'Erario di importo che, seppur non particolarmente elevato, è sintomatico dell'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
con sede legale in BISCEGLIE alla via Petronelli n.9 (P.I. ;
[...] P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa Controparte_6 istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 27.2.2026, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo Pt_4 di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e che deve comunicare a l'intervenuta liquidazione della società al fine di ottenere la CP_7 consegna della corrispondenza;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 29 agosto
2025. il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Dott.ssa Sandra Moselli