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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1668/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1668/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MOZZICAFREDDO DAVID ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MONTE SANTO 10/A 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. IMPERI GIOVANNI ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA EUCLIDE, 2 00197 ROMA;
APPELLATO
E
CP_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Rieti numero 121 del 21 Aprile 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Rieti per chiedere l'accertamento della continuità Parte_1
del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 18 settembre 2015 sino al licenziamento (avvenuto il 26 giugno 2017 )prima alle formali dipendenze della ditta individuale VA CO e poi della società e l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella categoria quarta CP_2 del contratto collettivo metalmeccanica piccola industria per l'intero periodo . Chiedeva accertarsi il diritto alle differenze retributive dovute nella misura di euro 9.499,81 oltre l'ulteriore somma di euro
2.285,33 a titolo di TFR e condannarsi la società e la ditta individuale VA CP_1 CP_1
ai relativi pagamenti . Chiedeva infine accertarsi che egli aveva goduto solo in parte di ferie e permessi spettanti e condannarsi la società e la ditta individuale convenuta , ciascuna per quanto fosse risultato di competenza , al pagamento della ulteriore somma di euro 740,62 a titolo risarcitorio per le ferie non godute e euro 612,43 a titolo di permessi maturati e non goduti . Chiedeva infine la condanna al pagamento della mensilità di giugno 2017 e della tredicesima mensilità nonché la condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali . Il tribunale di Roma accoglieva la domanda limitatamente al pagamento della mensilità di giugno e della tredicesima mensilità e rigettava per il resto il ricorso .
Avverso detta sentenza proponeva appello reiterando le originarie domande salvo la Parte_1
domanda di pagamento di ferie e permessi non goduti;
nel corso del giudizio espressamente rinunciava alla richiesta di condanna al pagamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, mai convenuto in giudizio.
Nello specifico contestava la sentenza per mancata corrispondenza tra richiesto e pronunciato;
rappresentava come , all'esito del giudizio di primo grado, fosse emerso il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto sicché , a suo avviso, risultava illogica la condanna al solo pagamento della tredicesima mensilità e della mensilità di giugno 2017 , peraltro in assenza di controdeduzioni da parte degli appellati . Con il secondo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione della prova rappresentando il diritto all'inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanica .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza .
La società non si costituiva ed era dichiarata contumace. CP_1
L'appello è fondato nei termini di cui in motivazione.
Con il primo motivo di appello lamenta il mancato riconoscimento del trattamento di Parte_1
fine rapporto . Nelle conclusioni del giudizio di primo grado del ricorso dinanzi al tribunale di Rieti effettivamente la parte richiedeva la liquidazione , oltre che della somma dovuta a titolo di tredicesima mensilità e per la mensilità di giugno 2017 , anche del TFR . L'appellante , tuttavia , riportava la richiesta di pagamento del TFR nel medesimo capo di domanda relativo alla rivendicazione della qualifica superiore asseritamente spettante .
Avendo escluso il diritto al riconoscimento della superiore qualifica professionale di quarto livello , il Tribunale ha respinto anche la richiesta di pagamento del TFR , implicitamente riconducendo tale istanza al superiore profilo professionale rivendicato . Il tribunale ha ritenuto il difetto di allegazioni sufficienti ad argomentare il diritto all'inquadramento nel livello quarto rivendicato;
avendo ritenuto che il differenziale richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto fosse riconducibile al superiore livello professionale quarto, il tribunale ha negato la pretesa di condanna per tale titolo .
Tuttavia dall'esame dei conteggi emerge come il avesse dato atto dell'intervenuto pagamento Pt_1
da parte di della somma di euro 584,45 a titolo di TFR in relazione al periodo Controparte_1
lavorativo svolto alle dipendenze della ditta , rivendicando , all'interno dei conteggi , il differenziale asseritamente mancante in relazione al superiore livello di inquadramento dovuto per il periodo di servizio reso all'interno della ditta individuale.
Viceversa , con riferimento al periodo di servizio reso alle dipendenze della società , il CP_2
conteggio non dava atto di alcuna corresponsione di emolumenti a titolo di TFR e la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 2.163,67 copriva l'integrale trattamento di fine rapporto spettante in relazione alle prestazioni lavorative rese dall'uno Marzo 2016 fino alla cessazione del rapporto , sia pure con riguardo al superiore inquadramento nel livello quarto . In effetti l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso potendo pure essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, (Cass.18783/2009, Cass.7097/2012; Cass.17076/2004,
Cass. 607/1996). Pertanto , benchè difetti la chiara esplicitazione che la richiesta di pagamento del
TFR in relazione al periodo lavorativo prestato alle dipendenze della società aveva CP_2 riguardo all'intero suo ammontare e non solamente al differenziale asseritamente maturato in relazione al diritto al superiore inquadramento professionale rivendicato, considerato che l'onere della prova dei pagamenti gravava sulla società che, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio tale prova non ha offerto , e considerato pure che dai cedolini prodotti, relativi all'intero periodo lavorativo non risulta il versamento di alcuna somma a tale titolo, la richiesta di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di TFR , in relazione all'inquadramento nel livello III ritenuto correttamente attribuito per le ragioni che saranno di seguito esplicitate , deve essere accolta.
Non può essere accolta invece la richiesta di condanna nei confronti di a tale Controparte_1
titolo risultando incontroverso il pagamento della somma di euro 584,45 e non avendo la parte dedotto l'insufficienza di detta somma in relazione all'inquadramento nel livello III effettivamente posseduto
( e effettivamente spettante) .
Deve invece respingersi il secondo motivo di appello. Deve premettersi che il signor non ha Pt_1
specificamente contestato il capo della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il lavoratore avesse configurato una cessione di azienda ex articolo 2112 c.c. chiedendone l'accertamento giudiziale con prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria .
In effetti il ricorso originario, e nuovamente l'atto di appello, riportano confusamente che il rapporto lavorativo del si era svolto con continuità senza mutamento di mansioni , che il aveva Pt_1 Pt_1
sempre ricevuto direttive da parte di e che la concreta attività lavorativa non Controparte_1
aveva subito modifica , mutamento o avvicendamento con riferimento alla titolarità del potere direttivo e disciplinare e anche relativamente alla concreta struttura organizzativa aziendale .
Rappresenta ulteriormente il lavoratore che gli avvicendamenti contrattuali di fatto imposti erano stati disposti solo formalmente senza un'effettiva modificazione nei rapporti contrattuali. Rispetto a siffatta ricostruzione, reiterata in grado di appello, il collegio ha ritenuto preliminare verificare la possibilità di ipotizzare un centro unico di imputazione di interessi rappresentato dalla ditta individuale di e dalla Per ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto Controparte_1 CP_2
di lavoro è necessaria l'allegazione e prova dei seguenti aspetti : a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2). E l'accertamento di tali requisiti, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.to 6.3; Cass. 24 gennaio 2022, n. 2014); è indubbio che, nella definizione di unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, il riferimento ad “una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale” risenta di una preoccupazione per le frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate alla elusione delle norme imperative (con particolare riferimento al requisito occupazionale rilevante per la tutela c.d. reale o all'ampiezza dell'obbligo di repêchage) . Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie in cui l'attività lavorativa è stata resa dal dapprima in favore di una ditta individuale e, successivamente, in favore di una società a Pt_1
responsabilità limitata . Ma quel che è più importane è che difettano tutti i presupposti fissati dalla giurisprudenza per ipotizzare un centro unico di imputazione di interessi: non c'è integrazione tra le attività esercitate dalle imprese, che viceversa si sono succedute nel tempo, non c'è un coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario finalizzato a far confluire le diverse attività di impresa verso un fine comune, non c'è utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di due soggetti, non c'è simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti. Per altro verso, invece, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva si legittima con il trasferimento di azienda dalla ditta individuale alla società a Controparte_1 responsabilità limitata D'altronde anche nelle – invero piuttosto confuse - allegazioni CP_2
del lavoratore , questi non ricostruisce neppure astrattamente un centro unico di imputazione di interessi e menziona un percorso procedimentale che ben poteva ricondursi alla cessione dell'azienda; deduce, infatti, che il signor , titolare della ditta presso la quale egli aveva Controparte_1
prestato servizio fino al 29 Febbraio 2016 , era transitato alle dipendenze della società e – CP_1
verosimilmente nella nuova veste di dipendente con ruolo di responsabilità nella società- aveva mantenuto il ruolo di preposto . I testi escussi hanno confermato la circostanza rilevando come nel periodo di servizio del all'interno della società le ferie non venivano più autorizzate da Pt_1
, bensì da amministratore della società , la quale “doveva Controparte_1 Persona_1 saperlo per organizzarsi il lavoro” (dichiarazione di ) e che, a seguito del trasferimento Tes_1
di azienda era sempre la a dare le direttive ( ha dichiarato con Persona_1 Persona_2 riferimento al : “quando stava con la era che dava le direttive….è Pt_1 CP_2 Per_1 cambiato solo che prima c'era mio padre e poi mia sorella che decideva tutto lei ogni cosa che doveva essere fatta”). Solo il teste ha individuato nel il Testimone_2 Controparte_1
principale del , ma si tratta di dichiarazioni rese sulla scorta di impressioni personali di un Pt_1 soggetto esterno all'azienda, che frequentava saltuariamente l'officina perché all'epoca lavorava in
Mercedes Benz.
La cessione di azienda , invece, giustifica la circostanza che il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito senza mutamento e avvicendamento anche con riferimento alla struttura organizzativa aziendale dapprima riconducibile alla ditta individuale e poi alla società a responsabilità limitata CP_2
Se così è , correttamente il tribunale ha riconosciuto la responsabilità della ditta Controparte_1
in relazione al primo periodo di attività lavorativa e la responsabilità della società per CP_2
l'intero periodo quale cessionaria dell'azienda di . Controparte_1
Tanto premesso , contesta la valutazione della prova operata dal giudice di prime cure Parte_1
in relazione al diritto al superiore inquadramento rivendicato rappresentando come egli , diversamente da quanto dedotto dal tribunale , avesse allegato la riconducibilità delle mansioni svolte al quarto livello del contratto collettivo nazionale lavoro metalmeccanica;
aveva altresì sottolineato come, non avendo mai mutato mansioni nel corso del rapporto lavorativo svolto dapprima alle dipendenze della ditta e poi formalmente alle dipendenze della , nel periodo Controparte_1 CP_2
dal Marzo al maggio 2016 egli era stato in effetti inquadrato nel superiore profilo quarto mentre nei restanti periodi era stato inquadrato nel livello terzo .
Il tribunale ha sostanzialmente rilevato come in un giudizio in cui parte ricorrente deduca la non corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica posseduta, anche al fine di rivendicare il diritto al più favorevole trattamento economico, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore dipendente non può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Al giudice compete l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori (Cass.
L, Sentenza n. 26234 del 30/10/2008 ). Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025). In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel ricorso originario in relazione alla rivendicazione della superiore qualifica di livello IV
l'allegazione difensiva consisteva esclusivamente nei seguenti due capitoli dello svolgimento del fatto “3. Detta società inquadrava il ricorrente dapprima nel quarto livello del CCNL metalmeccanica dal 1 Marzo al 31 maggio 2016 poi nel terzo livello del CCNL metalmeccanica ….
4. le mansioni affidate erano quelle di saldatore di natura complessa il ricorrente infatti sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massi-ma equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri, lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano
e/o alle prove previste per tali saldature”
Al di fuori del passaggio in cui si argomenta che la società avesse inizialmente riconosciuto per le mensilità marzo , aprile e maggio 2016 il superiore livello professionale quarto , l'articolazione in fatto si limita a riportare testualmente una delle esemplificazioni contenute nella contrattazione collettiva relativamente ai profili professionali riconducibili al livello quarto
La parte cioè non argomenta le ragioni per le quali le mansioni concretamente svolte avessero le caratteristiche proprie del profilo professionale rivendicato e soprattutto perché le stesse non fossero riconducibili alla qualifica terza posseduta che parimenti prevedeva un profilo professionale di saldatore . Infatti alla qualifica terza appartengono altresì i lavoratori che “ sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà”. Il ricorrente non ha indicato quali erano le caratteristiche professionali che rendevano l'inquadramento nel terzo livello inadeguato rispetto all'attività concretamente svolta .
D'altronde anche la prova testi non è risultata esaustiva poiché i testi medesimi si sono limitati sostanzialmente a confermare che egli svolgeva l'attività di saldatore. In particolare il teste Tes_2
ha dichiarato che saldava le gabbie e cioè alcuni contenitori in ferro che si rompevano Parte_1
e dovevano essere saldati;
analoghe dichiarazioni ha reso il teste che ha aggiunto che Tes_1
faceva saldatura anche sui mezzi quali veicoli commerciali , camion e autovetture;
il teste Per_2
ha confermato che faceva il saldatore delle gabbie per la ,
[...] Parte_1 Parte_2
committente della società CP_1 Per altro verso la circostanza che i testi abbiano confermato il capitolo di prova che riportava testualmente la declaratoria contrattuale risulta non significativa trattandosi di previsione che conteneva valutazioni che non potevano essere rimesse alla prova testimoniale . Tali valutazioni avevano carattere generale e indeterminato . Si rilevava infatti che i lavori di saldatura per essere riconducibili alla superiore qualifica professionale dovevano avere “ natura complessa in relazione alle difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano” senza che venisse mai esplicitato in che cosa consisteva questa complessità e quali erano le particolari posizioni di lavoro in cui il saldatore si trovava ad operare e che legittimavano una maggiore difficoltà della prestazione lavorativa e quindi una preparazione tecnico pratica diversa . Non essendo siffatti aspetti argomentati nel capitolo di prova non hanno potuto neppure costituire oggetto di specifica domanda al teste .
Infine la circostanza allegata secondo la quale , avendo la società spontaneamente riconosciuto l'inquadramento nel livello quarto, per un periodo di tre mesi , egli aveva maturato il diritto al superiore livello , non può essere condivisa . Posto che lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto all'inquadramento nel livello corrispondente anche per i periodi successivi purché venga superato il termine di tre mesi , mai varcato nel caso di specie , resta necessario valutare in concreto se le attività svolte dal lavoratore legittimassero siffatta pretesa. L'attribuzione del superiore inquadramento per un periodo di tempo limitato da parte del datore di lavoro può , in effetti , corrispondere a logiche diverse ed essere l'effetto di una scelta discrezionale non necessariamente vincolante per il futuro , laddove non siano integrate le condizioni di legge per il formarsi del diritto alla progressione .
Tanto premesso , per le ragioni già espresse , in difetto di prova in merito alla riconducibilità delle mansioni di saldatore concretamente svolte al profilo quarto , piuttosto che al profilo terzo concretamente riconosciuto, la richiesta deve essere respinta .
Il parziale accoglimento dell'appello solo nei confronti della già condannata in primo CP_2
grado legittima una conferma della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite nei due gradi di giudizio nei confronti di , ingiustamente convenuto in giudizio, e la Controparte_1
condanna della società convenuta, contumace in entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al pagamento ( oltre alla somma indicata nella sentenza del tribunale CP_2
di Rieti n. 121/2022 di euro 2859,96) del TFR maturato nel periodo dall'1 marzo 2016 al 26 giugno
2017 da quantificarsi avuto riguardo alle retribuzioni concretamente corrisposte nel medesimo periodo a . Condanna al pagamento delle spese del doppio grado che Parte_1 CP_2
liquida per il primo grado in complessivi euro 1500 e per il presente grado in complessivi euro 962 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 1500 per il primo grado e euro 962 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1668/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MOZZICAFREDDO DAVID ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MONTE SANTO 10/A 00195 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. IMPERI GIOVANNI ed Controparte_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA EUCLIDE, 2 00197 ROMA;
APPELLATO
E
CP_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Rieti numero 121 del 21 Aprile 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Rieti per chiedere l'accertamento della continuità Parte_1
del rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 18 settembre 2015 sino al licenziamento (avvenuto il 26 giugno 2017 )prima alle formali dipendenze della ditta individuale VA CO e poi della società e l'accertamento del suo diritto all'inquadramento nella categoria quarta CP_2 del contratto collettivo metalmeccanica piccola industria per l'intero periodo . Chiedeva accertarsi il diritto alle differenze retributive dovute nella misura di euro 9.499,81 oltre l'ulteriore somma di euro
2.285,33 a titolo di TFR e condannarsi la società e la ditta individuale VA CP_1 CP_1
ai relativi pagamenti . Chiedeva infine accertarsi che egli aveva goduto solo in parte di ferie e permessi spettanti e condannarsi la società e la ditta individuale convenuta , ciascuna per quanto fosse risultato di competenza , al pagamento della ulteriore somma di euro 740,62 a titolo risarcitorio per le ferie non godute e euro 612,43 a titolo di permessi maturati e non goduti . Chiedeva infine la condanna al pagamento della mensilità di giugno 2017 e della tredicesima mensilità nonché la condanna al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali . Il tribunale di Roma accoglieva la domanda limitatamente al pagamento della mensilità di giugno e della tredicesima mensilità e rigettava per il resto il ricorso .
Avverso detta sentenza proponeva appello reiterando le originarie domande salvo la Parte_1
domanda di pagamento di ferie e permessi non goduti;
nel corso del giudizio espressamente rinunciava alla richiesta di condanna al pagamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale, mai convenuto in giudizio.
Nello specifico contestava la sentenza per mancata corrispondenza tra richiesto e pronunciato;
rappresentava come , all'esito del giudizio di primo grado, fosse emerso il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto sicché , a suo avviso, risultava illogica la condanna al solo pagamento della tredicesima mensilità e della mensilità di giugno 2017 , peraltro in assenza di controdeduzioni da parte degli appellati . Con il secondo motivo di appello deduceva l'erronea valutazione della prova rappresentando il diritto all'inquadramento nel quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanica .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza .
La società non si costituiva ed era dichiarata contumace. CP_1
L'appello è fondato nei termini di cui in motivazione.
Con il primo motivo di appello lamenta il mancato riconoscimento del trattamento di Parte_1
fine rapporto . Nelle conclusioni del giudizio di primo grado del ricorso dinanzi al tribunale di Rieti effettivamente la parte richiedeva la liquidazione , oltre che della somma dovuta a titolo di tredicesima mensilità e per la mensilità di giugno 2017 , anche del TFR . L'appellante , tuttavia , riportava la richiesta di pagamento del TFR nel medesimo capo di domanda relativo alla rivendicazione della qualifica superiore asseritamente spettante .
Avendo escluso il diritto al riconoscimento della superiore qualifica professionale di quarto livello , il Tribunale ha respinto anche la richiesta di pagamento del TFR , implicitamente riconducendo tale istanza al superiore profilo professionale rivendicato . Il tribunale ha ritenuto il difetto di allegazioni sufficienti ad argomentare il diritto all'inquadramento nel livello quarto rivendicato;
avendo ritenuto che il differenziale richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto fosse riconducibile al superiore livello professionale quarto, il tribunale ha negato la pretesa di condanna per tale titolo .
Tuttavia dall'esame dei conteggi emerge come il avesse dato atto dell'intervenuto pagamento Pt_1
da parte di della somma di euro 584,45 a titolo di TFR in relazione al periodo Controparte_1
lavorativo svolto alle dipendenze della ditta , rivendicando , all'interno dei conteggi , il differenziale asseritamente mancante in relazione al superiore livello di inquadramento dovuto per il periodo di servizio reso all'interno della ditta individuale.
Viceversa , con riferimento al periodo di servizio reso alle dipendenze della società , il CP_2
conteggio non dava atto di alcuna corresponsione di emolumenti a titolo di TFR e la richiesta di condanna al pagamento della complessiva somma di euro 2.163,67 copriva l'integrale trattamento di fine rapporto spettante in relazione alle prestazioni lavorative rese dall'uno Marzo 2016 fino alla cessazione del rapporto , sia pure con riguardo al superiore inquadramento nel livello quarto . In effetti l'allegazione di un fatto costitutivo della domanda, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, non è necessario venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso potendo pure essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, potendo perciò desumersi anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzione documentali, (Cass.18783/2009, Cass.7097/2012; Cass.17076/2004,
Cass. 607/1996). Pertanto , benchè difetti la chiara esplicitazione che la richiesta di pagamento del
TFR in relazione al periodo lavorativo prestato alle dipendenze della società aveva CP_2 riguardo all'intero suo ammontare e non solamente al differenziale asseritamente maturato in relazione al diritto al superiore inquadramento professionale rivendicato, considerato che l'onere della prova dei pagamenti gravava sulla società che, rimanendo contumace in entrambi i gradi di giudizio tale prova non ha offerto , e considerato pure che dai cedolini prodotti, relativi all'intero periodo lavorativo non risulta il versamento di alcuna somma a tale titolo, la richiesta di condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di TFR , in relazione all'inquadramento nel livello III ritenuto correttamente attribuito per le ragioni che saranno di seguito esplicitate , deve essere accolta.
Non può essere accolta invece la richiesta di condanna nei confronti di a tale Controparte_1
titolo risultando incontroverso il pagamento della somma di euro 584,45 e non avendo la parte dedotto l'insufficienza di detta somma in relazione all'inquadramento nel livello III effettivamente posseduto
( e effettivamente spettante) .
Deve invece respingersi il secondo motivo di appello. Deve premettersi che il signor non ha Pt_1
specificamente contestato il capo della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il lavoratore avesse configurato una cessione di azienda ex articolo 2112 c.c. chiedendone l'accertamento giudiziale con prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria .
In effetti il ricorso originario, e nuovamente l'atto di appello, riportano confusamente che il rapporto lavorativo del si era svolto con continuità senza mutamento di mansioni , che il aveva Pt_1 Pt_1
sempre ricevuto direttive da parte di e che la concreta attività lavorativa non Controparte_1
aveva subito modifica , mutamento o avvicendamento con riferimento alla titolarità del potere direttivo e disciplinare e anche relativamente alla concreta struttura organizzativa aziendale .
Rappresenta ulteriormente il lavoratore che gli avvicendamenti contrattuali di fatto imposti erano stati disposti solo formalmente senza un'effettiva modificazione nei rapporti contrattuali. Rispetto a siffatta ricostruzione, reiterata in grado di appello, il collegio ha ritenuto preliminare verificare la possibilità di ipotizzare un centro unico di imputazione di interessi rappresentato dalla ditta individuale di e dalla Per ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto Controparte_1 CP_2
di lavoro è necessaria l'allegazione e prova dei seguenti aspetti : a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2). E l'accertamento di tali requisiti, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.to 6.3; Cass. 24 gennaio 2022, n. 2014); è indubbio che, nella definizione di unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro, il riferimento ad “una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale” risenta di una preoccupazione per le frammentazioni fraudolente fra più società, finalizzate alla elusione delle norme imperative (con particolare riferimento al requisito occupazionale rilevante per la tutela c.d. reale o all'ampiezza dell'obbligo di repêchage) . Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie in cui l'attività lavorativa è stata resa dal dapprima in favore di una ditta individuale e, successivamente, in favore di una società a Pt_1
responsabilità limitata . Ma quel che è più importane è che difettano tutti i presupposti fissati dalla giurisprudenza per ipotizzare un centro unico di imputazione di interessi: non c'è integrazione tra le attività esercitate dalle imprese, che viceversa si sono succedute nel tempo, non c'è un coordinamento tecnico ed amministrativo- finanziario finalizzato a far confluire le diverse attività di impresa verso un fine comune, non c'è utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di due soggetti, non c'è simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti. Per altro verso, invece, l'unicità della struttura organizzativa e produttiva si legittima con il trasferimento di azienda dalla ditta individuale alla società a Controparte_1 responsabilità limitata D'altronde anche nelle – invero piuttosto confuse - allegazioni CP_2
del lavoratore , questi non ricostruisce neppure astrattamente un centro unico di imputazione di interessi e menziona un percorso procedimentale che ben poteva ricondursi alla cessione dell'azienda; deduce, infatti, che il signor , titolare della ditta presso la quale egli aveva Controparte_1
prestato servizio fino al 29 Febbraio 2016 , era transitato alle dipendenze della società e – CP_1
verosimilmente nella nuova veste di dipendente con ruolo di responsabilità nella società- aveva mantenuto il ruolo di preposto . I testi escussi hanno confermato la circostanza rilevando come nel periodo di servizio del all'interno della società le ferie non venivano più autorizzate da Pt_1
, bensì da amministratore della società , la quale “doveva Controparte_1 Persona_1 saperlo per organizzarsi il lavoro” (dichiarazione di ) e che, a seguito del trasferimento Tes_1
di azienda era sempre la a dare le direttive ( ha dichiarato con Persona_1 Persona_2 riferimento al : “quando stava con la era che dava le direttive….è Pt_1 CP_2 Per_1 cambiato solo che prima c'era mio padre e poi mia sorella che decideva tutto lei ogni cosa che doveva essere fatta”). Solo il teste ha individuato nel il Testimone_2 Controparte_1
principale del , ma si tratta di dichiarazioni rese sulla scorta di impressioni personali di un Pt_1 soggetto esterno all'azienda, che frequentava saltuariamente l'officina perché all'epoca lavorava in
Mercedes Benz.
La cessione di azienda , invece, giustifica la circostanza che il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito senza mutamento e avvicendamento anche con riferimento alla struttura organizzativa aziendale dapprima riconducibile alla ditta individuale e poi alla società a responsabilità limitata CP_2
Se così è , correttamente il tribunale ha riconosciuto la responsabilità della ditta Controparte_1
in relazione al primo periodo di attività lavorativa e la responsabilità della società per CP_2
l'intero periodo quale cessionaria dell'azienda di . Controparte_1
Tanto premesso , contesta la valutazione della prova operata dal giudice di prime cure Parte_1
in relazione al diritto al superiore inquadramento rivendicato rappresentando come egli , diversamente da quanto dedotto dal tribunale , avesse allegato la riconducibilità delle mansioni svolte al quarto livello del contratto collettivo nazionale lavoro metalmeccanica;
aveva altresì sottolineato come, non avendo mai mutato mansioni nel corso del rapporto lavorativo svolto dapprima alle dipendenze della ditta e poi formalmente alle dipendenze della , nel periodo Controparte_1 CP_2
dal Marzo al maggio 2016 egli era stato in effetti inquadrato nel superiore profilo quarto mentre nei restanti periodi era stato inquadrato nel livello terzo .
Il tribunale ha sostanzialmente rilevato come in un giudizio in cui parte ricorrente deduca la non corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica posseduta, anche al fine di rivendicare il diritto al più favorevole trattamento economico, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore dipendente non può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Al giudice compete l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori (Cass.
L, Sentenza n. 26234 del 30/10/2008 ). Per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, perché occorre pur sempre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr., per tutte, Cass. 21.5.2003, n. 8025). In altre parole, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Nel ricorso originario in relazione alla rivendicazione della superiore qualifica di livello IV
l'allegazione difensiva consisteva esclusivamente nei seguenti due capitoli dello svolgimento del fatto “3. Detta società inquadrava il ricorrente dapprima nel quarto livello del CCNL metalmeccanica dal 1 Marzo al 31 maggio 2016 poi nel terzo livello del CCNL metalmeccanica ….
4. le mansioni affidate erano quelle di saldatore di natura complessa il ricorrente infatti sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massi-ma equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri, lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano
e/o alle prove previste per tali saldature”
Al di fuori del passaggio in cui si argomenta che la società avesse inizialmente riconosciuto per le mensilità marzo , aprile e maggio 2016 il superiore livello professionale quarto , l'articolazione in fatto si limita a riportare testualmente una delle esemplificazioni contenute nella contrattazione collettiva relativamente ai profili professionali riconducibili al livello quarto
La parte cioè non argomenta le ragioni per le quali le mansioni concretamente svolte avessero le caratteristiche proprie del profilo professionale rivendicato e soprattutto perché le stesse non fossero riconducibili alla qualifica terza posseduta che parimenti prevedeva un profilo professionale di saldatore . Infatti alla qualifica terza appartengono altresì i lavoratori che “ sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà”. Il ricorrente non ha indicato quali erano le caratteristiche professionali che rendevano l'inquadramento nel terzo livello inadeguato rispetto all'attività concretamente svolta .
D'altronde anche la prova testi non è risultata esaustiva poiché i testi medesimi si sono limitati sostanzialmente a confermare che egli svolgeva l'attività di saldatore. In particolare il teste Tes_2
ha dichiarato che saldava le gabbie e cioè alcuni contenitori in ferro che si rompevano Parte_1
e dovevano essere saldati;
analoghe dichiarazioni ha reso il teste che ha aggiunto che Tes_1
faceva saldatura anche sui mezzi quali veicoli commerciali , camion e autovetture;
il teste Per_2
ha confermato che faceva il saldatore delle gabbie per la ,
[...] Parte_1 Parte_2
committente della società CP_1 Per altro verso la circostanza che i testi abbiano confermato il capitolo di prova che riportava testualmente la declaratoria contrattuale risulta non significativa trattandosi di previsione che conteneva valutazioni che non potevano essere rimesse alla prova testimoniale . Tali valutazioni avevano carattere generale e indeterminato . Si rilevava infatti che i lavori di saldatura per essere riconducibili alla superiore qualifica professionale dovevano avere “ natura complessa in relazione alle difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano” senza che venisse mai esplicitato in che cosa consisteva questa complessità e quali erano le particolari posizioni di lavoro in cui il saldatore si trovava ad operare e che legittimavano una maggiore difficoltà della prestazione lavorativa e quindi una preparazione tecnico pratica diversa . Non essendo siffatti aspetti argomentati nel capitolo di prova non hanno potuto neppure costituire oggetto di specifica domanda al teste .
Infine la circostanza allegata secondo la quale , avendo la società spontaneamente riconosciuto l'inquadramento nel livello quarto, per un periodo di tre mesi , egli aveva maturato il diritto al superiore livello , non può essere condivisa . Posto che lo svolgimento di mansioni superiori dà diritto all'inquadramento nel livello corrispondente anche per i periodi successivi purché venga superato il termine di tre mesi , mai varcato nel caso di specie , resta necessario valutare in concreto se le attività svolte dal lavoratore legittimassero siffatta pretesa. L'attribuzione del superiore inquadramento per un periodo di tempo limitato da parte del datore di lavoro può , in effetti , corrispondere a logiche diverse ed essere l'effetto di una scelta discrezionale non necessariamente vincolante per il futuro , laddove non siano integrate le condizioni di legge per il formarsi del diritto alla progressione .
Tanto premesso , per le ragioni già espresse , in difetto di prova in merito alla riconducibilità delle mansioni di saldatore concretamente svolte al profilo quarto , piuttosto che al profilo terzo concretamente riconosciuto, la richiesta deve essere respinta .
Il parziale accoglimento dell'appello solo nei confronti della già condannata in primo CP_2
grado legittima una conferma della pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite nei due gradi di giudizio nei confronti di , ingiustamente convenuto in giudizio, e la Controparte_1
condanna della società convenuta, contumace in entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al pagamento ( oltre alla somma indicata nella sentenza del tribunale CP_2
di Rieti n. 121/2022 di euro 2859,96) del TFR maturato nel periodo dall'1 marzo 2016 al 26 giugno
2017 da quantificarsi avuto riguardo alle retribuzioni concretamente corrisposte nel medesimo periodo a . Condanna al pagamento delle spese del doppio grado che Parte_1 CP_2
liquida per il primo grado in complessivi euro 1500 e per il presente grado in complessivi euro 962 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in Parte_1 Controparte_1
complessivi euro 1500 per il primo grado e euro 962 per il presente grado oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La presidente
Maria Antonia Garzia