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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa NA ME, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3708/2023 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Miccolis presso il cui studio sito Parte_1
in Bari alla via Melo n. 114 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Palese presso il cui studio sito in Casarano alla via
Roman n. 13 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO
Avv. MASSARO Giovanni Francesco, in proprio ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Altamura alla via Maroncelli n. 3;
- creditore procedente –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Pinto presso il cui studio sito in Controparte_2
Altamura alla via Giovanni Pascoli n. 13 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- interventore ex art. 105 co. 2 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. immobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si
NA ME intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.02.2023, Parte_1 introduceva il giudizio di merito in relazione all'opposizione all'esecuzione promossa nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 40/2018, in ordine agli interventi depositati dall'
[...]
, convenendola in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, unitamente all'avv. Controparte_1
Massaro Francesco Giovanni quale creditore procedente, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da nei confronti di , così come nel dettaglio Controparte_1 Parte_1 richiamati e trascritti negli atti di intervento effettuati dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 40/2018, rispettivamente depositati in data 15.06.2018 e
20.01.2021 e negli allegati estratti di ruolo. Per l'effetto, voglia l'adito Tribunale, ritenere e dichiarare privi di effetto gli interventi effettuati nella procedura esecutiva da parte di
[...]
nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
- IN VIA SUBORDINATA: Ritenere e dichiarare il credito vantato da Controparte_1
privo del privilegio ipotecario in quanto non provato.
[...]
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i crediti dei suddetti interventi, così come spiegati dell'ente di riscossione, si chiede di limitare il privilegio all'unica iscrizione ipotecaria opponibile alla presente procedura, poiché estesa a tutte le unità immobiliari costituenti il lotto unico pignorato e venduto e, di conseguenza, al solo credito con essa garantito.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice in qualità di antistataria”.
NA ME L'attore opponente esponeva in fatto di essere debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 40/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, promossa dall'avv. Giovanni
Francesco Massaro, per il recupero dei propri compensi professionali;
che in data 15.06.2018 interveniva nella predetta procedura esecutiva l' , dichiarandosi Controparte_1 creditrice del per €. 53.489,92, in forza di n. 35 estratti di ruolo;
che, successivamente alla Pt_1 vendita del compendio pignorato, l' depositava un secondo Controparte_1 intervento in data 20.01.2021, per complessivi €. 506.368,20; che in seguito alla notifica del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, avvenuta in data 19.02.2021, l'opponente veniva a conoscenza degli interventi effettuati dall' per l'importo complessivo di €. Controparte_1
559.858,12.
Ritenendo illegittimi i predetti interventi, il proponeva opposizione all'esecuzione, Pt_1
in cui il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere nella fase cautelare, assegnando il termine di giorni
30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito il eccepiva: 1) la prescrizione del credito vantato da Pt_1
nonché l'inammissibilita' degli interventi effettuati nella Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare RG 40/2018 e l'inesistenza del privilegio ipotecario invocato;
2) la limitazione del privilegio ipotecario di a parte del compendio Controparte_3
immobiliare pignorato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2023 si costituiva in giudizio l'avv. Massaro Giovanni Francesco, in proprio, in qualità di creditore procedente nella procedura esecutiva 40/2018, aderendo in toto alle conclusioni formulate dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.06.2023 si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva la nullita' dell'atto di citazione per Controparte_4 genericita' nonché l'inammissibilità dell'opposizione siccome tardiva, non avendo il debitore esecutato mai proposto opposizione avverso gli avvisi di intimazione regolarmente notificatigli, né avverso le iscrizioni di ipoteca eseguite sugli immobili di sua proprietà, nè avverso gli atti di intervento regolarmente depositati dall' nella procedura esecutiva Controparte_5 immobiliare n. 40/2018, al fine di contestare l'asserita mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e/o la prescrizione dei relativi crediti;
nel merito, istava per il rigetto della domanda attorea assumendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la fondatezza dei titoli sottesi agli interventi effettuati nell'abito della procedura esecutiva.
Alla prima udienza celebratasi in data 05.06.2023, le parti chiedevano un rinvio per controdedurre alla costituzione dell' e il giudizio veniva rinviato all'udienza Controparte_4
del 26.10.2023.
NA ME LL RE interveniva in giudizio , in qualità di creditrice intervenuta nella Controparte_2
procedura esecutiva immobiliare 40/2018, che aderiva alle richieste formulate dal e, Pt_1 pertanto, chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non essendo state avanzate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposta e il creditore procedente avv. Massaro Controparte_3
Francesco Giovanni non depositavano né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda sollevata da . Controparte_3
Parte opposta ha dedotto la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio assumendo che nel corpo dello stesso non sia rinvenibile alcuna indicazione dell'ammontare dei crediti che si presumono prescritti, né alcun preciso, puntuale e indispensabile riferimento ai relativi titoli, limitandosi l'opponente ad eccepire genericamente la prescrizione dei crediti vantati dall'Agente della Riscossione e, quindi, l' inammissibilità degli interventi eseguiti nella procedura esecutiva immobiliare RG 40/2018 e l'inesistenza del privilegio ipotecario, con conseguente impossibilità per la parte creditrice di articolare compiutamente le proprie difese.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n.
11751/2013).
In particolare, la nullità della citazione per omessa determinazione delle ragioni della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, quale “esposizione
NA ME dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c.; detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione della causa petendi, così intesa, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 18783/2009; n. 4828/2006).
E' evidente, pertanto, come, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, non ricorra, nella specie, alcuna ipotesi di nullità per vizi afferenti alla editio actionis, atteso che la domanda risulta puntualmente formulata, come dimostrano, peraltro, le copiose difese articolate dalla parte convenuta;
l'eccezione, pertanto, non può che essere rigettata.
Ancora, in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3
della presente opposizione per manifesta tardività, non avendo il debitore esecutato - al fine di contestare la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e/o la prescrizione dei relativi crediti - mai proposto opposizione avverso gli avvisi di intimazione regolarmente notificatigli, né avverso le iscrizioni di ipoteca eseguite sugli immobili di sua proprietà, nè avverso gli atti di intervento regolarmente depositati dall' nella procedura esecutiva Controparte_5
immobiliare n. 40/2018.
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01420229003120745000 Parte_1 notificatagli in data 15.04.2022 riepilogativa della propria posizione debitoria pari a €. 493.297,64 e contenente la sintesi di tutte le cartelle precedentemente emesse che egli assume non essergli mai state notificate da parte di . Controparte_1
Ora, costituisce principio consolidato quello secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta
(cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641/2011, Cass. n. 8704/2013 e da ultimo Cass. n. 23346/2024).
Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata”.
Ciò posto l' costituendosi in giudizio ha prodotto, come peraltro già Controparte_4
nella fase cautelare dinanzi al G.E., le cartelle di pagamento contenute negli estratti di ruolo di cui
NA ME agli atti di intervento e, successivamente alla notifica delle richiamate cartelle di pagamento e avvisi di addebito, ha poi notificato gli avvisi di intimazione.
La notifica delle cartelle è stata effettuata a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, prima parte. A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato: “In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto
a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del
19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).
Dunque, nulla quaestio in merito alla regolarità della notifica delle cartelle non impugnate dall'opponente avendo l'opposta prodotto gli avvisi di ricevimento.
L'opponente, dal canto proprio, ha disconosciuto tutta la documentazione prodotta dall'opposta in quanto priva della relativa attestazione di conformità all'originale informatico e/o cartaceo, sottoscritta dal procuratore costituito, in merito all'“allegato 1 -ric. not. cartelle.pdf” ne ha disconosciuto la veridicità assumendo l'impossibilità di individuare l'atto effettivamente notificato e relativo alle singole ricevute postali allegate, con riferimento all'“allegato 3 - avvisi di intimazione-
NA ME
1.pdf” ha eccepito che non vi sia alcuna prova dell'avvenuta notifica delle stesse essendo mere copie informatiche di atti, avuto riguardo all'“allegato 4 - note di ispezione ipotecaria.pdf” ha dedotto che trattasi di mere ispezioni ipotecarie prive dell'allegazione del relativo titolo o della ricevuta di avvenuta presentazione della formalità, infine ha rimarcato che dagli allegati de quibus si evince che tra la data delle notifiche delle cartelle esattoriali e quella degli interventi dell'Ente, siano ampiamente decorsi i termini di prescrizione per ogni singola categoria di tributo.
Orbene, premettendo che quanto alla mancata attestazione di conformità all'originale l' ha provveduto al deposito di detta documentazione in copia Controparte_3
conforme, mette conto rilevare che, pur a fronte del disconoscimento effettuato dal , non Pt_1
sussistono elementi ostativi all'attribuire rilevanza alle copie ritenendosi non necessaria l'acquisizione degli originali, attesa, per un verso, l'intervenuta attestazione di conformità delle copie e, per altro verso, in ragione della genericità del disconoscimento, non essendo state contestate delle specifiche difformità (cfr. Cass. ord. n. 27181/2020). Ciò in quanto il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.c. , comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
03/02/2006).
Destituite di fondamento si appalesano, infine, le censure mosse dall'opponente alle copie di notifiche avvenute a mezzo pec, dovendosi richiamare il principio da ultimo espresso dalla Suprema
Corte, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 28852/2023 a mente del quale “la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia esso un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), oppure una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ovvero un file in formato PDF (portable document format)”.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), in applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con
NA ME riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
25.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA la parte attrice opponente , il creditore procedente avv. Parte_1
Massaro Giovanni Francesco e l'intervenuta , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2
favore della convenuta opposta , delle spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 23.05.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ME
NA ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Unico dott.ssa NA ME, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3708/2023 R.G. promosso
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Miccolis presso il cui studio sito Parte_1
in Bari alla via Melo n. 114 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Palese presso il cui studio sito in Casarano alla via
Roman n. 13 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta –
NONCHE' CONTRO
Avv. MASSARO Giovanni Francesco, in proprio ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Altamura alla via Maroncelli n. 3;
- creditore procedente –
E
rappresentata e difesa dall'avv. Samuele Pinto presso il cui studio sito in Controparte_2
Altamura alla via Giovanni Pascoli n. 13 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- interventore ex art. 105 co. 2 c.p.c. -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. immobiliare.
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi che si
NA ME intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.02.2023, Parte_1 introduceva il giudizio di merito in relazione all'opposizione all'esecuzione promossa nell'ambito della procedura esecutiva R.G. Es. 40/2018, in ordine agli interventi depositati dall'
[...]
, convenendola in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, unitamente all'avv. Controparte_1
Massaro Francesco Giovanni quale creditore procedente, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da nei confronti di , così come nel dettaglio Controparte_1 Parte_1 richiamati e trascritti negli atti di intervento effettuati dall'agente della riscossione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 40/2018, rispettivamente depositati in data 15.06.2018 e
20.01.2021 e negli allegati estratti di ruolo. Per l'effetto, voglia l'adito Tribunale, ritenere e dichiarare privi di effetto gli interventi effettuati nella procedura esecutiva da parte di
[...]
nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
- IN VIA SUBORDINATA: Ritenere e dichiarare il credito vantato da Controparte_1
privo del privilegio ipotecario in quanto non provato.
[...]
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere ammessi i crediti dei suddetti interventi, così come spiegati dell'ente di riscossione, si chiede di limitare il privilegio all'unica iscrizione ipotecaria opponibile alla presente procedura, poiché estesa a tutte le unità immobiliari costituenti il lotto unico pignorato e venduto e, di conseguenza, al solo credito con essa garantito.
- Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice in qualità di antistataria”.
NA ME L'attore opponente esponeva in fatto di essere debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 40/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Bari, promossa dall'avv. Giovanni
Francesco Massaro, per il recupero dei propri compensi professionali;
che in data 15.06.2018 interveniva nella predetta procedura esecutiva l' , dichiarandosi Controparte_1 creditrice del per €. 53.489,92, in forza di n. 35 estratti di ruolo;
che, successivamente alla Pt_1 vendita del compendio pignorato, l' depositava un secondo Controparte_1 intervento in data 20.01.2021, per complessivi €. 506.368,20; che in seguito alla notifica del decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, avvenuta in data 19.02.2021, l'opponente veniva a conoscenza degli interventi effettuati dall' per l'importo complessivo di €. Controparte_1
559.858,12.
Ritenendo illegittimi i predetti interventi, il proponeva opposizione all'esecuzione, Pt_1
in cui il G.E. dichiarava il non luogo a provvedere nella fase cautelare, assegnando il termine di giorni
30 per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel presente giudizio di merito il eccepiva: 1) la prescrizione del credito vantato da Pt_1
nonché l'inammissibilita' degli interventi effettuati nella Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare RG 40/2018 e l'inesistenza del privilegio ipotecario invocato;
2) la limitazione del privilegio ipotecario di a parte del compendio Controparte_3
immobiliare pignorato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2023 si costituiva in giudizio l'avv. Massaro Giovanni Francesco, in proprio, in qualità di creditore procedente nella procedura esecutiva 40/2018, aderendo in toto alle conclusioni formulate dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.06.2023 si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, eccepiva la nullita' dell'atto di citazione per Controparte_4 genericita' nonché l'inammissibilità dell'opposizione siccome tardiva, non avendo il debitore esecutato mai proposto opposizione avverso gli avvisi di intimazione regolarmente notificatigli, né avverso le iscrizioni di ipoteca eseguite sugli immobili di sua proprietà, nè avverso gli atti di intervento regolarmente depositati dall' nella procedura esecutiva Controparte_5 immobiliare n. 40/2018, al fine di contestare l'asserita mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e/o la prescrizione dei relativi crediti;
nel merito, istava per il rigetto della domanda attorea assumendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la fondatezza dei titoli sottesi agli interventi effettuati nell'abito della procedura esecutiva.
Alla prima udienza celebratasi in data 05.06.2023, le parti chiedevano un rinvio per controdedurre alla costituzione dell' e il giudizio veniva rinviato all'udienza Controparte_4
del 26.10.2023.
NA ME LL RE interveniva in giudizio , in qualità di creditrice intervenuta nella Controparte_2
procedura esecutiva immobiliare 40/2018, che aderiva alle richieste formulate dal e, Pt_1 pertanto, chiedeva l'accoglimento della proposta opposizione.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., non essendo state avanzate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposta e il creditore procedente avv. Massaro Controparte_3
Francesco Giovanni non depositavano né la comparsa conclusionale, né la memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda sollevata da . Controparte_3
Parte opposta ha dedotto la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio assumendo che nel corpo dello stesso non sia rinvenibile alcuna indicazione dell'ammontare dei crediti che si presumono prescritti, né alcun preciso, puntuale e indispensabile riferimento ai relativi titoli, limitandosi l'opponente ad eccepire genericamente la prescrizione dei crediti vantati dall'Agente della Riscossione e, quindi, l' inammissibilità degli interventi eseguiti nella procedura esecutiva immobiliare RG 40/2018 e l'inesistenza del privilegio ipotecario, con conseguente impossibilità per la parte creditrice di articolare compiutamente le proprie difese.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito, va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n.
11751/2013).
In particolare, la nullità della citazione per omessa determinazione delle ragioni della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi, quale “esposizione
NA ME dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c.; detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione della causa petendi, così intesa, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 18783/2009; n. 4828/2006).
E' evidente, pertanto, come, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, non ricorra, nella specie, alcuna ipotesi di nullità per vizi afferenti alla editio actionis, atteso che la domanda risulta puntualmente formulata, come dimostrano, peraltro, le copiose difese articolate dalla parte convenuta;
l'eccezione, pertanto, non può che essere rigettata.
Ancora, in via preliminare, la ha eccepito l'inammissibilità Controparte_3
della presente opposizione per manifesta tardività, non avendo il debitore esecutato - al fine di contestare la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e/o la prescrizione dei relativi crediti - mai proposto opposizione avverso gli avvisi di intimazione regolarmente notificatigli, né avverso le iscrizioni di ipoteca eseguite sugli immobili di sua proprietà, nè avverso gli atti di intervento regolarmente depositati dall' nella procedura esecutiva Controparte_5
immobiliare n. 40/2018.
ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01420229003120745000 Parte_1 notificatagli in data 15.04.2022 riepilogativa della propria posizione debitoria pari a €. 493.297,64 e contenente la sintesi di tutte le cartelle precedentemente emesse che egli assume non essergli mai state notificate da parte di . Controparte_1
Ora, costituisce principio consolidato quello secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta
(cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641/2011, Cass. n. 8704/2013 e da ultimo Cass. n. 23346/2024).
Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata”.
Ciò posto l' costituendosi in giudizio ha prodotto, come peraltro già Controparte_4
nella fase cautelare dinanzi al G.E., le cartelle di pagamento contenute negli estratti di ruolo di cui
NA ME agli atti di intervento e, successivamente alla notifica delle richiamate cartelle di pagamento e avvisi di addebito, ha poi notificato gli avvisi di intimazione.
La notifica delle cartelle è stata effettuata a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma
1, prima parte. A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato: “In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'"onus probandi", gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa” (Sez. 5, Sentenza n. 23213 del 31/10/2014). Ed ancora: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto
a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del
19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).
Dunque, nulla quaestio in merito alla regolarità della notifica delle cartelle non impugnate dall'opponente avendo l'opposta prodotto gli avvisi di ricevimento.
L'opponente, dal canto proprio, ha disconosciuto tutta la documentazione prodotta dall'opposta in quanto priva della relativa attestazione di conformità all'originale informatico e/o cartaceo, sottoscritta dal procuratore costituito, in merito all'“allegato 1 -ric. not. cartelle.pdf” ne ha disconosciuto la veridicità assumendo l'impossibilità di individuare l'atto effettivamente notificato e relativo alle singole ricevute postali allegate, con riferimento all'“allegato 3 - avvisi di intimazione-
NA ME
1.pdf” ha eccepito che non vi sia alcuna prova dell'avvenuta notifica delle stesse essendo mere copie informatiche di atti, avuto riguardo all'“allegato 4 - note di ispezione ipotecaria.pdf” ha dedotto che trattasi di mere ispezioni ipotecarie prive dell'allegazione del relativo titolo o della ricevuta di avvenuta presentazione della formalità, infine ha rimarcato che dagli allegati de quibus si evince che tra la data delle notifiche delle cartelle esattoriali e quella degli interventi dell'Ente, siano ampiamente decorsi i termini di prescrizione per ogni singola categoria di tributo.
Orbene, premettendo che quanto alla mancata attestazione di conformità all'originale l' ha provveduto al deposito di detta documentazione in copia Controparte_3
conforme, mette conto rilevare che, pur a fronte del disconoscimento effettuato dal , non Pt_1
sussistono elementi ostativi all'attribuire rilevanza alle copie ritenendosi non necessaria l'acquisizione degli originali, attesa, per un verso, l'intervenuta attestazione di conformità delle copie e, per altro verso, in ragione della genericità del disconoscimento, non essendo state contestate delle specifiche difformità (cfr. Cass. ord. n. 27181/2020). Ciò in quanto il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c. , non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.c. , comma 1, n. 2), giacchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del
03/02/2006).
Destituite di fondamento si appalesano, infine, le censure mosse dall'opponente alle copie di notifiche avvenute a mezzo pec, dovendosi richiamare il principio da ultimo espresso dalla Suprema
Corte, Terza Sezione Civile, con ordinanza n. 28852/2023 a mente del quale “la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia esso un duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), oppure una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ovvero un file in formato PDF (portable document format)”.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), in applicazione dei valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con
NA ME riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
25.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA la parte attrice opponente , il creditore procedente avv. Parte_1
Massaro Giovanni Francesco e l'intervenuta , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2
favore della convenuta opposta , delle spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, il 23.05.2025.
Il Giudice dott.ssa NA ME
NA ME