Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
2506 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel./est.
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2506/2024 R.G. promossa da:
TE
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gresapan e Massasso, in forza di
[...]
procura speciale in atti;
parte attrice contro
CP_1
Persona elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosboch che la difende in forza di procura speciale in atti;
parte convenuta
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice :
In via principale:
Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
In via istruttoria:
dei redditi e/o di ogni documentazione comprovante il suo attuale stato economico e patrimoniale nonché dell'estratto contributivo INPS;
- nella ipotesi in cui la convenuta non provveda all'esibizione ut supra, previo ordine ex art.213 c.p.c di codesto Tribunale all'Agenzia delle Entrate competente di depositare in giudizio la lista dei rapporti bancari intestati o cointestati alla signora con le consistenze e le CP_1
movimentazioni degli ultimi tre anni, gli investimenti mobiliari, anche in forma di polizze assicurative, la dichiarazione dei redditi della convenuta e/o la CU e/o ogni documentazione comprovante il suo attuale stato economico e patrimoniale, con riferimento agli ultimi tre anni di imposta;
- ammessa la prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in premessa da 8 limitatamente al primo capoverso a 11 e da 15 a 18, tutte precedute dalla rituale formula “Vero che”;
- accertata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
Nel merito
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi TE
e , contratto in Torino in data 06/04/1986. Trascritto nei registri degli Atti di CP_1
Matrimonio della Stato Civile del Comune di Torino al n. 311, parte 2 serie A anno 1986
-ritenuta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio a carico del signor ed a favore della signora respingere ogni avversaria TE CP_1
domanda in tal senso
In subordine e nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga dovuto il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in ragione di tutto quanto sopra esposto determinare lo stesso nella misura di Euro 150,00 mensili o nella somma che il Giudice riterrà di giustizia, all'esito dell'istruttoria
-Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla trascrizione della sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, nonché le ulteriori annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per parte convenuta nel merito, in via principale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e TE
, contratto in Torino in data 4.04.1986 e trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio CP_1
dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 311, parte 2 serie A, anno 1986; respingere le altre domande del sig. ; TE
in via riconvenzionale: disporre a carico del sig. , in considerazione delle esigue possibilità TE
economiche della signora ed in considerazione del contributo economico da questa CP_1
apportato nel corso dell'intera vita matrimoniale, un assegno divorzile per un importo non inferiore ad euro 600,00 mensili e comunque superiore ai 400,70 Euro attualmente percepiti, data l'inadeguatezza della somma per sostenere le spese legate all'immobile sito in Gassino Torinese, strada Bussolino n. 4, e al proprio sostentamento, con previsione della rivalutazione annuale ed automatici secondo gli indici ISTAT e con versamenti entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, per tutte le causali di cui in narrativa;
in via istruttoria: richiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al sig. della documentazione relativa al TE
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e della vendita dell'immobile sito in Miggiano (LE) di cui in narrativa;
ammettere la prova per testi sui seguenti capi:
1. Vero che non risiede più col sig. da diversi mesi, poiché il Persona_1 TE ricorrente le ha impedito l'accesso all'immobile sito in Torino in via Foligno n. 16c;
2. Vero che ha contribuito al pagamento delle utenze dell'immobile sito in via Persona_1
Foligno n. 16c nel corso dell'anno 2023;
3. Vero che il sig. ha instaurato una stabile convivenza con la sig.ra TE [...] presso l'abitazione di quest'ultima, sita in Torino (TO), via Domenico Coggiola n. 8; Parte_2
4. Vero che la sig.ra , ha sempre contribuito alle spese familiari, nei limiti delle sue possibilità, CP_1
e che allo stesso tempo la stessa ha dovuto affrontare notevoli sacrifici, occupandosi in via esclusiva della crescita e della cura dei tre figli, e Per_1 Per_2 Persona_3
5. Vero che, per tali ragioni, nel corso del matrimonio ha potuto svolgere soltanto attività lavorative part-time;
6. Vero che, una volta cresciuti i figli, nonostante l'impegno profuso e i numerosi tentativi, la sig.ra
è riuscita a reperire esclusivamente impieghi saltuari, che non le garantivano in alcun modo CP_1
un reddito stabile e sufficiente al proprio mantenimento.
7. Vero che, il sig. ha dovuto concludere un finanziamento bancario a favore della Parte_3
sig.ra affinché lei potesse acquistare la sua autovettura FIAT YPSILON;
CP_1
8. Vero che attualmente la sig.ra non svolge alcuna attività lavorativa e non riesce pertanto, a CP_1 far fronte alle spese legate all'immobile di sua proprietà e alle sue esigenze quotidiane;
Si indicano a testi anche eventualmente in prova contraria: la sig.na nata a [...] il [...] su tutti i capi;
Persona_1
il sig. nato a [...] il [...] su tutti i capi;
Parte_3
la sig.na nata a [...] il [...] su tutti i capi. Persona_3
Per il P.M.
Accoglimento delle domande di parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa in fatto.
I signori e hanno contratto matrimonio con rito TE CP_1
concordatario nel Comune di Torino in data 6.4.86, matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune.
Dal matrimonio sono nati i figli (15.2.87), (18.4.89) e (2.3.90). Per_1 Pt_3 Per_3
I coniugi sono legalmente separati in forza di verbale di separazione consensuale avanti il Tribunale di Torino, omologato con decreto in data 27.10.21.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.2.2024 la parte ricorrente chiedeva di voler TE
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente si costituiva.
All'esito dell'udienza del 3.6.25 la causa veniva rimessa in decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, così come successivamente modificato.
I coniugi sono legalmente separati da anni.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione della parte convenuta che, anzi, ha aderito alla domanda.
Appare dunque provato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita e pertanto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modifiche.
Sulla domanda di assegno divorzile In ordine alla questione patrimoniale, premesso che la causa pare sufficientemente istruita, pare opportuno riportare di seguito, per quanto di interesse il contenuto del verbale di udienza del 3.6.25:
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Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: TE
“Vivo a Torino da solo in casa di mia proprietà. Sono pensionato dal giugno 2023 e percepisco mensilmente pensione di euro 1600,00. Non ho altri immobili a parte terreni agricoli.
In forza della separazione consensuale omologata il 27.10.21 sono tenuto a corrispondere assegno di mantenimento di 350,00 euro mensili, oggi rivalutati a circa euro 400,75 in favore di mia moglie.”
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogata parte resistente dichiara: CP_1
“Vivo a Gassino T. in casa di mia proprietà, con nostra figlia di 38 anni che lavora a chiamata. Per_1
Non lavoro, sono iscritta nelle liste di disoccupazione;
in passato ho lavorato saltuariamente;
da ultimo facevo vigilanza non armata presso MondialPol Amazon e ciò fino a gennaio 2025. Anche durante la convivenza matrimoniale ho lavorato saltuariamente facendo tante cose, come pulizie e assistente in ospedale per un breve periodo.”
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Alle ore 11,05 l'udienza viene sospesa, per consentire alle parti di valutare possibili proposte conciliative
Alle ore 11,15 l'udienza riprende.
Parte ricorrente dichiara:
A mero titolo conciliativo offro assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Parte resistente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
-
Orbene, dalle produzioni emerge quanto segue:
° Circa il ricorrente, egli ha conseguito i seguenti redditi annuali lordi da lavoro dipendente:
2021: euro 29.224,70
2022: euro 31.139,11
2024: euro 27.228,50
Nel luglio 2023 egli ha percepito TFR pari ad un netto di euro 6.795,18 (doc. 18) ed afferma di averne già ricevuto parte nel 2017 in costanza di convivenza matrimoniale. Il ricavato della vendita di una quota di un suo immobile in Miggiano ammonta ad euro 4250,00 (cfr. doc. 19) Nell'agosto del 2021 (dunque prima dell'omologa del verbale di separazione consensuale) ha contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura le cui rate di mutuo (durata 8 anni) ammontano oggi ad euro 459,54 (doc. 9).
° Circa la convenuta, essa ha conseguito i seguenti redditi annuali lordi da lavoro dipendente:
2021: euro 3.813,00
2022: euro 7547,00.
Essa, come da cedolini prodotti, ha guadagnano euro 829,00 netti nel gennaio 2024 ed euro 803,00 il mese successivo (cfr. docc. 6-7)
Dall'estratto conto previdenziale risulta che essa nel 2024 ha conseguito un reddito di euro 3.851,00
e Naspi per euro 4.090,20.
§§§§§
Orbene, va rammentato che con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 è stato formulato il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno riconosciuto, accanto alla tradizionale funzione assistenziale dell'assegno di divorzio, una componente compensativo – perequativa in base alla quale l'assegno andrà riconosciuto, anche a prescindere da uno stato di bisogno.
Dei suddetti principi deve farsi applicazione nel caso di specie.
Ebbene, valutate la sopra descritta situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché, tra le altre cose, la durata del matrimonio (circa 39 anni, di cui circa 35 fino alla separazione) l'età delle parti (il ricorrente è nato il [...], la resistente il 28.12.66), considerata la lieve diminuzione reddituale dovuta al pensionamento del marito, il Tribunale dispone che ersi, entro TE
il giorno 5 di ogni mese, a a titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 350,00, CP_1
annualmente rivalutabili in base agli indici Istat.
Sulle spese di lite. Considerata la natura e l'esito del giudizio, nonché l'assenza di attività istruttoria, spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, viste le conclusioni del P.M., così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in Torino in data 6.4.86, matrimonio trascritto nei registri TE CP_1
di Stato Civile di detto Comune (atto n. 311, parte II, serie A);
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
- Dispone che versi, entro il giorno 5 di ogni mese, a a TE CP_1
titolo di assegno divorzile, la somma di Euro 350,00, annualmente rivalutabili in base agli indici Istat;
- Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 18.6.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA