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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/11/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 143/2009 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. MA RA d'ER Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 143/2009 R.G. avverso la SENTENZA n. 268/2009 emessa in data 21/04/2009 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009
e notificata da controparte in data 04/05/2009,
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Parte_1 P.IVA_1
Pietro Colucci, elettivamente domiciliata presso l'avv. Pietro Colucci in Campobasso, alla Traversa
Via Zurlo n. 8, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso
APPELLANTE
e
, e (P.I. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di eredi di titolare dell'omonima ditta individuale, P.IVA_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Almarinda Scasserra e Mario Davì, elettivamente domiciliati
Pag. 1 a 2 presso il difensore in Campobasso, alla Via Monsignor Bologna n. 18, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso;
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. 268/2009 emessa in Parte_1 data 21/04/2009 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009 e notificata da controparte in data 04/05/2009.
Con ordinanza depositata in data 10/10/2012, resa a seguito della comunicazione dell'avv. Pietro
Colucci, in sostituzione dell'avv. Arturo Cancrini, difensori di parte appellante, di intervenuto fallimento della è stata dichiarata l'interruzione del processo;
l'ordinanza risulta Parte_1 comunicata ai procuratori delle parti costituite.
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di legge dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 268/2009 emessa in data 21/04/2009 dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009 e notificata da controparte in data 04/05/2009, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 18/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA MA RA d'ER
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
dr. MA RA d'ER Presidente
dr. Rita Carosella Consigliere rel.
dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 143/2009 R.G. avverso la SENTENZA n. 268/2009 emessa in data 21/04/2009 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009
e notificata da controparte in data 04/05/2009,
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Parte_1 P.IVA_1
Pietro Colucci, elettivamente domiciliata presso l'avv. Pietro Colucci in Campobasso, alla Traversa
Via Zurlo n. 8, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso
APPELLANTE
e
, e (P.I. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di eredi di titolare dell'omonima ditta individuale, P.IVA_2 Persona_1 rappresentati e difesi dagli avv.ti Almarinda Scasserra e Mario Davì, elettivamente domiciliati
Pag. 1 a 2 presso il difensore in Campobasso, alla Via Monsignor Bologna n. 18, in virtù della procura alle liti allegata al ricorso;
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È stato proposto appello da parte di avverso la sentenza n. 268/2009 emessa in Parte_1 data 21/04/2009 dal Tribunale Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009 e notificata da controparte in data 04/05/2009.
Con ordinanza depositata in data 10/10/2012, resa a seguito della comunicazione dell'avv. Pietro
Colucci, in sostituzione dell'avv. Arturo Cancrini, difensori di parte appellante, di intervenuto fallimento della è stata dichiarata l'interruzione del processo;
l'ordinanza risulta Parte_1 comunicata ai procuratori delle parti costituite.
Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è decorso il termine di legge dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Spese ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 268/2009 emessa in data 21/04/2009 dal Tribunale Parte_1
Ordinario di Campobasso, R.G. 969/2003, depositata in cancelleria in data 21/04/2009 e notificata da controparte in data 04/05/2009, così provvede:
dichiara estinto il giudizio.
spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della Corte d'Appello, in data 18/11/2025.
Il Consigliere est.– dott.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA MA RA d'ER
Pag. 2 a 2