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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2024
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carolina La
Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – fissata per il
13/10/2025 ha pronunciato in data 02/11/2025, previo esame delle note scritte depositate da parte intimante la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 896/2024 - vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo BONGIOVANNI e Massimiliano RUSSO con
[...] domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Nuovalucello n. 256 int. 7, giusta procura in atti;
- intimante -
c o n t r o nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...]; C.F._2
- Intimata contumace -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'odierna azione ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 poremettendo: - che in data 1° maggio 2021 era stato stipulato un contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo, registrato il 2.8.2021 al n. 010911 serie 3 T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gaggi (Me), via delle Province n. 7 (ex contrada Piano Principe), riportata al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 8, particella 142 cat. A/2, in forza del quale, parte conduttrice si obbligava al pagamento del canone di locazione, pari ad euro 300,00 mensili, oltre oneri condominiali, consumi idrici e altri oneri descritti in contratto;
- che il conduttore si era reso moroso di diverse mensilità, che ad agosto 2023 erano pari a € 6.450, ed erano rimaste impagate anche le quote ordinarie degli oneri condominiali per un importo di € 368,57. Tutto ciò premesso,
pagina1 di 3 chiedeva la convalida dello sfratto e il rilascio immediato dell'immobile, oltre all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per gli importi dovuti.
In corso di causa il locatore dava atto che, nelle more, l'intimato aveva provveduto a versare alcune somme per un importo complessivo di € 800,00 (nello specifico all'udienza del 25/09/2023 dichiarava di aver ricevuto € 500,00 e, all'udienza del 27/11/2023, € 300,00).
L'intimato non si costituiva e, verificato che le notifiche non erano andate a buon fine, stante la irreperibilità dell'intimato, veniva disposto il mutamento di rito, con ordine di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di mutamento di rito alla parte intimata, attesa l'incompatibilità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il procedimento ex art. 660 c.p.c..
Anche nella fase ordinaria il conduttore non si costituiva, rimanendo quindi contumace.
La causa veniva infine rinviata per la discussione.
°°°°°°°°°°°
La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione ritualmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza. Nel medesimo contratto sono previsti anche gli oneri accessori a carico del conduttore, in relazione ai quali il ha prodotto la certificazione Parte_1 dell'amministratore di condominio da cui si evince che l'importo dovuto per le quote ordinarie a carico del conduttore, per gli anni 2021 e 2022 è pari ad € 368,57.
L'intimante ha altresì dichiarato che l'immobile è tutt'ora occupato dalla conduttrice, sig.ra
CP_1
Di contro, non vi è stata prova del corretto e completo adempimento, come previsto dalla consolidata giurisprudenza richiamata, da parte del conduttore rimasto contumace.
Da quanto sopra, discende l'accoglimento delle domande attoree, la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte conduttrice e la condanna della parte conduttrice medesima al pagamento della somma complessiva di € 14.118,57, di cui € 13.750,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a ottobre 2025 ed € 368,57 per oneri pagina2 di 3 condominiali, oltre canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio e oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri approvati con il D.M.
n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice.
Condanna al rilascio dell'immobile oggetto di giudizio libero da persone Controparte_2
e/o cose.
Condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
14.118,57 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a ottobre 2025 e oneri condominiali per le annualità 2021-2022, oltre ai canoni successivi fino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 che liquida in € 364,05 per spese (di cui € 145,50 per contributo unificato e diritti ed € 218,55 per notifiche) ed € 2.540,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina il 02.11.2025
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Carolina La
Torre, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – fissata per il
13/10/2025 ha pronunciato in data 02/11/2025, previo esame delle note scritte depositate da parte intimante la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 896/2024 - vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo BONGIOVANNI e Massimiliano RUSSO con
[...] domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Nuovalucello n. 256 int. 7, giusta procura in atti;
- intimante -
c o n t r o nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) residente in [...]; C.F._2
- Intimata contumace -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'odierna azione ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 poremettendo: - che in data 1° maggio 2021 era stato stipulato un contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo, registrato il 2.8.2021 al n. 010911 serie 3 T, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Gaggi (Me), via delle Province n. 7 (ex contrada Piano Principe), riportata al
Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 8, particella 142 cat. A/2, in forza del quale, parte conduttrice si obbligava al pagamento del canone di locazione, pari ad euro 300,00 mensili, oltre oneri condominiali, consumi idrici e altri oneri descritti in contratto;
- che il conduttore si era reso moroso di diverse mensilità, che ad agosto 2023 erano pari a € 6.450, ed erano rimaste impagate anche le quote ordinarie degli oneri condominiali per un importo di € 368,57. Tutto ciò premesso,
pagina1 di 3 chiedeva la convalida dello sfratto e il rilascio immediato dell'immobile, oltre all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per gli importi dovuti.
In corso di causa il locatore dava atto che, nelle more, l'intimato aveva provveduto a versare alcune somme per un importo complessivo di € 800,00 (nello specifico all'udienza del 25/09/2023 dichiarava di aver ricevuto € 500,00 e, all'udienza del 27/11/2023, € 300,00).
L'intimato non si costituiva e, verificato che le notifiche non erano andate a buon fine, stante la irreperibilità dell'intimato, veniva disposto il mutamento di rito, con ordine di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di mutamento di rito alla parte intimata, attesa l'incompatibilità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il procedimento ex art. 660 c.p.c..
Anche nella fase ordinaria il conduttore non si costituiva, rimanendo quindi contumace.
La causa veniva infine rinviata per la discussione.
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La Suprema Corte ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n.13533, Cass. Civ.
26593/2008).
Nel caso di specie l'intimante ha provato la fonte negoziale del suo credito producendo in giudizio il contratto di locazione ritualmente registrato da cui si evincono le obbligazioni sussistenti in capo alle parti e il relativo termine di scadenza. Nel medesimo contratto sono previsti anche gli oneri accessori a carico del conduttore, in relazione ai quali il ha prodotto la certificazione Parte_1 dell'amministratore di condominio da cui si evince che l'importo dovuto per le quote ordinarie a carico del conduttore, per gli anni 2021 e 2022 è pari ad € 368,57.
L'intimante ha altresì dichiarato che l'immobile è tutt'ora occupato dalla conduttrice, sig.ra
CP_1
Di contro, non vi è stata prova del corretto e completo adempimento, come previsto dalla consolidata giurisprudenza richiamata, da parte del conduttore rimasto contumace.
Da quanto sopra, discende l'accoglimento delle domande attoree, la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della parte conduttrice e la condanna della parte conduttrice medesima al pagamento della somma complessiva di € 14.118,57, di cui € 13.750,00 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a ottobre 2025 ed € 368,57 per oneri pagina2 di 3 condominiali, oltre canoni che matureranno fino all'effettivo rilascio e oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri approvati con il D.M.
n. 55 del 10.03.2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Dichiara la risoluzione del contratto di locazione oggetto dell'odierno giudizio per inadempimento della parte conduttrice.
Condanna al rilascio dell'immobile oggetto di giudizio libero da persone Controparte_2
e/o cose.
Condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
14.118,57 per canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a ottobre 2025 e oneri condominiali per le annualità 2021-2022, oltre ai canoni successivi fino all'effettivo rilascio e oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese processuali CP_1 Parte_1 che liquida in € 364,05 per spese (di cui € 145,50 per contributo unificato e diritti ed € 218,55 per notifiche) ed € 2.540,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina il 02.11.2025
Il Giudice
( Dott.ssa Carolina La Torre)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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