Rigetto
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02626/2026REG.PROV.COLL.
N. 06867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2024, proposto dalla società Immobiliare Caron s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarcedo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA MA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00188/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarcedo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. SA RA;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Immobiliare Caron s.r.l., in data 29 novembre 2012, ha presentato al Comune di Sarcedo una denuncia di inizio attività per l’apertura di un nuovo accesso carraio al terreno edificabile di sua proprietà, individuando la via Tiziano Vecellio quale via di accesso al proprio fondo.
2. – Con provvedimento del 21 dicembre 2012, il Comune ha ordinato alla società di non eseguire i lavori in quanto “ la documentazione presentata risulta carente nella dimostrazione di accesso alla proprietà interessata ed è tale da non permettere di procedere alla verifica della legittimità dell’intervento stesso ”.
In particolare, il Comune ha rilevato che “ a) la c.d. via Buonarroti non presenta caratteristiche dimensionali idonee a classificarla come strada, con inibizione anche fisica al traffico veicolare, ed è individuata dagli strumenti urbanistici come percorso pedonale-ciclabile; b) la viabilità individuata nella denuncia di inizio attività – via Tiziano Vecellio – è privata nella parte di interesse dell’intervento e come individuato nello stesso estratto catastale dall’elaborato a firma del geom. Baio allegato nella denuncia ”.
3. – Con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, la società ha impugnato il suddetto provvedimento.
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4.1. – In particolare, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai proprietari dei mappali su cui insiste via Vecellio, dal momento che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato (sig. SA MA), ai sensi dell’art. 41 c.p.a.
4.2. – Nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo con cui la parte ha dedotto la natura pubblica della strada in questione, in quanto affinché una strada possa qualificarsi come pubblica o di uso pubblico è necessario che alla base vi sia un valido titolo di acquisto, mentre nella specie “ via Vecellio è una strada intestata a soggetti privati e parte ricorrente non ha né allegato né provato un valido titolo di acquisto del diritto ad uso pubblico ”, dal momento che tale via “ non risulta far parte di alcuna lottizzazione e non risulta essere stata ceduta al Comune ”, oltre alla mancanza di “ alcun elemento idoneo a dimostrare la destinazione ad uso pubblico di via Vecellio ” (punto 8.2, pag. 5 della sentenza impugnata).
Allo stesso tempo, ha ritenuto che “ Via Buonarroti risulta invece una via pubblica classificata come percorso pedonale-ciclabile e quindi non idonea al transito dei veicoli ” (punto 8.4, pag. 6 della sentenza impugnata).
4.3. – In secondo luogo, ha dichiarato inammissibile ed infondata la censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente ha sostenuto che via Vecellio sarebbe pubblica in quanto il Comune, allorché ha consentito l’edificazione nelle aree vicine, avrebbe dovuto richiedere la stipulazione di una convenzione di lottizzazione, imponendo agli interessati di cedere le opere di urbanizzazione tra cui tale strada.
Sul punto, il T.a.r. ha ritenuto che tale “ censura avrebbe dovuto infatti essere tempestivamente proposta contro gli atti abilitativi all’edificazione ” e, in ogni caso, anche qualora fosse stata necessaria una convenzione per consentire ai vicini di costruire, tale profilo di illegittimità del titolo abilitativo “ non determinerebbe di per sé l’acquisizione in capo al Comune di via Vecellio e quindi non costituirebbe causa di illegittimità derivata del provvedimento impugnato ” (pag. 9.1, pag. 6 della sentenza impugnata).
4.4. – Infine, ha ritenuto irrilevante l’eventuale natura interclusa del fondo, trattandosi di questione attinente “ ai rapporti inter privatistici con i proprietari di via Vecellio ” (pag. 9.2, pag. 6 della sentenza impugnata), respingendo, conseguentemente, anche la domanda risarcitoria.
5. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
6. – Con apposita memoria, si è costituito il Comune che ha preliminarmente reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ai controinteressati (pag. 6-7 della memoria di costituzione), chiedendo comunque il rigetto dell’appello.
7. – All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle questioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado, evidenziando comunque la sussistenza della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (sig. SA MA), ai sensi dell’art. 41 c.p.a., come correttamente ritenuto dal primo giudice.
9. – Con il primo motivo di appello (pag. 3-9), la parte ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha ravvisato la natura privata e non pubblica di via Vecellio.
Sul punto, ha dedotto che “ via Vecellio risulta per tabulas strada pubblica, in quanto tale natura risulta pacificamente dagli strumenti urbanistici comunali vigenti sia all’epoca dei fatti (anno 2012), sia oggi ” (pag. 4 dell’appello), con particolare riferimento all’estratto di PRG vigente nel 2012 (doc. 2) ed all’estratto del P.I. attuale (doc. 3).
Pertanto, ha reiterato l’istanza istruttoria di espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato dei luoghi e la natura della strada, trattandosi dell’unica questione oggetto del contendere (pag. 6 dell’appello).
In secondo luogo, ha evidenziato l’irrilevanza della classificazione di via Buonarroti.
Inoltre, ha evidenziato che nell’ambito di un contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Vicenza, instaurato dal proprietario di un fondo vicino per l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio fondo, la domanda della società di costituzione coattiva della servitù è stata respinta dal giudice ordinario proprio ritenendo « il fondo non intercluso “in quanto confina ad est con la strada comunale Buonarroti e, cioè, con una strada pubblica percorribile (sia pure con difficoltà a causa della ristrettezza della carreggiata) in auto” » (pag. 8 dell’appello).
9.1. – Il motivo è infondato.
Invero, la questione giuridica che è sottesa a tale motivo di impugnazione attiene all’accertamento in via incidentale in ordine alla natura pubblica o privata della strada in esame (via Tiziano Vecellio) ai fini della legittimità o meno del provvedimento inibitorio di apertura di un accesso carraio, oggetto di impugnazione in via principale.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che l’onere della prova in ordine alla asserita natura pubblica della strada spetta alla parte appellante che agisce in giudizio, trattandosi di fatto costitutivo della domanda azionata.
Ciò posto, le censure sollevate dalla parte appellante devono ritenersi infondate, in quanto, a ben vedere, l’unica documentazione rilevante che la parte ricorrente adduce a sostegno della natura pubblica della strada sono gli estratti degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca.
Tuttavia, dalle risultanze catastali depositate in giudizio, risulta chiaramente che la strada è di proprietà di soggetti privati.
Tale circostanza, peraltro, non è stata nemmeno contestata dall’appellante.
Allo stesso modo, risulta non oggetto di specifica contestazione la successiva classificazione urbanistica della strada come privata, con conseguente irrilevanza della pregressa classificazione come strada pubblica, su cui la parte appellante fonda la propria argomentazione.
Pertanto, deve essere confermata la sentenza di primo grado sul punto, in ordine alla mancata dimostrazione della natura pubblica della strada in esame.
10. – Con il secondo motivo di appello (pag. 9-13), ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha dichiarato inammissibili ed infondati i motivi aggiunti.
Sul punto, ha dedotto l’illegittimità della deliberazione di Consiglio comunale n. 151 del 20 dicembre 1995 avente per oggetto “ Esame ed approvazione piano di utilizzo denominato “Cattaneo-Brazzale ”, nella parte in cui ha subordinato il rilascio delle concessioni ad edificare alla cessione delle aree di urbanizzazione, evidenziando che “ essendo via Vecellio a servizio del piano si pone una semplice alternativa: o la via è già oggi pubblica o ad uso pubblico (come peraltro risulta dagli strumenti urbanistici vigenti), dovendo semplicemente l’Amministrazione riconoscerne l’utilizzo (con conseguente illegittimità dell’atto impugnato) o la strada doveva essere ceduta, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà risarcire tutti i danni cagionati fino ad oggi e per il futuro ” (pag. 10 dell’appello).
Ulteriori ragioni di illegittimità degli atti impugnati emergerebbero dalle successive delibere del Consiglio comunale (cfr. ad es. la delibera n. 7 del 30 gennaio 1987 – doc. 7 di primo grado) aventi ad oggetto l’esame ed approvazione delle opere di ampliamento e di sistemazione del tratto di strada comunale di Via Ca’ Bonate.
Inoltre, ha precisato che con i motivi aggiunti non si è preteso di impugnare l’omessa richiesta del Comune di stipula di convenzione di lottizzazione, bensì si sarebbe voluto evidenziare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale asserita omissione del Comune, nonché il fatto che dall’annullamento della delibera di Consiglio comunale da parte del CO.RE.CO. si desumerebbe la necessità per le parti interessate di procedere attraverso un piano di lottizzazione che prevedesse, con annessa convenzione, la cessione formale delle aree destinate ad opere di urbanizzazione e, tra esse, alla previsione della rete viaria di collegamento con l’esterno, per il tramite della individuazione e cessione di strade al Comune (quindi con la formale identificazione di strade pubbliche o ad uso pubblico, tra cui via Vecellio).
10.1. – Il motivo è infondato.
Invero, con tale motivo di impugnazione, la parte appellante ha dedotto che via Vecellio dovrebbe considerarsi una strada pubblica in quanto il Comune, allorché ha consentito l’edificazione nelle aree vicine, avrebbe dovuto richiedere la stipulazione di una convenzione di lottizzazione, imponendo agli interessati di cedere le opere di urbanizzazione tra cui tale strada.
A ben vedere, la questione della mancata stipula di una convenzione di lottizzazione, con la conseguente mancata acquisizione della strada da parte del Comune, deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, anche per le ragioni già espresse dal T.a.r., ossia che, anche qualora fosse stata necessaria una convenzione per consentire ai vicini di costruire, tale profilo di illegittimità del titolo abilitativo non costituirebbe una causa di illegittimità derivata del provvedimento impugnato.
11. – Con il terzo motivo di appello (pag. 13-18), ha impugnato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria.
11.1. – La domanda risarcitoria è da respingere, alla luce della infondatezza dei primi due motivi di appello, che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Sarcedo che si liquidano in € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI MA, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
SA RA, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RA | SI MA |
IL SEGRETARIO