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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in proprio e nella qualità di titolare di Parte_1 C.F._1
P.I.: , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Silvia Prosaici
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore p.t., P.I.: , CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tarara
Parte opposta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_2 C.F._2
Gareggia
Terzo chiamato
E
, C.F.: Controparte_3 C.F._3
Terzo chiamato contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.
4.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 1°.4.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 313/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 445/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 16.363,00 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'opposta in dipendenza del contratto di appalto intercorso tra le parti per la realizzazione dell'impianto elettrico del fabbricato di proprietà dell'opponente, oggetto di una più ampia ristrutturazione;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione viene eccepita l'inesistenza del credito dell'opposta,
essendo stato il corrispettivo dell'appalto integralmente pagato dall'opponente, mancando nella scrittura privata ex adverso prodotta qualsivoglia ricognizione di debito e non essendo stati concordati per iscritto lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente pattuiti, peraltro ultimati dall'opposta tardivamente nel marzo 2019; viene contestata la contabilità finale,
contenente un incremento del corrispettivo del 26%, in relazione a mere rifiniture eseguite dall'opposta per ovviare a malfunzionamenti alla medesima imputabili.
Viene, inoltre, formulata domanda riconvenzionale risarcitoria del danno, costituito dalle spese -€ 16.145,32- in tesi sostenute dall'opposta per ovviare ai dedotti malfunzionamenti;
in via gradata la somma dovuta dall'opposta a titolo risarcitorio viene eccepita in compensazione rispetto al credito di quest'ultima.
L'opponente allega, infine, la responsabilità dei propri tecnici, di cui domanda la chiamata in causa per essere dai medesimi tenuto indenne dei corrispettivi eventualmente dovuti all'opposta: avrebbe contabilizzato le lavorazioni dell'opposta Controparte_2
senza fornire all'opponente le spiegazioni richieste quanto ai costi delle lavorazioni;
CP_3
pagina 2 di 9 non avrebbe correttamente informato l'opponente dell'aumento dei costi delle CP_3
lavorazioni, su cui non avrebbe adeguatamente vigilato.
2. L'opposta eccepisce che la controparte si sarebbe riconosciuta debitrice delle somme che fossero risultate dovute in base alla contabilità finale;
di aver preteso il saldo del corrispettivo in base alla contabilità attestante le lavorazioni svolte su incarico dell'opponente; che le sarebbero state, quindi, commissionate lavorazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente pattuite, risultanti dai buoni degli interventi dell'opposta a firma dell'opponente; che il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni non sarebbe a sé imputabile;
che la controparte non avrebbe specificato i malfunzionamenti dell'impianto imputabili all'opposta, non desumibili neanche dalla documentazione ex adverso prodotta.
3. Il terzo chiamato, costituitosi per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori,
eccepisce che l'oggetto del contratto sarebbe stato ampliato e modificato in accordo tra le parti e di essersi limitato a riportare nel computo le quantità e le lavorazioni comunicate dalle parti e riscontrate personalmente in cantiere.
4. La causa viene istruita in via documentale.
5. La vicenda negoziale prendere le mosse dal contratto di appalto del 19.7.2018 (doc. n. 2,
all. comparsa di costituzione e risposta) con cui l'opposta si è obbligata ad eseguire l'impianto elettrico del fabbricato sito in loc. Roviglieto – Foligno di proprietà di parte opponente a fronte del corrispettivo di € 73.859,04, iva esclusa, quantificato in base al computo metrico allegato al contratto.
L'appalto è stato stipulato a misura e contiene la precisazione che le lavorazioni aggiuntive -non oggetto del computo- sarebbero state oggetto di successiva quotazione e variante;
in particolare, all'art. 10 viene disposto che le variazioni in aumento o in diminuzione sarebbero stato concordate per iscritto e remunerate con i prezziari vigenti scontati del 31%, salvo il costo della manodopera di € 25,00/h, oltre a iva.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente tramite difese del tutto prive di pregio, le parti hanno concordato l'esecuzione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'originaria previsione negoziale.
pagina 3 di 9 A tale conclusione si perviene in base alla documentazione in atti: la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.6.2019 dà conto di ulteriori lavorazioni commissionate dall'opponente, da quantificarsi nella contabilità finale;
provvede a disciplinare i pagamenti dovuti dall'opponente a titolo di corrispettivo per le lavorazioni svolte sino a quel momento dall'opposta; contiene l'espresso riconoscimento da parte dell'opponente della natura di acconto del corrispettivo versato rispetto al maggiore corrispettivo che sarebbe risultato dovuto in forza della contabilità finale, la predisposizione della quale è demandata al tecnico incaricato.
Con mail del 13.9.2019 l'opponente domanda l'ultimazione delle lavorazioni e fa riferimento alla contabilità finale;
l'opposta, in risposta con mail del 18.9.2019, chiarisce che le lavorazioni ex adverso richieste non sono oggetto dell'originario negozio (doc. n. 9, all.
comparsa di costituzione e risposta).
Anche nella mail indirizzata dall'opponente a in data 25.2.2020 viene Controparte_2
riconosciuta l'esecuzione da parte dell'opposta di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente concordate (cfr. doc. n. 24, all. alla seconda memoria istruttoria di parte opponente: “Mi permetto di chiederti, se ci sono delle cose che possono essere riviste con maggior precisione, di farlo in questo momento dacché poi devo ricontrollare il tutto per
Contro procedere a definire l'importo del saldo con l Grazie mille per la collaborazione, fammi sapere”).
5.2. Non trova conforto nella documentazione in atti la tesi dell'opponente secondo cui non vi sarebbero lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, che sarebbero state ultimate nel marzo del 2019: in senso contrario depongono lo scambio di email inter partes di cui al doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (in data 5.3.2019 il terzo chiamato trasmette all'opposta schemi unifamiliari;
in data 17.3.2019 l'opponente chiede lo spostamento pozzetti ispezionabili e si sviluppa una corrispondenza sulla possibilità di spostamento dei pozzetti;
in data 9.4.2019 l'opposta chiede l'installazione sportello del contatore cambio;
in data 2.10.2019 l'opponente lamenta il mancato funzionamento delle luci di emergenza al primo piano e commissiona l'inserimento di un altro dispositivo di allarme al pagina 4 di 9 piano terra;
il 3.10.2019 l'opponente riepiloga le lavorazioni mancanti;
ancora nelle mail dicembre 2019 l'opponente fa riferimento alle opere mancanti e l'opposta suggerisce un incontro per riepilogare le opere aggiuntive); le mail di cui al doc. n. 23, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente, contenenti il riferimento dell'opponente al 10.5.2020 quale possibile data di ultimazione delle opere (cfr. mail del 4.12.2019) e l'attestazione che al
13.3.2020 le lavorazioni non erano ancora ultimate;
il doc. n. 11, allegato alla comparsa di costituzione e risposta e contenente n. 7 ordini di lavoro (2 del 17.3.2020; 2 del 18.3.2020; 2 del
19.3 e 1 del 24.6.2020) e l'indicazione dei lavori svolti dall'opposta; il doc. n. 12, allegato alla comparsa di costituzione e risposta e contenente il report lavori del 30.7.2020, 24.6.2020,
17.3.2020, 18.3.2020, 19.3.2020, 26.2.2020.
Peraltro anche la copiosa messaggistica inter partes denota la prosecuzione del rapporto di appalto durante tutto l'anno 2019 e nell'anno 2020 (doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Poiché nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto il committente ha richiesto all'appaltatore variazioni del progetto, il termine di consegna pattuito nel contratto è venuto meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
a ciò consegue l'infondatezza delle doglianze svolte dall'opponente in punto di ritardo nella conclusione delle lavorazioni concordate.
Anche a riferire il ritardo lamentato dall'opponente alle lavorazioni oggetto dell'accordo originario -da ultimare entro febbraio 2019-, per tabulas emerge la non imputabilità del ritardo medesimo all'opposta: l'opponente sollecita, in data 26.2.2019, il cronoprogramma,
dando, tuttavia, atto della mancanza infissi (doc. n. 10 all. comparsa di costituzione e risposta); in data 12.4.2019 l'opposta lamenta la mancanza degli infissi, che impedisce prosecuzione delle lavorazioni, e il mancato pagamento degli acconti del corrispettivo (doc. n.
pagina 5 di 9 6.
Ritenuto che
le lavorazioni per cui l'opposta domanda il pagamento siano diverse da quelle concordate con il contratto del 19.7.2018, le medesime sono attestate nella contabilità in atti (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e doc. n. 8, all. atto di citazione in opposizione), non assumendo sul punto rilievo le censure dell'opponente relative all'erronea contabilizzazione delle lavorazioni: in argomento il terzo chiamato CP_2
incaricato dall'opponente di procedere alla contabilizzazione delle lavorazioni, smentisce che ci sia stato il lamentato incremento di contabilità non autorizzato e che vi siano difformità per quantità dei componenti e adeguatezza prezzi rispetto ai componenti effettivamente installati
(cfr. pec dell'opponente dell'ottobre/novembre 2020, doc. n. 9, 11, 12, all. atto di citazione;
deduzioni contenute nell'atto di citazione), atteso che il terzo chiamato afferma di aver riportato nel computo finale, predisposto in ossequio all'art. 4 del contratto (cfr. doc. n. 2
citato), le quantità e le lavorazioni che gli sono state comunicate dalle parti e che ha riscontrato in cantiere (cfr. comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato;
contabilità
finale, doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta); inoltre il medesimo opponente ha ricevuto, in risposta alla specifica richiesta indirizzata al terzo chiamato nel febbraio e nel marzo del 2020 (doc. n. 24, all. seconda memoria istruttoria di CP_2
parte opponente), il quadro comparativo tra le opere previste a progetto e la contabilità finale in data 26.3.2020; in relazione a questo quadro comparativo nessuna puntuale contestazione l'opponente ha formulato in via stragiudiziale nei confronti dei professionisti incaricati, salvo dolersi -soltanto successivamente- con l'opposta in maniera generica dell'adeguatezza dei nuovi prezzi, affermando di voler sottoporre a revisione quanto contabilizzato proprio dal tecnico che l'opponente aveva incaricato e non riscontrando l'invito dell'opposta all'incontro finalizzato alla valutazione della contabilità in contraddittorio (cfr. pec dell'opponente del
12.10.2020; risposte dell'opposta del 16.10.2020 e del 12.11.2020, doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
7. Parimenti da disattendere sono le deduzioni dell'opponente in punto di malfunzionamenti di alcune parti degli impianti, che sono dalla medesima parte poste a suffragio della domanda riconvenzionale risarcitoria e dell'eccezione di compensazione.
pagina 6 di 9 Al riguardo il Tribunale evidenzia l'assoluta genericità della contestazione che sorregge la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione: l'opponente non individua,
nell'atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., con precisione i presunti malfunzionamenti né gli interventi necessari alla loro eliminazione;
soltanto nei capitoli della prova orale della seconda memoria istruttoria viene fatto preciso riferimento ad alcuni malfunzionamenti, meglio specificati anche nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c.
Secondo la normativa vigente ratione temporis le attività assertive avrebbero dovuto trovare naturale e fisiologica collocazione in primis negli atti introduttivi (citazione, comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. "primo termine",
potendo essere presenti nella seconda memoria nel caso, diverso da quello di specie, in cui esse configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
La seconda fase, di individuazione del thema probandum, si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata: l'attività di deduzione dei mezzi di prova può infatti essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti.
Ne consegue che, non avendo l'opponente descritto con precisione i malfunzionamenti negli atti introduttivi, non le è stato consentito di provare fatti non ritualmente e tempestivamente allegati: il nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività
probatoria delle parti conduce ad affermare il principio di "necessaria circolarità" fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive,
nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico entro detto termine.
Va, poi, rilevato che l'opposta è tempestivamente intervenuta in risposta ai continui interessamenti dell'opponente circa l'andamento delle lavorazioni;
alle richieste dell'opponente di ripristino e di ultimazione delle lavorazioni (cfr. doc. citati).
pagina 7 di 9 8. Infine viene respinta la domanda spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi, di cui viene allegata la responsabilità per le somme dovute all'opposta e ne viene domandata la condanna al “risarcimento del danno”, in tesi rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla soccombenza dell'opponente nei confronti dell'opposta.
In argomento il Tribunale evidenzia che tra l'opponente e i terzi chiamati non è intercorso alcun contratto avente una finalità di manleva o latu senso di garanzia;
peraltro le conseguenze pregiudizievoli, di cui i terzi dovrebbero -in tesi- rispondere, sono costituite non già da un pregiudizio patito dall'opponente, bensì dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo, che non è collegata causalmente a un profilo di responsabilità negoziale dei terzi chiamati, ma sorge dal contratto di appalto intercorso tra l'opponente e l'opposta.
9. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente sono infondate e vengono respinte, al pari della domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa con riguardo alle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente;
2) respinge la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e del terzo chiamato che liquida in CP_2
- € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta,
- € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato CP_2
pagina 8 di 9 Così deciso in Spoleto, il 12.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 all. comparsa di costituzione e risposta); in data 17.6.2019 viene emessa dal Comune di
Foligno un'ordinanza di sospensione lavori per la presenza di opere difformi rispetto al titolo abilitativo (doc. 28, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
4.2025 e vertente
T R A
C.F.: , in proprio e nella qualità di titolare di Parte_1 C.F._1
P.I.: , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Silvia Prosaici
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentate pro tempore p.t., P.I.: , CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tarara
Parte opposta
E
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_2 C.F._2
Gareggia
Terzo chiamato
E
, C.F.: Controparte_3 C.F._3
Terzo chiamato contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.
4.2025 tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del 1°.4.2025, il Tribunale
svolge le seguenti motivazioni.
*****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 313/2022, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 445/2022, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 16.363,00 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'opposta in dipendenza del contratto di appalto intercorso tra le parti per la realizzazione dell'impianto elettrico del fabbricato di proprietà dell'opponente, oggetto di una più ampia ristrutturazione;
degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione viene eccepita l'inesistenza del credito dell'opposta,
essendo stato il corrispettivo dell'appalto integralmente pagato dall'opponente, mancando nella scrittura privata ex adverso prodotta qualsivoglia ricognizione di debito e non essendo stati concordati per iscritto lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente pattuiti, peraltro ultimati dall'opposta tardivamente nel marzo 2019; viene contestata la contabilità finale,
contenente un incremento del corrispettivo del 26%, in relazione a mere rifiniture eseguite dall'opposta per ovviare a malfunzionamenti alla medesima imputabili.
Viene, inoltre, formulata domanda riconvenzionale risarcitoria del danno, costituito dalle spese -€ 16.145,32- in tesi sostenute dall'opposta per ovviare ai dedotti malfunzionamenti;
in via gradata la somma dovuta dall'opposta a titolo risarcitorio viene eccepita in compensazione rispetto al credito di quest'ultima.
L'opponente allega, infine, la responsabilità dei propri tecnici, di cui domanda la chiamata in causa per essere dai medesimi tenuto indenne dei corrispettivi eventualmente dovuti all'opposta: avrebbe contabilizzato le lavorazioni dell'opposta Controparte_2
senza fornire all'opponente le spiegazioni richieste quanto ai costi delle lavorazioni;
CP_3
pagina 2 di 9 non avrebbe correttamente informato l'opponente dell'aumento dei costi delle CP_3
lavorazioni, su cui non avrebbe adeguatamente vigilato.
2. L'opposta eccepisce che la controparte si sarebbe riconosciuta debitrice delle somme che fossero risultate dovute in base alla contabilità finale;
di aver preteso il saldo del corrispettivo in base alla contabilità attestante le lavorazioni svolte su incarico dell'opponente; che le sarebbero state, quindi, commissionate lavorazioni ulteriori rispetto a quelle inizialmente pattuite, risultanti dai buoni degli interventi dell'opposta a firma dell'opponente; che il ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni non sarebbe a sé imputabile;
che la controparte non avrebbe specificato i malfunzionamenti dell'impianto imputabili all'opposta, non desumibili neanche dalla documentazione ex adverso prodotta.
3. Il terzo chiamato, costituitosi per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori,
eccepisce che l'oggetto del contratto sarebbe stato ampliato e modificato in accordo tra le parti e di essersi limitato a riportare nel computo le quantità e le lavorazioni comunicate dalle parti e riscontrate personalmente in cantiere.
4. La causa viene istruita in via documentale.
5. La vicenda negoziale prendere le mosse dal contratto di appalto del 19.7.2018 (doc. n. 2,
all. comparsa di costituzione e risposta) con cui l'opposta si è obbligata ad eseguire l'impianto elettrico del fabbricato sito in loc. Roviglieto – Foligno di proprietà di parte opponente a fronte del corrispettivo di € 73.859,04, iva esclusa, quantificato in base al computo metrico allegato al contratto.
L'appalto è stato stipulato a misura e contiene la precisazione che le lavorazioni aggiuntive -non oggetto del computo- sarebbero state oggetto di successiva quotazione e variante;
in particolare, all'art. 10 viene disposto che le variazioni in aumento o in diminuzione sarebbero stato concordate per iscritto e remunerate con i prezziari vigenti scontati del 31%, salvo il costo della manodopera di € 25,00/h, oltre a iva.
5.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente tramite difese del tutto prive di pregio, le parti hanno concordato l'esecuzione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'originaria previsione negoziale.
pagina 3 di 9 A tale conclusione si perviene in base alla documentazione in atti: la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 10.6.2019 dà conto di ulteriori lavorazioni commissionate dall'opponente, da quantificarsi nella contabilità finale;
provvede a disciplinare i pagamenti dovuti dall'opponente a titolo di corrispettivo per le lavorazioni svolte sino a quel momento dall'opposta; contiene l'espresso riconoscimento da parte dell'opponente della natura di acconto del corrispettivo versato rispetto al maggiore corrispettivo che sarebbe risultato dovuto in forza della contabilità finale, la predisposizione della quale è demandata al tecnico incaricato.
Con mail del 13.9.2019 l'opponente domanda l'ultimazione delle lavorazioni e fa riferimento alla contabilità finale;
l'opposta, in risposta con mail del 18.9.2019, chiarisce che le lavorazioni ex adverso richieste non sono oggetto dell'originario negozio (doc. n. 9, all.
comparsa di costituzione e risposta).
Anche nella mail indirizzata dall'opponente a in data 25.2.2020 viene Controparte_2
riconosciuta l'esecuzione da parte dell'opposta di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente concordate (cfr. doc. n. 24, all. alla seconda memoria istruttoria di parte opponente: “Mi permetto di chiederti, se ci sono delle cose che possono essere riviste con maggior precisione, di farlo in questo momento dacché poi devo ricontrollare il tutto per
Contro procedere a definire l'importo del saldo con l Grazie mille per la collaborazione, fammi sapere”).
5.2. Non trova conforto nella documentazione in atti la tesi dell'opponente secondo cui non vi sarebbero lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, che sarebbero state ultimate nel marzo del 2019: in senso contrario depongono lo scambio di email inter partes di cui al doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (in data 5.3.2019 il terzo chiamato trasmette all'opposta schemi unifamiliari;
in data 17.3.2019 l'opponente chiede lo spostamento pozzetti ispezionabili e si sviluppa una corrispondenza sulla possibilità di spostamento dei pozzetti;
in data 9.4.2019 l'opposta chiede l'installazione sportello del contatore cambio;
in data 2.10.2019 l'opponente lamenta il mancato funzionamento delle luci di emergenza al primo piano e commissiona l'inserimento di un altro dispositivo di allarme al pagina 4 di 9 piano terra;
il 3.10.2019 l'opponente riepiloga le lavorazioni mancanti;
ancora nelle mail dicembre 2019 l'opponente fa riferimento alle opere mancanti e l'opposta suggerisce un incontro per riepilogare le opere aggiuntive); le mail di cui al doc. n. 23, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente, contenenti il riferimento dell'opponente al 10.5.2020 quale possibile data di ultimazione delle opere (cfr. mail del 4.12.2019) e l'attestazione che al
13.3.2020 le lavorazioni non erano ancora ultimate;
il doc. n. 11, allegato alla comparsa di costituzione e risposta e contenente n. 7 ordini di lavoro (2 del 17.3.2020; 2 del 18.3.2020; 2 del
19.3 e 1 del 24.6.2020) e l'indicazione dei lavori svolti dall'opposta; il doc. n. 12, allegato alla comparsa di costituzione e risposta e contenente il report lavori del 30.7.2020, 24.6.2020,
17.3.2020, 18.3.2020, 19.3.2020, 26.2.2020.
Peraltro anche la copiosa messaggistica inter partes denota la prosecuzione del rapporto di appalto durante tutto l'anno 2019 e nell'anno 2020 (doc. n. 7, all. comparsa di costituzione e risposta).
5.3. Poiché nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto il committente ha richiesto all'appaltatore variazioni del progetto, il termine di consegna pattuito nel contratto è venuto meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
a ciò consegue l'infondatezza delle doglianze svolte dall'opponente in punto di ritardo nella conclusione delle lavorazioni concordate.
Anche a riferire il ritardo lamentato dall'opponente alle lavorazioni oggetto dell'accordo originario -da ultimare entro febbraio 2019-, per tabulas emerge la non imputabilità del ritardo medesimo all'opposta: l'opponente sollecita, in data 26.2.2019, il cronoprogramma,
dando, tuttavia, atto della mancanza infissi (doc. n. 10 all. comparsa di costituzione e risposta); in data 12.4.2019 l'opposta lamenta la mancanza degli infissi, che impedisce prosecuzione delle lavorazioni, e il mancato pagamento degli acconti del corrispettivo (doc. n.
pagina 5 di 9 6.
Ritenuto che
le lavorazioni per cui l'opposta domanda il pagamento siano diverse da quelle concordate con il contratto del 19.7.2018, le medesime sono attestate nella contabilità in atti (doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta di parte opposta e doc. n. 8, all. atto di citazione in opposizione), non assumendo sul punto rilievo le censure dell'opponente relative all'erronea contabilizzazione delle lavorazioni: in argomento il terzo chiamato CP_2
incaricato dall'opponente di procedere alla contabilizzazione delle lavorazioni, smentisce che ci sia stato il lamentato incremento di contabilità non autorizzato e che vi siano difformità per quantità dei componenti e adeguatezza prezzi rispetto ai componenti effettivamente installati
(cfr. pec dell'opponente dell'ottobre/novembre 2020, doc. n. 9, 11, 12, all. atto di citazione;
deduzioni contenute nell'atto di citazione), atteso che il terzo chiamato afferma di aver riportato nel computo finale, predisposto in ossequio all'art. 4 del contratto (cfr. doc. n. 2
citato), le quantità e le lavorazioni che gli sono state comunicate dalle parti e che ha riscontrato in cantiere (cfr. comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato;
contabilità
finale, doc. n. 6, all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta); inoltre il medesimo opponente ha ricevuto, in risposta alla specifica richiesta indirizzata al terzo chiamato nel febbraio e nel marzo del 2020 (doc. n. 24, all. seconda memoria istruttoria di CP_2
parte opponente), il quadro comparativo tra le opere previste a progetto e la contabilità finale in data 26.3.2020; in relazione a questo quadro comparativo nessuna puntuale contestazione l'opponente ha formulato in via stragiudiziale nei confronti dei professionisti incaricati, salvo dolersi -soltanto successivamente- con l'opposta in maniera generica dell'adeguatezza dei nuovi prezzi, affermando di voler sottoporre a revisione quanto contabilizzato proprio dal tecnico che l'opponente aveva incaricato e non riscontrando l'invito dell'opposta all'incontro finalizzato alla valutazione della contabilità in contraddittorio (cfr. pec dell'opponente del
12.10.2020; risposte dell'opposta del 16.10.2020 e del 12.11.2020, doc. n. 9, all. comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
7. Parimenti da disattendere sono le deduzioni dell'opponente in punto di malfunzionamenti di alcune parti degli impianti, che sono dalla medesima parte poste a suffragio della domanda riconvenzionale risarcitoria e dell'eccezione di compensazione.
pagina 6 di 9 Al riguardo il Tribunale evidenzia l'assoluta genericità della contestazione che sorregge la domanda riconvenzionale e l'eccezione di compensazione: l'opponente non individua,
nell'atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., con precisione i presunti malfunzionamenti né gli interventi necessari alla loro eliminazione;
soltanto nei capitoli della prova orale della seconda memoria istruttoria viene fatto preciso riferimento ad alcuni malfunzionamenti, meglio specificati anche nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3, c.p.c.
Secondo la normativa vigente ratione temporis le attività assertive avrebbero dovuto trovare naturale e fisiologica collocazione in primis negli atti introduttivi (citazione, comparsa di costituzione e risposta) e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. "primo termine",
potendo essere presenti nella seconda memoria nel caso, diverso da quello di specie, in cui esse configurino una replica alle deduzioni avversarie, restando altrimenti la predetta seconda memoria riservata alle richieste di prova (cfr. Trib. Milano, Sez. IX, Ord. 23/05/2013).
La seconda fase, di individuazione del thema probandum, si colloca subito dopo la fissazione del thema decidendum dal quale è profondamente condizionata: l'attività di deduzione dei mezzi di prova può infatti essere compiutamente svolta solo una volta esaurita l'attività assertiva delle parti.
Ne consegue che, non avendo l'opponente descritto con precisione i malfunzionamenti negli atti introduttivi, non le è stato consentito di provare fatti non ritualmente e tempestivamente allegati: il nesso logico e processuale tra attività assertiva e attività
probatoria delle parti conduce ad affermare il principio di "necessaria circolarità" fra onere di allegazione, onere di contestazione e onere della prova, da cui discende l'impossibilità di richiedere prova su fatti che siano stati allegati oltre il termine delle preclusioni assertive,
nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico entro detto termine.
Va, poi, rilevato che l'opposta è tempestivamente intervenuta in risposta ai continui interessamenti dell'opponente circa l'andamento delle lavorazioni;
alle richieste dell'opponente di ripristino e di ultimazione delle lavorazioni (cfr. doc. citati).
pagina 7 di 9 8. Infine viene respinta la domanda spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi, di cui viene allegata la responsabilità per le somme dovute all'opposta e ne viene domandata la condanna al “risarcimento del danno”, in tesi rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla soccombenza dell'opponente nei confronti dell'opposta.
In argomento il Tribunale evidenzia che tra l'opponente e i terzi chiamati non è intercorso alcun contratto avente una finalità di manleva o latu senso di garanzia;
peraltro le conseguenze pregiudizievoli, di cui i terzi dovrebbero -in tesi- rispondere, sono costituite non già da un pregiudizio patito dall'opponente, bensì dall'obbligazione di pagamento del corrispettivo, che non è collegata causalmente a un profilo di responsabilità negoziale dei terzi chiamati, ma sorge dal contratto di appalto intercorso tra l'opponente e l'opposta.
9. Tirando le fila delle motivazioni svolte, l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente sono infondate e vengono respinte, al pari della domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa con riguardo alle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente;
2) respinge la domanda di manleva spiegata dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta e del terzo chiamato che liquida in CP_2
- € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opposta,
- € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato CP_2
pagina 8 di 9 Così deciso in Spoleto, il 12.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 all. comparsa di costituzione e risposta); in data 17.6.2019 viene emessa dal Comune di
Foligno un'ordinanza di sospensione lavori per la presenza di opere difformi rispetto al titolo abilitativo (doc. 28, all. seconda memoria istruttoria di parte opponente).