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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 289/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA e LOTTI MARIO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
_1 contumace
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 5.04.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: _1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
- accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare la convenuta _1
, in proprio e quale titolare della cancellata ditta individuale “Rosy
[...]
Assemblaggi di Ciocia Miriana”, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 634,93 dovuta a titolo di TFR maturato nel rapporto di lavoro intercorso tra il 16 settembre 2019 e il 31 marzo 2020, dell'ulteriore somma lorda di € 2.584,58 dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità nonché della ulteriore somma lorda di € 2.216,00 a titolo di TFR maturato nel rapporto di lavoro intercorso tra l'8 ottobre 2020 e il 6 ottobre 2022, o comunque dei diversi importi che risulteranno a tali titoli o per i diversi titoli dovuti ad esito del giudizio o che si riterranno equi e/o di giustizia”
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, titolare della cancellata ditta individuale Rosy Assemblaggi di Ciocia Miriana, in forza di un primo contratto a tempo determinato nel periodo dal 16.09.2019 al 29.02.2020, e successivamente in forza di un contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 8.10.2020 al 6.10.2022, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 6° CCNL
Metalmeccanica Artigianato;
di risultare tuttora creditrice delle somme e per i titoli di cui alla domanda.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza dei due rapporti lavorativi di cui è causa, la cessazione dei rapporti e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare busta paga relativa al primo rapporto di lavoro;
CU 2021 che comprova il quantum del TFR relativo al primo rapporto;
CU 2023 da cui risulta la decorrenza iniziale e finale del secondo rapporto di lavoro nonché il quantum del TFR relativo al secondo rapporto di lavoro) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità, conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo
Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e la convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €634,93 a titolo di TFR maturato relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato;
di €2.584,58 a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità; di €2.216,00 a titolo di TFR maturato relativamente al secondo rapporto di lavoro;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda
Pag. 2 di 3 accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di €634,93 a titolo di TFR maturato relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato;
di €2.584,58 a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità; di €2.216,00 a titolo di TFR maturato relativamente al secondo rapporto di lavoro;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, oltre rimborso del C.U. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 15.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 289/2024 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE Parte_1
ANDREA e LOTTI MARIO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
_1 contumace
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 5.04.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: _1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
- accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla ricorrente per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare la convenuta _1
, in proprio e quale titolare della cancellata ditta individuale “Rosy
[...]
Assemblaggi di Ciocia Miriana”, al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 634,93 dovuta a titolo di TFR maturato nel rapporto di lavoro intercorso tra il 16 settembre 2019 e il 31 marzo 2020, dell'ulteriore somma lorda di € 2.584,58 dovuta a titolo di retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità nonché della ulteriore somma lorda di € 2.216,00 a titolo di TFR maturato nel rapporto di lavoro intercorso tra l'8 ottobre 2020 e il 6 ottobre 2022, o comunque dei diversi importi che risulteranno a tali titoli o per i diversi titoli dovuti ad esito del giudizio o che si riterranno equi e/o di giustizia”
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta e di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta, titolare della cancellata ditta individuale Rosy Assemblaggi di Ciocia Miriana, in forza di un primo contratto a tempo determinato nel periodo dal 16.09.2019 al 29.02.2020, e successivamente in forza di un contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 8.10.2020 al 6.10.2022, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 6° CCNL
Metalmeccanica Artigianato;
di risultare tuttora creditrice delle somme e per i titoli di cui alla domanda.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza dei due rapporti lavorativi di cui è causa, la cessazione dei rapporti e l'ammontare delle spettanze rivendicate risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare busta paga relativa al primo rapporto di lavoro;
CU 2021 che comprova il quantum del TFR relativo al primo rapporto;
CU 2023 da cui risulta la decorrenza iniziale e finale del secondo rapporto di lavoro nonché il quantum del TFR relativo al secondo rapporto di lavoro) e dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale relativi in particolare alle spettanze dovute a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità, conteggi predisposti sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo
Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento delle spettanze rivendicate, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e la convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo di €634,93 a titolo di TFR maturato relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato;
di €2.584,58 a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità; di €2.216,00 a titolo di TFR maturato relativamente al secondo rapporto di lavoro;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda
Pag. 2 di 3 accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di €634,93 a titolo di TFR maturato relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato;
di €2.584,58 a titolo di retribuzione settembre-ottobre 2022 e ratei di tredicesima mensilità; di €2.216,00 a titolo di TFR maturato relativamente al secondo rapporto di lavoro;
oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna la convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, oltre rimborso del C.U. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 15.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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