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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. IC, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter del 1°/10/2025, ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6735/2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. IA Lucia Totaro, come da procura speciale Controparte_1 alle liti in atti,
OPPOSTA
oggetto: ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 316/21 - Fondo di Garanzia Pt_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4/10/2021, l'Istituto in epigrafe indicato, premesso che con decreto ingiuntivo n. 316/21 , ex dipendente della ditta Legno Ponte s.r.l. per il periodo Controparte_1
4.2.2014-20.11.2019, aveva ingiunto al Fondo di Garanzia il pagamento della somma complessiva di euro 6.930,40, di cui euro 4.086,15 a titolo di TFR ed euro 2.844,25 a titolo delle ultime mensilità di pagina 1 di 3 ottobre e novembre 2019, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato, deducendo: a) in via principale, la violazione degli artt. 2 L. n. 287/82 e 1 D.lgs. n. 80/92, nonché della circolare Pt_1
n.74/2008, nella parte in cui si prescrivono i requisiti anche documentali per l'accesso al Fondo, tra cui nel caso di specie l'istanza di rigetto del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di impossidenza dei beni immobili di proprietà del datore di lavoro, il verbale di pignoramento mobiliare negativo presso anche la sede secondaria del datore di lavoro;
b) in via subordinata, la riduzione del credito lavorativo nei limiti del massimale ai sensi dell'art. 2 comma 2
D.lgs. n. 80/92.
Tanto premesso in fatto e in diritto, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) - dichiarare infondate le avverse pretese con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) - condannare controparte al pagamento delle spese di lite”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato, con articolate motivazioni, la Controparte_1 fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 1°.10.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. L'opposizione dell' è fondata. Pt_1
Come è noto, “in tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non assoggettabilità a Pt_1 fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori” (Cass., sez. lavoro, n. 1887 del 28.1.2020)
Astrattamente, pertanto, non occorrerebbe l'aver preventivamente adito il Tribunale Fallimentare.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio l'arresto succitato offre la soluzione della vicenda, in senso sfavorevole alla parte opposta, atteso che così prosegue: “non induce a diverse conclusioni l'argomentazione di
Cass. n. 21734 del 2018, cit., che, al fine di affermare il necessario previo adito del giudice fallimentare, valorizza la circostanza che determinate situazioni che in concreto legittimerebbero l'esclusione della procedura concorsuale (quali, nel caso ivi deciso, «una soglia di rilevanza dell'insolvenza riferita all'indebitamento complessivo dell'impresa e non alla posizione del creditore istante per il fallimento») possono essere accertate soltanto in sede fallimentare, cioè con il concorso degli altri creditori: questo è piuttosto un problema di prova, nel senso che, ad es., non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co ., I. fall.; in questo senso, anzi, va senz'altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto pagina 2 di 3 la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda”.
Si è quindi sostenuto che “in applicazione di tale principio si è ripetutamente affermato (Cass. n. 1607 del 2015; n.
15369 del 2014; n. 7585 del 2011) che il rigetto dell'istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, u.c., (secondo cui “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore
a Euro trentamila…”) assolve alla condizione della non-assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento;
la assoggettabilità
o meno della società alla procedura concorsuale deve tuttavia essere accertata dal competente Tribunale fallimentare, sulla base di quanto risultante dalla relativa istruttoria, secondo le testuali previsioni del citato art. 15… Gli stessi precedenti citati nel ricorso in esame non smentiscono il principio di diritto in questa sede ribadito in quanto concernono ipotesi in cui
l'istanza di fallimento era stata proposta dal lavoratore ma respinta per esiguità del credito azionato (in tal senso Cass. n.
1607 del 2015; n. 15369 del 2014; n. 7585 del 2011) o per altre ragioni tra cui la cessazione dell'attività da oltre un anno (Cass. n. 15662 del 2010), o l'insufficienza dell'attivo (Cass. n. 8529 del 2012” (Cass., sez. lavoro, sent. n.
17649 del 25.8.2020).
Orbene, la parte opposta si è limitata a sostenere l'esiguità del proprio credito, senza tuttavia dare prova, in questa sede, che l'indebitamento complessivo dell'azienda non raggiungeva la soglia di rilevanza dell'insolvenza prevista per legge.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbita ogni ulteriore questione in ordine al tentativo di esecuzione in danno della società, con conseguente revoca del d.i. opposto.
3. Spese compensate, in ragione della particolarità del “thema litis”.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6735/2021 proposto dall' in persona del Pt_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , disattesa e assorbita ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 316/2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 1°.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA IC)
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