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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.9.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 7052/25
Tra
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino (C.F.: C.F._2 unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Scisciano (NA) alla via Roma n. 51.
RICORRENTE
E
E_
, in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. ,
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via S.M. di Costantinopoli n.
104, P.I.V.A.: rappresentata e difesa, in virtù di procura e Delibera del P.IVA_1
Direttore Generale di conferimento incarico, dall'Avv. Maria Teresa NICOLETTI (C.F.
), iscritta nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati CodiceFiscale_3 del Foro di Napoli per la difesa della stessa Azienda, domiciliata presso il Servizio Affari
Legali dell' sito in Napoli alla via M. Campodisola n. 13, P.E.C.: CP_3
Email_1
NONCHE'
(C.F. E_
), in persona del Rettore in carica p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici P.IVA_3 elettivamente domicilia alla via A. Diaz, 11 (fax 081/4979313, posta certificata:
servizio polisweb: ADS80030620639). Email_2
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.3.25 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere dipendente dell' , E_ inserito nella VIII fascia A.O.U. del CCNL Università, con trattamento economico equiparato a quello del personale del Comparto Sanità, profilo professionale di
“Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, Categoria D, come emerge dalle buste paga in atti, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del
CCNL Comparto Sanità 2019-2021, e di prestare servizio presso le strutture sanitarie dell' E_
, come risulta dalla scheda AOU in atti;
[...]
b) che, in ordine al trattamento retributivo, i dipendenti dell' che prestano CP_1 servizio presso le aziende ospedaliere percepiscono due cedolini paga: quello universitario, con cui viene erogato il trattamento retributivo base, previsto dal CCNL
Università, e quello aziendale, con cui percepiscono la indennità perequativa e, oltre a questa, in via diretta, tutte le voci accessorie previste dal CCNL del Comparto Sanità quali, a titolo esemplificativo: la indennità giornaliera, la indennità di turno festivo, la indennità di turno notturno, la indennità intensiva e sub intensiva e le atre indennità di cui all'art. 86 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e all'art. 106 e 107 CCNL Comparto
Sanità 2019-2021;
c) che, come risulta dai “Cartellini delle presenze” e dalle buste paga in atti, ha sempre reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 8:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20.00 alle 8.00, smonto e riposo e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la
“indennità giornaliera di turno”, disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto
Sanità 2016-2018 e poi dall'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019- 2021, per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ed indicata in busta paga con il codice 05071
e successivamente con il codice 15203, nella misura giornaliera di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 e di € 2,07 dall'1 gennaio 2023 in poi;
d) che, per il periodo non coperto dalla prescrizione quinquennale, considerato l'atto interruttivo, ha normalmente goduto dei giorni di ferie contrattualmente previsti;
e) che tuttavia, la retribuzione corrisposta dalle amministrazioni convenute per le giornate in cui ha goduto delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base universitario erogato nel cedolino paga emesso dalla e della indennità E_ perequativa erogata nel cedolino paga emesso dall' E_
f) che, pertanto, come si nota dalle buste paga, in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera di turno, che è corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza.
Concludeva: A) Accertare e dichiarare -previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la “nozione europea di retribuzione” e, più precisamente: degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3 e 4, CCNL
Sanità del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL Sanità del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL Sanità del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo
Sanità del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, e 106, comma 2, CCNL Sanità del 2 novembre 2022; art. 28, comma 1, CCNL Università quadriennio 2006-2009 - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art. 86, comma 3, CCNL 2016-2018,e per
l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi, ex artt. 106, comma 2,
CCNL 2019-2021, e per l'effetto: B) Condannare genericamente l'
[...]
, in persona E_ del Direttore Generale pro tempore, e l' E_
, in persona del Rettore pro tempore, anche in solido tra loro, ad inserire
[...] nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49 dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2022, ex art.
86, commi 3, CCNL 2016-2018, e pari ad € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi, ex artt. 106, comma 2, CCNL 2019-2021, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo complessivo dall'1 novembre 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
C)Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' E_
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione
[...] passiva dell'ateneo, essendo l' il datore CP_1 Controparte_4 di lavoro presso il quale la parte ricorrente svolge attività lavorativa. Nel merito, deduceva che l'indennità di turno non concorre a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale, rappresentando la stessa un elemento del cd. trattamento accessorio ed essendo legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Concludeva: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis: • Preliminarmente dichiarare la carenza ed il difetto di legittimazione passiva dell' in epigrafe, e CP_5 conseguentemente estrometterlo dal presente giudizio, per essere l' E_ unico legittimato passivo a resistere in giudizio per tutte le ragioni sopra esposte;
• In subordine, nel merito, rigettare ogni domanda giudiziale proposta dal ricorrente contro
l' per tutte le ragioni sopra E_ esposte;
• Nella denegata, remota e non creduta ipotesi di rigetto della preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' resistente e di accoglimento del CP_5 ricorso, si insiste per la pronuncia di condanna in solido anche dell'
[...]
oltre all' resistente. • Con ogni conseguente E_ CP_5 provvedimento in ordine alle spese processuali.
Si costituiva, altresì, l' eccependo il difetto di legittimazione passiva, CP_6 essendo l' - già il E_ CP_7 formale datore di lavoro del ricorrente e, in quanto tale, unico soggetto legittimato passivamente. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto.
Concludeva: Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, Voglia l'Ill.mo
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti richieste: a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' ; b) Controparte_8 disporre, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contradditorio dell'
[...]
, in persona del Rettore pro tempore, onerando di E_ tanto parte ricorrente;
c) rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei riguardi dell' , perché estranea ai fatti di causa;
d) condannare parte ricorrente CP_1 alla refusione delle spese di lite.
All'udienza del 30.9.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
In merito alla questione preliminare relativa alla legittimazione passiva, secondo un principio consolidato in giurisprudenza, riaffermato di recente anche dal Tribunale di
Napoli (cfr. sentenza n. 6069/2021, che richiama sentenza Tribunale di Napoli n.
3685/15), sulla base della normativa di settore deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva dell' "assumendo essa E_ esclusivamente la posizione formale di datore di lavoro, essendo l'obbligazione retributiva di cui è causa estranea al trattamento economico fondamentale (il solo normativamente e contrattualmente a carico dell' , quale formale datore di CP_1 lavoro), ma direttamente riconducibile alla attività concretamente posta in essere in favore dell'utilizzatore, da ritenersi indi unico legittimato, a latere debitoris, del rapporto obbligatorio di cui è causa".
Invero, nel caso di specie non viene invocato il riconoscimento di un diritto correlato al generico trattamento retributivo o normativo derivante dal rapporto di lavoro intercorrente con l'Università, bensì il riconoscimento di differenze retributive a titolo di indennità, che fanno capo esclusivamente all'AOU, come risulta dalla documentazione agli atti.
Ed infatti, le buste paga prodotte dalla parte ricorrente comprovano che la determinazione e la corresponsione dell'indennità per cui è causa sono di competenza dell'AOU, come si evince anche dalla nota prot. n. 157160 dell'Ufficio Stipendi dell'istituto universitario, prodotta dall'Università resistente.
Pertanto, essendo stata raggiunta la prova della competenza dell'AOU resistente in ordine all'indennità dedotta in giudizio, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell' E_
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale, per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale. A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della
S.C. (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura della indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Quanto all'indennità di turno, l'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C
e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari
a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. L'art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità 2019-2021, statuisce: “Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di
Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di
Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. Venendo all'analisi specifica della indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL Sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che la indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possa rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., va E_ condannata ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della
“indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 1/11/2019 al 31/12/2022
e ad € 2,07 per il periodo dal 01/01/2023 fino al 20.3.25 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per Parte_1
l'intero periodo dal 1/11/19 fino al 20/3/25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avvocato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_9
, con compensazione delle spese nei suoi confronti;
[...] - condanna l' in persona del E_ legale rappresentante p.t., ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie l'importo della “indennità giornaliera di turno”, pari ad € 4,49 per il periodo dal 1/11/19 al 31/12/2022 e ad € 2,07 per il periodo dal 01/01/2023 fino al
20/3/25 (data di deposito del ricorso), e a corrispondere al ricorrente Pt_1 le differenze maturate a tale titolo per l'intero periodo dal 1/11/19 fino al
[...]
20/3/25, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
- condanna l' in persona del E_ legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 30.9.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca