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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 novembre 2023, da
(C.F. e P.I. n. ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 come da mandato rilasciato ex art. 83 comma 3 c.p.c. ed allegato al fascicolo telematico, dagli avvocati Michele Agostini PEC:
e Roberto Vasapolli PEC: Email_1
Email_2 appellante contro
C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Roma, in persona del Presidente e, come tale, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino (pec:
t), Email_3 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Verona n. 405/2023 d.d. 06.07.2023, non notificata
In punto: opposizione ad avviso di addebito;
trasferta/trasfertismo.-
CONCLUSIONI
APPELLANTE
1 In via principale di merito: riformarsi integralmente la sentenza di primo grado n.
405/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona – sezione lavoro e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi l'avviso di addebito opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. In via subordinata di merito: riformarsi la sentenza di primo grado n. 405/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona – sezione lavoro e, per l'effetto, annullarsi e/o revocarsi l'avviso di addebito opposto, accertando la cessazione della materia del contendere in ordine alla (e/o l'infondatezza della) pretesa contributiva avente ad oggetto il rimborso chilometrico riconosciuto ai lavoratori. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre rimborso forfetario, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio che si dichiara antistatario
APPELLATO
a) confermarsi integralmente la sentenza n. 405/23, emessa dal Tribunale di Verona in qualità di Giudice del Lavoro, condannandosi parte appellante al pagamento delle somme richieste con l'avviso di addebito opposto o di quelle che saranno accertate in corso di causa;
b) con vittoria di spese e competenze di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona rigettava il ricorso e dichiarava dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto.
Condannava, altresì, parte ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquidava in € 1.500,00.
Rilevava il giudice in fatto che la con ricorso depositato in Parte_1 data 14.10.2022, proponeva ricorso in opposizione all'avviso di addebito n. 422
2022 00019553 73 000 con cui le veniva intimato il pagamento dell'importo di
€ 2.618,25 sulla base del verbale di accertamento dell'ITL di Cosenza che accertava, con riferimento ad agosto 2019, il mancato assoggettamento a contribuzione di una parte delle somme corrisposte, ai lavoratori dipendenti
, E erroneamente riconosciute a titolo di Pt_2 Pt_3 Parte_4 indennità di trasferta e rimborso chilometrico.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure, rilevava la sussistenza, nel caso di specie, del “trasfertismo abituale”.
In particolare, evidenziava che “affinché possa parlarsi di “trasfertismo abituale” ex art. 51 comma 6 del DPR n. 917/1986 (con esonero parziale dell'obbligo contributivo al 50%) devono contestualmente sussistere le condizioni di cui al comma 1, art. 7quinquies DL 193/2016, conv. in L. 225/2016, oltre ovviamente 2 l'effettività della trasferta (Cass., 14380/2020). In particolare: “a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, il giudice di prime cure rilevava che, nel caso di specie, nelle lettere di assunzione dei tre dipendenti non risultava indicata la sede di lavoro e l'irrilevanza dell'indicazione della stessa contenuta nella comunicazione . Sottolineava, altresì, che dalla Pt_5 documentazione acquisita iussu iudicis emergeva che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, avevano di fatto sempre operato con il regime del c.c. trasfertismo , ricevendo una indennità in misura fissa oltre ad un rimborso chilometrico.
Concludeva disponendo che: “Correttamente quindi, stante l'accertata effettiva natura del rapporto ed esclusa la possibilità che i lavoratori possano considerarsi trasfertisti occasionali, non può censurarsi la condotta dell' che ha proceduto CP_1 ad assoggettare a contribuzione il 50% delle somme corrisposte in ragione del trasfertismo abituale (trasferta spettacolo e rimborso chilometrico). Su questo ultimo punto va rilevato che la lettera di assunzione non fa alcuna distinzione a tale proposito e che quindi la diversa indicazione del titolo nelle buste paga non appare idonea a giustificare in diritto quella che di fatto, per la sua pacifica funzione, è da considerarsi indennità di trasferta e che pertanto rientra pienamente nell'oggetto dell'accertamento di cui è causa.
2. Impugna la sentenza svolgendo due motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo censura la decisione per avere il giudice di prime cure ricondotto all'ipotesi di “trasfertismo” la fattispecie oggetto di accertamento ispettivo, pur a fronte di documentazione idonea a giustificare l'esonero contributivo totale delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta.
Evidenzia che la sentenza gravata risulta in palese contrasto con la norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51 del Tuir, introdotta dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto legge n. 193/2016, e con
3 la circolare n. 158/2019 che hanno affermato che i lavoratori rientranti nella CP_1 disciplina prevista dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede una continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa.
Rileva che, nel caso di specie, non risultano sussistere contestualmente i tre requisiti previsti dalla norma.
In particolare, i lavoratori per cui è causa non percepivano un importo in maniera fissa ma variabile con conseguente esclusione della fattispecie in esame all'ipotesi di “trasfertismo”.
Con riferimento alla mancata indicazione nel contratto di lavoro della sede di lavoro valorizza che la stessa è contenuta nella comunicazione obbligatoria e nelle buste paga. Pt_5
2.2. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui, il giudice di prime cure non ha rilevato la cessazione della materia del contendere per effetto della mancata contestazione e rinuncia implicita da parte dell' al CP_1 capo della domanda avente ad oggetto il pagamento dei contributi sugli importi erogati quale rimborso chilometrico.
Evidenzia che gli importi a titolo di rimborso chilometrico costituiscono somme anticipate dai lavoratori e liquidate dall'assicurata a fronte dei giustificativi forniti.
In subordine evidenzia la violazione dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs 14/2004.
3. Radicatosi il contraddittorio l' difende la sentenza, chiedendone l'integrale CP_1 conferma.
3.1. Con riferimento al primo motivo, rileva che è incontestato che il costante mutamento del luogo di lavoro significasse l'assenza di una sede di lavoro fissa con conseguente applicazione dell'art. 51, comma 6, del TUIR.
Evidenzia che l'odierna appellante non ha fornito prova alcuna con riferimento alla sussistenza dei presupposti delle trasferte e alla spettanza delle agevolazioni contributive totali.
4 3.2. In merito al secondo motivo di appello valorizza di aver chiesto la condanna al pagamento di tutte le somme richieste con l'AVA opposto eccependo, altresì, la tardività della contestazione proposta in ordine alla pretesa rinunzia agli importi dovuti a titolo di rimborso spese chilometriche a titolo di trasferimento (e dunque con esenzione al 50% invece che al 100%
4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 20 febbraio
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MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
6. La censura relativa all'asserita carenza di motivazione è inammissibile poiché
l'invocato art. 13, comma 4° del Dlgs. 124/2004 si applica ai soli verbali di
“contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689” e, quindi, solo in tali casi (in cui non rientra quello in esame) il relativo verbale deve contenere “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”, quando anche il portato dell'art. 3 della l. n. 241/1990 è estraneo al rapporto previdenziale (cfr.
Cass. n. 10517/2018 cit).
Peraltro, per le omissioni contributive/previdenziali è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile tale da permettere
(come è avvenuto pacificamente nella specie) la compiuta comprensione degli addebiti e l'altrettanto compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
Del resto, la cognizione del giudice del lavoro in materia previdenziale non ha ad oggetto atti bensì rapporti giuridici, laddove per giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 10517/2018) ”la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali, comporta che l'inosservanza delle regole proprie del procedimento, nonché più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non produce effetti e non incide sul correlato rapporto previdenziale”.
7. Il primo motivo di gravame è privo di pregio essendo corretta la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice a quo.
5 7.1. Per i lavoratori in mobilità si possono infatti configurare, qualora non si sia in presenza di una trasferta c.d. “fittizia” (cfr. Cass. n. 14380/2020) due ipotesi, diversamente disciplinate:
a) ove ricorrano congiuntamente le condizioni indicate al comma 1 dell'art.
7- quinques del D.L. 193/2016 - ossia “a) la mancata indicazione, nel contratto
o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si
è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta” - si applica il regime dei c.d. trasfertisti (esenzione 50%);
b) nel caso, invece, di mancata contestuale presenza di dette condizioni, si applica la disciplina dell'indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5 del
TUIR (esenzione 100%).
Tale interpretazione della norma è stata confermata con la circolare n. 158/2019, ove l' ha chiarito che “ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di CP_1 uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell'articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo”.
7.2. Va preliminarmente evidenziato che già in sede amministrativa è stato riconosciuto nella vicenda un'ipotesi di c.d. “trasfertismo abituale” con conseguente esenzione contributiva al 50%, con la conseguenza che nella fattispecie – tertium non datur – la querelle verte esclusivamente sull'alternativa fra esenzione al 100 % (come preteso dall'assicurata appellante) e al 50% (come ritenuto dall' appellato) delle indennità corrisposte ai lavoratori CP_1 Pt_6
, e .
[...] Persona_1 Persona_2
Dunque, non ne è in discussione la genuinità (cfr. da ultimo Cass. n.
31683/2022, n. 14380/2020) ma esclusivamente la sua qualificazione.
7.3. Non è controverso in fatto, che in sede negoziale le parti abbiano individuato la sede di lavoro in Verona ove si trova la sede legale della cooperativa, né che le prestazioni lavorative in relazione alle quali l'indennità di trasferta è stata
6 liquidata e pagata riguardavano lavoratori che non svolgevano la loro attività presso la sede legale.
Del resto, è pacifico in causa che i dipendenti de quibus sono tecnici dello spettacolo (nel caso di specie tecnico luci, rigger e site coordinator) chiamati di volta in volta ad operare in diversi siti, a seconda del luogo in cui si svolge lo spettacolo (l'accertamento ispettivo era stato effettuato in Praia a Mare, presso
Area Dino Beach per evento e dunque privi di una sede di lavoro CP_2 predefinita, dovendo prestare di volta in volta la propria attività presso un luogo sempre diverso.
Dunque, non può essere ritenuta “effettiva ed abituale sede di lavoro”, prevalendo il dato sostanziale rispetto a quello formale sul quale insiste l'appellante per effetto del tutto irrilevante dato indicato nelle comunicazioni di assunzioni e nelle buste paga.
Invero, tutto questo è incompatibile con la trasferta, finalizzata a compensare il lavoratore per il disagio sofferto a causa dello spostamento temporaneo dalla sede abituale di lavoro.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14380/2020, conforme Cass. n. 8136/2008) ha anche recentemente ribadito - per quello che rileva ed è devoluto nella fattispecie in scrutinio - che "la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass. 14.9.07, n. 19236; cfr. pure Sez. L, Sentenza n. 8004 del
14/08/1998, Rv. 518045 - 01, secondo la quale la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché' è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso,...Ne' possono assumere rilievo alcuno le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico ".
7 7.4. In ordine al terzo requisito, il giudice del lavoro scaligero ha ritenuto che “dalla documentazione acquisita su ordine del giudice, è emerso inoltre che gli stessi lavoratori abbiano di fatto sempre lavorato “in trasferta”, ricevendo una indennità in misura fissa per ciascuna giornata, oltre ad un rimborso chilometrico, per vero denominato in busta paga quale “rimborso spese documentate”, spese che documentate non sono in quanto appare interamente calcolato sui chilometri percorsi (si presume) in base al valore delle tabelle ACI e che costituisce quasi il
30%, 40%, 50% delle competenze totali mensili dei lavoratori interessati dall'accertamento”.
7.4.1. Parte appellante censura il capo della sentenza risultando de plano dalle buste paga dimesse che a “titolo esemplificativo” per i lavoratori e Persona_1
per l'anno 2019 (e anche per il mese di agosto oggetto del rilevo Parte_6
Contr ispettivo posto a fondamento dell'impugnato gli importi percepito sono differenti.
7.4.2. L' nulla replica sul punto. CP_1
7.4.3. Osserva la Corte che il rilevo è pacificamente infondato rispetto alla posizione del lavoratore (cfr. all. 13bis) per il quale non solo per il Persona_2 mese di agosto ma anche per tutto il 2019 risulta la corresponsione in misura fissa di un importo pari ad € 46,48.
E' ugualmente infondato per gli altri lavoratori laddove l'indennità veniva sempre corrisposta in misura fissa o per intero (€ 46,48) o in misura ridotta di 1/3 (€
30,99) o 2/3 (€ 15,49) evidentemente in corrispondenza di un proporzionale minor impegno lavorativo, laddove per per il mese di agosto 2019 Pt_2 risultano 25 gg di trasferta per un importo costante di € 46,48
7.5. Dunque, ai lavoratori in esame, ricorrendo contestualmente le condizioni di cui al comma 1 dell'art.
7-quinques del D.L. 193/2016 è applicabile la disposizione di cui all'art. 51 comma 6 del DPR n. 917/1986 (esenzione al 50%)
8. Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Va premesso che dalla piana lettura del verbale di accertamento.
20190111084/DDL d.d. 24.02.2020 d.d. (cfr. all. 1 pag. 5, 6) emerge CP_1 documentale - anche in relazione alle somme riconosciute a titolo di c.d.
“rimborso chilometrico” – che anche queste sono state rideterminate con il riconoscimento di una riduzione imponibile al 50% (trasfertismo) invece che al 8 100 % (trasferta) per un totale di € 1602,58 (oltre a sanzioni), che corrisponde Contr all'importo portato nell'impugnato (cfr. doc. 1 ricorrente).
8.1. E' inammissibile nella parte in cui non risulta che l' abbia abdicato alle CP_1 proprie pretese con la memoria di costituzione in primo grado ad un tanto non essendo sufficiente la deduzione “quanto all'avversa contestazione in ordine al
“rimborso chilometrico”, se ne evidenzia l'assoluta infondatezza, non essendo stato elevato, con il citato verbale di accertamento, nessun addebito a tale titolo”
Va invero tenuto conto che nel ricorso ex art. 442 c.p.c. Parte_1 aveva a sua volta contestato la debenza della contribuzione a tale titolo perché disconosciuta e non perché l'esenzione era stata ridotta al 50% in ragione della riconduzione della fattispecie al fenomeno del c.d. trasfertismo invece che alla trasferta, per cui la deduzione dell' era del tutto coerente con le CP_1 allegazioni attoree.
Va sul punto anche richiamata la puntuale giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. n. 21075/2016, Cass. n. 7384/2022, Cass. n. 10629/2024) che nel delimitare il perimetro dell'onere di contestazione ex art. 116 c.p.c. ha rilevato che “il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte”
8.2. E' parimenti inammissibile nella parte in cui si insiste sulla violazione dell'onere probatorio in materia di rimborsi spese laddove, va ribadito, non c'è stato nella fattispecie disconoscimento alcuno per fittizietà della voce, ma solo riconduzione ad un trattamento contributivo non del tutto esente (100%) ma esente per la metà (50%) essendo state le somme corrisposte ai lavoratori in ragione dell'effettuazione di prestazioni in regime di “trasfertismo” invece che di
“trasferta”.
Va anche chiarito in diritto (cfr. Cass. n. 16579/2018) - sebbene non sia elemento dirimente nella fattispecie - che come in tutte le ipotesi di 9 decontribuzione “ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazioni corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio grava sul datore di lavoro che deve assolverlo «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci”.
8.3. E' infondato, allora, perché la decontribuzione deve essere riconosciuta anche per il rimborso chilometrico nella misura del 50% per le stesse ragioni già indicate al punto 7 che precede.
Invero ll principio di fondo della normativa è che, ai sensi dei riportati commi 5
e 6 dell'art. 51 del Dpr. n. 917/1986, non solo le indennità ma anche i rimborsi corrisposti a titolo di trasferta non rivestono natura reddituale e non sono conseguentemente assoggettate a tassazione e contribuzione, mentre le somme erogate ai c.d. trasfertisti sono imponibili nella misura del 50%.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento indeterminato di riferimento
(valore di causa pari ad € 2.618,25), senza tenere conto della fase istruttoria.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
10 Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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