Art. 2. (Attivita' trasfusionali) 1. La presente legge disciplina le attivita' trasfusionali ovvero le attivita' riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali; il frazionamento con mezzi fisici semplici; la validazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, nonche' le attivita' di medicina trasfusionale e la produzione di farmaci emoderivati. 2. Le attivita' trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
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11 novembre 2005
11 novembre 2005
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 650Provvedimento: […] La menzionata direttiva europea, nell'affermare il principio di gratuità del sangue, lo farebbe quindi sia con riferimento alle attività finalizzate alla raccolta, sia a quelle successive, particolarmente complesse, collegate alla lavorazione degli emocomponenti e alla frammentazione del plasma da cui si ricavano i farmaci cd. plasma derivati. D'altra parte, dall'art. 2 della Legge n. 219/2005 che dopo aver disposto al comma 1 la definizione di attività trasfusionali intese come “le attività riguardanti la promozione del dono del sangue, la raccolta di sangue intero, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche autologhe, 24Leggi di più...
- art. 16-septies D.L. 179/2012·
- interessi legali·
- art. 127ter c.p.c.·
- art. 2697 c.c.·
- nullità convenzione·
- gratuità cessione sangue·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 13 d.P.R. 115/2002·
- onere della prova·
- art. 345 c.p.c.