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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai SIg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino ConSIliere rel. dr.ssa Laura Petitti ConSIliere riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2231 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a ENNA (EN) in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1969, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Mirto (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ZI (PA) in data 23/11/1946, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Ettore Gassani (PEC Email_2
(C.F. ), nata a Palermo in [...] CP C.F._3
18/02/1975, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcoleo (PEC
Email_3
n.q. di curatore speciale della minore Controparte_3
, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC Persona_1
Email_4
appellati
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 12 La sentenza n. 5165/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 2-17/11/2023
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« Nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'odierno appello e per l'effetto riformare la sentenza N. 5165\2023, resa dal Tribunale Civile di Palermo, sez. I, pubblicata il 17\11\2023 notificata in data 7\12\2023, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e \o rigettate in primo grado»
Conclusioni per l'PP : Controparte_1
«Rigettare l'atto di appello presentato dalla SI.ra e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 5165/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 17.11.2023 che ebbe a dichiarare che il riconoscimento della minore , effettuato il 28.06.2018 dalla Sig.ra Persona_1 Parte_1 difetta di veridicità;
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di procedere alla cancellazione, dall'atto di nascita di , del Persona_1 riconoscimento effettuato dalla SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario per il doppio grado di giudizio.»
Conclusioni per l'PP : CP
«Rigettare l'appello promosso dalla SInora , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, rigettare le domande così come promosse dalla SInora
nel suo atto di appello;
Parte_1 con vittoria di spese del presente giudizio.»
Conclusioni per l'PP AVV. N.Q.: CP_3 CP_3
«preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo di 1°; indi, procedendo ad una rilettura degli atti/documenti allegati, adottare le statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della piccola Per_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Il Pubblico Ministero, cui è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, non ha precisato le proprie conclusioni.
Corte di Appello di pag. 2 di 12 Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 14/9/2020, , in qualità di Controparte_1 ascendente della minore , conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Palermo , e l'avv. Parte_1 CP CP_3
, quest'ultima quale curatrice della minore, al fine di proporre
[...] impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della minore da parte della convenuta , effettuato in data 28/6/2018 Parte_1 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. La convenuta si costituiva con comparsa del Parte_1
22/12/2020, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con comparsa del 24/12/2020 si costituiva , genitrice CP biologica della minore, dichiarando di aderire alla domanda proposta dall'attrice.
4. La curatrice della minore si costituiva con comparsa del 18/1/2021sollecitando l'adozione delle statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della minore.
5. Con sentenza n. 5165/2023, pronunciata in data 2-17/11/2023, il
Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, dichiarava il difetto di veridicità del riconoscimento della minore , nata a [...] Persona_1 in data 8/1/2016 da parte di e disponeva la Parte_1 compensazione delle spese processuali.
6. Con citazione del 19/12/2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'impugnazione del riconoscimento della minore originariamente proposta dalla CP_1
7. Con rispettive comparse del 13/3/2024 e del 14/3/2024 si sono costituite le appellate e , Controparte_1 CP opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
8. La curatrice della minore, Avv. , si è costituita con Controparte_3 comparsa del 3/4/2024, chiedendo l'adozione delle statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della minore.
9. Il Pubblico Ministero, benché citato in giudizio dall'appellante, non ha formulato le proprie conclusioni.
10. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica con le cadenze processuali previste dall'art. 352 c.p.c. e con ordinanza del 1/4/2025 la causa è stata posta in decisione.
Corte di Appello di pag. 3 di 12 Palermo 11. Va premesso che l'impugnazione sottoposta al vaglio di questa Corte non riguarda la sussistenza di un valido interesse ad agire dell'originaria attrice , madre di e nonna della Controparte_1 CP minore , oggetto di specifica pronuncia da parte del Persona_1 provvedimento impugnato, di tal che la relativa questione deve ritenersi oggetto di giudicato interno e non più sindacabile in questa sede.
12. Il provvedimento impugnato ha dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento della minore da parte dell'odierna Persona_1 appellante, principalmente sulla base dei seguenti fatti pacifici concordemente allegati da tutte le parti in causa:
- e , legate da una relazione CP Parte_1 sentimentale dal 2009, avevano effettuato svariati tentativi di procreazione medicalmente assistita all'estero, non andati a buon fine;
- nel 2014 e , nipote di , CP Parte_2 Parte_1 avevano chiesto e ottenuto di accedere alla fecondazione assistita di tipo omologo presso il Centro Andros S.r.l. di Palermo;
- a seguito di ciò era nata in data [...] la minore , Persona_1 originariamente riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica;
- in data 28/6/2018 Anna Graziano, con il consenso di , CP aveva riconosciuto come sua figlia la minore.
13. Il Tribunale di Palermo, in particolar modo, ha evidenziato che il riconoscimento della piccola da parte di , avvenuto Per_1 Parte_1
a distanza di oltre due anni dalla nascita, costituiva un atto volto a salvaguardare il ruolo di genitore "d'intenzione" o "sociale", in contrasto con la realtà biologica per cui la bambina poteva avere una sola madre biologica, e che, stante la necessità di bilanciare il favor veritatis con il favor minoris, ossia con l'interesse della minore ad avere una famiglia stabile, doveva essere considerato che la durata del rapporto di convivenza tra e la madre sociale all'interno delle mura Per_1 domestiche era stata piuttosto limitata, essendosi protratto dal riconoscimento nel giugno 2018 all'allontanamento di quest'ultima dalla casa familiare avvenuto nell'estate 2019 a seguito di un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palermo. A causa di questo eSIuo lasso di tempo e dell'accesa conflittualità tra le due genitrici successiva alla crisi sentimentale, il Tribunale ha ritenuto che la minore non abbia potuto consolidare una condizione identitaria sotto il profilo sociale in relazione allo status acquisito con il riconoscimento di e che, Parte_1 pertanto, nel caso specifico l'interesse alla certezza dello status e alla
Corte di Appello di pag. 4 di 12 Palermo stabilità del rapporto familiare fosse recessivo rispetto all'eSIenza di ripristinare il diritto all'identità personale della minore, legato all'affermazione della verità biologica.
14. A fronte di tale conclusione, la ha eccepito che la decisione Pt_1 impugnata si porrebbe in contrasto con il diritto alla bigenitorialità, riconosciuto e tutelato dall'art. 24, paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali della U.E. e dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c., applicabile anche alle coppie omoaffettive. Contesta, in particolar modo, che il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente limitato la rilevanza della relazione tra ed essa appellante al periodo di convivenza Per_1 successivo al riconoscimento anagrafico, laddove, invece, tale relazione avrebbe avuto inizio con la nascita della bambina e sarebbe stata basata su un progetto di genitorialità comune avviato dalle due donne dall'inizio della loro relazione, risalente al 2009, e caratterizzato da numerosi tentativi di fecondazione e da uno specifico riparto dei ruoli genitoriali. Rileva, ulteriormente, che il rapporto con la minore sarebbe proseguito anche oltre la data della cessazione della convivenza, grazie agli interventi giudiziari e ai servizi. Evidenzia che l'interruzione della convivenza sarebbe stata determinata esclusivamente dall'PP , la quale CP avrebbe dapprima provocato l'emissione in suo danno di un provvedimento cautelare, poi rivelatosi infondato e quindi revocato, e poi ostacolato il rapporto con la minore, nonostante i provvedimenti pronunciati dall'autorità giudiziaria, sia minorile che ordinaria.
15. Con il secondo motivo di impugnazione, che costituisce lo sviluppo logico del primo, l'appellante eccepisce che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente dato prevalenza al favor veritatis, ossia al ripristino della verità biologica, ritenendolo conforme all'interesse della minore, sulla base dell'erroneo presupposto che la relazione genitrice- figlia fosse stata limitata nel tempo e che non avesse consolidato Per_1 un'identità giuridica/sociale come figlia di essa appellante. Evidenzia che la tutela dell'interesse della minore comprenderebbe anche il suo diritto al mantenimento, determinato dal Tribunale di Palermo nell'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo di euro 600 al mese e di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, e che l'argomento menzionato dal provvedimento impugnato, sulla possibilità che il donatore reclami la paternità non garantirebbe la tutela certa offerta dalla genitorialità anagrafica esercitata da essa appellante, rilevando che i comportamenti manipolativi e destabilizzanti attuati dall'PP nei confronti della figlia, accertati nel corso dei CP vari procedimenti giudiziari, la renderebbero parzialmente inadeguata
Corte di Appello di pag. 5 di 12 Palermo all'esercizio della responsabilità genitoriale.
16. A fronte di ciò, le appellate e CP Controparte_1 rilevano che il giudice di primo grado avrebbe adeguatamente tutelato l'interesse della minore, rilevando che gli accertamenti svolti nei procedimenti intercorsi avrebbero dimostrato l'assenza di un rapporto genitoriale tra la e la minore, che la procedura di procreazione Pt_1 medicalmente assistita sarebbe stata realizzata con il nipote dell'appellante, , come un "subdolo gioco" per creare una Parte_2
"farsa" di famiglia (così a pag. 11 della comparsa di costituzione dell'PP , e che la avrebbe proposto il nipote per CP Pt_1 avere un "qualche controllo sulla genetica" e "costituire" un legame parentale. Evidenzia che la minore non avrebbe mai voluto incontrare l'appellante e che tutti i tentativi posti in essere dal Tribunale per i Minorenni dopo l'agosto del 2019 sarebbero consistiti in incontri forzati disposti per cercare di creare una relazione mai esistita, che hanno sortito l'effetto di allontanare ulteriormente la bambina. Nega di aver ostacolato gli incontri, affermando di aver aderito alle indicazioni dei servizi nonostante l'opposizione della bambina. Evidenziano, pertanto, che nel caso concreto vi sarebbe una piena coincidenza tra il favor veritatis e l'interesse della minore, la quale avrebbe manifestato sofferenza e rabbia verso la per le bugie e la forzatura, nonché la consapevolezza di Pt_1 avere un padre biologico e il desiderio di conoscerlo. Sottolinea che i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, pur parlando genericamente di "funzione genitoriale" della , nei fatti ne avrebbero limitato Pt_1
l'esercizio, svuotando di contenuto il concetto di genitorialità. Ribadiscono che l'interesse prevalente della minore è conoscere le sue origini e poter reclamare la paternità biologica in futuro.
17. L'PP , inoltre, contesta l'esistenza di un progetto di CP vita comune tra lei e l'appellante, rilevando che la loro relazione, interrotta nell'agosto del 2019, già prima della sua interruzione si era ridotta a una fraterna amicizia, priva della dimensione affettivo-sessuale.
18. Con riferimento a tale ultima contestazione, in questa sede non possono trascurarsi alcuni dati che integrano dei fatti pacifici, in quanto non smentiti, o comunque documentalmente comprovati e che attestano in modo inequivocabile la condivisione di un progetto familiare da parte della coppia , e precisamente il fatto che: Parte_3
- la nascita della piccola , avvenuta l'8/1/2016, sia stata Per_1 preceduta da una convivenza tra le due donne e da tentativi di fecondazione eterologa avvenuti all'estero;
Corte di Appello di pag. 6 di 12 Palermo - le due donne si sono unite civilmente in data 3/10/2016, pochi mesi dopo la nascita della minore;
- il riconoscimento della minore da parte di è Parte_1 avvenuto in data 28/6/2018 con il consenso della madre biologica
. CP
19. Va, peraltro, evidenziato che la peculiarità del caso di specie consiste nel fatto che la nascita della piccola è avvenuta mediante una Per_1 procedura di procreazione medicalmente assistita cui ha preso parte il SI.
, nipote di , il quale, pur avendo Parte_2 Parte_1 formalmente prestato il proprio consenso a una procedura di fecondazione assistita di tipo omologo, per fatto pacifico tra le parti si è limitato ad agire quale mero donatore di gameti nell'interesse della coppia , così prestando un consenso del tutto simulato, in Parte_3 quanto del tutto svincolato da alcun progetto familiare condiviso con
, e non seguito da alcun riconoscimento della figlia così CP generata.
20. Al riguardo, sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dal momento che il fatto prospettato dalle parti integra il reato di cui all'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, espressamente richiamato dall'art. 12, comma 3, della Legge n. 40 del 2004.
21. A fronte di ciò, le appellate e Controparte_1 CP sostengono che l'esistenza di un progetto genitoriale o dell'unione civile sarebbe irrilevante ai fini della valutazione dell'interesse della minore a mantenere il riconoscimento, poiché la legge italiana attuale non prevederebbe la genitorialità basata sulla sola intenzione o su un rapporto non biologico tra due madri, e che il riconoscimento di una genitorialità di "intenzione" o "sociale" sarebbe in contrasto con la realtà dei fatti e con la normativa vigente, che richiederebbe un legame biologico per la filiazione, salvo casi specifici di adozione.
22. Questa Corte, alla luce delle prospettazioni comuni tra le parti, prende atto del fatto che la coppia , seppur mediante la commissione CP_4 di un illecito penale, ha di fatto posto in essere una procedura di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, di tal che ai fini della decisione della presente controversia vanno applicati i principi di diritto applicabili al riguardo in virtù della disciplina legislativa, come successivamente integrata dalla giurisprudenza costituzionale.
Corte di Appello di pag. 7 di 12 Palermo 23. In relazione allo status del figlio nato da procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sancisce un principio fondamentale di continuità dello status di figlio rispetto alla volontà della coppia che ha intrapreso il percorso di procreazione medicalmente assistita. In particolare, i nati mediante procreazione medicalmente assistita hanno lo status di figli legittimi o riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche. Ciò SInifica che, indipendentemente dal legame genetico, il legislatore attribuisce la genitorialità ai membri della coppia che hanno voluto il figlio tramite la predetta procedura.
24. Un aspetto cruciale è la tutela della stabilità dello status così attribuito. L'art. 9 della legge 40, nella sua formulazione originaria, prevedeva, in un contesto in cui l'eterologa era vietata, che nel caso di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuata in violazione del divieto, il coniuge o convivente che aveva dato il consenso non potesse esercitare né l'azione di disconoscimento della paternità né l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. In altri termini, il partner della madre che avesse comunque acconsentito a una fecondazione eterologa, sebbene all'epoca illecita, era preventivamente bloccato dal rinnegare la paternità successivamente. Ancorché tale disposizione facesse riferimento al solo caso, ormai superato, di procreazione medicalmente assistita eterologa vietata, la giurisprudenza ne ha esteso la ratio anche alla procreazione medicalmente assistita eterologa oggi lecita: il consenso prestato al trattamento fecondativo comporta l'assunzione piena della genitorialità, senza possibilità per il partner non biologico di ritrattare il consenso dopo la nascita del bambino. Coerentemente, la Corte Costituzionale ha osservato che il sistema delineato dalla legge 40 e dalle sue evoluzioni impedisce a chi ha deciso di intraprendere un percorso genitoriale tramite procreazione medicalmente assistita di sottrarsi successivamente alle relative responsabilità. Questo principio vale sia per i casi di eterologa, oggi leciti, sia, per analogia, in qualunque situazione in cui vi sia stata una decisione consapevole di assumere la genitorialità al di là del dato biologico.
25. Va rimarcato, al riguardo, che l'art. 9, comma 3, della legge n. 40/2004 esclude qualsiasi rilevanza giuridica del donatore di gameti: il donatore rimane estraneo da un punto di vista legale, non acquisisce alcuna relazione parentale con il nato né può far valere diritti o essere gravato di obblighi verso di lui. Il genitore “intenzionale”, ossia chi che pur non fornendo il contributo genetico ha voluto il figlio nell'ambito del progetto di procreazione medicalmente assistita, viene quindi equiparato al
Corte di Appello di pag. 8 di 12 Palermo genitore biologico, mentre il donatore resta un terzo senza diritti né doveri. In sintesi, già prima delle recenti evoluzioni, il quadro normativo delineava una preminenza del legame volitivo e giuridico sul dato genetico nella filiazione da procreazione medicalmente assistita eterologa, quantomeno per quanto riguarda i genitori che hanno espresso il consenso alla procedura.
26. Nella decisione della presente controversia, poi, assumono particolare rilievo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 68 del 2025, che riguarda in modo specifico la condizione dei figli nati da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da coppie omosessuali. Con tale pronuncia, depositata il 22 maggio 2025, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non permette il riconoscimento, sin dalla nascita, dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale in una coppia di donne. In particolare, è stata dichiarata illegittima la mancata previsione che il nato in [...] una donna che abbia fatto ricorso all'estero a procreazione medicalmente assistita eterologa, con il consenso della partner, abbia lo status di figlio riconosciuto anche di quest'ultima. Con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha affermato principi di grande rilevanza in materia di filiazione, specialmente con riguardo alla individuazione del migliore interesse del minore e alla valorizzazione della responsabilità genitoriale assunta volontariamente, anche a scapito della mera verità biologica.
27. La Consulta, in particolar modo, ha fondato la predetta decisione sui cardini della responsabilità genitoriale derivante dal consenso e del miglior interesse del minore, affermando, con riferimento al primo, che la responsabilità che deriva dall'impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per generare un figlio ha valore determinante, tale per cui una volta assunto tale impe0gno nessuno dei due genitori (in particolare la madre intenzionale) può sottrarsi alle conseguenze. Il consenso informato e condiviso al progetto procreativo diventa un titolo idoneo a fondare lo status di genitore, anche in assenza di legame genetico. Ciò rappresenta una chiara prevalenza della volontà procreativa e della genitorialità “sociale” sulla verità biologica, in linea con l'art. 8 della legge n. 40 e con l'orientamento inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa n. 162 del 2014.
28. Con riferimento al concetto del primario interesse del minore, con la sentenza n. 68 del 2025 la Consulta ha chiaramente affermato che «il
Corte di Appello di pag. 9 di 12 Palermo primario interesse del minore, titolare dei diritti corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, è stato costantemente affermato da questa Corte, quale «principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento» (sentenza n. 79 del 2022).» e che «qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi.».
29. In sintesi, la predetta pronuncia ha chiaramente enunciato un principio di bilanciamento in cui la verità biologica passa in secondo piano rispetto a due valori prevalenti: da un lato la volontarietà e consapevolezza della genitorialità, e dunque il favor per il progetto genitoriale, e dall'altro il preminente interesse del minore, ossia la salvaguardia dell'interesse del bambino a una famiglia che rispecchi la realtà affettiva e progettuale in cui è nato. Questo non SInifica negare ogni rilievo alla dimensione biologica, ma implica che, in caso di conflitto, la legge e la Costituzione italiani privilegiano la continuità non solo degli affetti, ma anche delle responsabilità volontariamente assunte rispetto alla mera genetica. Del resto, la stessa Corte Costituzionale ricorda come già nel sistema vigente il consenso informato comune alla procreazione medicalmente assistita costituisca di per sé un adeguato fondamento dello status filiationis, idoneo a giustificare una scissione tra identità biologica e identità giuridica della genitorialità.
30. I principi in questione devono necessariamente trovare applicazione anche nella materia che viene in questione nella presente controversia, dell'impugnazione del riconoscimento della madre intenzionale per difetto di veridicità, che è finalizzata a far emergere la verità biologica,
Corte di Appello di pag. 10 di 12 Palermo rimuovendo un riconoscimento che non corrisponde alla realtà naturale, giacché nel caso in esame la “verità” formale, ossia il legame giuridico col genitore intenzionale, è consapevolmente difforme dalla verità genetica.
31. La giurisprudenza costituzionale, con riguardo al divieto di disconoscimento da parte del genitore intenzionale già previsto dalla legge n. 40 del 2004 con riguardo all'ipotesi della fecondazione eterologa, ha espressamente affermato che chi ha volontariamente contribuito a far nascere il bambino non può successivamente revocare il consenso prestato e negare il proprio ruolo, poiché ciò contrasterebbe con la responsabilità assunta e pregiudicherebbe il minore, giacché tale divieto serve a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà inizialmente determinante per la sua venuta al mondo.
32. Anche nel caso di impugnazione promossa da terzi, come quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di merito (cf. Corte di Appello di Milano, sent. n. 3397 del 2015) ha affermato l'eSIenza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 263 c.c. in materia di fecondazione eterologa, negando in radice in capo a terzi alcuna legittimazione ad agire per contestare lo status di filiazione, sia in ragione di un'interpretazione sistematica con l'art. 9 legge 40/2004 (come risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 162/2014), sia per evitare un'irragionevole disparità di trattamento. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che ammettere l'azione di “chiunque vi abbia interesse” fondata unicamente sulla difformità tra dichiarazione di riconoscimento e verità biologica, difformità che è l'essenza stessa della fecondazione eterologa, equivarrebbe a negare la legittimità della pratica medesima, esponendo il figlio nato da eterologa alla potenziale caducazione del suo status.
33. Alla luce dei principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 68 del 2025, deve ritenersi che lo status del genitore intenzionale sia parte integrante dell'identità del minore sin dalla nascita, di tal che qualunque tentativo di mettere in discussione tale status appellandosi alla verità biologica apparirebbe, in linea di massima, in contrasto con il primario interesse del minore, entrando in insanabile contrasto con il diritto del minore, di rango costituzionale, di avere due genitori riconosciuti sul piano legale sin dalla nascita.
34. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione proposta va accolta e la sentenza impugnata va riformata, con il rigetto dell'impugnazione originariamente proposta dall'PP CP_1
[...]
Corte di Appello di pag. 11 di 12 Palermo 35. In considerazione del fatto che la presente pronuncia viene adottata anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti in corso di causa, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e dell'avv. Controparte_1 CP [...]
N.Q. DI CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE Controparte_3
con citazione del 19/12/2023 e in integrale riforma Persona_1 della sentenza n. 5165/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 2-17/11/2023, rigetta l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della minore nata a [...] CP
l'8/1/2016, da parte dell'appellante ; Parte_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
• dispone trasmettersi copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per i provvedimenti di competenza della stessa. Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 04/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal conSIliere relatore dr. Angelo Piraino, in ottemperanza all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di pag. 12 di 12 Palermo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2231 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a ENNA (EN) in [...] Parte_1 C.F._1
28/02/1969, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Mirto (PEC
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ZI (PA) in data 23/11/1946, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Ettore Gassani (PEC Email_2
(C.F. ), nata a Palermo in [...] CP C.F._3
18/02/1975, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Arcoleo (PEC
Email_3
n.q. di curatore speciale della minore Controparte_3
, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. (PEC Persona_1
Email_4
appellati
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Corte di Appello di pag. 1 di Palermo 12 La sentenza n. 5165/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 2-17/11/2023
OGGETTO: Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« Nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa l'odierno appello e per l'effetto riformare la sentenza N. 5165\2023, resa dal Tribunale Civile di Palermo, sez. I, pubblicata il 17\11\2023 notificata in data 7\12\2023, con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e \o rigettate in primo grado»
Conclusioni per l'PP : Controparte_1
«Rigettare l'atto di appello presentato dalla SI.ra e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 5165/2023 emessa dal Tribunale di Palermo il 17.11.2023 che ebbe a dichiarare che il riconoscimento della minore , effettuato il 28.06.2018 dalla Sig.ra Persona_1 Parte_1 difetta di veridicità;
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Palermo di procedere alla cancellazione, dall'atto di nascita di , del Persona_1 riconoscimento effettuato dalla SI.ra . Parte_1
Con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore antistatario per il doppio grado di giudizio.»
Conclusioni per l'PP : CP
«Rigettare l'appello promosso dalla SInora , perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
per l'effetto, rigettare le domande così come promosse dalla SInora
nel suo atto di appello;
Parte_1 con vittoria di spese del presente giudizio.»
Conclusioni per l'PP AVV. N.Q.: CP_3 CP_3
«preliminarmente, disporre l'acquisizione del fascicolo di 1°; indi, procedendo ad una rilettura degli atti/documenti allegati, adottare le statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della piccola Per_1
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Il Pubblico Ministero, cui è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, non ha precisato le proprie conclusioni.
Corte di Appello di pag. 2 di 12 Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 14/9/2020, , in qualità di Controparte_1 ascendente della minore , conveniva in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Palermo , e l'avv. Parte_1 CP CP_3
, quest'ultima quale curatrice della minore, al fine di proporre
[...] impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della minore da parte della convenuta , effettuato in data 28/6/2018 Parte_1 dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo.
2. La convenuta si costituiva con comparsa del Parte_1
22/12/2020, opponendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con comparsa del 24/12/2020 si costituiva , genitrice CP biologica della minore, dichiarando di aderire alla domanda proposta dall'attrice.
4. La curatrice della minore si costituiva con comparsa del 18/1/2021sollecitando l'adozione delle statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della minore.
5. Con sentenza n. 5165/2023, pronunciata in data 2-17/11/2023, il
Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, dichiarava il difetto di veridicità del riconoscimento della minore , nata a [...] Persona_1 in data 8/1/2016 da parte di e disponeva la Parte_1 compensazione delle spese processuali.
6. Con citazione del 19/12/2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto dell'impugnazione del riconoscimento della minore originariamente proposta dalla CP_1
7. Con rispettive comparse del 13/3/2024 e del 14/3/2024 si sono costituite le appellate e , Controparte_1 CP opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
8. La curatrice della minore, Avv. , si è costituita con Controparte_3 comparsa del 3/4/2024, chiedendo l'adozione delle statuizioni più idonee a salvaguardare l'interesse della minore.
9. Il Pubblico Ministero, benché citato in giudizio dall'appellante, non ha formulato le proprie conclusioni.
10. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica con le cadenze processuali previste dall'art. 352 c.p.c. e con ordinanza del 1/4/2025 la causa è stata posta in decisione.
Corte di Appello di pag. 3 di 12 Palermo 11. Va premesso che l'impugnazione sottoposta al vaglio di questa Corte non riguarda la sussistenza di un valido interesse ad agire dell'originaria attrice , madre di e nonna della Controparte_1 CP minore , oggetto di specifica pronuncia da parte del Persona_1 provvedimento impugnato, di tal che la relativa questione deve ritenersi oggetto di giudicato interno e non più sindacabile in questa sede.
12. Il provvedimento impugnato ha dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento della minore da parte dell'odierna Persona_1 appellante, principalmente sulla base dei seguenti fatti pacifici concordemente allegati da tutte le parti in causa:
- e , legate da una relazione CP Parte_1 sentimentale dal 2009, avevano effettuato svariati tentativi di procreazione medicalmente assistita all'estero, non andati a buon fine;
- nel 2014 e , nipote di , CP Parte_2 Parte_1 avevano chiesto e ottenuto di accedere alla fecondazione assistita di tipo omologo presso il Centro Andros S.r.l. di Palermo;
- a seguito di ciò era nata in data [...] la minore , Persona_1 originariamente riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica;
- in data 28/6/2018 Anna Graziano, con il consenso di , CP aveva riconosciuto come sua figlia la minore.
13. Il Tribunale di Palermo, in particolar modo, ha evidenziato che il riconoscimento della piccola da parte di , avvenuto Per_1 Parte_1
a distanza di oltre due anni dalla nascita, costituiva un atto volto a salvaguardare il ruolo di genitore "d'intenzione" o "sociale", in contrasto con la realtà biologica per cui la bambina poteva avere una sola madre biologica, e che, stante la necessità di bilanciare il favor veritatis con il favor minoris, ossia con l'interesse della minore ad avere una famiglia stabile, doveva essere considerato che la durata del rapporto di convivenza tra e la madre sociale all'interno delle mura Per_1 domestiche era stata piuttosto limitata, essendosi protratto dal riconoscimento nel giugno 2018 all'allontanamento di quest'ultima dalla casa familiare avvenuto nell'estate 2019 a seguito di un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palermo. A causa di questo eSIuo lasso di tempo e dell'accesa conflittualità tra le due genitrici successiva alla crisi sentimentale, il Tribunale ha ritenuto che la minore non abbia potuto consolidare una condizione identitaria sotto il profilo sociale in relazione allo status acquisito con il riconoscimento di e che, Parte_1 pertanto, nel caso specifico l'interesse alla certezza dello status e alla
Corte di Appello di pag. 4 di 12 Palermo stabilità del rapporto familiare fosse recessivo rispetto all'eSIenza di ripristinare il diritto all'identità personale della minore, legato all'affermazione della verità biologica.
14. A fronte di tale conclusione, la ha eccepito che la decisione Pt_1 impugnata si porrebbe in contrasto con il diritto alla bigenitorialità, riconosciuto e tutelato dall'art. 24, paragrafo 3 della Carta dei Diritti Fondamentali della U.E. e dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c., applicabile anche alle coppie omoaffettive. Contesta, in particolar modo, che il Tribunale di Palermo avrebbe erroneamente limitato la rilevanza della relazione tra ed essa appellante al periodo di convivenza Per_1 successivo al riconoscimento anagrafico, laddove, invece, tale relazione avrebbe avuto inizio con la nascita della bambina e sarebbe stata basata su un progetto di genitorialità comune avviato dalle due donne dall'inizio della loro relazione, risalente al 2009, e caratterizzato da numerosi tentativi di fecondazione e da uno specifico riparto dei ruoli genitoriali. Rileva, ulteriormente, che il rapporto con la minore sarebbe proseguito anche oltre la data della cessazione della convivenza, grazie agli interventi giudiziari e ai servizi. Evidenzia che l'interruzione della convivenza sarebbe stata determinata esclusivamente dall'PP , la quale CP avrebbe dapprima provocato l'emissione in suo danno di un provvedimento cautelare, poi rivelatosi infondato e quindi revocato, e poi ostacolato il rapporto con la minore, nonostante i provvedimenti pronunciati dall'autorità giudiziaria, sia minorile che ordinaria.
15. Con il secondo motivo di impugnazione, che costituisce lo sviluppo logico del primo, l'appellante eccepisce che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente dato prevalenza al favor veritatis, ossia al ripristino della verità biologica, ritenendolo conforme all'interesse della minore, sulla base dell'erroneo presupposto che la relazione genitrice- figlia fosse stata limitata nel tempo e che non avesse consolidato Per_1 un'identità giuridica/sociale come figlia di essa appellante. Evidenzia che la tutela dell'interesse della minore comprenderebbe anche il suo diritto al mantenimento, determinato dal Tribunale di Palermo nell'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo di euro 600 al mese e di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, e che l'argomento menzionato dal provvedimento impugnato, sulla possibilità che il donatore reclami la paternità non garantirebbe la tutela certa offerta dalla genitorialità anagrafica esercitata da essa appellante, rilevando che i comportamenti manipolativi e destabilizzanti attuati dall'PP nei confronti della figlia, accertati nel corso dei CP vari procedimenti giudiziari, la renderebbero parzialmente inadeguata
Corte di Appello di pag. 5 di 12 Palermo all'esercizio della responsabilità genitoriale.
16. A fronte di ciò, le appellate e CP Controparte_1 rilevano che il giudice di primo grado avrebbe adeguatamente tutelato l'interesse della minore, rilevando che gli accertamenti svolti nei procedimenti intercorsi avrebbero dimostrato l'assenza di un rapporto genitoriale tra la e la minore, che la procedura di procreazione Pt_1 medicalmente assistita sarebbe stata realizzata con il nipote dell'appellante, , come un "subdolo gioco" per creare una Parte_2
"farsa" di famiglia (così a pag. 11 della comparsa di costituzione dell'PP , e che la avrebbe proposto il nipote per CP Pt_1 avere un "qualche controllo sulla genetica" e "costituire" un legame parentale. Evidenzia che la minore non avrebbe mai voluto incontrare l'appellante e che tutti i tentativi posti in essere dal Tribunale per i Minorenni dopo l'agosto del 2019 sarebbero consistiti in incontri forzati disposti per cercare di creare una relazione mai esistita, che hanno sortito l'effetto di allontanare ulteriormente la bambina. Nega di aver ostacolato gli incontri, affermando di aver aderito alle indicazioni dei servizi nonostante l'opposizione della bambina. Evidenziano, pertanto, che nel caso concreto vi sarebbe una piena coincidenza tra il favor veritatis e l'interesse della minore, la quale avrebbe manifestato sofferenza e rabbia verso la per le bugie e la forzatura, nonché la consapevolezza di Pt_1 avere un padre biologico e il desiderio di conoscerlo. Sottolinea che i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, pur parlando genericamente di "funzione genitoriale" della , nei fatti ne avrebbero limitato Pt_1
l'esercizio, svuotando di contenuto il concetto di genitorialità. Ribadiscono che l'interesse prevalente della minore è conoscere le sue origini e poter reclamare la paternità biologica in futuro.
17. L'PP , inoltre, contesta l'esistenza di un progetto di CP vita comune tra lei e l'appellante, rilevando che la loro relazione, interrotta nell'agosto del 2019, già prima della sua interruzione si era ridotta a una fraterna amicizia, priva della dimensione affettivo-sessuale.
18. Con riferimento a tale ultima contestazione, in questa sede non possono trascurarsi alcuni dati che integrano dei fatti pacifici, in quanto non smentiti, o comunque documentalmente comprovati e che attestano in modo inequivocabile la condivisione di un progetto familiare da parte della coppia , e precisamente il fatto che: Parte_3
- la nascita della piccola , avvenuta l'8/1/2016, sia stata Per_1 preceduta da una convivenza tra le due donne e da tentativi di fecondazione eterologa avvenuti all'estero;
Corte di Appello di pag. 6 di 12 Palermo - le due donne si sono unite civilmente in data 3/10/2016, pochi mesi dopo la nascita della minore;
- il riconoscimento della minore da parte di è Parte_1 avvenuto in data 28/6/2018 con il consenso della madre biologica
. CP
19. Va, peraltro, evidenziato che la peculiarità del caso di specie consiste nel fatto che la nascita della piccola è avvenuta mediante una Per_1 procedura di procreazione medicalmente assistita cui ha preso parte il SI.
, nipote di , il quale, pur avendo Parte_2 Parte_1 formalmente prestato il proprio consenso a una procedura di fecondazione assistita di tipo omologo, per fatto pacifico tra le parti si è limitato ad agire quale mero donatore di gameti nell'interesse della coppia , così prestando un consenso del tutto simulato, in Parte_3 quanto del tutto svincolato da alcun progetto familiare condiviso con
, e non seguito da alcun riconoscimento della figlia così CP generata.
20. Al riguardo, sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, dal momento che il fatto prospettato dalle parti integra il reato di cui all'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, espressamente richiamato dall'art. 12, comma 3, della Legge n. 40 del 2004.
21. A fronte di ciò, le appellate e Controparte_1 CP sostengono che l'esistenza di un progetto genitoriale o dell'unione civile sarebbe irrilevante ai fini della valutazione dell'interesse della minore a mantenere il riconoscimento, poiché la legge italiana attuale non prevederebbe la genitorialità basata sulla sola intenzione o su un rapporto non biologico tra due madri, e che il riconoscimento di una genitorialità di "intenzione" o "sociale" sarebbe in contrasto con la realtà dei fatti e con la normativa vigente, che richiederebbe un legame biologico per la filiazione, salvo casi specifici di adozione.
22. Questa Corte, alla luce delle prospettazioni comuni tra le parti, prende atto del fatto che la coppia , seppur mediante la commissione CP_4 di un illecito penale, ha di fatto posto in essere una procedura di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, di tal che ai fini della decisione della presente controversia vanno applicati i principi di diritto applicabili al riguardo in virtù della disciplina legislativa, come successivamente integrata dalla giurisprudenza costituzionale.
Corte di Appello di pag. 7 di 12 Palermo 23. In relazione allo status del figlio nato da procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sancisce un principio fondamentale di continuità dello status di figlio rispetto alla volontà della coppia che ha intrapreso il percorso di procreazione medicalmente assistita. In particolare, i nati mediante procreazione medicalmente assistita hanno lo status di figli legittimi o riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tali tecniche. Ciò SInifica che, indipendentemente dal legame genetico, il legislatore attribuisce la genitorialità ai membri della coppia che hanno voluto il figlio tramite la predetta procedura.
24. Un aspetto cruciale è la tutela della stabilità dello status così attribuito. L'art. 9 della legge 40, nella sua formulazione originaria, prevedeva, in un contesto in cui l'eterologa era vietata, che nel caso di procreazione medicalmente assistita eterologa effettuata in violazione del divieto, il coniuge o convivente che aveva dato il consenso non potesse esercitare né l'azione di disconoscimento della paternità né l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. In altri termini, il partner della madre che avesse comunque acconsentito a una fecondazione eterologa, sebbene all'epoca illecita, era preventivamente bloccato dal rinnegare la paternità successivamente. Ancorché tale disposizione facesse riferimento al solo caso, ormai superato, di procreazione medicalmente assistita eterologa vietata, la giurisprudenza ne ha esteso la ratio anche alla procreazione medicalmente assistita eterologa oggi lecita: il consenso prestato al trattamento fecondativo comporta l'assunzione piena della genitorialità, senza possibilità per il partner non biologico di ritrattare il consenso dopo la nascita del bambino. Coerentemente, la Corte Costituzionale ha osservato che il sistema delineato dalla legge 40 e dalle sue evoluzioni impedisce a chi ha deciso di intraprendere un percorso genitoriale tramite procreazione medicalmente assistita di sottrarsi successivamente alle relative responsabilità. Questo principio vale sia per i casi di eterologa, oggi leciti, sia, per analogia, in qualunque situazione in cui vi sia stata una decisione consapevole di assumere la genitorialità al di là del dato biologico.
25. Va rimarcato, al riguardo, che l'art. 9, comma 3, della legge n. 40/2004 esclude qualsiasi rilevanza giuridica del donatore di gameti: il donatore rimane estraneo da un punto di vista legale, non acquisisce alcuna relazione parentale con il nato né può far valere diritti o essere gravato di obblighi verso di lui. Il genitore “intenzionale”, ossia chi che pur non fornendo il contributo genetico ha voluto il figlio nell'ambito del progetto di procreazione medicalmente assistita, viene quindi equiparato al
Corte di Appello di pag. 8 di 12 Palermo genitore biologico, mentre il donatore resta un terzo senza diritti né doveri. In sintesi, già prima delle recenti evoluzioni, il quadro normativo delineava una preminenza del legame volitivo e giuridico sul dato genetico nella filiazione da procreazione medicalmente assistita eterologa, quantomeno per quanto riguarda i genitori che hanno espresso il consenso alla procedura.
26. Nella decisione della presente controversia, poi, assumono particolare rilievo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 68 del 2025, che riguarda in modo specifico la condizione dei figli nati da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da coppie omosessuali. Con tale pronuncia, depositata il 22 maggio 2025, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 40/2004 nella parte in cui non permette il riconoscimento, sin dalla nascita, dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale in una coppia di donne. In particolare, è stata dichiarata illegittima la mancata previsione che il nato in [...] una donna che abbia fatto ricorso all'estero a procreazione medicalmente assistita eterologa, con il consenso della partner, abbia lo status di figlio riconosciuto anche di quest'ultima. Con tale pronuncia, il giudice delle leggi ha affermato principi di grande rilevanza in materia di filiazione, specialmente con riguardo alla individuazione del migliore interesse del minore e alla valorizzazione della responsabilità genitoriale assunta volontariamente, anche a scapito della mera verità biologica.
27. La Consulta, in particolar modo, ha fondato la predetta decisione sui cardini della responsabilità genitoriale derivante dal consenso e del miglior interesse del minore, affermando, con riferimento al primo, che la responsabilità che deriva dall'impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per generare un figlio ha valore determinante, tale per cui una volta assunto tale impe0gno nessuno dei due genitori (in particolare la madre intenzionale) può sottrarsi alle conseguenze. Il consenso informato e condiviso al progetto procreativo diventa un titolo idoneo a fondare lo status di genitore, anche in assenza di legame genetico. Ciò rappresenta una chiara prevalenza della volontà procreativa e della genitorialità “sociale” sulla verità biologica, in linea con l'art. 8 della legge n. 40 e con l'orientamento inaugurato dalla sentenza della Corte Costituzionale sulla fecondazione eterologa n. 162 del 2014.
28. Con riferimento al concetto del primario interesse del minore, con la sentenza n. 68 del 2025 la Consulta ha chiaramente affermato che «il
Corte di Appello di pag. 9 di 12 Palermo primario interesse del minore, titolare dei diritti corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, è stato costantemente affermato da questa Corte, quale «principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento» (sentenza n. 79 del 2022).» e che «qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi.».
29. In sintesi, la predetta pronuncia ha chiaramente enunciato un principio di bilanciamento in cui la verità biologica passa in secondo piano rispetto a due valori prevalenti: da un lato la volontarietà e consapevolezza della genitorialità, e dunque il favor per il progetto genitoriale, e dall'altro il preminente interesse del minore, ossia la salvaguardia dell'interesse del bambino a una famiglia che rispecchi la realtà affettiva e progettuale in cui è nato. Questo non SInifica negare ogni rilievo alla dimensione biologica, ma implica che, in caso di conflitto, la legge e la Costituzione italiani privilegiano la continuità non solo degli affetti, ma anche delle responsabilità volontariamente assunte rispetto alla mera genetica. Del resto, la stessa Corte Costituzionale ricorda come già nel sistema vigente il consenso informato comune alla procreazione medicalmente assistita costituisca di per sé un adeguato fondamento dello status filiationis, idoneo a giustificare una scissione tra identità biologica e identità giuridica della genitorialità.
30. I principi in questione devono necessariamente trovare applicazione anche nella materia che viene in questione nella presente controversia, dell'impugnazione del riconoscimento della madre intenzionale per difetto di veridicità, che è finalizzata a far emergere la verità biologica,
Corte di Appello di pag. 10 di 12 Palermo rimuovendo un riconoscimento che non corrisponde alla realtà naturale, giacché nel caso in esame la “verità” formale, ossia il legame giuridico col genitore intenzionale, è consapevolmente difforme dalla verità genetica.
31. La giurisprudenza costituzionale, con riguardo al divieto di disconoscimento da parte del genitore intenzionale già previsto dalla legge n. 40 del 2004 con riguardo all'ipotesi della fecondazione eterologa, ha espressamente affermato che chi ha volontariamente contribuito a far nascere il bambino non può successivamente revocare il consenso prestato e negare il proprio ruolo, poiché ciò contrasterebbe con la responsabilità assunta e pregiudicherebbe il minore, giacché tale divieto serve a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà inizialmente determinante per la sua venuta al mondo.
32. Anche nel caso di impugnazione promossa da terzi, come quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di merito (cf. Corte di Appello di Milano, sent. n. 3397 del 2015) ha affermato l'eSIenza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 263 c.c. in materia di fecondazione eterologa, negando in radice in capo a terzi alcuna legittimazione ad agire per contestare lo status di filiazione, sia in ragione di un'interpretazione sistematica con l'art. 9 legge 40/2004 (come risultante dopo la sentenza della Corte cost. n. 162/2014), sia per evitare un'irragionevole disparità di trattamento. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che ammettere l'azione di “chiunque vi abbia interesse” fondata unicamente sulla difformità tra dichiarazione di riconoscimento e verità biologica, difformità che è l'essenza stessa della fecondazione eterologa, equivarrebbe a negare la legittimità della pratica medesima, esponendo il figlio nato da eterologa alla potenziale caducazione del suo status.
33. Alla luce dei principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 68 del 2025, deve ritenersi che lo status del genitore intenzionale sia parte integrante dell'identità del minore sin dalla nascita, di tal che qualunque tentativo di mettere in discussione tale status appellandosi alla verità biologica apparirebbe, in linea di massima, in contrasto con il primario interesse del minore, entrando in insanabile contrasto con il diritto del minore, di rango costituzionale, di avere due genitori riconosciuti sul piano legale sin dalla nascita.
34. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione proposta va accolta e la sentenza impugnata va riformata, con il rigetto dell'impugnazione originariamente proposta dall'PP CP_1
[...]
Corte di Appello di pag. 11 di 12 Palermo 35. In considerazione del fatto che la presente pronuncia viene adottata anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti in corso di causa, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , e dell'avv. Controparte_1 CP [...]
N.Q. DI CURATRICE SPECIALE DELLA MINORE Controparte_3
con citazione del 19/12/2023 e in integrale riforma Persona_1 della sentenza n. 5165/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 2-17/11/2023, rigetta l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della minore nata a [...] CP
l'8/1/2016, da parte dell'appellante ; Parte_1
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
• dispone trasmettersi copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per i provvedimenti di competenza della stessa. Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 04/06/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal conSIliere relatore dr. Angelo Piraino, in ottemperanza all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di pag. 12 di 12 Palermo