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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato, con motivi contestali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6321/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Sorbo ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 a (CE) alla Via Nazionale Appia 156 RICORRENTE E
- rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala Controparte_1 icola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione CP_ avverso il provvedimento 30 luglio 2023, notificata il 05 settembre 2023, con il quale l' richiedeva il pagamento dell'importo di €. 49.801,94 per indebita percezione di pensione cat. SO n. 20019471, per il periodo dal 01.08.2000 al 31.10.2010, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'inefficacia dell'avviso di messa in mora per carenza di elementi essenziali, la prescrizione del credito, nonché la assoluta buona fede dell'istante ai sensi dell'art. 52, 2 comma della Legge n. 88 del 9 marzo
1989.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'atto impugnato per i motivi indicati in ricorso. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso, deducendo la sua infondatezza per le argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva per il suo rigetto.
Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
.
******
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
L'indebito in oggetto è dipeso dalle seguenti circostanze: “ L'indebito n. 58902 di € 49.801,94 è dovuto alla riscossione di rate di pensione di reversibilità dopo la cessazione del diritto a seguito nuovo matrimonio. Il Sig Parte_1
in seguito al decesso del 1° coniuge, avvenuto nel mese di febbraio del 1987, era divenuto titolare di pensione di
[...]
1 reversibilità con decorrenza dal 01/03/1987 con la contitolarità dei figli all'epoca minorenni: nata il Persona_1
16/04/1972, nato il [...] e nato il [...]. In data Persona_2 Persona_2
30/06/2009 il sig. presentava domanda di pensione di vecchiaia dichiarando di essere di stato civile Parte_1 coniugato dal 23/09/1989 con la sig.ra nata il [...]. Con le nuove nozze si decade dal Persona_3 diritto al trattamento di pensione di reversibilità per cui con ricostituzione d'ufficio del 20/07/2010 fu revocata la pensione ai superstiti dalla data di compimento del 18° anno di età dell'ultimo figlio minorenne (dal Persona_2
01/12/2000) Vedi prospetto allegato L'indebito è stato notificato in data 25.11.2010, sollecitato in data 15.12.2014
e inviata comunicazione del recupero su pensione il 24.08.2023”. (Cfr. relazione amministrativa)
Suddetta circostanza fondante l'indebito, non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente.
Né, peraltro, parte ricorrente ha dimostrato , come era suo onere, di essere in possesso dei requisiti per poter godere della prestazione oggetto del provvedimento di indebito e nel periodo in contestazione.
Deve, preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. CP_1 tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).
Pertanto, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del CP_1
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). CP_1
Tanto premesso, a fronte delle deduzioni dell' , il ricorrente non ha dedotto nè provato, come era CP_1 suo onere, di essere in possesso di tutti i requisiti per poter usufruire della prestazione pensionistica oggetto dell'impugnato indebito
Venendo al profilo dell'indebito va osservato quanto segue.
La disciplina dell'indebito previdenziale era governata inizialmente dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n.
1422, con cui era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ed errori dell'ente contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non
2 sia stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica sia intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione.
In seguito, la norma di cui all'art. 52 co II della l. 88/89 prevedeva che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La disciplina è stata successivamente autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, che, sul presupposto della sua natura innovativa, a sua volta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (31 dicembre
1991).
Successivamente, i commi 260 e 261 della l. 662/96 hanno statuito che “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”
Da ultimo, ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” - “nei confronti dei soggetti che hanno percepito CP_ indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro;
Qualora
i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13, l. 412/1991, essendo le norme successive di carattere transitorio ed eccezionale e, come tali, insuscettibili di CP_ interpretazione estensiva (nello stesso senso circ. 31/06). In relazione a quanto sopra si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione,
3 si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (ex multis Cass. S.U.
1315/95).
Ebbene, in relazione al profilo dell'indebito, come innanzi detto, tenuto conto dei principi di diritto sopra riportati, la ripetizione dell'indebito è esclusa allorquando l'omissione o l'incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta siano già conosciuti dall'ente competente, salvo il caso del dolo. In altri termini, si consente il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' . CP_1
Nel caso di specie, appare evidente la presenza di dolo da parte del ricorrente il quale , percettore della pensione di reversibilità dal mese di febbraio 1987, a seguito del decesso del coniuge, ha comunicato solo in data 30/06/2009, attraverso la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, di aver contratto nuovo matrimonio dal 23/09/1989 con la sig.ra nata il [...] ovvero dopo Persona_3 quasi venti anni dall'accadimento dell'evento suddetto rilevante per la percezione della detta pensione.
Invero tale condizione ha determinato il decadimento dal diritto alla percezione della pensione di CP_ reversibilità) revocata, poi, dall' tempestivamente, con provvedimento del 06.10.2010 e dalla cui revoca è scaturito l'indebito relativo al periodo in oggetto.
In diritto, la giurisprudenza ha condivisibilmente rilevato che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(Cass. 12097/13).
Va quindi dichiarata la legittima ripetibilità della somma pretesa dall'istituto.
Va, tuttavia, in parte accolta l'eccezione di prescrizione.
La norma applicabile, si ripete è l'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Tale diritto, ovviamente, non può essere esercitato all'infinito, ma soggiace alla prescrizione decennale che decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto e ciò ai sensi dell'art. 2946
c.c., secondo cui “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”. CP_ Sul punto l' con la missiva impugnata richiedeva al ricorrente la somma liquidata a titolo di pensione CP_ di reversibilità per il periodo dal 2000 al 2010. Orbene, nella fattispecie in esame l' ha documentato di aver interrotto la prescrizione notificando all'istante il sollecito di pagamento del 27.11.2014, in data
4 15.12.2014 e il provvedimento di indebito impugnato (entro il successivo decennio) in data 5.09.2023
(cfr. avvisi di ricevimenti in atti).
Orbene, trattandosi di somme relative al periodo dall' 01/08/2000 al 31/10/2010, la richiesta di pagamento del 15.12.2014 (prescrizione poi interrotta con il successivo provvedimento notificato in data
5.09.2023) è da ritenersi non tempestiva in relazione alle somme rivendicate in data anteriore al
15.12.2004 ovvero in data anteriore al decennio.
Ne consegue che risulta estinto il credito rivendicato, per intervenuta prescrizione, in relazione al periodo antecedente alla predetta data.
Appare, inoltre, infondata la doglianza relativa alla omessa motivazione dell'atto impugnato ovvero di inefficacia dell'avviso di messa in mora per carenza di elementi essenziali
Nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale devono, invero, essere richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, come anzidetto, ciò risulta avvenuto in quanto nella comunicazione inoltrata dall' l'istituto ha indicato nella richiesta restitutoria la causale con un sufficiente livello di specificità CP_1 idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbe spettata al ricorrente nel periodo riferito. CP_ Analogamente nell'atto di messa in mora ovvero sollecito di pagamento allegato dall'
Ne consegue che detta doglianza non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivi per compensare le spese di lite
.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme rivendicate CP_ dall' con il provvedimento di indebito impugnato limitatamente al periodo dall' 01.08.2000 al
14.12.2004 per intervenuta prescrizione
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
5 6
rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Sorbo ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 a (CE) alla Via Nazionale Appia 156 RICORRENTE E
- rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala Controparte_1 icola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, proponeva impugnazione CP_ avverso il provvedimento 30 luglio 2023, notificata il 05 settembre 2023, con il quale l' richiedeva il pagamento dell'importo di €. 49.801,94 per indebita percezione di pensione cat. SO n. 20019471, per il periodo dal 01.08.2000 al 31.10.2010, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'inefficacia dell'avviso di messa in mora per carenza di elementi essenziali, la prescrizione del credito, nonché la assoluta buona fede dell'istante ai sensi dell'art. 52, 2 comma della Legge n. 88 del 9 marzo
1989.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir annullare l'atto impugnato per i motivi indicati in ricorso. Vinte le spese di lite con distrazione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso, deducendo la sua infondatezza per le argomentazioni indicate in memoria difensiva e concludeva per il suo rigetto.
Istruita in via documentale la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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Il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
L'indebito in oggetto è dipeso dalle seguenti circostanze: “ L'indebito n. 58902 di € 49.801,94 è dovuto alla riscossione di rate di pensione di reversibilità dopo la cessazione del diritto a seguito nuovo matrimonio. Il Sig Parte_1
in seguito al decesso del 1° coniuge, avvenuto nel mese di febbraio del 1987, era divenuto titolare di pensione di
[...]
1 reversibilità con decorrenza dal 01/03/1987 con la contitolarità dei figli all'epoca minorenni: nata il Persona_1
16/04/1972, nato il [...] e nato il [...]. In data Persona_2 Persona_2
30/06/2009 il sig. presentava domanda di pensione di vecchiaia dichiarando di essere di stato civile Parte_1 coniugato dal 23/09/1989 con la sig.ra nata il [...]. Con le nuove nozze si decade dal Persona_3 diritto al trattamento di pensione di reversibilità per cui con ricostituzione d'ufficio del 20/07/2010 fu revocata la pensione ai superstiti dalla data di compimento del 18° anno di età dell'ultimo figlio minorenne (dal Persona_2
01/12/2000) Vedi prospetto allegato L'indebito è stato notificato in data 25.11.2010, sollecitato in data 15.12.2014
e inviata comunicazione del recupero su pensione il 24.08.2023”. (Cfr. relazione amministrativa)
Suddetta circostanza fondante l'indebito, non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente.
Né, peraltro, parte ricorrente ha dimostrato , come era suo onere, di essere in possesso dei requisiti per poter godere della prestazione oggetto del provvedimento di indebito e nel periodo in contestazione.
Deve, preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. CP_1 tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).
Pertanto, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del CP_1
1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge). CP_1
Tanto premesso, a fronte delle deduzioni dell' , il ricorrente non ha dedotto nè provato, come era CP_1 suo onere, di essere in possesso di tutti i requisiti per poter usufruire della prestazione pensionistica oggetto dell'impugnato indebito
Venendo al profilo dell'indebito va osservato quanto segue.
La disciplina dell'indebito previdenziale era governata inizialmente dall'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n.
1422, con cui era stata esclusa la ripetibilità degli indebiti pensionistici conseguenti ed errori dell'ente contenuti nel provvedimento di assegnazione portato a conoscenza dell'interessato, quando l'errore non
2 sia stato provocato dolosamente dal percipiente e la rettifica sia intervenuta ad oltre un anno dall'assegnazione.
In seguito, la norma di cui all'art. 52 co II della l. 88/89 prevedeva che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La disciplina è stata successivamente autenticamente interpretata dall'art. 13 della l. 412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, che, sul presupposto della sua natura innovativa, a sua volta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39 nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data (31 dicembre
1991).
Successivamente, i commi 260 e 261 della l. 662/96 hanno statuito che “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”
Da ultimo, ai sensi dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)” - “nei confronti dei soggetti che hanno percepito CP_ indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro;
Qualora
i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso”.
Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13, l. 412/1991, essendo le norme successive di carattere transitorio ed eccezionale e, come tali, insuscettibili di CP_ interpretazione estensiva (nello stesso senso circ. 31/06). In relazione a quanto sopra si ribadisce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate, succedutesi nel tempo in materia di indebiti pensionistici, debba trovare applicazione,
3 si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (ex multis Cass. S.U.
1315/95).
Ebbene, in relazione al profilo dell'indebito, come innanzi detto, tenuto conto dei principi di diritto sopra riportati, la ripetizione dell'indebito è esclusa allorquando l'omissione o l'incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta siano già conosciuti dall'ente competente, salvo il caso del dolo. In altri termini, si consente il recupero nel caso in cui l'indebito pagamento sia stato determinato dall'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' . CP_1
Nel caso di specie, appare evidente la presenza di dolo da parte del ricorrente il quale , percettore della pensione di reversibilità dal mese di febbraio 1987, a seguito del decesso del coniuge, ha comunicato solo in data 30/06/2009, attraverso la presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, di aver contratto nuovo matrimonio dal 23/09/1989 con la sig.ra nata il [...] ovvero dopo Persona_3 quasi venti anni dall'accadimento dell'evento suddetto rilevante per la percezione della detta pensione.
Invero tale condizione ha determinato il decadimento dal diritto alla percezione della pensione di CP_ reversibilità) revocata, poi, dall' tempestivamente, con provvedimento del 06.10.2010 e dalla cui revoca è scaturito l'indebito relativo al periodo in oggetto.
In diritto, la giurisprudenza ha condivisibilmente rilevato che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(Cass. 12097/13).
Va quindi dichiarata la legittima ripetibilità della somma pretesa dall'istituto.
Va, tuttavia, in parte accolta l'eccezione di prescrizione.
La norma applicabile, si ripete è l'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Tale diritto, ovviamente, non può essere esercitato all'infinito, ma soggiace alla prescrizione decennale che decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto e ciò ai sensi dell'art. 2946
c.c., secondo cui “salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni”. CP_ Sul punto l' con la missiva impugnata richiedeva al ricorrente la somma liquidata a titolo di pensione CP_ di reversibilità per il periodo dal 2000 al 2010. Orbene, nella fattispecie in esame l' ha documentato di aver interrotto la prescrizione notificando all'istante il sollecito di pagamento del 27.11.2014, in data
4 15.12.2014 e il provvedimento di indebito impugnato (entro il successivo decennio) in data 5.09.2023
(cfr. avvisi di ricevimenti in atti).
Orbene, trattandosi di somme relative al periodo dall' 01/08/2000 al 31/10/2010, la richiesta di pagamento del 15.12.2014 (prescrizione poi interrotta con il successivo provvedimento notificato in data
5.09.2023) è da ritenersi non tempestiva in relazione alle somme rivendicate in data anteriore al
15.12.2004 ovvero in data anteriore al decennio.
Ne consegue che risulta estinto il credito rivendicato, per intervenuta prescrizione, in relazione al periodo antecedente alla predetta data.
Appare, inoltre, infondata la doglianza relativa alla omessa motivazione dell'atto impugnato ovvero di inefficacia dell'avviso di messa in mora per carenza di elementi essenziali
Nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale devono, invero, essere richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).
Nel caso in esame, come anzidetto, ciò risulta avvenuto in quanto nella comunicazione inoltrata dall' l'istituto ha indicato nella richiesta restitutoria la causale con un sufficiente livello di specificità CP_1 idoneo a far comprendere perché la prestazione non sarebbe spettata al ricorrente nel periodo riferito. CP_ Analogamente nell'atto di messa in mora ovvero sollecito di pagamento allegato dall'
Ne consegue che detta doglianza non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza costituisce giusto motivi per compensare le spese di lite
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PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme rivendicate CP_ dall' con il provvedimento di indebito impugnato limitatamente al periodo dall' 01.08.2000 al
14.12.2004 per intervenuta prescrizione
2) rigetta nel resto il ricorso
3) compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
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