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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 8174/2024 R.G.
* * *
Oggi 1° aprile 2025 h. 14.09 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BONGIOANNI GIUSEPPE per parte convenuta: avv. STEFANETTO sost proc avv. ROSSI DANIELA MARIA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 8174/2024, promossa da:
elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avvocatura A.T.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Bongioanni e Daria Burzio come da procura generale alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
e elettivamente domiciliati in Torino alla via CP_1 Controparte_2
Duchessa Jolanda n. 21 presso lo studio dell'avv. Daniela Maria Rossi che li rappresenta e difende come da procura alle liti in;
Parti resistenti
* * *
Oggetto: rilascio immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente: “pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite”. * * *
per parti resistenti: “pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Parte L conviene in giudizio i convenuti al fine di chiedere l'accertamento e la risoluzione della convenzione di locazione in essere a seguito delle condotte gravemente lesive della civile convivenza poste in essere dai medesimi.
Nel costituirsi in giudizio, i resistenti contestano gli addebiti e chiedono quindi il rigetto delle avversarie domande
2. Cessazione materia contendere.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251).
Nella fattispecie, alla prima udienza veniva svolto il tentativo di conciliazione della lite e poi veniva assegnato un termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. In tale sede le parti hanno raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni reciproca domanda oggetto del presente giudizio, per effetto del quale deve intendersi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese (conclusioni conformi).
3. Spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio vengono pertanto integralmente compensate tra le parti in conformità alle conclusioni rassegnate dalle rispettive difese.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 1° aprile 2025
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 8174/2024 R.G.
* * *
Oggi 1° aprile 2025 h. 14.09 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. BONGIOANNI GIUSEPPE per parte convenuta: avv. STEFANETTO sost proc avv. ROSSI DANIELA MARIA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa
Le parti precisano le conclusioni come segue: dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese di lite interamente compensate.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 8174/2024, promossa da:
elettivamente Parte_1
domiciliata presso l'Avvocatura A.T.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe
Bongioanni e Daria Burzio come da procura generale alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
e elettivamente domiciliati in Torino alla via CP_1 Controparte_2
Duchessa Jolanda n. 21 presso lo studio dell'avv. Daniela Maria Rossi che li rappresenta e difende come da procura alle liti in;
Parti resistenti
* * *
Oggetto: rilascio immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte ricorrente: “pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite”. * * *
per parti resistenti: “pronunciare con sentenza la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Parte L conviene in giudizio i convenuti al fine di chiedere l'accertamento e la risoluzione della convenzione di locazione in essere a seguito delle condotte gravemente lesive della civile convivenza poste in essere dai medesimi.
Nel costituirsi in giudizio, i resistenti contestano gli addebiti e chiedono quindi il rigetto delle avversarie domande
2. Cessazione materia contendere.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. civ., Sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30251).
Nella fattispecie, alla prima udienza veniva svolto il tentativo di conciliazione della lite e poi veniva assegnato un termine per l'introduzione della mediazione obbligatoria. In tale sede le parti hanno raggiunto un accordo transattivo a definizione di ogni reciproca domanda oggetto del presente giudizio, per effetto del quale deve intendersi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese (conclusioni conformi).
3. Spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio vengono pertanto integralmente compensate tra le parti in conformità alle conclusioni rassegnate dalle rispettive difese.
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Torino, 1° aprile 2025
Il giudice
Ivana Peila