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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 976/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24/01/2024, promossa da:
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore
Nisi e Silvestro De Donno, presso il cui studio in Maglie (LE), via A.
De Ferrari n. 100, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall' avv. Donato C.F._1
Fanciullo, presso il cui studio in Giurdignano (LE), via Salvo
D'acquisto n. 16, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con citazione ex art. 645 c.p.c. notificata in data 13.12.16 il
proponeva opposizione avverso al d.i. 2295/16, CP_2
notificatogli in data 3.11.16, emesso in relazione al credito asseritamente vantato da in virtù del contratto di Controparte_1
permuta concluso dalle parti in data 4.4.14 per atto del notaio De
Donno; precisava che mediante detto negozio l'opposta, a fronte della cessione in proprio favore del lotto di suolo edificatorio sito in Maglie alla Via Renis, si fosse impegnata a trasferirgli la proprietà di due appartamenti e due box da realizzarsi sull'area medesima;
assumeva, a sostegno dell'illegittimità del prefato provvedimento monitorio, che il credito a titolo di iva sul corrispettivo della cessione delle suddette unità immobiliari non fosse dovuto, non essendo ancora stato stipulato l'atto pubblico funzionale a far constatare l'avvenuta realizzazione delle medesime, espressamente previsto nel contratto;
precisava che neppure potesse essere richiesto dall'opposta l'importo dell'iva sulle opere di completamento e finitura degli immobili medesimi, potendo gravare a proprio carico solo l'iva al 10% sull'intero corrispettivo della permuta – determinato contrattualmente in €
133.000,00; confermava la spettanza ad della Controparte_1
quota del 50% dei costi sostenuti per l'allaccio delle unità in questione alla rete pubblica idrico-fognaria, ma prospettava la necessità di compensare detta posta con la penale convenuta per la ritardata consegna ed ultimazione degli immobili;
indicava, in particolare, che la consegna di tutte le chiavi delle unità, delle pertinenze e delle parti comuni fosse avvenuta con un lasso di tempo ricompreso tra i 23 ed i 25 mesi di ritardo rispetto al
2 termine del 20.6.14, inferendo l'esistenza di un proprio credito a tale titolo ricompreso tra € 57.500,00 ed € 62.500,00; deduceva, in via gradata, l'esistenza di un ritardo protrattosi sino alla comunicazione della DL formulata in data 2.7.15 e la conseguente esistenza di un credito per € 30.000,00; instava affinchè, in via riconvenzionale, l'opposta fosse condannata al versamento, in proprio favore, della penale ed affinchè fosse disposta, ex art.
2932 c.c., l'intestazione in proprio favore delle unità e delle pertinenze oggetto della permuta, con ordine al Conservatore di dare corso alle necessarie trascrizioni. Controparte_1 costituendosi, rimarcava, in primo luogo, che l'impegno dell'opponente di corrispondere l'iva sui beni cedutigli entro il
4.4.15 - iva dovuta già al momento della sottoscrizione del contratto di permuta - fosse stata espressamente convenuta dalle parti nella scrittura integrativa del 4.4.14; deduceva, ancora, che anche la debenza dell'iva al 10% sulle opere di finitura, aventi complessivo importo di € 120.000,00, fosse stata pattiziamente regolata e che analoga previsione regolasse il carico delle spese per l'allaccio alla rete idrica;
assumeva che il termine per il completamento degli alloggi oggetto della permuta, fissato al
20.6.14, fosse stato convenzionalmente prolungato per il numero dei giorni - dal lunedì al venerdi - rispetto ai quali la propria compagine non aveva potuto dare corso ai lavori in ragione di cause indipendenti dalla propria volontà - 3/10 - e, segnatamente, del mancato rilascio del permesso di costruire in variante richiesto in data 17.3.14; segnalava che, come convenuto dalle parti, il completamento fosse apprezzabile anche in presenza della necessità di piccole modifiche inidonee a pregiudicare l'utilizzo dell'immobile a fini locativi;
indicava in nove mesi e mezzo il totale dei giorni di tolleranza dettati dai tempi di rilascio del permesso in variante, dei giorni di pioggia e della durata dei lavori di modifica espressamente richiesti dal , rimarcando che CP_2 la fruizione all'opponente degli appartamenti fosse stata garantita già dall'aprile 2015, come attestato dalla missiva della DL del
3 18.6.15 e quella dei box a far data dalla missiva del 30.6.15; segnalava il verificarsi di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. in ragione dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico funzionale all'intestazione degli immobili in favore del in data 14.3.17, inferendo CP_2 che il ritardo nell'esecuzione di detto incombente fosse scaturito dall'insussistenza in capo al medesimo del diritto di proprietà di una fascia dell'intero suolo ceduto in permuta;
invocava, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori istanze riconvenzionali.
Nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. anche l'opposto dava atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza emessa all'udienza del 21.2.18; all'esito la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.20 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 859/2021 del 25/03/2021, il Tribunale di Lecce riconosceva integralmente il credito azionato dalla CP_1
con riferimento alle causali indicate in sede monitoria;
al
[...] contempo, determinava in € 2.500,00 l'importo spettante alla parte opponente a titolo di penale di cui al punto e) della scrittura integrativa stipulata dalle parti in data 4.4.14; per cui, previa compensazione tra le rispettive poste, condannava l'opponente alla corresponsione in favore dell'opposta dell'importo di € 22.756,85, oltre interessi dalla data della statuizione e sino al soddisfo;
dichiarava cessata la materia del contendere in merito all'istanza ex art. 2932 c.c.; compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale chiedendone la parziale riforma. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e appello incidentale, ha resistito in giudizio , che hanno concluso per il Controparte_2 rigetto dell'appello principale
4 A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “IL TRIBUNALE
HA ERRONEAMENTE STATUITO CHE GLI INTERESSI
LEGALI DOVUTI SULLA SOMMA PER CUI HA RESO
CONDANNA AL PAGAMENTO DOVESSERO DECORRERE
DALLA SENTENZA, PIUTTOSTO CHE DALLA DATA DI
COSTITUZIONE IN MORA (10/02/2016) Parte_1
INTERESSI LEGALI AL SAGGIO DI CUI ALL'ART. 1284 C.1 °
COD. CIV., E DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
(29/8/2016) NTERESSI LEGALI AL SAGGIO DI Parte_1
CUI ALL'ART. 1284 C IV COD. CIV.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha condannato l'odierno appellato alla corresponsione in favore della Controparte_1 dell'importo di € 22.756,85, oltre interessi dalla data della statuizione e sino al soddisfo, omettendo di riconoscere alla stessa gli interessi legali con decorrenza dalla costituzione in mora del 10.02.2016 e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “IL
TRIBUNALE HA ERRONEAMENTE COMPENSATO PER
INTERO LE SPESE PROCESSUALI DEL GRADO, LADDOVE
AVREBBE DOVUTO PROCEDERE AD UNA
COMPENSAZIONE PARZIALE, CHE SI INDICA NELLA
MISURA DI 1/3, E CONDANNARE Controparte_2
A PAGARE I RESTANTI 2/3”, l'appellante censura la
[...]
sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha compensato integralmente le spese del primo grado, nonostante l'esito complessivo
5 del giudizio deponesse nel senso della compensazione per 1/3 e della condanna del alla refusione dei restanti 2/3. E ciò in quanto, CP_2
l'odierno appellato ha proposto due domande, delle quali l'una è stata accolta in misura nettamente inferiore (4% del petitum) a quanto richiesto, l'altra è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in una situazione, quindi, di soccombenza virtuale del . CP_2
I suddetti motivi si prestano ad una trattazione congiunta ed unitaria in quanto strettamente connessi e tutti fondati.
Sotto il profilo della decorrenza degli interessi legali e, dunque, del dies a quo, non vi è dubbio che gli stessi siano dovuti dal giorno della mora.
Come è noto, l'art. 1224 c.c. regola il danno nelle obbligazioni pecuniarie.
Nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali.
Essendo, pertanto, certo che il credito della è CP_1
rappresentato da somma di denaro ex art 1224 c.c., esigibile già dalla costituzione in mora, la sentenza del Tribunale di Lecce va riformata nella parte in cui ha condannato il al pagamento degli CP_2
interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla pronuncia della sentenza (25.3.2021), e non, come dovuto e richiesto già nel ricorso monitorio, dalla data del 10.02.2016 di messa in mora e sino al deposito del ricorso stesso.
Per ciò che concerne il pagamento degli interessi moratori al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la giurisprudenza di legittimità invocata dal a sostegno delle proprie deduzioni (Cass. n. 28409/2018) CP_2 limita l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole domande giudiziali scaturenti da contratti, quelle cioè 'fondate su contratti'. ha introdotto domanda giudiziale, per il pagamento Controparte_1
di somme dovute a fronte del contratto di permuta, nei confronti del con decreto ingiuntivo n. 2295/2016. CP_2
6 Nel caso di specie, dunque, la condanna contenuta nella sentenza consegue proprio ad una domanda fondata su un contratto (contratto di permuta), sicchè la stessa prospettazione interpretativa dell'appellato non può legittimamente giustificare il diniego di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
In ogni caso, la Corte di Cassazione (Cass. n. 61/2023) ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La Suprema Corte ha pertanto escluso che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ritenendolo estensibile a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. La clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinare la misura degli interessi, varrebbe solo ad attribuire carattere derogabile alla disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.
Sulla somma liquidata dal Tribunale di Lecce in favore della sono, pertanto, dovuti, dalla data della proposizione Controparte_1
della domanda monitoria del 29.08.2016 gli interessi al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c.
L'appellante principale propone poi impugnazione con riguardo al regolamento delle spese di lite, integralmente compensate tra le parti dal primo Giudice, in ragione della cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza ex art. 2932 c.c., dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e del permanere di un significativo credito in favore dell'odierno appellante principale.
Codesta Corte ritiene che una compensazione integrale delle spese di lite non può essere validamente giustificata, ricorrendo una prevalente soccombenza del , con riferimento all'esito complessivo del CP_2
giudizio.
7 Appare, invece, congruo, in accoglimento del gravame principale sul punto, anche in relazione al presente grado, ed in mancanza di un criterio legale di valutazione della prevalenza della soccombenza, limitare la compensazione a 1/3 dell'importo delle spese di lite, restando a carico del i restanti 2/3, che si liquidano come da CP_2
dispositivo.
Per quanto innanzi, l'appello principale va accolto.
Con il primo motivo d'appello incidentale, il censura la CP_2
sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto sulle somme dovute all'odierno appellante incidentale a titolo di penale di cui al punto e) della scrittura privata del 4.4.2014 gli interessi nella misura legale dalla data di maturazione di ciascuna mensilità sino alla domanda avanzata con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla domanda sino al saldo effettivo.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, il lamenta CP_2
l'omesso riconoscimento dell'estinzione del credito di € 1.156,85 per spese di allaccio alla rete idrico-fognaria pubblica.
I motivi sono fondati.
Con riferimento alla somma di € 1.156,85 (quota spese allaccio alla rete idrico fognaria pubblica a carico del ), la stessa deve CP_2 essere sottratta dall'importo dovuto dall'odierno appellato poiché già versata in data 6.4.2017, dopo l'istaurazione del giudizio di opposizione, con vaglia postale non trasferibile e di cui la stessa ha dato atto. Controparte_1
Con riguardo al riconoscimento di interessi sulla clausola penale, va rilevato che il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito tra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Ne consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., a ciò non ostando l'effetto, proprio della
8 clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. 3429/1971;
Cass. n. 3641/1998; Cass. 12188/2017).
Concludendo, anche l'appello incidentale va accolto e la sentenza di primo grado va riformata riconoscendo l'avvenuto pagamento da parte del sig. della somma di € 1.165,84 (da detrarre, previa CP_2
compensazione, dal credito accertato con decreto ingiuntivo n.
1195/2016) e gli interessi legali sulla somma di € 2.500,00 dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma dovuta da alla in euro Controparte_2 Controparte_1
€ 21.600,00, oltre interessi al saggio legale dal 10/02/2016 al 28/08/2016 ed interessi legali al saggio legale di cui all'art.1284 c.IV cod. civ. pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data 29/08/2016 di deposito del ricorso per ingiunzione e sino al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
degli interessi legali sulla somma di euro 2.500,00 dalla CP_2 domanda al saldo;
3) Compensa fra le parti le spese e competenze del giudizio di primo grado nella misura di 1/3, e condanna Controparte_2 al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in euro 120,00 per
[...] spese ed in €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Nisi;
4) Compensa fra le parti le spese e competenze del presente giudizio nella misura di 1/3, e condanna Controparte_2 al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in euro 200,00 per
[...] spese ed in €.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa
9 nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Salvatore Nisi
e Silvestro DE DONNO.
Lecce, 28.3.2025
IL PRESIDENTE
EST.
(Dott. Maurizio
Petrelli)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Maurizio Petrelli Presidente rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 976/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24/01/2024, promossa da:
(P. IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore
Nisi e Silvestro De Donno, presso il cui studio in Maglie (LE), via A.
De Ferrari n. 100, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dall' avv. Donato C.F._1
Fanciullo, presso il cui studio in Giurdignano (LE), via Salvo
D'acquisto n. 16, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con citazione ex art. 645 c.p.c. notificata in data 13.12.16 il
proponeva opposizione avverso al d.i. 2295/16, CP_2
notificatogli in data 3.11.16, emesso in relazione al credito asseritamente vantato da in virtù del contratto di Controparte_1
permuta concluso dalle parti in data 4.4.14 per atto del notaio De
Donno; precisava che mediante detto negozio l'opposta, a fronte della cessione in proprio favore del lotto di suolo edificatorio sito in Maglie alla Via Renis, si fosse impegnata a trasferirgli la proprietà di due appartamenti e due box da realizzarsi sull'area medesima;
assumeva, a sostegno dell'illegittimità del prefato provvedimento monitorio, che il credito a titolo di iva sul corrispettivo della cessione delle suddette unità immobiliari non fosse dovuto, non essendo ancora stato stipulato l'atto pubblico funzionale a far constatare l'avvenuta realizzazione delle medesime, espressamente previsto nel contratto;
precisava che neppure potesse essere richiesto dall'opposta l'importo dell'iva sulle opere di completamento e finitura degli immobili medesimi, potendo gravare a proprio carico solo l'iva al 10% sull'intero corrispettivo della permuta – determinato contrattualmente in €
133.000,00; confermava la spettanza ad della Controparte_1
quota del 50% dei costi sostenuti per l'allaccio delle unità in questione alla rete pubblica idrico-fognaria, ma prospettava la necessità di compensare detta posta con la penale convenuta per la ritardata consegna ed ultimazione degli immobili;
indicava, in particolare, che la consegna di tutte le chiavi delle unità, delle pertinenze e delle parti comuni fosse avvenuta con un lasso di tempo ricompreso tra i 23 ed i 25 mesi di ritardo rispetto al
2 termine del 20.6.14, inferendo l'esistenza di un proprio credito a tale titolo ricompreso tra € 57.500,00 ed € 62.500,00; deduceva, in via gradata, l'esistenza di un ritardo protrattosi sino alla comunicazione della DL formulata in data 2.7.15 e la conseguente esistenza di un credito per € 30.000,00; instava affinchè, in via riconvenzionale, l'opposta fosse condannata al versamento, in proprio favore, della penale ed affinchè fosse disposta, ex art.
2932 c.c., l'intestazione in proprio favore delle unità e delle pertinenze oggetto della permuta, con ordine al Conservatore di dare corso alle necessarie trascrizioni. Controparte_1 costituendosi, rimarcava, in primo luogo, che l'impegno dell'opponente di corrispondere l'iva sui beni cedutigli entro il
4.4.15 - iva dovuta già al momento della sottoscrizione del contratto di permuta - fosse stata espressamente convenuta dalle parti nella scrittura integrativa del 4.4.14; deduceva, ancora, che anche la debenza dell'iva al 10% sulle opere di finitura, aventi complessivo importo di € 120.000,00, fosse stata pattiziamente regolata e che analoga previsione regolasse il carico delle spese per l'allaccio alla rete idrica;
assumeva che il termine per il completamento degli alloggi oggetto della permuta, fissato al
20.6.14, fosse stato convenzionalmente prolungato per il numero dei giorni - dal lunedì al venerdi - rispetto ai quali la propria compagine non aveva potuto dare corso ai lavori in ragione di cause indipendenti dalla propria volontà - 3/10 - e, segnatamente, del mancato rilascio del permesso di costruire in variante richiesto in data 17.3.14; segnalava che, come convenuto dalle parti, il completamento fosse apprezzabile anche in presenza della necessità di piccole modifiche inidonee a pregiudicare l'utilizzo dell'immobile a fini locativi;
indicava in nove mesi e mezzo il totale dei giorni di tolleranza dettati dai tempi di rilascio del permesso in variante, dei giorni di pioggia e della durata dei lavori di modifica espressamente richiesti dal , rimarcando che CP_2 la fruizione all'opponente degli appartamenti fosse stata garantita già dall'aprile 2015, come attestato dalla missiva della DL del
3 18.6.15 e quella dei box a far data dalla missiva del 30.6.15; segnalava il verificarsi di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. in ragione dell'avvenuta stipula dell'atto pubblico funzionale all'intestazione degli immobili in favore del in data 14.3.17, inferendo CP_2 che il ritardo nell'esecuzione di detto incombente fosse scaturito dall'insussistenza in capo al medesimo del diritto di proprietà di una fascia dell'intero suolo ceduto in permuta;
invocava, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle ulteriori istanze riconvenzionali.
Nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. anche l'opposto dava atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. Nel corso del procedimento venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza emessa all'udienza del 21.2.18; all'esito la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.20 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
Con sentenza n. 859/2021 del 25/03/2021, il Tribunale di Lecce riconosceva integralmente il credito azionato dalla CP_1
con riferimento alle causali indicate in sede monitoria;
al
[...] contempo, determinava in € 2.500,00 l'importo spettante alla parte opponente a titolo di penale di cui al punto e) della scrittura integrativa stipulata dalle parti in data 4.4.14; per cui, previa compensazione tra le rispettive poste, condannava l'opponente alla corresponsione in favore dell'opposta dell'importo di € 22.756,85, oltre interessi dalla data della statuizione e sino al soddisfo;
dichiarava cessata la materia del contendere in merito all'istanza ex art. 2932 c.c.; compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale chiedendone la parziale riforma. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e appello incidentale, ha resistito in giudizio , che hanno concluso per il Controparte_2 rigetto dell'appello principale
4 A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello principale, rubricato “IL TRIBUNALE
HA ERRONEAMENTE STATUITO CHE GLI INTERESSI
LEGALI DOVUTI SULLA SOMMA PER CUI HA RESO
CONDANNA AL PAGAMENTO DOVESSERO DECORRERE
DALLA SENTENZA, PIUTTOSTO CHE DALLA DATA DI
COSTITUZIONE IN MORA (10/02/2016) Parte_1
INTERESSI LEGALI AL SAGGIO DI CUI ALL'ART. 1284 C.1 °
COD. CIV., E DALLA DATA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE
(29/8/2016) NTERESSI LEGALI AL SAGGIO DI Parte_1
CUI ALL'ART. 1284 C IV COD. CIV.”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha condannato l'odierno appellato alla corresponsione in favore della Controparte_1 dell'importo di € 22.756,85, oltre interessi dalla data della statuizione e sino al soddisfo, omettendo di riconoscere alla stessa gli interessi legali con decorrenza dalla costituzione in mora del 10.02.2016 e gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo.
Con il secondo motivo d'appello principale, rubricato “IL
TRIBUNALE HA ERRONEAMENTE COMPENSATO PER
INTERO LE SPESE PROCESSUALI DEL GRADO, LADDOVE
AVREBBE DOVUTO PROCEDERE AD UNA
COMPENSAZIONE PARZIALE, CHE SI INDICA NELLA
MISURA DI 1/3, E CONDANNARE Controparte_2
A PAGARE I RESTANTI 2/3”, l'appellante censura la
[...]
sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha compensato integralmente le spese del primo grado, nonostante l'esito complessivo
5 del giudizio deponesse nel senso della compensazione per 1/3 e della condanna del alla refusione dei restanti 2/3. E ciò in quanto, CP_2
l'odierno appellato ha proposto due domande, delle quali l'una è stata accolta in misura nettamente inferiore (4% del petitum) a quanto richiesto, l'altra è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere, in una situazione, quindi, di soccombenza virtuale del . CP_2
I suddetti motivi si prestano ad una trattazione congiunta ed unitaria in quanto strettamente connessi e tutti fondati.
Sotto il profilo della decorrenza degli interessi legali e, dunque, del dies a quo, non vi è dubbio che gli stessi siano dovuti dal giorno della mora.
Come è noto, l'art. 1224 c.c. regola il danno nelle obbligazioni pecuniarie.
Nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali.
Essendo, pertanto, certo che il credito della è CP_1
rappresentato da somma di denaro ex art 1224 c.c., esigibile già dalla costituzione in mora, la sentenza del Tribunale di Lecce va riformata nella parte in cui ha condannato il al pagamento degli CP_2
interessi sulla somma liquidata con decorrenza dalla pronuncia della sentenza (25.3.2021), e non, come dovuto e richiesto già nel ricorso monitorio, dalla data del 10.02.2016 di messa in mora e sino al deposito del ricorso stesso.
Per ciò che concerne il pagamento degli interessi moratori al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la giurisprudenza di legittimità invocata dal a sostegno delle proprie deduzioni (Cass. n. 28409/2018) CP_2 limita l'ambito applicativo dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole domande giudiziali scaturenti da contratti, quelle cioè 'fondate su contratti'. ha introdotto domanda giudiziale, per il pagamento Controparte_1
di somme dovute a fronte del contratto di permuta, nei confronti del con decreto ingiuntivo n. 2295/2016. CP_2
6 Nel caso di specie, dunque, la condanna contenuta nella sentenza consegue proprio ad una domanda fondata su un contratto (contratto di permuta), sicchè la stessa prospettazione interpretativa dell'appellato non può legittimamente giustificare il diniego di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c.
In ogni caso, la Corte di Cassazione (Cass. n. 61/2023) ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La Suprema Corte ha pertanto escluso che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ritenendolo estensibile a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle. La clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinare la misura degli interessi, varrebbe solo ad attribuire carattere derogabile alla disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.
Sulla somma liquidata dal Tribunale di Lecce in favore della sono, pertanto, dovuti, dalla data della proposizione Controparte_1
della domanda monitoria del 29.08.2016 gli interessi al saggio previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c.
L'appellante principale propone poi impugnazione con riguardo al regolamento delle spese di lite, integralmente compensate tra le parti dal primo Giudice, in ragione della cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza ex art. 2932 c.c., dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e del permanere di un significativo credito in favore dell'odierno appellante principale.
Codesta Corte ritiene che una compensazione integrale delle spese di lite non può essere validamente giustificata, ricorrendo una prevalente soccombenza del , con riferimento all'esito complessivo del CP_2
giudizio.
7 Appare, invece, congruo, in accoglimento del gravame principale sul punto, anche in relazione al presente grado, ed in mancanza di un criterio legale di valutazione della prevalenza della soccombenza, limitare la compensazione a 1/3 dell'importo delle spese di lite, restando a carico del i restanti 2/3, che si liquidano come da CP_2
dispositivo.
Per quanto innanzi, l'appello principale va accolto.
Con il primo motivo d'appello incidentale, il censura la CP_2
sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha riconosciuto sulle somme dovute all'odierno appellante incidentale a titolo di penale di cui al punto e) della scrittura privata del 4.4.2014 gli interessi nella misura legale dalla data di maturazione di ciascuna mensilità sino alla domanda avanzata con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, dalla domanda sino al saldo effettivo.
Con il secondo motivo d'appello incidentale, il lamenta CP_2
l'omesso riconoscimento dell'estinzione del credito di € 1.156,85 per spese di allaccio alla rete idrico-fognaria pubblica.
I motivi sono fondati.
Con riferimento alla somma di € 1.156,85 (quota spese allaccio alla rete idrico fognaria pubblica a carico del ), la stessa deve CP_2 essere sottratta dall'importo dovuto dall'odierno appellato poiché già versata in data 6.4.2017, dopo l'istaurazione del giudizio di opposizione, con vaglia postale non trasferibile e di cui la stessa ha dato atto. Controparte_1
Con riguardo al riconoscimento di interessi sulla clausola penale, va rilevato che il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal momento della domanda, anche gli interessi legali sull'importo convenzionalmente pattuito tra le parti, trattandosi di somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Ne consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., a ciò non ostando l'effetto, proprio della
8 clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. 3429/1971;
Cass. n. 3641/1998; Cass. 12188/2017).
Concludendo, anche l'appello incidentale va accolto e la sentenza di primo grado va riformata riconoscendo l'avvenuto pagamento da parte del sig. della somma di € 1.165,84 (da detrarre, previa CP_2
compensazione, dal credito accertato con decreto ingiuntivo n.
1195/2016) e gli interessi legali sulla somma di € 2.500,00 dalla domanda al saldo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma dovuta da alla in euro Controparte_2 Controparte_1
€ 21.600,00, oltre interessi al saggio legale dal 10/02/2016 al 28/08/2016 ed interessi legali al saggio legale di cui all'art.1284 c.IV cod. civ. pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla data 29/08/2016 di deposito del ricorso per ingiunzione e sino al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento in favore del Controparte_1
degli interessi legali sulla somma di euro 2.500,00 dalla CP_2 domanda al saldo;
3) Compensa fra le parti le spese e competenze del giudizio di primo grado nella misura di 1/3, e condanna Controparte_2 al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in euro 120,00 per
[...] spese ed in €.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Nisi;
4) Compensa fra le parti le spese e competenze del presente giudizio nella misura di 1/3, e condanna Controparte_2 al pagamento dei restanti 2/3, che liquida in euro 200,00 per
[...] spese ed in €.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa
9 nella misura del 15%, con distrazione in favore degli Avv.ti Salvatore Nisi
e Silvestro DE DONNO.
Lecce, 28.3.2025
IL PRESIDENTE
EST.
(Dott. Maurizio
Petrelli)
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