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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/11/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. CA MO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 382/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via Luciano
Manara 47, come da delega in atti appellante
E
Controparte_1
[...] appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 9/25 del
26.01.2025.
CONCLUSIONI : II difensore di parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025 e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 21.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Fondi, pur avendo accolto l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella di pagamento n. 125
2021 00015468 25 000, annullando l'atto impugnato, aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione: “Nella mancata resistenza del Comune resistente/opposto e nella circostanza che la condotta antigiuridica, di cui al verbale n. 268976/V del 10/09/2017, è stata, comunque, commessa, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Con un primo motivo di gravame parte appellante lamentava “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione” deducendo, tra l'altro, che la contumacia e l'accertata sussistenza della violazione non potevano costituire ragioni “gravi ed eccezionali” per compensare le spese tra le parti e che in particolare la contumacia costituiva condotta processualmente neutra.
Con un secondo motivo il sig. deduceva “Violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.”, evidenziando che la decisione del Giudice di Pace di Fondi, nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. gli era solo in astratto Parte_1 favorevole, poiché l'iniziativa giudiziaria intrapresa per resistere ad un'indebita quanto illegittima opposizione rischiava, invero, di rivelarsi particolarmente antieconomica proprio a causa dell'inopinata decisione sulle spese legali e che in tal modo, infatti, nonostante il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione, esso appellante si sarebbe trovato nell'incomoda situazione di risultare soccombente virtuale dal suddetto giudizio, stante l'obbligo di sostenere il pagamento in proprio delle spese di giustizia che, nel caso di specie, erano finanche superiori al valore stesso della controversia
Concludeva il come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale Pt_1 riforma della sentenza n. 9/2025, n. cronol. 182/2025 del 26/01/2025, resa nel
pagina 2 di 5 procedimento RG n. 80/2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, in persona del
Giudice Avv. Giovanni Pesce, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare il e l' Controparte_1 Controparte_1
, in via solidale e/o alternativa, al pagamento delle spese del primo grado
[...] di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nessuno essendosi costituito per gli appellati Controparte_1
e , dichiarati contumaci all'udienza del
[...] CP_1 CP_1
17.06.2025, la causa era inizialmente rinviata per discussione orale al 10.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 21.11.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dal solo appellante in sede di note scritte autorizzate.
Tanto premesso, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il potere di compensazione possa ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il suo mancato esercizio non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione accede (Cass. civ. , Sez. I, n. 3801/03).
Nella stessa prospettiva, con l'arresto della Cassazione n. 22598/2018 è stata ritenuta viziata una sentenza che – analogamente a quanto verificatosi nel caso che ci occupa - aveva compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa“: un tale supporto argomentativo è stato valutato, infatti, inidoneo a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite previsto dall'art. 92 c.p.c..
pagina 3 di 5 Nella stessa pronuncia è stato, del pari, escluso che potessero integrare ragioni gravi ed eccezionali la complessità e la pluralità delle questioni trattate, dovendo, semmai, di tali parametri tenersi conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa.
Applicano i sopra richiamati principi giurisprudenziali alla fattispecie oggetto del presente giudizio, se è vero – come sottolineato da parte appellante – che la contumacia, costituendo condotta processuale di per sé neutra, non può giustificare la compensazione delle spese di lite, in tal senso dovendo procedersi alla correzione della motivazione della pronuncia di primo grado, l'ulteriore motivazione fornita dal giudice di pace e, cioè, l'accertata commissione della “condotta antigiuridica”
(violazione del Codice della Strada di cui al verbale di contestazione n. 268976/V, elevato dalla Polizia Locale di ) da parte del (la domanda in primo CP_1 Pt_1 grado è stata accolta in ragione del ritenuto difetto di prova della notifica della cartella esattoriale) integra, ad avviso del giudicante, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che facoltizzano il giudice a disporre la compensazione delle spese ex art. 92, II co., c.p.c..
Si ritiene, in altri termini, che il giudice di pace abbia correttamente esercitato il proprio potere, anche in considerazione del principio giurisprudenziale secondo cui la soccombenza costituisce “…un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiamo determinata” (Cass. n. 19456 del 2008; Cass. 9174 del 2011), per cui a maggior ragione costituisce, ad avviso di questo giudice, grave ed eccezionale ragione ex art. 92, II co., c.p.c., l'accertata trasgressione della norma di diritto sostanziale (Codice della Strada) che ha determinato l'incardinamento del presente processo.
Devono, in conclusione, ritenersi infondati entrambi i motivi prospettati dall'appellante, con conseguente, inevitabile reiezione del proposto appello.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Fondi n. n. 9/25 del 26.01.2025, che per l'effetto conferma, previa correzione della motivazione nel senso di cui in parte motiva;
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Latina, 21.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
CA MO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. CA MO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 382/2025 e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale sito in Roma, Via Luciano
Manara 47, come da delega in atti appellante
E
Controparte_1
[...] appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 9/25 del
26.01.2025.
CONCLUSIONI : II difensore di parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate il 07.11.2025 e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del 21.11.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Fondi, pur avendo accolto l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella di pagamento n. 125
2021 00015468 25 000, annullando l'atto impugnato, aveva compensato integralmente le spese di lite tra le parti con la seguente motivazione: “Nella mancata resistenza del Comune resistente/opposto e nella circostanza che la condotta antigiuridica, di cui al verbale n. 268976/V del 10/09/2017, è stata, comunque, commessa, si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Con un primo motivo di gravame parte appellante lamentava “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione” deducendo, tra l'altro, che la contumacia e l'accertata sussistenza della violazione non potevano costituire ragioni “gravi ed eccezionali” per compensare le spese tra le parti e che in particolare la contumacia costituiva condotta processualmente neutra.
Con un secondo motivo il sig. deduceva “Violazione o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.”, evidenziando che la decisione del Giudice di Pace di Fondi, nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. gli era solo in astratto Parte_1 favorevole, poiché l'iniziativa giudiziaria intrapresa per resistere ad un'indebita quanto illegittima opposizione rischiava, invero, di rivelarsi particolarmente antieconomica proprio a causa dell'inopinata decisione sulle spese legali e che in tal modo, infatti, nonostante il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione, esso appellante si sarebbe trovato nell'incomoda situazione di risultare soccombente virtuale dal suddetto giudizio, stante l'obbligo di sostenere il pagamento in proprio delle spese di giustizia che, nel caso di specie, erano finanche superiori al valore stesso della controversia
Concludeva il come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in parziale Pt_1 riforma della sentenza n. 9/2025, n. cronol. 182/2025 del 26/01/2025, resa nel
pagina 2 di 5 procedimento RG n. 80/2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Fondi, in persona del
Giudice Avv. Giovanni Pesce, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, condannare il e l' Controparte_1 Controparte_1
, in via solidale e/o alternativa, al pagamento delle spese del primo grado
[...] di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nessuno essendosi costituito per gli appellati Controparte_1
e , dichiarati contumaci all'udienza del
[...] CP_1 CP_1
17.06.2025, la causa era inizialmente rinviata per discussione orale al 10.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 21.11.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dal solo appellante in sede di note scritte autorizzate.
Tanto premesso, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Ed invero, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il potere di compensazione possa ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il suo mancato esercizio non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione accede (Cass. civ. , Sez. I, n. 3801/03).
Nella stessa prospettiva, con l'arresto della Cassazione n. 22598/2018 è stata ritenuta viziata una sentenza che – analogamente a quanto verificatosi nel caso che ci occupa - aveva compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa“: un tale supporto argomentativo è stato valutato, infatti, inidoneo a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite previsto dall'art. 92 c.p.c..
pagina 3 di 5 Nella stessa pronuncia è stato, del pari, escluso che potessero integrare ragioni gravi ed eccezionali la complessità e la pluralità delle questioni trattate, dovendo, semmai, di tali parametri tenersi conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa.
Applicano i sopra richiamati principi giurisprudenziali alla fattispecie oggetto del presente giudizio, se è vero – come sottolineato da parte appellante – che la contumacia, costituendo condotta processuale di per sé neutra, non può giustificare la compensazione delle spese di lite, in tal senso dovendo procedersi alla correzione della motivazione della pronuncia di primo grado, l'ulteriore motivazione fornita dal giudice di pace e, cioè, l'accertata commissione della “condotta antigiuridica”
(violazione del Codice della Strada di cui al verbale di contestazione n. 268976/V, elevato dalla Polizia Locale di ) da parte del (la domanda in primo CP_1 Pt_1 grado è stata accolta in ragione del ritenuto difetto di prova della notifica della cartella esattoriale) integra, ad avviso del giudicante, quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che facoltizzano il giudice a disporre la compensazione delle spese ex art. 92, II co., c.p.c..
Si ritiene, in altri termini, che il giudice di pace abbia correttamente esercitato il proprio potere, anche in considerazione del principio giurisprudenziale secondo cui la soccombenza costituisce “…un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, prescinde dalle ragioni -di merito o processuali- che l'abbiamo determinata” (Cass. n. 19456 del 2008; Cass. 9174 del 2011), per cui a maggior ragione costituisce, ad avviso di questo giudice, grave ed eccezionale ragione ex art. 92, II co., c.p.c., l'accertata trasgressione della norma di diritto sostanziale (Codice della Strada) che ha determinato l'incardinamento del presente processo.
Devono, in conclusione, ritenersi infondati entrambi i motivi prospettati dall'appellante, con conseguente, inevitabile reiezione del proposto appello.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la contumacia delle parti appellate.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Fondi n. n. 9/25 del 26.01.2025, che per l'effetto conferma, previa correzione della motivazione nel senso di cui in parte motiva;
• non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite del presente grado di giudizio.
Latina, 21.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
CA MO
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