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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3975/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]n. 34 C Uni
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]n. 34 C UNI,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. RUSSO ALBERTO (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 22/06/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) il marito, unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente , Per_1
continuerà ad abitare nella casa già coniugale di proprietà dei ricorrenti sita in Genova (GE)
Salita Cà dei Trenta n. 34 C Int. UNI che, attraverso separato atto pubblico notarile, verrà donata di comune accordo tra i coniugi, ai figli ed e con usufrutto a favore del Per_1 Per_2 marito;
3) la moglie, unitamente alla figlia minore trasferirà altrove la propria residenza Per_2 sempre – ove possibile – all'interno del Comune di Genova presso immobile da reperirsi a mezzo contratto di compravendita o locazione;
4) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile Per_2 collocamento presso la madre nell'immobile acquisendo o locando;
5) ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
6) il padre, salvo diverse modalità concordate tra le parti di volta in volta tenendo conto del preminente interesse della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Per_2
in accordo con la madre. In linea di massima e fatto salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere la figlia con le seguenti modalità: A) il padre terrà presso di sé la minore a fine settimana alternati;
in particolare nei fine settimana di sua spettanza il padre terrà la minore dal venerdì sera (a partire dalle ore 18/19:00 ca., non essendo possibile prima per motivi di lavoro) sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la residenza della madre;
B) il padre potrà far cenare e dormire presso di sé la minore i lunedì ed i martedì delle settimane successive ai quei weekend di sua spettanza, oltre ai fine settimana della lettera A) che precede, rendendosi in linea di massima disponibile, previo accordo, a tenere con sé la figlia anche in quei sabati di spettanza della madre. La figlia trascorrerà le Per_2
vacanze estive per periodi di uguale durata con ciascuno dei genitori;
per le vacanze invernali e le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua) verrà seguito in linea di massima, salvo diverso accordo, il criterio dell'alternanza;
7) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
8) le parti si impegnano a rispettare i tempi necessari affinché maturi gradualmente Per_2
l'idea effettiva della separazione dei suoi genitori;
9) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10) il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_3 entro il giorno 10 di ciascun mese, da versarsi mediante bonifico bancario, a titolo
[...]
di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 350,00 con Per_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (FOI), oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della minore, quali, a titolo esemplificativo scolastiche ( per acquisto libri di testo e spese di mensa, per scuolabus o altro mezzo necessario per raggiungere i presidi scolastici); sportive;
per vacanze;
vacanze-studio; mediche e chirurgiche non coperte dal
S.S.N.; dentistiche e per apparecchi ortodontici e quanto altro necessario alla salute del minore, entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione della documentazione delle spese anticipate dalla madre;
11) Il signor si impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2
l'ulteriore importo pari ad € 50,00 quale assegno di mantenimento in favore della signora
– che attualmente lavora solo occasionalmente - con rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa e fino a quando la signora non disporrà di redditi propri derivanti da stabile attività lavorativa Pt_1
e/o da altre fonti accertabili;
12) i coniugi dichiarano che con l'adempimento delle consensuali condizioni sopra convenute, sarà definito di comune accordo, ogni rapporto di carattere economico tra loro, così da non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
13) i coniugi manifestano il consenso per il rilascio del passaporto individuale della figlia minore;
14) i coniugi concordemente stabiliscono che gli obblighi reciproci previsti nel presente ricorso decorrano dalla data di sottoscrizione dello stesso;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2002, Numero 191, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]n. 34 C Uni
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]n. 34 C UNI,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. RUSSO ALBERTO (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 22/06/2002 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;
2) il marito, unitamente al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente , Per_1
continuerà ad abitare nella casa già coniugale di proprietà dei ricorrenti sita in Genova (GE)
Salita Cà dei Trenta n. 34 C Int. UNI che, attraverso separato atto pubblico notarile, verrà donata di comune accordo tra i coniugi, ai figli ed e con usufrutto a favore del Per_1 Per_2 marito;
3) la moglie, unitamente alla figlia minore trasferirà altrove la propria residenza Per_2 sempre – ove possibile – all'interno del Comune di Genova presso immobile da reperirsi a mezzo contratto di compravendita o locazione;
4) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile Per_2 collocamento presso la madre nell'immobile acquisendo o locando;
5) ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, dovranno rivolgersi al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno;
6) il padre, salvo diverse modalità concordate tra le parti di volta in volta tenendo conto del preminente interesse della minore, potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, Per_2
in accordo con la madre. In linea di massima e fatto salvo, in ogni caso, il diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere la figlia con le seguenti modalità: A) il padre terrà presso di sé la minore a fine settimana alternati;
in particolare nei fine settimana di sua spettanza il padre terrà la minore dal venerdì sera (a partire dalle ore 18/19:00 ca., non essendo possibile prima per motivi di lavoro) sino alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la residenza della madre;
B) il padre potrà far cenare e dormire presso di sé la minore i lunedì ed i martedì delle settimane successive ai quei weekend di sua spettanza, oltre ai fine settimana della lettera A) che precede, rendendosi in linea di massima disponibile, previo accordo, a tenere con sé la figlia anche in quei sabati di spettanza della madre. La figlia trascorrerà le Per_2
vacanze estive per periodi di uguale durata con ciascuno dei genitori;
per le vacanze invernali e le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua) verrà seguito in linea di massima, salvo diverso accordo, il criterio dell'alternanza;
7) entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
8) le parti si impegnano a rispettare i tempi necessari affinché maturi gradualmente Per_2
l'idea effettiva della separazione dei suoi genitori;
9) le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10) il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_3 entro il giorno 10 di ciascun mese, da versarsi mediante bonifico bancario, a titolo
[...]
di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 350,00 con Per_2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (FOI), oltre il 50% delle spese straordinarie per il mantenimento della minore, quali, a titolo esemplificativo scolastiche ( per acquisto libri di testo e spese di mensa, per scuolabus o altro mezzo necessario per raggiungere i presidi scolastici); sportive;
per vacanze;
vacanze-studio; mediche e chirurgiche non coperte dal
S.S.N.; dentistiche e per apparecchi ortodontici e quanto altro necessario alla salute del minore, entro e non oltre 30 gg. dalla presentazione della documentazione delle spese anticipate dalla madre;
11) Il signor si impegna a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_2
l'ulteriore importo pari ad € 50,00 quale assegno di mantenimento in favore della signora
– che attualmente lavora solo occasionalmente - con rivalutazione monetaria Parte_1 secondo gli indici Istat mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa e fino a quando la signora non disporrà di redditi propri derivanti da stabile attività lavorativa Pt_1
e/o da altre fonti accertabili;
12) i coniugi dichiarano che con l'adempimento delle consensuali condizioni sopra convenute, sarà definito di comune accordo, ogni rapporto di carattere economico tra loro, così da non aver reciprocamente più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
13) i coniugi manifestano il consenso per il rilascio del passaporto individuale della figlia minore;
14) i coniugi concordemente stabiliscono che gli obblighi reciproci previsti nel presente ricorso decorrano dalla data di sottoscrizione dello stesso;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2002, Numero 191, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino