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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE
Sezione specializzata in materia di imprese
Il G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino, all'esito dell'udienza cartolare del giorno 11.11.2025, nel giudizio pendente tra
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1 lette le note conclusionali depositate dalle parti lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. il G.o.p. pone la causa in decisione.
Si comunichi.
Palermo, 11.11.2025
Il G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino, della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 12744/2023 pendente
TRA
, C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1 ivi residente nella via Cardinale Tomasi n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi, C.F.: , del Foro di Marsala, (quale co- C.F._2 titolare dello studio associato in intestazione), con studio a Campobello di Mazara (Tp), nella via San Giovanni Bosco n. 23,
- Ricorrente
1 CONTRO
- Controparte_2
C.F. ), con sede legale nella via G. Cusmano n. 24, 90141
[...] P.IVA_1
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, CP_1
- (C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del procuratore speciale giusta procura rilasciata Controparte_4 dall' , con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_3
n. 14, 00142, autenticata per atto Notar di Roma n. 180134 di rep. Persona_1
e n. 12348 di raccolta del 22.06.2023
- Resistenti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025.
FATTO
Il sig. convenendo in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
e l' ha presentato ricorso
[...] Controparte_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 notificata il 28.09.2023.
Il ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi: la nullità derivata della intimazione di pagamento opposta, per omessa notifica del provvedimento presupposto - cartella di pagamento n. 29620210069282503/000 avente ad oggetto sanzione per tassa automobilistica e sanzione amministrativa irrogata dall'Asp - Palermo;
la nullità della intimazione opposta per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 della L. 689/1981 e delle somme dovute a titolo di interessi soggetti anch'essi a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. .
Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità derivata della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 7.12.2023 si è costituita in giudizio l'
[...]
che, contestando l'opposizione avversa, ha concluso chiedendo Controparte_3 dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, di rigettare la domanda attorea dichiarando l'intimazione di pagamento pienamente valida ed efficace, stante la correttezza della notifica dall'atto presupposto - eseguita in data 28.10.2022- e, comunque, di dichiarare le somme oggetto di pretesa impositiva non prescritte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
L' benchè ritualmente Controparte_2 convenuta in giudizio è rimasta contumace.
Con decreto del 25.10.2023 veniva indicata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 13.3.2024 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.
Alla prefata udienza acquisiti i documenti allegati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 8.11.2025.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che provvedeva con decreto del 24.10.2025 al differimento per il giorno 11.11.2025. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario sollevata dalla convenuta
[...]
con le seguenti precisazioni. Controparte_3
E' fuor di dubbio quanto al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario che “appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita)” (Cass. Sezioni Unite sent. n. 4227/2023; Cass. Sezioni Unite sent. n.7822/2020).
E' principio ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che “ il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sezioni Unite sent. n. 4040/2023).
Applicando i principi sopra esposti in relazione al petitum del ricorso va osservato che la cartella di pagamento n. 29620210069282503/000, della quale il ricorrente assume l'omessa notifica, è una cartella mista, contenente cioè l'irrogazione di sanzioni relative a crediti derivanti da tasse automobilistiche regionali non versate ma anche a crediti derivanti da sanzioni amministrative comminate dall' CP_5
.
[...]
Pertanto è fuor di dubbio che limitatamente al credito relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2015 deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Deve invece affermarsi la giurisdizione del g.o. quanto alla contestazione della sanzione amministrativa irrogata dall' a mezzo della cartella di CP_6 pagamento impugnata n. 29620210069282503/000 .
Al riguardo va accolta la domanda di nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della relativa cartella, costituente il titolo della domanda di pagamento, quale indefettibile presupposto per l'avvio del procedimento di recupero del credito.
3 La Corte di Cassazione, con un orientamento cui questo decidente ritiene di aderire, già nella sentenza n. 14658/2024 aveva affermato il principio di diritto in virtù del quale in materia tributaria, la procedura di notificazione semplificata ex art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, il messo notificatore, solo dopo aver accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario, provvede al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale, con la conseguenza che la notificazione risulterà invalida se il messo non ha indicato in alcun modo le ricerche svolte, soprattutto quelle anagrafiche, impedendo così ogni controllo del suo operato, non essendovi attestazioni da poter impugnare mediante querela di falso della affissione dell'avviso di notifica nella casa comunale.
Dalla disamina dei documenti depositati in giudizio ed acquisiti in corso di istruttoria è emerso che l' ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento Controparte_7 al ricorrente sig. ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 30.09.2022, Parte_1 attestando la irreperibilità dello stesso il quale risultava trasferito come riportato dal vicino (vedasi relata allegata alla comparsa di costituzione di . CP_8
Nessuna ulteriore verifica è stata eseguita dall'agente notificatore che tuttavia in caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto avrebbe dovuto compiere indagini maggiormente significative, quali ad esempio quelle anagrafiche, per assicurarsi che l'atto impositivo venisse a conoscenza del destinatario (Cass. Sez. V ordinanza n. 22120/2025).
La convenuta non ha fornito in corso di istruttoria sufficiente dimostrazione della regolarità della notifica della cartella - atto presupposto alla intimazione di pagamento- che ha assunto essere stata validamente eseguita per il solo adempimento della affissione dell'avviso di notifica presso la casa comunale.
Alla luce di suesposte considerazioni va accolta la domanda di annullamento della intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 in relazione al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' nell'anno 2018 per omessa CP_6 notifica della stessa.
Quanto alle spese di lite, che vengono distratte in favore dell'avv. John Gai Antonio Li Causi, devono porsi a carico della e vanno Controparte_1 liquidate secondo i parametri del D. M. 55/2014, operando una riduzione in ragione delle motivazioni sopra esposte, rispetto ai valori medi indicati nello scaglione valoriale di riferimento, in Euro 1.278,00 e così specificate € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 istruttoria e/o di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 limitatamente al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla tassa automobilistica regionale non versata nell'anno 2015;
4 -Annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 in relazione al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' nell'anno 2018; CP_6
- Condanna a pagare al sig. le spese Controparte_3 Parte_1 di lite liquidate come in parte motiva in complessivi € 1.278,00 oltre IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. John Gai Antonio Li Causi.
Così deciso in Palermo il 20.11.2025
Il G.o.p dott.ssa Marta Mascellino
5
SEZIONE V CIVILE
Sezione specializzata in materia di imprese
Il G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino, all'esito dell'udienza cartolare del giorno 11.11.2025, nel giudizio pendente tra
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1 lette le note conclusionali depositate dalle parti lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. il G.o.p. pone la causa in decisione.
Si comunichi.
Palermo, 11.11.2025
Il G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino, della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 12744/2023 pendente
TRA
, C.F.: , nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._1 CP_1 ivi residente nella via Cardinale Tomasi n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi, C.F.: , del Foro di Marsala, (quale co- C.F._2 titolare dello studio associato in intestazione), con studio a Campobello di Mazara (Tp), nella via San Giovanni Bosco n. 23,
- Ricorrente
1 CONTRO
- Controparte_2
C.F. ), con sede legale nella via G. Cusmano n. 24, 90141
[...] P.IVA_1
, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, CP_1
- (C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del procuratore speciale giusta procura rilasciata Controparte_4 dall' , con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_3
n. 14, 00142, autenticata per atto Notar di Roma n. 180134 di rep. Persona_1
e n. 12348 di raccolta del 22.06.2023
- Resistenti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del 11.11.2025.
FATTO
Il sig. convenendo in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
e l' ha presentato ricorso
[...] Controparte_3 avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 notificata il 28.09.2023.
Il ricorrente ha affidato il ricorso a due motivi: la nullità derivata della intimazione di pagamento opposta, per omessa notifica del provvedimento presupposto - cartella di pagamento n. 29620210069282503/000 avente ad oggetto sanzione per tassa automobilistica e sanzione amministrativa irrogata dall'Asp - Palermo;
la nullità della intimazione opposta per intervenuta prescrizione del credito ex art. 28 della L. 689/1981 e delle somme dovute a titolo di interessi soggetti anch'essi a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. .
Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità derivata della intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica dell'atto presupposto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione del 7.12.2023 si è costituita in giudizio l'
[...]
che, contestando l'opposizione avversa, ha concluso chiedendo Controparte_3 dichiararsi in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e, nel merito, di rigettare la domanda attorea dichiarando l'intimazione di pagamento pienamente valida ed efficace, stante la correttezza della notifica dall'atto presupposto - eseguita in data 28.10.2022- e, comunque, di dichiarare le somme oggetto di pretesa impositiva non prescritte. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
L' benchè ritualmente Controparte_2 convenuta in giudizio è rimasta contumace.
Con decreto del 25.10.2023 veniva indicata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 13.3.2024 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.
Alla prefata udienza acquisiti i documenti allegati dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 8.11.2025.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che provvedeva con decreto del 24.10.2025 al differimento per il giorno 11.11.2025. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario sollevata dalla convenuta
[...]
con le seguenti precisazioni. Controparte_3
E' fuor di dubbio quanto al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario che “appartiene alla cognizione del giudice tributario la questione sui fatti relativi alla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, nella cognizione del giudice ordinario le questioni relative alla legittimità formale del pignoramento, indipendentemente dalla notifica della cartella, nonché la cognizione relativa ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita)” (Cass. Sezioni Unite sent. n. 4227/2023; Cass. Sezioni Unite sent. n.7822/2020).
E' principio ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità che “ il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. Sezioni Unite sent. n. 4040/2023).
Applicando i principi sopra esposti in relazione al petitum del ricorso va osservato che la cartella di pagamento n. 29620210069282503/000, della quale il ricorrente assume l'omessa notifica, è una cartella mista, contenente cioè l'irrogazione di sanzioni relative a crediti derivanti da tasse automobilistiche regionali non versate ma anche a crediti derivanti da sanzioni amministrative comminate dall' CP_5
.
[...]
Pertanto è fuor di dubbio che limitatamente al credito relativo alla tassa automobilistica dell'anno 2015 deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Deve invece affermarsi la giurisdizione del g.o. quanto alla contestazione della sanzione amministrativa irrogata dall' a mezzo della cartella di CP_6 pagamento impugnata n. 29620210069282503/000 .
Al riguardo va accolta la domanda di nullità derivata dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della relativa cartella, costituente il titolo della domanda di pagamento, quale indefettibile presupposto per l'avvio del procedimento di recupero del credito.
3 La Corte di Cassazione, con un orientamento cui questo decidente ritiene di aderire, già nella sentenza n. 14658/2024 aveva affermato il principio di diritto in virtù del quale in materia tributaria, la procedura di notificazione semplificata ex art. 60, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, il messo notificatore, solo dopo aver accertato l'irreperibilità assoluta del destinatario, provvede al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale, con la conseguenza che la notificazione risulterà invalida se il messo non ha indicato in alcun modo le ricerche svolte, soprattutto quelle anagrafiche, impedendo così ogni controllo del suo operato, non essendovi attestazioni da poter impugnare mediante querela di falso della affissione dell'avviso di notifica nella casa comunale.
Dalla disamina dei documenti depositati in giudizio ed acquisiti in corso di istruttoria è emerso che l' ha proceduto alla notifica della cartella di pagamento Controparte_7 al ricorrente sig. ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 30.09.2022, Parte_1 attestando la irreperibilità dello stesso il quale risultava trasferito come riportato dal vicino (vedasi relata allegata alla comparsa di costituzione di . CP_8
Nessuna ulteriore verifica è stata eseguita dall'agente notificatore che tuttavia in caso di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto avrebbe dovuto compiere indagini maggiormente significative, quali ad esempio quelle anagrafiche, per assicurarsi che l'atto impositivo venisse a conoscenza del destinatario (Cass. Sez. V ordinanza n. 22120/2025).
La convenuta non ha fornito in corso di istruttoria sufficiente dimostrazione della regolarità della notifica della cartella - atto presupposto alla intimazione di pagamento- che ha assunto essere stata validamente eseguita per il solo adempimento della affissione dell'avviso di notifica presso la casa comunale.
Alla luce di suesposte considerazioni va accolta la domanda di annullamento della intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 in relazione al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' nell'anno 2018 per omessa CP_6 notifica della stessa.
Quanto alle spese di lite, che vengono distratte in favore dell'avv. John Gai Antonio Li Causi, devono porsi a carico della e vanno Controparte_1 liquidate secondo i parametri del D. M. 55/2014, operando una riduzione in ragione delle motivazioni sopra esposte, rispetto ai valori medi indicati nello scaglione valoriale di riferimento, in Euro 1.278,00 e così specificate € 213,00 per la fase studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 istruttoria e/o di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 limitatamente al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla tassa automobilistica regionale non versata nell'anno 2015;
4 -Annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239020872016/000 in relazione al credito relativo alla cartella di pagamento n.29620210069282503/000 nella parte relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall' nell'anno 2018; CP_6
- Condanna a pagare al sig. le spese Controparte_3 Parte_1 di lite liquidate come in parte motiva in complessivi € 1.278,00 oltre IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. John Gai Antonio Li Causi.
Così deciso in Palermo il 20.11.2025
Il G.o.p dott.ssa Marta Mascellino
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