Articolo 9 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 febbraio 1979
Art. 9.
In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1979
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