Articolo 12 della Legge 22 giugno 1954, n. 523
Articolo 11Articolo 13
Versione
14 agosto 1954
Art. 12.
Ai fini dell'indennita' di buonuscita corrisposti dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per I dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e dell'indennita' premio di servizio corrisposta dall'istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali - Sezione previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.
Entrata in vigore il 14 agosto 1954
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