Articolo 15 della Legge 13 luglio 1965, n. 845
Articolo 14Articolo 16
Versione
8 agosto 1965
Art. 15.
Dopo l' articolo 100 della legge 3 aprile 1958 n. 460 , e' aggiunto il seguente articolo 100-bis:
"All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 1° classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data a dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112".
Entrata in vigore il 8 agosto 1965