Articolo 9 della Legge 8 marzo 1968, n. 152
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 aprile 1968
Art. 9. (Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita)

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e' pari alla somma:
a) della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;
b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente articolo 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato articolo 6.
L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio e' corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.
In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita' puo' essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilita'.
Entrata in vigore il 2 aprile 1968
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