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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 183/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Voce e Chiara Tesi, come Parte_1 da procura in atti
-appellante-
contro
CO p.iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gabbriellini, come da procura in atti
-appellata ed appellante in via incidentale-
avverso la sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 1.7.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza n. 2058/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sez. Terza, G.I. Dott.ssa Marta Torcini, il
30/06/2022 e pubblicata il 01/07/2022, Nel Merito: - Accertare e dichiarare CO
[...] tenuta al risarcimento in favore del Sig. Parte_1 dell'indennizzo per Perdita capacità lavorativa connesso al sinistro occorsogli il 19/07/2017 e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di Pt_1
[...] dell'importo di € 2.250,00 per diaria giornaliera da tutore o di quello maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato dagli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo saldo. - Condannare CO al pagamento in favore di Parte_1 della rivalutazione monetaria maturata e dovuta sull'importo già liquidato di € 9.000,00, e quantificata in €
1.008,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto che controparte ha già corrisposto gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di soddisfo;
- Condannare [...]
CO al pagamento in favore di Parte_1 del complessivo importo di € 1.281,00 a titolo di refusione delle spese di CTU e CTP;
- Condannare CO alla refusione dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, maggiorati ai sensi dell'art. 4, c. 8, DM 55/2014, attesa la manifesta fondatezza dei motivi di gravame ed il vano tentativo di evitare la presente impugnazione.
In via istruttoria: a) Se del caso, anche alla luce delle difese che ex adverso saranno svolte, e sin d'ora, ammettere, in quanto rilevanti ed ammissibili, i mezzi istruttori richiesti dall'Attore e capitolati con le memorie ex art. 183, comma 6, n 2, cpc del 8/04/2019 e più precisamente la prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) DCV che Parte_2 cliente della paninoteca l' Bandito con sede in Firenze, Piazza Pier
è titolare;
2) DCV che l'iniziale conoscenza si è presto trasformata in un rapportoVettori, di cui Parte_1 Pt_ con frequentazioni al di fuori del lavoro;
3) DCV che nell'autunno 2016 [...] di amicizia tra Pt_2
,
alcune soluzioni assicurative e previdenziali;
4) DCV che, in particolare, proponeva a Parte_1 Pt 2 in data 23/11/2016 redigeva il preventivo/proposta di contratto che vi si esibisce (doc. 17 Parte_2 fascicolo attore); 5) DCV che in data 24/11/2016 consegnava α Parte_1 tale Parte_2 preventivo/proposta di contratto;
6) DCV che la proposta di contratto constava delle n. 5 pagine che vi si mostrano (doc. 15 fascicolo attore); 7) DCV che il 27/11/2016, presso l'Ufficio di Marco Veneroni sito a Novoli
(FI), Via VILLA DEMIDOFF, Parte_2 accoglieva la sottoscrizione di Parte_1 sulla polizza infortuni denominata Pluriattiva Infortuni, n. 106264391, che vi si mostra (doc. 1 fascicolo attore); 8) DCV che le risposte al questionario posto a pagina 3 della polizza erano precompilate dall'assicuratore, prima che
Parte_1 apponesse la propria firma;
9) DCV che Parte_2 onosceva i precedenti sinistri stradali ed infortuni avvenuti negli anni precedenti il novembre 2016; 10) DCV che Parte_1 comunicava anche a
Parte_2 i aver avuto altra polizza infortuni con UNIPOLSAI;
11) DCV che Parte_2 omunicava
a Parte_1 che i pregressi incidenti erano irrilevanti ai fini della validità della polizza;
12) DCV che in data
22/11/2016 Parte_2 sottoponeva alla firma di Parte_1 anche un contratto denominato
Zeropensieri per la copertura delle spese mediche e sanitarie, che vi si mostra (doc. 19); 13) DCV che Pt_1
[...] comunicava a Parte_2 di aver avuto in data 19/07/2017 un sinistro stradale riportando una
"frattura pluriframmentata scomposta clavicola destra"; 14) DCV che la Mutua Basis Assistance a causa di un disguido negava copertura alle spese mediche, in quanto la copertura era stata sospesa;
15) DCV che con mail del 22/07/2017 Parte_2 hiedeva conferma della copertura in continuità affinché Parte_1 potesse beneficiare della garanzia offerta per il rimborso spese mediche e sanitarie conseguenti al sinistro del
19/07/2017, come da mail che vi si mostra (doc. 20); 16) DCV che in data 15/12/2017 Parte 2 comunicava via mail a Parte_1 il costo della rata in scadenza della Pluriattiva Infortuni n. 106264391, come da mail che vi si mostra (doc. 21).
Per parte appellata: "conclude, in via istruttoria, per la reiezione delle ulteriori istanze formulate ex adverso per i motivi esposti;
nel merito, perchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia rigettare l'appello principale proposto da Parte_1 e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da CO dichiarata la non indennizzabilità totale o parziale del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza nonchè ai sensi degli artt. 1892 e ss. C.C., operata la compensazione con le somme percepite da Parte_1 in regime di RCA da parte di CP_2 voglia condannare l'appellante alla restituzione totale o parziale degli importi erogatigli in esecuzione della sentenza di 1° grado, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dal dì della corresponsione al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali relativamente ad entrambi gradi del giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
CP_1 al fine di ottenere, a seguito del sinistro di Firenze, la CO (di seguito avvenuto in data 19.7.2017, l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni da lui sottoscritta, pari a complessivi euro 14.250,00 (di cui euro 12.000,00 per l'invalidità permanente accertata dell'8% tabella INAIL ed euro
2.250,00 per l'indennità giornaliera da tutore), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 27.11.2016, aveva stipulato con la
CP_1 una polizza infortuni, denominata Pluriattiva Infortuni, n. 106264391, per infortuni professionali ed extraprofessionali, con invalidità permanente da liquidarsi senza franchigia sulla base delle Tabelle INAIL, mediante la sottoscrizione di un modulo precompilato;
2) in data 19.7.2017, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale (avvenuto mentre conduceva uno scooter di proprietà altrui), a seguito del quale aveva riportato la frattura pluri-frammentata scomposta della clavicola destra;
3) in data 11.9.2017, aveva sporto alla CP_1 la denuncia di infortunio, allegando alla stessa la documentazione medica disponibile a tale data, da cui emergeva una invalidità permanente dell'8% in base alle tabelle INAIL ed un uso del tutore per
30 giorni;
4) la CP_1 non aveva dato alcun riscontro alla missiva predetta, né a quelle successive, inviate in data 21.11.2017; 11.1.2018 (a cui era stata allegata anche la relazione medico legale del dott. Per_1 ed il verbale di sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Firenze) e 29.3.2018; 5) in data 4.4.2018, la CP_1 aveva comunicato l'avvenuta apertura del sinistro ed il numero assegnatogli (n. 201808151900088); 5) successivamente, in data 5.4.2018, la Compagnia aveva inviato una mail ai suoi difensori, con la quale aveva negato l'indennizzo, sostenendo che "contrariamente a quanto dichiarato dal sig. Parte_1 in sede di stipula del contratto di assicurazione "Pluriattiva Infortuni presso questa Compagnia (pol.n.106264391 ag.815 di Firenze) che ha negato di avere minorazioni fisiche, funzionali, difetti fisici, precedenti infortuni e sinistri, da un riscontro presso gli archivi dell'Inail sono emersi 6 precedenti infortuni che hanno comportato il riconoscimento del 15% totale di IP (oltre a quello in oggetto). Pertanto, ex art.1 delle condizioni generali di polizza e artt. 1892/3/4 c.c. il sinistro non viene ammesso all'indennizzo e la polizza è stata segnalata ai competenti uffici aziendali per il suo annullamento."; 6) in data 6.6.2018, la CP_1 gli aveva inviato una raccomandata a/r con cui aveva formalizzato la sua volontà di recedere dal contratto assicurativo con effetto immediato e 7) il tentativo di conciliazione effettuato successivamente con la CP_1 aveva dato esito negativo.
Tanto esposto, l'attore aveva dedotto l'illegittimità della condotta tenuta dalla CP_1 in quanto la stessa, non avendo precisato, nella missiva del 5.4.2018, se ritenesse le sue dichiarazioni viziate da dolo o colpa grave, non avrebbe potuto né rifiutarsi di corrispondere l'indennizzo, né, essendo ormai decaduta, chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. o recedere dallo stesso, ma solo eventualmente ridurre la somma a lui spettante, ex art. 1893, secondo comma, c.c.
Si era costituita in giudizio la CP_1 che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la non indennizzabilità del sinistro in questione, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c. e ssgg., per le dichiarazioni inesatte e le reticenze del rese, con colpa e/o dolo, dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto in relazione a circostanze che influivano sulla valutazione del rischio, rappresentate, nella specie, dall'avvenuto risarcimento in suo favore, in date pregresse, di ben sette infortuni da parte di altre compagnie assicurative.
La stessa aveva, inoltre, dedotto che, poichè l'infortunio oggetto di causa traeva origine da un sinistro stradale nel quale l'attore risultava esente da responsabilità, l'eventuale indennizzo avrebbe dovuto essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa spettante al Pt danneggiato-assicurato in conseguenza di quel fatto, nonché evidenziato che il aveva già ottenuto dal responsabile civile del veicolo danneggiante ( CP_2 il pagamento in suo favore della somma di euro
13.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del sinistro, inclusivo del danno da inabilità temporanea e da inabilità permanente per la perdita/diminuzione della sua capacità lavorativa generica, delle spese mediche e dei danni a cose, per cui nessuna altra somma doveva essere liquidata in suo favore, dal momento che i postumi permanenti residuati in capo al medesimo erano stati valutati, in ambito di Polizza Infortuni privata, nella limitata misura del 4%.
In subordine, in applicazione dell'art. 1893 c.c., aveva chiesto la riduzione dell'eventuale posta indennitaria.
La convenuta, infine, aveva dedotto l'inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza trimestrale dell'azione di annullamento contrattuale previsto dall'art. 1892 c.c., avendo appreso la falsità delle dichiarazione solo in data successiva al sinistro e la legittimità del recesso da essa esercitato con raccomandata a/r inviata in data 28.5.2018 (in cui aveva espressamente rilevato gli infortuni preesistenti non dichiarati all'atto della stipula del contratto) a seguito della visura eseguita presso il Casellario centrale infortuni dell'Inail.
La causa, istruita documentalmente e mediante lo svolgimento di una ctu medico legale sulla persona del
(con cui era stato chiesto al consulente, previo esame della polizza infortuni, di "accertare e descrivere le lesioni riportate dall'attore nel sinistro del 19.7.2017 ed i postumi invalidanti riportati dall'attore in termini di polizza infortuni e di accertare la sussistenza del nesso causale"), era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2058/2022, pubblicata in data 1.7.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva condannato la CP_1 ad indennizzare l'attore per il danno subito a seguito dell'incidente stradale del
19.7.2017, individuato nella misura del 6% della capacità lavorativa generica, oltre interessi legali dal dì del dovuto al pagamento effettivo ed alla refusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"a) Non vi sono dubbi sul fatto che l'assicurato non abbia informato la propria compagnia assicuratrice dei precedenti infortuni di cui è stato vittima. Non può però trovare applicazione nel caso in esame l'art. 1892 c.c. dal momento che in tema di contratto di assicurazione la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento solo allorquando si verifichino tre condizioni simultaneamente: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
La giurisprudenza precisa, inoltre, che non qualsiasi reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione ma l'annullamento è invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta o completa verità.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (ex multis Cass. n.
11115/2020).
La compagnia assicuratrice non ha provato né la colpa grave né tanto meno il dolo dell'assicurato e perciò la polizza rimane operativa.
Può trovare applicazione, invece, al caso in esame, l'art. 1893, che prevede il caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave ed in particolare il secondo comma di detto articolo: "se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose". Tuttavia, anche in caso di applicazione dell'art. 1893 l'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto è a carico dell'assicuratore (Cass. n.
15939/2000).
Anche di questo non è stata data alcuna prova. Nel caso in esame, infatti, l'assicuratore non ha fornito alcuna prova neppure in riferimento alla rilevanza dei precedenti infortuni dell'assicurato nella sua determinazione alla stipula del contratto, tenuto anche conto che si esige la prova di un collegamento oggettivo tra l'inesattezza delle dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto e conseguentemente l'errore circa l'effettiva maggiore probabilità del verificarsi del sinistro.
Nel caso in esame non si vede come potrebbero precedenti infortuni INAIL, che peraltro non hanno mai interessato la parte oggetto dell'odierno incidente (la clavicola), né sono connessi in modo eziologico all'odierno infortunio, aver reso più probabile l'infortunio o più gravi le sue conseguenze. La compagnia assicuratrice dovrà perciò risarcire il danno per l'intero, considerata anche l'assenza di una franchigia.
Va anche aggiunto che grava sulla compagnia assicuratrice un onere di informazione particolarmente stringente al momento della stipula del contratto, poiché non può esservi dubbio che nell'attuale contesto socioeconomico il soggetto debole della contrattazione sia l'assicurando, mentre all'assicuratore, che svolge professionalmente l'attività di assicurazione, è imposto un onere di redazione chiara ed esauriente del contratto e dei questionari, e la indicazione con particolare evidenza delle clausole limitative delle garanzie
(art. 166 cod. Asss. E Reg. ISVAP 35/2010).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito l'importanza del questionario affermando che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, sebbene non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia la particolare importanza attribuita dall'assicuratore a determinati requisiti (Cass. n. 4682/1999). È infatti dovere dell'assicuratore fornire un quadro delle circostanze alle quali abbia interesse, cosicché in assenza di tale riferimento eventuali dubbi sulla rilevanza di circostanze non dichiarate restano a carico dell'assicuratore (Cass. n. 17840/2003;
Cass. n. 11206/1990).
b) La CTU medico legale svolta nel corso del giudizio nel pieno contraddittorio fra le parti in causa è giunta alle seguenti conclusioni: "1) Il signor Parte_1 a seguito dell'incidente stradale del 19 luglio 2017 riportò una frattura pluriframmentata scomposta della clavicola destra trattata conservativamente con tutore di spalla;
2) a seguito del sinistro residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 4% in ANIA e del 6% in INAIL ex T.U:, in termini di polizza infortuni;
3) esiste un nesso di causa diretto ed esclusivo tra l'evento denunciato (sinistro stradale caduta dal motorino) e il trauma diretto alla spalla destra con conseguente frattura clavicolare, trattandosi quindi di un evento con le caratteristiche patognomoniche di un infortunio indennizzabile;
4) le spese esibite sono da ritenersi congrue e compatibili con l'evento denunciato, ad eccezione della perizia del dr. Per_1, in quanto non è previsto il rimborso per le visite a finalità assicurativa in tutte le polizze infortuni".
L'indennizzo dovuto all'attore ammonta quindi al 6% delle tabelle INAIL."
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali ha censurato l'omessa pronuncia e motivazione in ordine alla domanda di: 1) condanna della convenuta al pagamento della "diaria da tutore" prevista dall'art. 37 della polizza;
2) maggiorazione delle somme dovute con la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento e 3) rimborso delle spese tecniche di c.t.u. e c.t.p.).
Si è costituita in giudizio la CP_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la parte della sentenza impugnata in cui era stata respinta l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro, da essa formulata ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c. e ssgg., nonché omessa la trattazione dell'ulteriore eccezione relativa alla detraibilità dall'importo liquidato in base alla polizza infortuni, di quanto riscosso dal danneggiato quale risarcimento per RCA, documentato e quantificato. Con ordinanza del 28.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e con decreto del Presidente di Sezione del 6.3.2025 è stata rimessa sul ruolo stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 3.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame dell'appello incidentale (che appare opportuno trattare per primo per motivi di pregiudizialità), la CP_1 ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro, da essa formulata ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c..
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, avendo ritenuto pacifica la circostanza Pt della mancata informazione, da parte del alla compagnia assicuratrice, dei precedenti infortuni di cui il medesimo era stato vittima, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione da essa formulata e rigettare la domanda indennitaria avanzata dall'attore, dato che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti previsti dall'art. 1892, primo comma, c.p.c. (richiamato espressamente nell'art. 1 delle condizioni generali di polizza) per l'annullamento del contratto assicurativo.
Il motivo è fondato.
-Ed invero premesso che l'art. 1 delle condizioni generali di polizza (del seguente tenore letterale: "le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile") è finalizzato a richiamare l'attenzione dell'assicurato sulle facoltà riconosciute dal codice civile in favore dell'assicuratore in ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti (quali ad es. quella di diminuire od escludere l'indennizzo spettante o di determinare la cessazione del rapporto contrattuale) e che l'art. 1892, primo comma, c.c., così come anche l'art. 1893 c.c., costituisce uno strumento di tutela per l'assicuratore che, per la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio - va ricordato che, nel contratto di assicurazione, la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato, il quale, in caso di falsità o reticenze, sopporta le conseguenze previste dagli artt.
1892, 1898 o 1909 c.c...
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di assicurazione, infatti,
è un contratto fondato sulla massima buona fede (uberrimae bonae fidei) poiché l'assicuratore, non conoscendo il rischio che assume, ha bisogno che l'assicurato glielo descriva, senza essere obbligato a compiere ulteriori adempimenti ed il fatto che sull'assicuratore non gravi l'onere di indagare su eventuali reticenze dell'assicurato al momento della stipula si desume anche dagli artt. 1892 e 1909 c.c., in quanto dette norme, nel prevedere la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell'assicurato all'assenza di indagini specifiche da parte dell'assicuratore e così anche per la previsione di cui all'art. 1898 c.c., che, nel caso di aggravamento del rischio, pone un onere di informazione a carico dell'assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell'assicuratore (obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell'assicurato è già nel sistema ed è rappresentata dalla perdita del diritto all'indennizzo).
Come è noto, infatti, la funzione del contratto di assicurazione sta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo e l'equilibrio causale del contratto può essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggano in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio, fin dall'origine (ed in tal caso, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, è riconosciuto all'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, il diritto di chiedere l'annullamento del contratto e di non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine, ex art. 1892 c.c., oppure, se l'assicurato aveva agito senza dolo o colpa grave, il diritto dell'assicuratore, entro lo stesso termine, di recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, ex art. 1893 c.c.) oppure successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce ovvero, all'opposto, si aggrava: in entrambi i casi, previsti rispettivamente dagli artt. 1897 e 1898 c.c., si determina una successiva alterazione dell'equilibrio causale fra le prestazioni (ammontare del premio dovuto ed entità del rischio coperto) e l'assicuratore ha facoltà di sciogliere il contratto mediante il recesso.
Ciò detto, con riferimento al dolo o la colpa nelle dichiarazioni inesatte o reticenti, - premesso che, quanto al primo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre, quanto alla colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (cfr ex multis Cass. civ. 10.6.2015, n. 12086) - si osserva che, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla predetta norma ai fini dell'annullamento del contratto assicurativo emergeva dal fatto che il Pt_ al momento della sottoscrizione della polizza, non poteva non accorgersi della inesattezza della sua '
risposta negativa in relazione alla terza domanda del questionario, che (anche, nel caso in cui fosse stata compilata dall'agenzia) aveva, comunque, fatto propria mediante la sottoscrizione (vd foto della pag. 3 della polizza, sotto riprodotta)
Prima della sottoscrizione del questionario sanitario o delle dichiarazioni sanitarie il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario sanitario o nelle dichiarazioni sanitarie.
DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile Il Contraente dichiara: gli assicurati, precedentemente alla data della presente,
Hanno avuto polizze analoghe annullate x sinistro?
NO
Gli assicurati hanno in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altre Societa'?
NO
Gli assicurati hanno minorazioni funzionali, malattie, difetti fisici, precedenti infortuni e sinistri ? NO Cle
IL CONTRAENTE
mentre la prova del fatto che l'assicuratore, nel caso fosse venuto a conoscenza della effettiva situazione, non avrebbe stipulato il contratto alle stesse condizioni o l'avrebbe stipulato a condizioni diverse era costituita dal fatto che proprio quelle circostanze erano state oggetto delle domande del questionario (come, nella fattispecie, in cui, nella terza domanda, era stato chiesto all'assicurato di dire se avesse minorazioni funzionali, malattie, difetti fisici e precedenti infortuni e sinistri) e, per ciò, rappresentavano erano indici del fatto che la conoscenza di quelle circostanze fosse particolarmente importante per l'assicuratore e per la formazione del suo consenso alla stipula (cfr per tutte Cass. civ. 24.11.2023 n. 17840; 6.6.2014 n. 12831 e Pt
12.10.1998 n. 10086). Inoltre, nel caso concreto, il oltre ad aver stipulato altre polizze in precedenza
,
con altra compagnia, I che aveva indennizzato ben 6 sinistri su 7 subiti (ovvero, Controparte_3 in data: 18.5.2007, colpo di frusta collo;
23.9.2008, distorsione spalla sinistra;
23.9.2008, colpo di frusta collo;
10.1.2009, frattura caviglia sinistra;
7.2.2012, lussazione distorsione ginocchio destro e 18.10.2013, distorsione piede destro - vd pag. 3 della c.t.u.), aveva anche riportato postumi invalidanti permanenti per la percentuale complessiva del 15%; circostanza che, evidenziando una tendenza del ad essere coinvolto in sinistri ed una sua mancata integrità fisica, erano astrattamente idonee (in base ad una valutazione da compiere ex ante) ad elevare il rischio risarcitorio e, quindi, non poteva non influire sulla scelta dell'assicuratore di assicurare il cliente o di assicurarlo i termini diversi da quelli applicati.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, ricorrevano tutti e tre i presupposti per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. (ovvero: "a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore")
e non solo il primo, avendo l'assicuratore fornito la prova della ricorrenza anche degli altri due, ne consegue che il rifiuto della CP_1 in data 5.4.2018, di pagare l'indennizzo, era legittimo e tempestivo, non essendo la CP_1 affatto decaduta dal termine per proporre l'annullamento, così come lo era la successiva decisione della stessa di recedere dal contratto.
Ed invero, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere imposto all'assicuratore, ex art. 1892 c.c., di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui aveva conosciuto la causa dell'annullamento, per evitare la decadenza dal diritto di azione, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più, quando il sinistro si verifichi (come nel caso di specie) prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (cfr Cass. civ. ord. n. 7890 del 25.3.2025; n. 1166 del 21.1.2020 e n. 11905 del 19.6.2020, nonchè sent.
6.6.2014 n. 12831;
13.7.2010 n. 16406; 4.1.2010 n. 11; 4.3.2003 n. 3165 e 12.11.1985).
Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, la sentenza va totalmente riformata, con il rigetto della domanda indennitaria avanzata dal nel primo grado del giudizio.
Non si procede all'esame del secondo motivo dell'appello incidentale ed a quello di tutti i motivi dell'appello Pt principale proposto dal in quanto assorbiti dalla presente decisione.
,
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423). Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la CP_1 è risultata Pt totalmente vittoriosa, per cui le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022), esclusa, per il secondo grado, di quelle spettanti per la fase di trattazione-istruttoria, non espletata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
e dallala Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
CO avverso la sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
1.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
CO ed in totalein accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo avanzata in primo grado da [...]
Pt 1 ;
dichiara assorbiti, nella presente decisione, i motivi di gravame dell'appello principale promosso da
Parte_1 ; condanna Parte_1 alla rifusione delle spese sostenute dalla CO nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 4.835,00 per compenso professionale e, per il presente grado, in euro 3.966,00, (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 18.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 183/2023 promossa da:
(c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Voce e Chiara Tesi, come Parte_1 da procura in atti
-appellante-
contro
CO p.iva P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gabbriellini, come da procura in atti
-appellata ed appellante in via incidentale-
avverso la sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 1.7.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza n. 2058/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sez. Terza, G.I. Dott.ssa Marta Torcini, il
30/06/2022 e pubblicata il 01/07/2022, Nel Merito: - Accertare e dichiarare CO
[...] tenuta al risarcimento in favore del Sig. Parte_1 dell'indennizzo per Perdita capacità lavorativa connesso al sinistro occorsogli il 19/07/2017 e per l'effetto condannarla al pagamento in favore di Pt_1
[...] dell'importo di € 2.250,00 per diaria giornaliera da tutore o di quello maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato dagli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo saldo. - Condannare CO al pagamento in favore di Parte_1 della rivalutazione monetaria maturata e dovuta sull'importo già liquidato di € 9.000,00, e quantificata in €
1.008,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto che controparte ha già corrisposto gli interessi legali dalla data del sinistro alla data di soddisfo;
- Condannare [...]
CO al pagamento in favore di Parte_1 del complessivo importo di € 1.281,00 a titolo di refusione delle spese di CTU e CTP;
- Condannare CO alla refusione dei compensi e delle spese del presente grado di giudizio, maggiorati ai sensi dell'art. 4, c. 8, DM 55/2014, attesa la manifesta fondatezza dei motivi di gravame ed il vano tentativo di evitare la presente impugnazione.
In via istruttoria: a) Se del caso, anche alla luce delle difese che ex adverso saranno svolte, e sin d'ora, ammettere, in quanto rilevanti ed ammissibili, i mezzi istruttori richiesti dall'Attore e capitolati con le memorie ex art. 183, comma 6, n 2, cpc del 8/04/2019 e più precisamente la prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) DCV che Parte_2 cliente della paninoteca l' Bandito con sede in Firenze, Piazza Pier
è titolare;
2) DCV che l'iniziale conoscenza si è presto trasformata in un rapportoVettori, di cui Parte_1 Pt_ con frequentazioni al di fuori del lavoro;
3) DCV che nell'autunno 2016 [...] di amicizia tra Pt_2
,
alcune soluzioni assicurative e previdenziali;
4) DCV che, in particolare, proponeva a Parte_1 Pt 2 in data 23/11/2016 redigeva il preventivo/proposta di contratto che vi si esibisce (doc. 17 Parte_2 fascicolo attore); 5) DCV che in data 24/11/2016 consegnava α Parte_1 tale Parte_2 preventivo/proposta di contratto;
6) DCV che la proposta di contratto constava delle n. 5 pagine che vi si mostrano (doc. 15 fascicolo attore); 7) DCV che il 27/11/2016, presso l'Ufficio di Marco Veneroni sito a Novoli
(FI), Via VILLA DEMIDOFF, Parte_2 accoglieva la sottoscrizione di Parte_1 sulla polizza infortuni denominata Pluriattiva Infortuni, n. 106264391, che vi si mostra (doc. 1 fascicolo attore); 8) DCV che le risposte al questionario posto a pagina 3 della polizza erano precompilate dall'assicuratore, prima che
Parte_1 apponesse la propria firma;
9) DCV che Parte_2 onosceva i precedenti sinistri stradali ed infortuni avvenuti negli anni precedenti il novembre 2016; 10) DCV che Parte_1 comunicava anche a
Parte_2 i aver avuto altra polizza infortuni con UNIPOLSAI;
11) DCV che Parte_2 omunicava
a Parte_1 che i pregressi incidenti erano irrilevanti ai fini della validità della polizza;
12) DCV che in data
22/11/2016 Parte_2 sottoponeva alla firma di Parte_1 anche un contratto denominato
Zeropensieri per la copertura delle spese mediche e sanitarie, che vi si mostra (doc. 19); 13) DCV che Pt_1
[...] comunicava a Parte_2 di aver avuto in data 19/07/2017 un sinistro stradale riportando una
"frattura pluriframmentata scomposta clavicola destra"; 14) DCV che la Mutua Basis Assistance a causa di un disguido negava copertura alle spese mediche, in quanto la copertura era stata sospesa;
15) DCV che con mail del 22/07/2017 Parte_2 hiedeva conferma della copertura in continuità affinché Parte_1 potesse beneficiare della garanzia offerta per il rimborso spese mediche e sanitarie conseguenti al sinistro del
19/07/2017, come da mail che vi si mostra (doc. 20); 16) DCV che in data 15/12/2017 Parte 2 comunicava via mail a Parte_1 il costo della rata in scadenza della Pluriattiva Infortuni n. 106264391, come da mail che vi si mostra (doc. 21).
Per parte appellata: "conclude, in via istruttoria, per la reiezione delle ulteriori istanze formulate ex adverso per i motivi esposti;
nel merito, perchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia rigettare l'appello principale proposto da Parte_1 e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da CO dichiarata la non indennizzabilità totale o parziale del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza nonchè ai sensi degli artt. 1892 e ss. C.C., operata la compensazione con le somme percepite da Parte_1 in regime di RCA da parte di CP_2 voglia condannare l'appellante alla restituzione totale o parziale degli importi erogatigli in esecuzione della sentenza di 1° grado, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dal dì della corresponsione al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali relativamente ad entrambi gradi del giudizio."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
CP_1 al fine di ottenere, a seguito del sinistro di Firenze, la CO (di seguito avvenuto in data 19.7.2017, l'indennizzo previsto dalla polizza infortuni da lui sottoscritta, pari a complessivi euro 14.250,00 (di cui euro 12.000,00 per l'invalidità permanente accertata dell'8% tabella INAIL ed euro
2.250,00 per l'indennità giornaliera da tutore), oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 27.11.2016, aveva stipulato con la
CP_1 una polizza infortuni, denominata Pluriattiva Infortuni, n. 106264391, per infortuni professionali ed extraprofessionali, con invalidità permanente da liquidarsi senza franchigia sulla base delle Tabelle INAIL, mediante la sottoscrizione di un modulo precompilato;
2) in data 19.7.2017, era rimasto coinvolto in un sinistro stradale (avvenuto mentre conduceva uno scooter di proprietà altrui), a seguito del quale aveva riportato la frattura pluri-frammentata scomposta della clavicola destra;
3) in data 11.9.2017, aveva sporto alla CP_1 la denuncia di infortunio, allegando alla stessa la documentazione medica disponibile a tale data, da cui emergeva una invalidità permanente dell'8% in base alle tabelle INAIL ed un uso del tutore per
30 giorni;
4) la CP_1 non aveva dato alcun riscontro alla missiva predetta, né a quelle successive, inviate in data 21.11.2017; 11.1.2018 (a cui era stata allegata anche la relazione medico legale del dott. Per_1 ed il verbale di sinistro redatto dalla Polizia Municipale di Firenze) e 29.3.2018; 5) in data 4.4.2018, la CP_1 aveva comunicato l'avvenuta apertura del sinistro ed il numero assegnatogli (n. 201808151900088); 5) successivamente, in data 5.4.2018, la Compagnia aveva inviato una mail ai suoi difensori, con la quale aveva negato l'indennizzo, sostenendo che "contrariamente a quanto dichiarato dal sig. Parte_1 in sede di stipula del contratto di assicurazione "Pluriattiva Infortuni presso questa Compagnia (pol.n.106264391 ag.815 di Firenze) che ha negato di avere minorazioni fisiche, funzionali, difetti fisici, precedenti infortuni e sinistri, da un riscontro presso gli archivi dell'Inail sono emersi 6 precedenti infortuni che hanno comportato il riconoscimento del 15% totale di IP (oltre a quello in oggetto). Pertanto, ex art.1 delle condizioni generali di polizza e artt. 1892/3/4 c.c. il sinistro non viene ammesso all'indennizzo e la polizza è stata segnalata ai competenti uffici aziendali per il suo annullamento."; 6) in data 6.6.2018, la CP_1 gli aveva inviato una raccomandata a/r con cui aveva formalizzato la sua volontà di recedere dal contratto assicurativo con effetto immediato e 7) il tentativo di conciliazione effettuato successivamente con la CP_1 aveva dato esito negativo.
Tanto esposto, l'attore aveva dedotto l'illegittimità della condotta tenuta dalla CP_1 in quanto la stessa, non avendo precisato, nella missiva del 5.4.2018, se ritenesse le sue dichiarazioni viziate da dolo o colpa grave, non avrebbe potuto né rifiutarsi di corrispondere l'indennizzo, né, essendo ormai decaduta, chiedere l'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c. o recedere dallo stesso, ma solo eventualmente ridurre la somma a lui spettante, ex art. 1893, secondo comma, c.c.
Si era costituita in giudizio la CP_1 che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la non indennizzabilità del sinistro in questione, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c. e ssgg., per le dichiarazioni inesatte e le reticenze del rese, con colpa e/o dolo, dall'assicurato al momento della sottoscrizione del contratto in relazione a circostanze che influivano sulla valutazione del rischio, rappresentate, nella specie, dall'avvenuto risarcimento in suo favore, in date pregresse, di ben sette infortuni da parte di altre compagnie assicurative.
La stessa aveva, inoltre, dedotto che, poichè l'infortunio oggetto di causa traeva origine da un sinistro stradale nel quale l'attore risultava esente da responsabilità, l'eventuale indennizzo avrebbe dovuto essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa spettante al Pt danneggiato-assicurato in conseguenza di quel fatto, nonché evidenziato che il aveva già ottenuto dal responsabile civile del veicolo danneggiante ( CP_2 il pagamento in suo favore della somma di euro
13.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del sinistro, inclusivo del danno da inabilità temporanea e da inabilità permanente per la perdita/diminuzione della sua capacità lavorativa generica, delle spese mediche e dei danni a cose, per cui nessuna altra somma doveva essere liquidata in suo favore, dal momento che i postumi permanenti residuati in capo al medesimo erano stati valutati, in ambito di Polizza Infortuni privata, nella limitata misura del 4%.
In subordine, in applicazione dell'art. 1893 c.c., aveva chiesto la riduzione dell'eventuale posta indennitaria.
La convenuta, infine, aveva dedotto l'inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza trimestrale dell'azione di annullamento contrattuale previsto dall'art. 1892 c.c., avendo appreso la falsità delle dichiarazione solo in data successiva al sinistro e la legittimità del recesso da essa esercitato con raccomandata a/r inviata in data 28.5.2018 (in cui aveva espressamente rilevato gli infortuni preesistenti non dichiarati all'atto della stipula del contratto) a seguito della visura eseguita presso il Casellario centrale infortuni dell'Inail.
La causa, istruita documentalmente e mediante lo svolgimento di una ctu medico legale sulla persona del
(con cui era stato chiesto al consulente, previo esame della polizza infortuni, di "accertare e descrivere le lesioni riportate dall'attore nel sinistro del 19.7.2017 ed i postumi invalidanti riportati dall'attore in termini di polizza infortuni e di accertare la sussistenza del nesso causale"), era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2058/2022, pubblicata in data 1.7.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva condannato la CP_1 ad indennizzare l'attore per il danno subito a seguito dell'incidente stradale del
19.7.2017, individuato nella misura del 6% della capacità lavorativa generica, oltre interessi legali dal dì del dovuto al pagamento effettivo ed alla refusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
"a) Non vi sono dubbi sul fatto che l'assicurato non abbia informato la propria compagnia assicuratrice dei precedenti infortuni di cui è stato vittima. Non può però trovare applicazione nel caso in esame l'art. 1892 c.c. dal momento che in tema di contratto di assicurazione la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento solo allorquando si verifichino tre condizioni simultaneamente: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
La giurisprudenza precisa, inoltre, che non qualsiasi reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione ma l'annullamento è invocabile solo quando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto l'esatta o completa verità.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (ex multis Cass. n.
11115/2020).
La compagnia assicuratrice non ha provato né la colpa grave né tanto meno il dolo dell'assicurato e perciò la polizza rimane operativa.
Può trovare applicazione, invece, al caso in esame, l'art. 1893, che prevede il caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave ed in particolare il secondo comma di detto articolo: "se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose". Tuttavia, anche in caso di applicazione dell'art. 1893 l'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto è a carico dell'assicuratore (Cass. n.
15939/2000).
Anche di questo non è stata data alcuna prova. Nel caso in esame, infatti, l'assicuratore non ha fornito alcuna prova neppure in riferimento alla rilevanza dei precedenti infortuni dell'assicurato nella sua determinazione alla stipula del contratto, tenuto anche conto che si esige la prova di un collegamento oggettivo tra l'inesattezza delle dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto e conseguentemente l'errore circa l'effettiva maggiore probabilità del verificarsi del sinistro.
Nel caso in esame non si vede come potrebbero precedenti infortuni INAIL, che peraltro non hanno mai interessato la parte oggetto dell'odierno incidente (la clavicola), né sono connessi in modo eziologico all'odierno infortunio, aver reso più probabile l'infortunio o più gravi le sue conseguenze. La compagnia assicuratrice dovrà perciò risarcire il danno per l'intero, considerata anche l'assenza di una franchigia.
Va anche aggiunto che grava sulla compagnia assicuratrice un onere di informazione particolarmente stringente al momento della stipula del contratto, poiché non può esservi dubbio che nell'attuale contesto socioeconomico il soggetto debole della contrattazione sia l'assicurando, mentre all'assicuratore, che svolge professionalmente l'attività di assicurazione, è imposto un onere di redazione chiara ed esauriente del contratto e dei questionari, e la indicazione con particolare evidenza delle clausole limitative delle garanzie
(art. 166 cod. Asss. E Reg. ISVAP 35/2010).
La Suprema Corte ha costantemente ribadito l'importanza del questionario affermando che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, sebbene non abbia la funzione di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenti, evidenzia la particolare importanza attribuita dall'assicuratore a determinati requisiti (Cass. n. 4682/1999). È infatti dovere dell'assicuratore fornire un quadro delle circostanze alle quali abbia interesse, cosicché in assenza di tale riferimento eventuali dubbi sulla rilevanza di circostanze non dichiarate restano a carico dell'assicuratore (Cass. n. 17840/2003;
Cass. n. 11206/1990).
b) La CTU medico legale svolta nel corso del giudizio nel pieno contraddittorio fra le parti in causa è giunta alle seguenti conclusioni: "1) Il signor Parte_1 a seguito dell'incidente stradale del 19 luglio 2017 riportò una frattura pluriframmentata scomposta della clavicola destra trattata conservativamente con tutore di spalla;
2) a seguito del sinistro residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 4% in ANIA e del 6% in INAIL ex T.U:, in termini di polizza infortuni;
3) esiste un nesso di causa diretto ed esclusivo tra l'evento denunciato (sinistro stradale caduta dal motorino) e il trauma diretto alla spalla destra con conseguente frattura clavicolare, trattandosi quindi di un evento con le caratteristiche patognomoniche di un infortunio indennizzabile;
4) le spese esibite sono da ritenersi congrue e compatibili con l'evento denunciato, ad eccezione della perizia del dr. Per_1, in quanto non è previsto il rimborso per le visite a finalità assicurativa in tutte le polizze infortuni".
L'indennizzo dovuto all'attore ammonta quindi al 6% delle tabelle INAIL."
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso detta sentenza, impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali ha censurato l'omessa pronuncia e motivazione in ordine alla domanda di: 1) condanna della convenuta al pagamento della "diaria da tutore" prevista dall'art. 37 della polizza;
2) maggiorazione delle somme dovute con la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo pagamento e 3) rimborso delle spese tecniche di c.t.u. e c.t.p.).
Si è costituita in giudizio la CP_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la parte della sentenza impugnata in cui era stata respinta l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro, da essa formulata ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c. e ssgg., nonché omessa la trattazione dell'ulteriore eccezione relativa alla detraibilità dall'importo liquidato in base alla polizza infortuni, di quanto riscosso dal danneggiato quale risarcimento per RCA, documentato e quantificato. Con ordinanza del 28.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e con decreto del Presidente di Sezione del 6.3.2025 è stata rimessa sul ruolo stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 3.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame dell'appello incidentale (che appare opportuno trattare per primo per motivi di pregiudizialità), la CP_1 ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro, da essa formulata ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c..
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, avendo ritenuto pacifica la circostanza Pt della mancata informazione, da parte del alla compagnia assicuratrice, dei precedenti infortuni di cui il medesimo era stato vittima, avrebbe dovuto accogliere l'eccezione da essa formulata e rigettare la domanda indennitaria avanzata dall'attore, dato che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti previsti dall'art. 1892, primo comma, c.p.c. (richiamato espressamente nell'art. 1 delle condizioni generali di polizza) per l'annullamento del contratto assicurativo.
Il motivo è fondato.
-Ed invero premesso che l'art. 1 delle condizioni generali di polizza (del seguente tenore letterale: "le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile") è finalizzato a richiamare l'attenzione dell'assicurato sulle facoltà riconosciute dal codice civile in favore dell'assicuratore in ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti (quali ad es. quella di diminuire od escludere l'indennizzo spettante o di determinare la cessazione del rapporto contrattuale) e che l'art. 1892, primo comma, c.c., così come anche l'art. 1893 c.c., costituisce uno strumento di tutela per l'assicuratore che, per la aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato per valutare il livello di rischio e fissare il corrispondente premio - va ricordato che, nel contratto di assicurazione, la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato, il quale, in caso di falsità o reticenze, sopporta le conseguenze previste dagli artt.
1892, 1898 o 1909 c.c...
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il contratto di assicurazione, infatti,
è un contratto fondato sulla massima buona fede (uberrimae bonae fidei) poiché l'assicuratore, non conoscendo il rischio che assume, ha bisogno che l'assicurato glielo descriva, senza essere obbligato a compiere ulteriori adempimenti ed il fatto che sull'assicuratore non gravi l'onere di indagare su eventuali reticenze dell'assicurato al momento della stipula si desume anche dagli artt. 1892 e 1909 c.c., in quanto dette norme, nel prevedere la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell'assicurato all'assenza di indagini specifiche da parte dell'assicuratore e così anche per la previsione di cui all'art. 1898 c.c., che, nel caso di aggravamento del rischio, pone un onere di informazione a carico dell'assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell'assicuratore (obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell'assicurato è già nel sistema ed è rappresentata dalla perdita del diritto all'indennizzo).
Come è noto, infatti, la funzione del contratto di assicurazione sta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, dietro versamento di un corrispettivo (c.d. premio) da parte del primo al secondo e l'equilibrio causale del contratto può essere alterato dalle dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, che traggano in inganno l'assicuratore sull'entità del rischio assicurato e, quindi, sul rapporto fra questo e l'ammontare del premio, fin dall'origine (ed in tal caso, se l'assicurato ha agito con dolo o con colpa grave, è riconosciuto all'assicuratore, entro tre mesi dalla scoperta della inesattezza della dichiarazione o della reticenza, il diritto di chiedere l'annullamento del contratto e di non pagare l'indennizzo se l'evento si verifica prima del decorso di detto termine, ex art. 1892 c.c., oppure, se l'assicurato aveva agito senza dolo o colpa grave, il diritto dell'assicuratore, entro lo stesso termine, di recedere dal contratto, e, per il sinistro eventualmente verificatosi prima della scoperta, è dovuto un indennizzo inferiore a quello contrattualmente previsto ed adeguato al vero stato delle cose, ex art. 1893 c.c.) oppure successivamente alla conclusione del contratto, allorquando, in sua pendenza, il rischio diminuisce ovvero, all'opposto, si aggrava: in entrambi i casi, previsti rispettivamente dagli artt. 1897 e 1898 c.c., si determina una successiva alterazione dell'equilibrio causale fra le prestazioni (ammontare del premio dovuto ed entità del rischio coperto) e l'assicuratore ha facoltà di sciogliere il contratto mediante il recesso.
Ciò detto, con riferimento al dolo o la colpa nelle dichiarazioni inesatte o reticenti, - premesso che, quanto al primo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre, quanto alla colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, in una con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (cfr ex multis Cass. civ. 10.6.2015, n. 12086) - si osserva che, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla predetta norma ai fini dell'annullamento del contratto assicurativo emergeva dal fatto che il Pt_ al momento della sottoscrizione della polizza, non poteva non accorgersi della inesattezza della sua '
risposta negativa in relazione alla terza domanda del questionario, che (anche, nel caso in cui fosse stata compilata dall'agenzia) aveva, comunque, fatto propria mediante la sottoscrizione (vd foto della pag. 3 della polizza, sotto riprodotta)
Prima della sottoscrizione del questionario sanitario o delle dichiarazioni sanitarie il soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario sanitario o nelle dichiarazioni sanitarie.
DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile Il Contraente dichiara: gli assicurati, precedentemente alla data della presente,
Hanno avuto polizze analoghe annullate x sinistro?
NO
Gli assicurati hanno in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altre Societa'?
NO
Gli assicurati hanno minorazioni funzionali, malattie, difetti fisici, precedenti infortuni e sinistri ? NO Cle
IL CONTRAENTE
mentre la prova del fatto che l'assicuratore, nel caso fosse venuto a conoscenza della effettiva situazione, non avrebbe stipulato il contratto alle stesse condizioni o l'avrebbe stipulato a condizioni diverse era costituita dal fatto che proprio quelle circostanze erano state oggetto delle domande del questionario (come, nella fattispecie, in cui, nella terza domanda, era stato chiesto all'assicurato di dire se avesse minorazioni funzionali, malattie, difetti fisici e precedenti infortuni e sinistri) e, per ciò, rappresentavano erano indici del fatto che la conoscenza di quelle circostanze fosse particolarmente importante per l'assicuratore e per la formazione del suo consenso alla stipula (cfr per tutte Cass. civ. 24.11.2023 n. 17840; 6.6.2014 n. 12831 e Pt
12.10.1998 n. 10086). Inoltre, nel caso concreto, il oltre ad aver stipulato altre polizze in precedenza
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con altra compagnia, I che aveva indennizzato ben 6 sinistri su 7 subiti (ovvero, Controparte_3 in data: 18.5.2007, colpo di frusta collo;
23.9.2008, distorsione spalla sinistra;
23.9.2008, colpo di frusta collo;
10.1.2009, frattura caviglia sinistra;
7.2.2012, lussazione distorsione ginocchio destro e 18.10.2013, distorsione piede destro - vd pag. 3 della c.t.u.), aveva anche riportato postumi invalidanti permanenti per la percentuale complessiva del 15%; circostanza che, evidenziando una tendenza del ad essere coinvolto in sinistri ed una sua mancata integrità fisica, erano astrattamente idonee (in base ad una valutazione da compiere ex ante) ad elevare il rischio risarcitorio e, quindi, non poteva non influire sulla scelta dell'assicuratore di assicurare il cliente o di assicurarlo i termini diversi da quelli applicati.
Pertanto, considerato che, nel caso in esame, ricorrevano tutti e tre i presupposti per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. (ovvero: "a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore")
e non solo il primo, avendo l'assicuratore fornito la prova della ricorrenza anche degli altri due, ne consegue che il rifiuto della CP_1 in data 5.4.2018, di pagare l'indennizzo, era legittimo e tempestivo, non essendo la CP_1 affatto decaduta dal termine per proporre l'annullamento, così come lo era la successiva decisione della stessa di recedere dal contratto.
Ed invero, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere imposto all'assicuratore, ex art. 1892 c.c., di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui aveva conosciuto la causa dell'annullamento, per evitare la decadenza dal diritto di azione, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più, quando il sinistro si verifichi (come nel caso di specie) prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio (cfr Cass. civ. ord. n. 7890 del 25.3.2025; n. 1166 del 21.1.2020 e n. 11905 del 19.6.2020, nonchè sent.
6.6.2014 n. 12831;
13.7.2010 n. 16406; 4.1.2010 n. 11; 4.3.2003 n. 3165 e 12.11.1985).
Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, la sentenza va totalmente riformata, con il rigetto della domanda indennitaria avanzata dal nel primo grado del giudizio.
Non si procede all'esame del secondo motivo dell'appello incidentale ed a quello di tutti i motivi dell'appello Pt principale proposto dal in quanto assorbiti dalla presente decisione.
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La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423). Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la CP_1 è risultata Pt totalmente vittoriosa, per cui le spese di lite vanno poste a carico del e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022), esclusa, per il secondo grado, di quelle spettanti per la fase di trattazione-istruttoria, non espletata.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
e dallala Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
CO avverso la sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
1.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
CO ed in totalein accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo avanzata in primo grado da [...]
Pt 1 ;
dichiara assorbiti, nella presente decisione, i motivi di gravame dell'appello principale promosso da
Parte_1 ; condanna Parte_1 alla rifusione delle spese sostenute dalla CO nei due gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, nell'importo di euro 4.835,00 per compenso professionale e, per il presente grado, in euro 3.966,00, (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così deciso in Firenze il 18.7.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.