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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 549/2021 RGAC
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 549/2021 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall' avv. Marianna Polimeni (C.F. ) – pec: C.F._2
Email_1
-appellante-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso per procura Controparte_1 C.F._3 in atti dall'avv. Giovanni Violi (C.F. ) – pec: C.F._4
Email_2
-appellato- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Reggio Calabria il 30.03.2021, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3468/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.10.2021 l'odierno appellante impugnava la sentenza n.443/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello depositata il
07.09.2022.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.05.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'avv. Marianna Polimeni segnalava la morte della propria assistita , parte appellante, chiedendo pertanto l'interruzione del processo ex art. Parte_1
300 c.p.c.;
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 22.08.2023 e comunicata a tutte le parti, la Corte di
Appello dichiarava interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c.;
Successivamente, con decreto presidenziale del 01.11.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n.69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 549.21 in epigrafe, proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.443/2021 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30.03.2021 e pubblicata in pari data nel procedimento recante n. 3468/2018, così provvede: - Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 549/2021 vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall' avv. Marianna Polimeni (C.F. ) – pec: C.F._2
Email_1
-appellante-
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso per procura Controparte_1 C.F._3 in atti dall'avv. Giovanni Violi (C.F. ) – pec: C.F._4
Email_2
-appellato- OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 443/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Reggio Calabria il 30.03.2021, nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3468/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.10.2021 l'odierno appellante impugnava la sentenza n.443/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la riforma.
Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello depositata il
07.09.2022.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.05.2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'avv. Marianna Polimeni segnalava la morte della propria assistita , parte appellante, chiedendo pertanto l'interruzione del processo ex art. Parte_1
300 c.p.c.;
Conseguentemente, con ordinanza pubblicata il 22.08.2023 e comunicata a tutte le parti, la Corte di
Appello dichiarava interrotto il giudizio ex art. 300 c.p.c.;
Successivamente, con decreto presidenziale del 01.11.2025, comunicato a tutti i difensori il
03.11.2025, la Corte d'Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, fissava la causa all'udienza del 24.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti.
Tanto premesso rilevato: che all'udienza del 24.11.2025 nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che, dichiarata l'interruzione della causa, non sono intervenute la prosecuzione o la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 307 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n.69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009; che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. ultimo comma;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione, le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello Rg 549.21 in epigrafe, proposto da contro , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n.443/2021 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il 30.03.2021 e pubblicata in pari data nel procedimento recante n. 3468/2018, così provvede: - Dichiara l'estinzione del processo di appello;
- Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03.12.2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
Dott.ssa Ivana Acacia Dott.ssa Patrizia Morabito