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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZZ PP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1879/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 RD - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48146 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7392/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 19.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, relativo a
TARI per l'anno 2024, per un valore di causa di € 683,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo l'avvenuto pagamento del tributo. Precisava quanto segue:” Il pagamento in questione veniva eseguito a nome di Nominativo_1, nato a [...] il [...], marito convivente della signora Ricorrente_1, tramite il servizio offerto 1 dall'esercizio convenzionato Money tabaccheria Nominativo_2. Il pagamento compiuto dal marito della signora Ricorrente_1 è riferibile unicamente alla Bolletta n. 0044698 del 26.01.2024, e l'errore si è con ogni evidenza verificato in quanto è stata chiesta dal titolare della tabaccheria la tessera sanitaria del Signor Nominativo_1, che risulta formalmente aver corrisposto la somma al posto della moglie. Difatti, il signor Nominativo_1 non è titolare di alcuna utenza che avrebbe potuto legittimare un pagamento di tale genere.”
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZZ PP, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1879/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 RD - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 48146 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7392/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 19.3.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, relativo a
TARI per l'anno 2024, per un valore di causa di € 683,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo l'avvenuto pagamento del tributo. Precisava quanto segue:” Il pagamento in questione veniva eseguito a nome di Nominativo_1, nato a [...] il [...], marito convivente della signora Ricorrente_1, tramite il servizio offerto 1 dall'esercizio convenzionato Money tabaccheria Nominativo_2. Il pagamento compiuto dal marito della signora Ricorrente_1 è riferibile unicamente alla Bolletta n. 0044698 del 26.01.2024, e l'errore si è con ogni evidenza verificato in quanto è stata chiesta dal titolare della tabaccheria la tessera sanitaria del Signor Nominativo_1, che risulta formalmente aver corrisposto la somma al posto della moglie. Difatti, il signor Nominativo_1 non è titolare di alcuna utenza che avrebbe potuto legittimare un pagamento di tale genere.”
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.