Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 aprile 2005 |
Commentari • 22
- 1. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della leggeFrancesca Maria Benvenuto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Non passa indenne al vaglio di costituzionalità la legge francese che reprime le condotte di contestazione e di minimizzazione dei genocidi "riconosciuti come tali dalla legge francese", che aveva suscitato le proteste, in particolare, della Turchia nei confronti della Francia. Il Conseil contitutionnel, con una pronuncia del 28 febbraio 2012, pur non pronunciandosi sulla legittimità del cd. reato di negazionismo condanna la violazione della libertà di espressione e di comunicazione, . La Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi è intervenuta a modificare, in parte, la legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. L'art. 1 della nuova …
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Giurisprudenza • 336
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- art. 115 c.p.c.·
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Versioni del testo
- Art. 1. Interventi su beni culturali 1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 , nonche' per la valorizzazione e il potenziamento di musei, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonche' di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all' articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, apporovato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' opearto il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 , recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001".
- Il comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico". - Art. 2. Disposizioni in materia di personale 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.
Note all' art. 2 :
- L' art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , recante "Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000", cosi' dispone:
"Art. 1. - 1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1o dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001".
- L' art. 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' dispone:
"5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 , nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.". - Art. 3. Piano per l'arte contemporanea 1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , dopo le parole:
"attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali", come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei e' autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".