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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2025
Tribunale Ordinario di Macerata
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Silvia Grasselli, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. (fatture elettroniche, DDT alcuni dei quali firmati quanto ai trasporti effettuati, corrispondenza mail intercorsa con invio mastrini); rilevato in particolare che le fatture prodotte a corredo del ricorso sono fatture elettroniche inviate al
Sistema di Interscambio, in forza del decreto legislativo del 05/08/2015 - N. 127 e che il ricorrente ha prodotto, oltre ai pdf di cortesia, anche file xml, da ritenersi affidabile quanto alla corrispondenza fra quanto ivi visibile e quanto comunicato al soggetto terzo Agenzia delle Entrate;
evidenziato che a norma della medesima legge art. 1 comma “3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” rilevato che non può concedersi la provvisoria esecuzione (discrezionale a norma dell'art. 642 comma 2 c.p.c.) atteso che, come già evidenziato nel pregresso decreto ingiuntivo emesso da questo magistrato n.
185/2025, successivamente dichiarato inefficace per rinuncia agli atti del ricorrente,
- la corrispondenza intercorsa proviene da mail semplici (e non pec) verosimilmente scritte da
(doc. 10 e non è chiaro quanto a doc.12) ma, comunque, non provenienti Persona_1 neanche da indirizzo certamente riconducibile alla società agricola ingiunta (gli indirizzi di provenienza sono apparentemente di altre società agricole)
- è specificamente ammesso (pur se non sono state prodotte le visure di cui ai documenti 13 e 14 indicati) che i soci della società semplice hanno patrimonio immobiliare considerato l'art. 2267 c.c. e l'art. 2268 c.c. (che differenziano il regime dei debiti nella società semplice da ciò che accade nella s.n.c.)
INGIUNGE A
(C.F. ) nonché ai soci Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(Codice Fiscale ) e (Codice
[...] C.F._1 Persona_1
Fiscale ) C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16584,66;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Macerata, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Grasselli
Tribunale Ordinario di Macerata
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Silvia Grasselli, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. (fatture elettroniche, DDT alcuni dei quali firmati quanto ai trasporti effettuati, corrispondenza mail intercorsa con invio mastrini); rilevato in particolare che le fatture prodotte a corredo del ricorso sono fatture elettroniche inviate al
Sistema di Interscambio, in forza del decreto legislativo del 05/08/2015 - N. 127 e che il ricorrente ha prodotto, oltre ai pdf di cortesia, anche file xml, da ritenersi affidabile quanto alla corrispondenza fra quanto ivi visibile e quanto comunicato al soggetto terzo Agenzia delle Entrate;
evidenziato che a norma della medesima legge art. 1 comma “3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” rilevato che non può concedersi la provvisoria esecuzione (discrezionale a norma dell'art. 642 comma 2 c.p.c.) atteso che, come già evidenziato nel pregresso decreto ingiuntivo emesso da questo magistrato n.
185/2025, successivamente dichiarato inefficace per rinuncia agli atti del ricorrente,
- la corrispondenza intercorsa proviene da mail semplici (e non pec) verosimilmente scritte da
(doc. 10 e non è chiaro quanto a doc.12) ma, comunque, non provenienti Persona_1 neanche da indirizzo certamente riconducibile alla società agricola ingiunta (gli indirizzi di provenienza sono apparentemente di altre società agricole)
- è specificamente ammesso (pur se non sono state prodotte le visure di cui ai documenti 13 e 14 indicati) che i soci della società semplice hanno patrimonio immobiliare considerato l'art. 2267 c.c. e l'art. 2268 c.c. (che differenziano il regime dei debiti nella società semplice da ciò che accade nella s.n.c.)
INGIUNGE A
(C.F. ) nonché ai soci Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
(Codice Fiscale ) e (Codice
[...] C.F._1 Persona_1
Fiscale ) C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16584,66;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per onorari, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Macerata, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Grasselli