Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 agosto 1954 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 1962 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 46
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- documentazione costi·
- art. 39 d.P.R. n. 600/73·
- art. 41 bis d.P.R. n. 600/73·
- riassunzione avviso di accertamento·
- onere della prova contribuente·
- competenza temporale reddito d'impresa·
- deduzione costi·
- inerenza costi·
- art. 54 d.P.R. n. 633/72·
- riassunzione appello
Versioni del testo
- Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Azienda autonoma statali, con il servizio prestato alla dipendenza di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresi' per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrino alla ricongiunzione medesima. - Art. 2.
La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.
Qualora uno stesso servizio sia utile in base a piu' di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento piu' favorevole.
Analogo criterio si adotta nel caso di piu' servizi utili simultaneamente resi. - Art. 3.
Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione o indennita' una volta tanto - e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o e iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalita' dei servizi valutati ai sensi del precedente art. 2.