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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23230 /2023 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Edmondo Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Piemonte n.39.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Liverani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cassia n.555;
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLE
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione in appello notificato in data 27.04.2023, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 8980/2023, emessa dal giudice di pace di Roma, pubblicata il 04.04.2023, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 42978/2020, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda di maggiori danni avanzata dall'attore; 3) condanna l'attore, a rimborsare alla convenuta , le spese di giudizio, che si liquidano, nella somma di euro 671,00, CP_1
oltre oneri di legge;
4) pone a carico definitivo di parte attrice le spese di ctu liquidate nella somma di euro 346,00, oltre oneri di legge. Roma, 18.03.2023”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in relazione al sinistro stradale asseritamente verificatosi il 03.12.2018 in Roma, nei pressi della Stazione Tiburtina.
Nel procedimento di primo grado, si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea, rappresentando di aver formulato per mero spirito transattivo un'offerta pari ad euro 730,00, da ritenersi satisfattiva del pregiudizio subito da parte attrice/appellante e così concludendo: “Piaccia all' Ecc.mo
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente condanna alle spese di lite;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, liquidare il danno subito dalla parte attrice in conformità a concludenti e rigorose prove, con particolare riguardo all'accertamento del diretto nesso causale tra pregiudizio lamentato e il fatto per cui è controversia, detraendo dall'eventuale ulteriore liquidazione le somme già percepite e con spese, competenze ed onorari di giudizio quantomeno compensate”.
Il Giudice di prime cure ha così motivato il rigetto: “In via preliminare, in rito, va osservato che la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni. Nel merito, la responsabilità dell'autovettura tg. CS492GA, di proprietà e condotta dalla convenuta CP_3
, nella causazione del sinistro per cui è causa, costituisce circostanza che si
[...]
desume dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito alla convenuta contumace, coordinato con il comportamento tenuto in via stragiudiziale dalla convenuta Compagnia, la quale ha liquidato la somma di euro 730,00, oltre ad euro
100,00 per onorari, riconoscendo di fatto la responsabilità della propria assistita nella causazione del sinistro per cui è causa. In ordine al quantum debatur, si osserva che dall'espletata consulenza medico-legale, cui nel corso dell'istruttoria Parte_1
è stato sottoposto, è emerso che costui, in conseguenza del sinistro occorsogli ebbe a riportare lesioni da cui derivò un'inabilità temporanea assoluta di giorni 5(cinque) residuandogli un invalidità permanente nella misura del 1%. Rilevato che il nominato ctu ha ridimensionato notevolmente le lesioni fisiche, quantificate dal medico di parte in 3% di IP, oltre ITT, danno morale e spese, per un totale di euro 4.776,00 e che le lesioni di lieve entità non può dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente perché riscontrata senza l'ausilio di strumentazione. Pertanto, dovendo riconoscere la sola invalidità temporanea per giorni 5, ritiene questo giudicante che la somma di euro 730,00, versata in via stragiudiziale dall' Controparte_1
all'odierno attore, sia da considerare ampiamente satisfattiva. Le spese di giudizio e della C.T.U vengono liquidate come in dispositivo”.
Secondo la ricostruzione di parte appellante, il giudice di pace, dopo aver correttamente statuito in merito alla responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro, avrebbe valutato erroneamente i mezzi di prova e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado negando di conseguenza, il risarcimento del danno biologico permanente quantificato nella misura del 1% poiché accertato senza l'ausilio di esami strumentali: “Il CTU ha rilevato come inabilità temporanea assoluta di g. 5 ed una invalidità permanente dell'1% ma il Giudice di primae curae, sul presupposto che non si potesse dar luogo al risarcimento del danno biologico “perché riscontrata senza l'ausilio di strumentazione”, riconosceva la sola ITT, ritenendo così che l'importo liquidabile fosse ampiamente coperto dall'offerta formulata dalla Soc. Assimoco”.
Nell'ambito del presente procedimento è stato dedotto esclusivamente il seguente motivo di appello: “violazione di legge-errata valutazione dei mezzi di prova”, rispetto al quale l'appellante ha rappresentato quanto segue: “Il Giudice ha cioè tratto il proprio convincimento da una premessa assolutamente irrilevante, quale
è la richiesta dell'attore – peraltro frutto di una relazione medica di parte – rispetto alle risultanze della CTU ed ha poi pure disatteso le risultanze di quella CTU cui egli si è affidato per la quantificazione del danno (!). Infine, ha pure travisato gli atti di causa, non capendo che l'accertamento della invalidità era frutto pure di esami strumentali dal momento che l'attore, in sede di visita al P.S. del Policlinico Umberto
I veniva sottoposto a radiografia e dunque ad accertamenti strumentali. Tale vizio risulta palese dall'esame del verbale di P.S. ove si evince l'accertamento strumentale cui il veniva sottoposto. Il Giudice è cioè riuscito ad equivocare dati PT
inoppugnabili fornitigli proprio dal suo consulente il quale, infatti, aveva ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e i postumi rilevati. Il Giudice di Pace è quindi arrivato alla conclusione di negare il risarcimento del danno biologico con assoluta superficialità, non esaminando le risultanze documentali, i mezzi di prova e la CTU espletata. Tali violazioni hanno determinato una errata valutazione del danno in termini di quantificazione economica, arrivando alla errata conclusione di una satisfattiva offerta da parte della che in realtà non copriva il danno riportato CP_1
dal Sig. . E' dunque chiaro il vizio nella ricostruzione dei fatti che ha determinato PT
la sentenza e che ha minato la statuizione in ordine al quantum debeatur”.
Parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dall'odierno appellante in punto di quantum debeatur, confermando nel resto l'impugnata sentenza quanto ad accertamento della responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro di cui è causa;
Voglia pertanto rideterminare le somme dovute all'appellante quale risarcimento del danno, liquidandole nella somma richiesta nel presente gravame e come già chieste in primo grado, così in totale in € 1.926,46, condannando i convenuti in solido al relativo pagamento, detratta la somma percepita di € 630,00. Voglia porre le spese di CTU a carico dei convenuti. Voglia del pari liquidare le spese di lite, riformando anche sul punto – ed in qualsiasi caso - l'impugnata sentenza. Voglia pertanto condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita nel presente procedimento la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.8980/2023 emessa dal giudice di pace di Roma deducendo in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1. La non conformità dei documenti allegati da parte appellante e la tardività nel deposito non essendo stati prodotti tempestivamente nel giudizio di primo grado:
“Preliminarmente, si contesta la conformità della documentazione, asseritamente contenuta del fascicolo di primo grado, depositata telematicamente dalla controparte. Vale in tal senso sin da subito rilevare, così come peraltro emerge finanche dai verbali di causa, che i documenti richiamati in indice nella citazione di primo grado non erano presenti nel fascicolo di parte, tanto che quest'ultima ne chiedeva l'ammissione oltre i termini di rito, richiesta alla quale la scrivente difesa si opponeva fermamente. Allo stesso tempo, si contesta integralmente la documentazione relativa al verbale di pronto soccorso, che solo in tale sede viene depositata integralmente, poiché la stessa non era stata depositata integralmente al momento della costituzione in giudizio dell'attore e formazione del relativo fascicolo”.
2. La corretta valutazione del giudice di pace in merito alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado e l'errata statuizione del consulente tecnico d'ufficio in ordine alla sussistenza del danno biologico permanente in difetto di prova e di riscontri strumentali: “In tal senso, il Giudice, pur mantenendo ferma la valutazione medico legale del consulente in punto di invalidità temporanea, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU in punto di invalidità permanente motivando tale discostamento richiamando quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private in materia di lesioni micropermanenti. Vale peraltro, sul punto, richiamare integralmente quanto già ampiamente sostenuto dalla scrivente difesa in sede di note conclusive, nonché dal proprio consulente tecnico di parte Dr. Persona_1
in sede di note critiche alla CTU, alle quali comunque integralmente ci si
[...]
riporta. Infatti, il Dr. tempestivamente contestava le prime risultanze della Per_1
consulenza, significando come al non potessero essere Parte_1
riconosciuti postumi di una contusione del piede sinistro a distanza di quasi anni dal riferito evento traumatico e solamente sulla base di un certificato di pronto soccorso, senza che fosse stata in alcun modo provata la persistenza dei sintomi delle lesioni oltre il termine della prognosi ospedaliera di giorni 5, e senza alcun riscontro strumentale, così come normativamente richiesto dall'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private. Contrariamente a quanto parte appellante sostiene, infatti, nelle stesse refertazioni di PS relative agli esami strumentali effettuati, non vi è alcuna traccia di lesione oggettivamente riscontrabile, ed è proprio per tale motivo che non è possibile riconoscere alcun postumo invalidante al . Allo stesso tempo, comunque, nel caso in esame Parte_1
si ritiene che lo stesso accertamento visivo richiamato dal CTU non possa sicuramente ritenersi idoneo al riconoscimento di una – seppur minima – invalidità permanente. Sul punto, è necessario osservare come il CTU, nella propria relazione, abbia riportato solamente la presenza di minime limitazioni articolari dovute da dolore - che è un sintomo soggettivo, e non certamente oggettivo – senza segni realmente obiettivi (limitazioni articolari non in risposta a sollecitazioni riferite dolorose), che non trova certamente valido fondamento e giustificazione nell'unico documento – parziale – in atti (quale il certificato di pronto soccorso) e che nel caso di specie, soprattutto a distanza di così tanto tempo dal riferito evento, poteva dipendere da altre e diverse cause successive (così, ad esempio, patologie artrosiche, ulteriori traumi, ecc.…). Infine, si fa presente come il riconoscimento del nesso causale dei postumi col sinistro stradale formulato dal CTU sia stato basato unicamente sui sintomi soggettivi riferiti dall'attore, nonostante nel corso della visita di pronto soccorso l'unico esame strumentale eseguito fu una radiografia del piede che, così come già ampiamente evidenziato, escluse la presenza di lesioni ossee. Nel caso in esame, pertanto, la riferita invalidità permanente dal CTU non ha avuto alcun riscontro strumentale, visivo e clinico, sicché correttamente, con tali motivazioni il
Giudice si è discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, conseguentemente rigettando l'avversa domanda tenuto conto dell'offerta corrisposta al ante causam dall' , ritenuta del tutto satisfattiva PT CP_1
del pregiudizio subito”.
Parte appellata ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'appello e dello ius postulandi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello ex adverso proposto e, comunque, la sua totale infondatezza sia in fatto che in diritto, respingendo le domande di parte appellante ovvero, in via meramente subordinata, liquidando quanto eventualmente ritenuto dovuto in conformità a concludenti e rigorose prove in ordine all'effettiva consistenza che alla diretta riferibilità all'evento per cui è causa, respingendo ogni ulteriore maggiore e/o diversa pretesa siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, priva di adeguato riscontro probatorio, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, formulata ogni opposizione alle avverse richieste istruttorie, contestata la documentazione versata in atti, si allegano atti e documenti come da separato indice e si riserva il deposito del fascicolo di parte di primo grado in originale. Salvis Iuribus”.
non si è costituita in giudizio malgrado la regolarità della citazione Controparte_2
dell'appello in data 02.05.2023 in vista dell'udienza del 20.09.2023 di tal che ne va dichiarata la contumacia. 2) In ordine alla sussistenza del danno biologico permanente
In via preliminare, deve condividersi la posizione assunta dal consulente tecnico d'ufficio che -nel rispondere alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte appellata- ha rammentato che il certificato di pronto soccorso contestato, è stato acquisito agli atti in seguito all'autorizzazione del giudice di primo grado (cfr.pag13-
14 ctu a firma di . Parte_2
Conseguente l'utilizzabilità del detto documento.
Occorre quindi verificare la correttezza dell'accertamento e della quantificazione del danno biologico permanente indicato dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 1% oltre ai cinque giorni di inabilità temporanea integrale al 100% : “ 1) In merito alle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale del giorno 03.12.2018 e ad esso causalmente collegate, possiamo affermare che l'evento traumatico de quo ha determinato un trauma consistente in: trauma da schiacciamento del piede sinistro con articolarità della tibio-tarsica limitata ai massimi gradi;
2) A cagione dell'evento traumatico del giorno 03.12.2018 l'incapacita temporanea assoluta al 100% è da valutarsi in giorni 5 (cinque); temporanea parziale al 50% non valutabile in quanto priva di ulteriori certificazioni post Pronto Soccorso;
3) Al momento del sinistro in oggetto il periziando presentava una discreta condizione psico-fisica. Alla stabilizzazione clinica dei postumi si è instaurata una invalidità permanente intesa come danno biologico valutabile nella misura dell 1% (uno per cento)” (cfr. pag 6-7 ctu a firma di . Valutazione che il consulente tecnico d'ufficio effettuato Parte_2
basandosi sul certificato di pronto soccorso prodotto da parte appellante (cfr. documentazione medica fasc. parte appellante), nonché su un esame visivo/tattile del periziato traendo le seguenti conclusioni: “L'obiettività da me rilevata in sede di visita peritale evidenzia a carico del piede sinistro una dolorabilità alla base del VI e V metatarso con limitazione dei movimenti articolari del piede in toto. I postumi attualmente apprezzabili sono rappresentati da Artralgia del collo-piede sinistro con deficit articolare” (cfr. pag.
5-6 ctu a firma ”. Parte_2 Ora, per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico permanente in presenza di lesioni cd micropermanenti (inferiori al 9%) e in assenza di specifici esami strumentali, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “l'accertamento della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire mediante rigorosi ed oggettivi criteri prudentemente utilizzati dal medico legale secondo le leges artis. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micro-permanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/12/2022,
n.37477).
Le considerazioni della giurisprudenza di legittimità che precedono meritano integrale condivisione nella presente sede.
Nella specie, le indagini poste in essere dal consulente sono state condotte con rigore metodologico e in adesione al mandato, tramite un esame anche diretto del periziando e con riscontro obiettivo del danno stimato consistente nella limitazione dei movimenti articolari del piede.
A ciò aggiungasi che il consulente tecnico in risposta alle critiche mosse da parte appellata ha evidenziato nel suo elaborato quanto segue: “Si fa presente che tutta l'obiettività clinica del piede sinistro è stata effettuata sia attivamente che passivamente, escludendo qualsiasi componente soggettiva da parte del paziente esaminato. Si è potuto constatare in questo esame clinico, un dolore palpatorio sul dorso del piede e una limitazione ai massimi gradi di tutti i movimenti articolari del piede sinistro” (cfr. pag. 15 ctu a firma . Parte_2
Quanto precede consente di affermare che parte appellante ha diritto al risarcimento del danno biologico permanente da stimarsi nell'1% di invalidità permanente, oltre a cinque giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale Trattandosi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti, il danno non patrimoniale, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'odierno appellante va liquidato in complessivi euro 941,24 di cui:
A) Quello temporaneo in euro 274,00 per i cinque giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% (cinque giorni x 54,80) in applicazione dei parametri fissati dall'art 139 cod. ass.;
B) Quello permanente, tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro
(68 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (1%) nella misura di euro 667,24 in base ai parametri fissati dalle citate tabelle per le lesioni micro permanenti.
Parte appellante ha richiesto poi il risarcimento del cd danno morale.
Trattasi di voce con cui si pone ristoro allo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
In difetto di prova in tal senso la richiesta relativa al risarcimento del danno morale non può essere accolta.
Parimenti, non potranno essere riconosciute le spese mediche pari ad euro 92,00 non essendo state documentate.
Nella determinazione dell'importo dovuto, dovrà infine tenersi conto dell'acconto pari ad euro 730,00 per i danni conseguenti al sinistro corrisposto in data
25.11.2020 dall' (cfr. offerta assicurazione. fascicolo. Controparte_1
parte appellante).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda e della sua vicinanza alla parte più bassa dello scaglione di riferimento, nonché dell'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata nella parte in cui non è stato riconosciuto all'esito della consulenza tecnica d'ufficio il danno biologico permanente nella misura dell'1%
e per l'effetto, NA la e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_1
che liquida in € 941,24 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, da detrarsi l'acconto ricevuto secondo il criterio indicato in motivazione, nonché interessi dal deposito del provvedimento al saldo come in motivazione;
NA la e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di PT
, che liquida in € 250,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali
[...]
di legge, nonché euro 125,00 rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
NA la e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di PT
, che liquida in € 350,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali
[...]
di legge, nonché euro 174,00 rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
PONE definitivamente in solido a carico delle parti appellate le spese di ctu.
Roma 07 aprile 2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23230 /2023 promossa da
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Edmondo Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Via Piemonte n.39.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Liverani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cassia n.555;
APPELLATA
E contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLE
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione in appello notificato in data 27.04.2023, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 8980/2023, emessa dal giudice di pace di Roma, pubblicata il 04.04.2023, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 42978/2020, con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda di maggiori danni avanzata dall'attore; 3) condanna l'attore, a rimborsare alla convenuta , le spese di giudizio, che si liquidano, nella somma di euro 671,00, CP_1
oltre oneri di legge;
4) pone a carico definitivo di parte attrice le spese di ctu liquidate nella somma di euro 346,00, oltre oneri di legge. Roma, 18.03.2023”.
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti in relazione al sinistro stradale asseritamente verificatosi il 03.12.2018 in Roma, nei pressi della Stazione Tiburtina.
Nel procedimento di primo grado, si è costituita l' Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea, rappresentando di aver formulato per mero spirito transattivo un'offerta pari ad euro 730,00, da ritenersi satisfattiva del pregiudizio subito da parte attrice/appellante e così concludendo: “Piaccia all' Ecc.mo
Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1) in via principale, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente condanna alle spese di lite;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, liquidare il danno subito dalla parte attrice in conformità a concludenti e rigorose prove, con particolare riguardo all'accertamento del diretto nesso causale tra pregiudizio lamentato e il fatto per cui è controversia, detraendo dall'eventuale ulteriore liquidazione le somme già percepite e con spese, competenze ed onorari di giudizio quantomeno compensate”.
Il Giudice di prime cure ha così motivato il rigetto: “In via preliminare, in rito, va osservato che la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni. Nel merito, la responsabilità dell'autovettura tg. CS492GA, di proprietà e condotta dalla convenuta CP_3
, nella causazione del sinistro per cui è causa, costituisce circostanza che si
[...]
desume dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito alla convenuta contumace, coordinato con il comportamento tenuto in via stragiudiziale dalla convenuta Compagnia, la quale ha liquidato la somma di euro 730,00, oltre ad euro
100,00 per onorari, riconoscendo di fatto la responsabilità della propria assistita nella causazione del sinistro per cui è causa. In ordine al quantum debatur, si osserva che dall'espletata consulenza medico-legale, cui nel corso dell'istruttoria Parte_1
è stato sottoposto, è emerso che costui, in conseguenza del sinistro occorsogli ebbe a riportare lesioni da cui derivò un'inabilità temporanea assoluta di giorni 5(cinque) residuandogli un invalidità permanente nella misura del 1%. Rilevato che il nominato ctu ha ridimensionato notevolmente le lesioni fisiche, quantificate dal medico di parte in 3% di IP, oltre ITT, danno morale e spese, per un totale di euro 4.776,00 e che le lesioni di lieve entità non può dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente perché riscontrata senza l'ausilio di strumentazione. Pertanto, dovendo riconoscere la sola invalidità temporanea per giorni 5, ritiene questo giudicante che la somma di euro 730,00, versata in via stragiudiziale dall' Controparte_1
all'odierno attore, sia da considerare ampiamente satisfattiva. Le spese di giudizio e della C.T.U vengono liquidate come in dispositivo”.
Secondo la ricostruzione di parte appellante, il giudice di pace, dopo aver correttamente statuito in merito alla responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro, avrebbe valutato erroneamente i mezzi di prova e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento di primo grado negando di conseguenza, il risarcimento del danno biologico permanente quantificato nella misura del 1% poiché accertato senza l'ausilio di esami strumentali: “Il CTU ha rilevato come inabilità temporanea assoluta di g. 5 ed una invalidità permanente dell'1% ma il Giudice di primae curae, sul presupposto che non si potesse dar luogo al risarcimento del danno biologico “perché riscontrata senza l'ausilio di strumentazione”, riconosceva la sola ITT, ritenendo così che l'importo liquidabile fosse ampiamente coperto dall'offerta formulata dalla Soc. Assimoco”.
Nell'ambito del presente procedimento è stato dedotto esclusivamente il seguente motivo di appello: “violazione di legge-errata valutazione dei mezzi di prova”, rispetto al quale l'appellante ha rappresentato quanto segue: “Il Giudice ha cioè tratto il proprio convincimento da una premessa assolutamente irrilevante, quale
è la richiesta dell'attore – peraltro frutto di una relazione medica di parte – rispetto alle risultanze della CTU ed ha poi pure disatteso le risultanze di quella CTU cui egli si è affidato per la quantificazione del danno (!). Infine, ha pure travisato gli atti di causa, non capendo che l'accertamento della invalidità era frutto pure di esami strumentali dal momento che l'attore, in sede di visita al P.S. del Policlinico Umberto
I veniva sottoposto a radiografia e dunque ad accertamenti strumentali. Tale vizio risulta palese dall'esame del verbale di P.S. ove si evince l'accertamento strumentale cui il veniva sottoposto. Il Giudice è cioè riuscito ad equivocare dati PT
inoppugnabili fornitigli proprio dal suo consulente il quale, infatti, aveva ritenuto sussistere il nesso causale tra il sinistro e i postumi rilevati. Il Giudice di Pace è quindi arrivato alla conclusione di negare il risarcimento del danno biologico con assoluta superficialità, non esaminando le risultanze documentali, i mezzi di prova e la CTU espletata. Tali violazioni hanno determinato una errata valutazione del danno in termini di quantificazione economica, arrivando alla errata conclusione di una satisfattiva offerta da parte della che in realtà non copriva il danno riportato CP_1
dal Sig. . E' dunque chiaro il vizio nella ricostruzione dei fatti che ha determinato PT
la sentenza e che ha minato la statuizione in ordine al quantum debeatur”.
Parte appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza contraria disattesa e respinta, ed in parziale riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel primo grado di giudizio dall'odierno appellante in punto di quantum debeatur, confermando nel resto l'impugnata sentenza quanto ad accertamento della responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro di cui è causa;
Voglia pertanto rideterminare le somme dovute all'appellante quale risarcimento del danno, liquidandole nella somma richiesta nel presente gravame e come già chieste in primo grado, così in totale in € 1.926,46, condannando i convenuti in solido al relativo pagamento, detratta la somma percepita di € 630,00. Voglia porre le spese di CTU a carico dei convenuti. Voglia del pari liquidare le spese di lite, riformando anche sul punto – ed in qualsiasi caso - l'impugnata sentenza. Voglia pertanto condannare la convenuta alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Si è costituita nel presente procedimento la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n.8980/2023 emessa dal giudice di pace di Roma deducendo in estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della decisione:
1. La non conformità dei documenti allegati da parte appellante e la tardività nel deposito non essendo stati prodotti tempestivamente nel giudizio di primo grado:
“Preliminarmente, si contesta la conformità della documentazione, asseritamente contenuta del fascicolo di primo grado, depositata telematicamente dalla controparte. Vale in tal senso sin da subito rilevare, così come peraltro emerge finanche dai verbali di causa, che i documenti richiamati in indice nella citazione di primo grado non erano presenti nel fascicolo di parte, tanto che quest'ultima ne chiedeva l'ammissione oltre i termini di rito, richiesta alla quale la scrivente difesa si opponeva fermamente. Allo stesso tempo, si contesta integralmente la documentazione relativa al verbale di pronto soccorso, che solo in tale sede viene depositata integralmente, poiché la stessa non era stata depositata integralmente al momento della costituzione in giudizio dell'attore e formazione del relativo fascicolo”.
2. La corretta valutazione del giudice di pace in merito alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di primo grado e l'errata statuizione del consulente tecnico d'ufficio in ordine alla sussistenza del danno biologico permanente in difetto di prova e di riscontri strumentali: “In tal senso, il Giudice, pur mantenendo ferma la valutazione medico legale del consulente in punto di invalidità temporanea, ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU in punto di invalidità permanente motivando tale discostamento richiamando quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private in materia di lesioni micropermanenti. Vale peraltro, sul punto, richiamare integralmente quanto già ampiamente sostenuto dalla scrivente difesa in sede di note conclusive, nonché dal proprio consulente tecnico di parte Dr. Persona_1
in sede di note critiche alla CTU, alle quali comunque integralmente ci si
[...]
riporta. Infatti, il Dr. tempestivamente contestava le prime risultanze della Per_1
consulenza, significando come al non potessero essere Parte_1
riconosciuti postumi di una contusione del piede sinistro a distanza di quasi anni dal riferito evento traumatico e solamente sulla base di un certificato di pronto soccorso, senza che fosse stata in alcun modo provata la persistenza dei sintomi delle lesioni oltre il termine della prognosi ospedaliera di giorni 5, e senza alcun riscontro strumentale, così come normativamente richiesto dall'art. 139 del
Codice delle Assicurazioni Private. Contrariamente a quanto parte appellante sostiene, infatti, nelle stesse refertazioni di PS relative agli esami strumentali effettuati, non vi è alcuna traccia di lesione oggettivamente riscontrabile, ed è proprio per tale motivo che non è possibile riconoscere alcun postumo invalidante al . Allo stesso tempo, comunque, nel caso in esame Parte_1
si ritiene che lo stesso accertamento visivo richiamato dal CTU non possa sicuramente ritenersi idoneo al riconoscimento di una – seppur minima – invalidità permanente. Sul punto, è necessario osservare come il CTU, nella propria relazione, abbia riportato solamente la presenza di minime limitazioni articolari dovute da dolore - che è un sintomo soggettivo, e non certamente oggettivo – senza segni realmente obiettivi (limitazioni articolari non in risposta a sollecitazioni riferite dolorose), che non trova certamente valido fondamento e giustificazione nell'unico documento – parziale – in atti (quale il certificato di pronto soccorso) e che nel caso di specie, soprattutto a distanza di così tanto tempo dal riferito evento, poteva dipendere da altre e diverse cause successive (così, ad esempio, patologie artrosiche, ulteriori traumi, ecc.…). Infine, si fa presente come il riconoscimento del nesso causale dei postumi col sinistro stradale formulato dal CTU sia stato basato unicamente sui sintomi soggettivi riferiti dall'attore, nonostante nel corso della visita di pronto soccorso l'unico esame strumentale eseguito fu una radiografia del piede che, così come già ampiamente evidenziato, escluse la presenza di lesioni ossee. Nel caso in esame, pertanto, la riferita invalidità permanente dal CTU non ha avuto alcun riscontro strumentale, visivo e clinico, sicché correttamente, con tali motivazioni il
Giudice si è discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU, conseguentemente rigettando l'avversa domanda tenuto conto dell'offerta corrisposta al ante causam dall' , ritenuta del tutto satisfattiva PT CP_1
del pregiudizio subito”.
Parte appellata ha così concluso: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'appello e dello ius postulandi, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'appello ex adverso proposto e, comunque, la sua totale infondatezza sia in fatto che in diritto, respingendo le domande di parte appellante ovvero, in via meramente subordinata, liquidando quanto eventualmente ritenuto dovuto in conformità a concludenti e rigorose prove in ordine all'effettiva consistenza che alla diretta riferibilità all'evento per cui è causa, respingendo ogni ulteriore maggiore e/o diversa pretesa siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, priva di adeguato riscontro probatorio, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria, formulata ogni opposizione alle avverse richieste istruttorie, contestata la documentazione versata in atti, si allegano atti e documenti come da separato indice e si riserva il deposito del fascicolo di parte di primo grado in originale. Salvis Iuribus”.
non si è costituita in giudizio malgrado la regolarità della citazione Controparte_2
dell'appello in data 02.05.2023 in vista dell'udienza del 20.09.2023 di tal che ne va dichiarata la contumacia. 2) In ordine alla sussistenza del danno biologico permanente
In via preliminare, deve condividersi la posizione assunta dal consulente tecnico d'ufficio che -nel rispondere alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte appellata- ha rammentato che il certificato di pronto soccorso contestato, è stato acquisito agli atti in seguito all'autorizzazione del giudice di primo grado (cfr.pag13-
14 ctu a firma di . Parte_2
Conseguente l'utilizzabilità del detto documento.
Occorre quindi verificare la correttezza dell'accertamento e della quantificazione del danno biologico permanente indicato dal consulente tecnico d'ufficio nella misura del 1% oltre ai cinque giorni di inabilità temporanea integrale al 100% : “ 1) In merito alle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale del giorno 03.12.2018 e ad esso causalmente collegate, possiamo affermare che l'evento traumatico de quo ha determinato un trauma consistente in: trauma da schiacciamento del piede sinistro con articolarità della tibio-tarsica limitata ai massimi gradi;
2) A cagione dell'evento traumatico del giorno 03.12.2018 l'incapacita temporanea assoluta al 100% è da valutarsi in giorni 5 (cinque); temporanea parziale al 50% non valutabile in quanto priva di ulteriori certificazioni post Pronto Soccorso;
3) Al momento del sinistro in oggetto il periziando presentava una discreta condizione psico-fisica. Alla stabilizzazione clinica dei postumi si è instaurata una invalidità permanente intesa come danno biologico valutabile nella misura dell 1% (uno per cento)” (cfr. pag 6-7 ctu a firma di . Valutazione che il consulente tecnico d'ufficio effettuato Parte_2
basandosi sul certificato di pronto soccorso prodotto da parte appellante (cfr. documentazione medica fasc. parte appellante), nonché su un esame visivo/tattile del periziato traendo le seguenti conclusioni: “L'obiettività da me rilevata in sede di visita peritale evidenzia a carico del piede sinistro una dolorabilità alla base del VI e V metatarso con limitazione dei movimenti articolari del piede in toto. I postumi attualmente apprezzabili sono rappresentati da Artralgia del collo-piede sinistro con deficit articolare” (cfr. pag.
5-6 ctu a firma ”. Parte_2 Ora, per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico permanente in presenza di lesioni cd micropermanenti (inferiori al 9%) e in assenza di specifici esami strumentali, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “l'accertamento della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire mediante rigorosi ed oggettivi criteri prudentemente utilizzati dal medico legale secondo le leges artis. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da micro-permanente, i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l'esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale” (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/12/2022,
n.37477).
Le considerazioni della giurisprudenza di legittimità che precedono meritano integrale condivisione nella presente sede.
Nella specie, le indagini poste in essere dal consulente sono state condotte con rigore metodologico e in adesione al mandato, tramite un esame anche diretto del periziando e con riscontro obiettivo del danno stimato consistente nella limitazione dei movimenti articolari del piede.
A ciò aggiungasi che il consulente tecnico in risposta alle critiche mosse da parte appellata ha evidenziato nel suo elaborato quanto segue: “Si fa presente che tutta l'obiettività clinica del piede sinistro è stata effettuata sia attivamente che passivamente, escludendo qualsiasi componente soggettiva da parte del paziente esaminato. Si è potuto constatare in questo esame clinico, un dolore palpatorio sul dorso del piede e una limitazione ai massimi gradi di tutti i movimenti articolari del piede sinistro” (cfr. pag. 15 ctu a firma . Parte_2
Quanto precede consente di affermare che parte appellante ha diritto al risarcimento del danno biologico permanente da stimarsi nell'1% di invalidità permanente, oltre a cinque giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%.
3) In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale Trattandosi di sinistro stradale con lesioni micropermanenti, il danno non patrimoniale, deve liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e
1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 D.Lvo 209/2005, come da ultimo aggiornati con D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito dall'odierno appellante va liquidato in complessivi euro 941,24 di cui:
A) Quello temporaneo in euro 274,00 per i cinque giorni di inabilità temporanea assoluta al 100% (cinque giorni x 54,80) in applicazione dei parametri fissati dall'art 139 cod. ass.;
B) Quello permanente, tenuto conto dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro
(68 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (1%) nella misura di euro 667,24 in base ai parametri fissati dalle citate tabelle per le lesioni micro permanenti.
Parte appellante ha richiesto poi il risarcimento del cd danno morale.
Trattasi di voce con cui si pone ristoro allo stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato e insuscettibile di accertamento medico-legale che va sempre provato non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
In difetto di prova in tal senso la richiesta relativa al risarcimento del danno morale non può essere accolta.
Parimenti, non potranno essere riconosciute le spese mediche pari ad euro 92,00 non essendo state documentate.
Nella determinazione dell'importo dovuto, dovrà infine tenersi conto dell'acconto pari ad euro 730,00 per i danni conseguenti al sinistro corrisposto in data
25.11.2020 dall' (cfr. offerta assicurazione. fascicolo. Controparte_1
parte appellante).
Deve quindi procedersi al conteggio secondo il criterio che segue: “a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: c1) per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
c2) per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente”
(Cassazione civile sez. III, 07/08/2023, n.23927).
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore entro cui è accolta la domanda e della sua vicinanza alla parte più bassa dello scaglione di riferimento, nonché dell'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Vanno poste a carico definitivo solidale delle parti convenute le spese di consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIFORMA la sentenza impugnata nella parte in cui non è stato riconosciuto all'esito della consulenza tecnica d'ufficio il danno biologico permanente nella misura dell'1%
e per l'effetto, NA la e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di Parte_1
che liquida in € 941,24 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, da detrarsi l'acconto ricevuto secondo il criterio indicato in motivazione, nonché interessi dal deposito del provvedimento al saldo come in motivazione;
NA la e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di PT
, che liquida in € 250,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali
[...]
di legge, nonché euro 125,00 rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario;
NA la e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
alla refusione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado in favore di PT
, che liquida in € 350,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali
[...]
di legge, nonché euro 174,00 rimborso spese vive documentate, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
PONE definitivamente in solido a carico delle parti appellate le spese di ctu.
Roma 07 aprile 2025
Il giudice
(Lucia De Bernardin)