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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2024, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1795/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno
21.5.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 1795/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
M,, C.F._1Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Falco (C.F.
e dall'Avv. Michele Falco (C.F. C.F._2
, C.F._3
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2022, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l al pagamento, in suo favore, della prestazione CP_1
conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il CP_1
rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa all'odierna udienza, è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che l'istante, senza ombra di dubbio, non è nelle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento richiesto nel presente giudizio (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Le censure mosse in sede di trattazione scritta prima e a
2 verbale d'udienza poi, invero, non sono sufficientemente specifiche, quindi, non sono idonee a scalfire i granitici risultati cui è pervenuto il CTU, anche in considerazione del fatto che sono state espletati ben due accertamenti peritali in relazione all'istante che depongono nel medesimo senso.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 21.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
3
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza pubblica del giorno
21.5.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 1795/2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
M,, C.F._1Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Falco (C.F.
e dall'Avv. Michele Falco (C.F. C.F._2
, C.F._3
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.2.2022, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa e condannare l al pagamento, in suo favore, della prestazione CP_1
conseguente con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi e svalutazione come per legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l invocando il CP_1
rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa all'odierna udienza, è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il
CTU ha affermato che l'istante, senza ombra di dubbio, non è nelle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento richiesto nel presente giudizio (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale. Le censure mosse in sede di trattazione scritta prima e a
2 verbale d'udienza poi, invero, non sono sufficientemente specifiche, quindi, non sono idonee a scalfire i granitici risultati cui è pervenuto il CTU, anche in considerazione del fatto che sono state espletati ben due accertamenti peritali in relazione all'istante che depongono nel medesimo senso.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 21.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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